Decreto cautelare 28 ottobre 2025
Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 23/12/2025, n. 23676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23676 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23676/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12916 del 2025, proposto da EN NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Marina Militare – Accademia Navale di Livorno, Ministero della Difesa, Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della comunicazione del 25 settembre 2025, ricevuta a mezzo pec, con la quale l’Accademia Navale – Ufficio Concorsi, in riscontro alla richiesta del ricorrente di differimento degli accertamenti psico-fisici del “Concorso per titoli ed esami per l’ammissione di complessivi 201 allievi al 33°/34°/35° corso per allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare” ad altra data per impossibilità oggettiva a causa di uno stato certificato di malattia, ha comunicato quanto segue “Gentile concorrente quanto da Lai richiesto non può trovare accoglimento ai sensi dell’art. 7 comma 7 del vigente bando di concorso”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 7, comma 7, del bando di “Concorso per titoli ed esami per l’ammissione di complessivi 201 allievi al 33°/34°/35° corso per allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare”, nella parte in cui dispone che “Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per la contestuale convocazione alle prove dell’esame di Stato e per il concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Amministrazioni a ordinamento militare del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico , ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, e solo all’interno della finestra temporale già calendarizzata per le singole tipologie di prove”, nella parte in cui non prevede possibilità di rinvio della prova in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’avviso del 15 aprile 2025, recante calendario delle prove di efficienza fisica, nella parte in cui dispone che “Coloro che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti sono considerati esclusi dal concorso” nella parte in cui non prevede possibilità di rinvio della prova in caso di impossibilità oggettiva, di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente;
- ove esistente, di ogni ulteriore provvedimento di esclusione del ricorrente dal “Concorso per titoli ed esami per l’ammissione di complessivi 201 allievi al 33°/34°/35° corso per allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina Militare”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
e per il conseguente accertamento
del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marina Militare – Accademia Navale di Livorno e di Ministero della Difesa e di Marina Militare Direzione per L'Impiego del personale Militare Maripers;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. LU NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Vista la dichiarazione del 18/12/2025 con la quale il difensore del ricorrente ha riferito che nelle more della definizione del giudizio è venuto meno l’interesse del ricorrente;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che al Collegio non resti altro che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che l’esito del giudizio giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OV NN, Presidente
Domenico De Martino, Referendario
LU NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU NT | OV NN |
IL SEGRETARIO