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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17154/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Sparti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maini Lo CP_1 P.IVA_1
Casto;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 4 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 ha impugnato il Parte_1 licenziamento intimato da il 28 maggio 2024, chiedendo l'annullamento di tale CP_1 atto e la consequenziale condanna della società all'immediata reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra ed la versamento dei connessi contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, ha chiesto che, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, la resistente venga condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, assunto l'1 marzo 2024 all'esito
1 della procedura per l'avviamento numerico a selezione ex L. 68/1999, premettendo che il 27-28 magio 2024 la convenuta risolveva il rapporto di lavoro per l'asserito mancato superamento della prova trimestrale, innanzitutto ha eccepito la nullità del patto di prova (perché privo della specifica indicazione delle attività da svolgere); in subordine, ha contestato il mancato superamento della prova, deducendo, da un lato, di essere stato lasciato sostanzialmente inoccupato (“in balia di nessuno”) fino al 13 maggio 2024 e, dall'altro lato, di aver compiuto con diligenza tutte le attività affidategli “in maniera randomizzata” (“ad esempio note d'ordine, comunicazioni di rettifica, diffide, solleciti, verbali di gara et similia”) e non attinenti alla materia degli enti pubblici rispetto alla quale sarebbe stato assunto, argomentando, altresì, circa il carattere discriminatorio del recesso datoriale, basato, infatti, sulla sua condizione di disabilità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 gennaio 2025 ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, sostenendo che le mansioni da svolgere sarebbero state compiutamente descritte nell'avviso di selezione richiamato nel contratto di assunzione, che il lavoratore sarebbe stato impiegato in svariate attività proprio per valutarne la competenza e che il medesimo sarebbe risultato del tutto inadeguato, sotto il profilo delle competenze, allo svolgimento del lavoro per il quale era stato assunto, negando ogni profilo discriminatorio circa la decisione di risolvere il rapporto di impiego (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il patto di prova (in generale).
E' noto che in base all'art. 2096 c.c. il contratto di lavoro possa prevedere un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso ed al termine del quale l'assunzione diviene definitiva. Tale istituto risponde all'esigenza di consentire alle parti di verificare tanto la capacità professionale e la complessiva personalità del lavoratore in relazione alle mansioni affidate, quanto il contesto aziendale in cui il lavoro è destinato a svolgersi.
E' altrettanto noto che il patto di prova debba risultare da atto scritto ad substantiam (cfr., fra le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 11122 del 26 luglio 2022).
Secondo consolidata giurisprudenza tale patto scritto deve contenere l'indicazione specifica delle mansioni assegnata, quale presupposto indispensabile per il successivo ed eventuale controllo giudiziale della legittimità del recesso dal rapporto (cfr., fra le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 13498 del 13 settembre 2003, secondo cui “poiché la causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare la sua illegittimità, per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi”, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 9597 del 13 aprile 2017, secondo cui “il patto di prova apposto ad un contratto
2 di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”).
E' parimenti pacifico, poi, che le parti sono tenute ad uno svolgimento effettivo dell'esperimento della prova.
In caso di recesso datoriale, il datore di lavoro non è tenuto a motivare la propria decisione, trattandosi di valutazione discrezionale: incombe sul lavoratore, infatti, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova” (Cass., sez. lav., sentenza n. 1180 del 18 gennaio 2017; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 15315 del 4 dicembre 2001 per l'applicazione del medesimo principio allo specifico caso di un lavoratore invalido che aveva dedotto il carattere discriminatorio del licenziamento). Va precisato, dunque, che il sindacato giudiziale sulla legittimità del recesso non può riguardare il merito della decisione, ma soltanto l'effettivo espletamento della prova e la connessione della decisione datoriale con tale esperimento (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 6096 dell'11 novembre 1988).
Chiarito quanto precede ed evidenziato che il contrasto tra le parti non riguarda i superiori principi, bensì la loro concreta applicazione ai fatti di causa, può procedersi all'esame del merito della lite.
Sulla validità del patto di prova.
Parte ricorrente ha sostenuto che il patto di prova stipulato sarebbe nullo perché carente sotto il profilo dell'elencazione delle attività assegnate al prestatore.
La società resistente, da parte sua, ha sostenuto che le mansioni affidate al Pt_1 sarebbero state compiutamente indicate nell'avviso di selezione richiamato dal contratto di lavoro, così rimanendo assolto il requisito della forma scritta del patto.
Ebbene, la tesi della convenuta è certamente fondata perché, posto che la specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova può essere operata anche per relationem (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 11722 del 20 maggio 2009), va rilevato che nel contratto di assunzione risulta specificato che il lavoratore sarebbe stato impiegato in “attività amministrative” attinenti alla qualifica di “istruttore amministrativo” (costituente una mansione specifica dell'impiegato di livello 3) e che tali attività amministrative venivano ulteriormente dettagliate dall'avviso di selezione (espressamente richiamato dal contratto per tramite del provvedimento di avviamento al lavoro prot. 8877/2024 emesso l'1 febbraio 2024 a seguito di tale avviso) in cui si specificava che “le professioni comprese in questa unità affrontano, gestendo e coordinando, le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni o della stessa amministrazione pubblica rappresentandole e tutelandone eventualmente gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali,
3 civili ed amministrativi, stilando documenti, contratti e altri atti legali” (cfr. allegato n. 2 della memoria di costituzione).
E' opinione di questo giudice, dunque, che il patto di prova veniva validamente stipulato.
D'altra parte, non può non considerarsi che, nella peculiare modalità di assunzione del il contenuto dell'avviso di selezione costituiva parte integrante dell'accordo, con la Pt_1 conseguenza che il requisito della forma scritta del patto possa dirsi rispettato attraverso l'inequivoco ed esplicito riferimento agli atti (scritti) prodromici all'assunzione.
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente considerato che già il riferimento all'attività di istruttore amministrativo in ambito legale andrebbe ritenuta certamente idonea a delimitare le mansioni su cui si sarebbe svolta la prova, non dovendosi certamente pretendere l'analitica individuazione, all'interno del già delimitato genere di atti istruttori amministrativi, dei singoli e specifici atti da svolgere.
Sul carattere effettivo della prova.
Parte ricorrente ha sostenuto che non sarebbe stato messo adeguatamente alla prova, essendo stato lasciato sostanzialmente inoccupato fino al 13 maggio 2024, e comunque di aver diligentemente portato a compimento i compiti assegnati nel breve periodo in cui veniva assegnato al LDA a supporto al RUP presso la direzione legale e procurement.
Tale ricostruzione fattuale, però, risulta confutata dalle dichiarazioni delle testimoni
, e (cfr. verbale del 14 maggio 2025), le quali hanno confermato la Tes_1 Tes_2 Tes_3 messa alla prova del ricorrente: va notato, infatti, che quest'ultimo nel periodo di assegnazione alla funzione gare e contratti della direzione “Legale e procurement” veniva incaricato di redigere delle lettere di diffida e delle bozze di contratto da parte dell' , nel periodo di assegnazione alla funzione acquisti della medesima direzione Tes_1 veniva incaricato della redazione di lettere di diffida e dei verbali di seduta di gara (affiancando, altresì, il responsabile della funzione nelle operazioni di caricamento delle procedure di gara sull'apposito portale telematico) e nel periodo dal 13 al 27 maggio 2024 veniva incaricato della redazione di altre due lettere di diffida.
E' indubbio, dunque, che il sia stato messo in condizioni di dimostrare le proprie Pt_1 capacità rispetto al lavoro per il quale era stato assunto, rimanendo di per sé irrilevante il dato meramente quantitativo dei compiti concretamente assegnati e conseguentemente espletati, così come non risultano dirimenti i giorni di assenza per malattia durante il periodo di prova (comunque numericamente contenuti e non idonei ad inficiare il valore della prova: cfr., in particolare, la testimonianza della ). Tes_2
Sulla legittimità del recesso datoriale.
Accertato l'effettivo svolgimento della prova, il recesso datoriale va ritenuto senz'altro legittimo, rimanendo estraneo al sindacato giudiziale il merito della valutazione della società rispetto all'adeguatezza del lavoro svolto ed alla competenza del Pt_1
4 Alla luce dei fatti complessivamente esposti e dimostrati, infatti, va ritenuto accertato che la società optava per la risoluzione del rapporto di lavoro esclusivamente sulla base della valutazione della qualità del lavoro svolto, oltre che dell'impegno profuso dal prestatore durante il periodo di prova, anche in considerazione del fatto che la contrapposta prospettazione del ricorrente (secondo cui il diritto recesso sarebbe stato esercitato, in realtà, per le esigenze connesse alla sua condizione di invalidità) è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni sopra esposte conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna del al Pt_1 pagamento delle spese giudiziali di controparte, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese giudiziali, Parte_1 CP_1 che liquida in € 4.629,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 17154/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Sparti;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maini Lo CP_1 P.IVA_1
Casto;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 4 luglio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 ha impugnato il Parte_1 licenziamento intimato da il 28 maggio 2024, chiedendo l'annullamento di tale CP_1 atto e la consequenziale condanna della società all'immediata reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra ed la versamento dei connessi contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, ha chiesto che, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, la resistente venga condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, assunto l'1 marzo 2024 all'esito
1 della procedura per l'avviamento numerico a selezione ex L. 68/1999, premettendo che il 27-28 magio 2024 la convenuta risolveva il rapporto di lavoro per l'asserito mancato superamento della prova trimestrale, innanzitutto ha eccepito la nullità del patto di prova (perché privo della specifica indicazione delle attività da svolgere); in subordine, ha contestato il mancato superamento della prova, deducendo, da un lato, di essere stato lasciato sostanzialmente inoccupato (“in balia di nessuno”) fino al 13 maggio 2024 e, dall'altro lato, di aver compiuto con diligenza tutte le attività affidategli “in maniera randomizzata” (“ad esempio note d'ordine, comunicazioni di rettifica, diffide, solleciti, verbali di gara et similia”) e non attinenti alla materia degli enti pubblici rispetto alla quale sarebbe stato assunto, argomentando, altresì, circa il carattere discriminatorio del recesso datoriale, basato, infatti, sulla sua condizione di disabilità (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 9 gennaio 2025 ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, sostenendo che le mansioni da svolgere sarebbero state compiutamente descritte nell'avviso di selezione richiamato nel contratto di assunzione, che il lavoratore sarebbe stato impiegato in svariate attività proprio per valutarne la competenza e che il medesimo sarebbe risultato del tutto inadeguato, sotto il profilo delle competenze, allo svolgimento del lavoro per il quale era stato assunto, negando ogni profilo discriminatorio circa la decisione di risolvere il rapporto di impiego (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Il patto di prova (in generale).
E' noto che in base all'art. 2096 c.c. il contratto di lavoro possa prevedere un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso ed al termine del quale l'assunzione diviene definitiva. Tale istituto risponde all'esigenza di consentire alle parti di verificare tanto la capacità professionale e la complessiva personalità del lavoratore in relazione alle mansioni affidate, quanto il contesto aziendale in cui il lavoro è destinato a svolgersi.
E' altrettanto noto che il patto di prova debba risultare da atto scritto ad substantiam (cfr., fra le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 11122 del 26 luglio 2022).
Secondo consolidata giurisprudenza tale patto scritto deve contenere l'indicazione specifica delle mansioni assegnata, quale presupposto indispensabile per il successivo ed eventuale controllo giudiziale della legittimità del recesso dal rapporto (cfr., fra le altre, Cass., sez. lav., sentenza n. 13498 del 13 settembre 2003, secondo cui “poiché la causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare la sua illegittimità, per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi”, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 9597 del 13 aprile 2017, secondo cui “il patto di prova apposto ad un contratto
2 di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria”).
E' parimenti pacifico, poi, che le parti sono tenute ad uno svolgimento effettivo dell'esperimento della prova.
In caso di recesso datoriale, il datore di lavoro non è tenuto a motivare la propria decisione, trattandosi di valutazione discrezionale: incombe sul lavoratore, infatti, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., “sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova” (Cass., sez. lav., sentenza n. 1180 del 18 gennaio 2017; cfr., altresì, Cass., sez. lav., sentenza n. 15315 del 4 dicembre 2001 per l'applicazione del medesimo principio allo specifico caso di un lavoratore invalido che aveva dedotto il carattere discriminatorio del licenziamento). Va precisato, dunque, che il sindacato giudiziale sulla legittimità del recesso non può riguardare il merito della decisione, ma soltanto l'effettivo espletamento della prova e la connessione della decisione datoriale con tale esperimento (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 6096 dell'11 novembre 1988).
Chiarito quanto precede ed evidenziato che il contrasto tra le parti non riguarda i superiori principi, bensì la loro concreta applicazione ai fatti di causa, può procedersi all'esame del merito della lite.
Sulla validità del patto di prova.
Parte ricorrente ha sostenuto che il patto di prova stipulato sarebbe nullo perché carente sotto il profilo dell'elencazione delle attività assegnate al prestatore.
La società resistente, da parte sua, ha sostenuto che le mansioni affidate al Pt_1 sarebbero state compiutamente indicate nell'avviso di selezione richiamato dal contratto di lavoro, così rimanendo assolto il requisito della forma scritta del patto.
Ebbene, la tesi della convenuta è certamente fondata perché, posto che la specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova può essere operata anche per relationem (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 11722 del 20 maggio 2009), va rilevato che nel contratto di assunzione risulta specificato che il lavoratore sarebbe stato impiegato in “attività amministrative” attinenti alla qualifica di “istruttore amministrativo” (costituente una mansione specifica dell'impiegato di livello 3) e che tali attività amministrative venivano ulteriormente dettagliate dall'avviso di selezione (espressamente richiamato dal contratto per tramite del provvedimento di avviamento al lavoro prot. 8877/2024 emesso l'1 febbraio 2024 a seguito di tale avviso) in cui si specificava che “le professioni comprese in questa unità affrontano, gestendo e coordinando, le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni o della stessa amministrazione pubblica rappresentandole e tutelandone eventualmente gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali,
3 civili ed amministrativi, stilando documenti, contratti e altri atti legali” (cfr. allegato n. 2 della memoria di costituzione).
E' opinione di questo giudice, dunque, che il patto di prova veniva validamente stipulato.
D'altra parte, non può non considerarsi che, nella peculiare modalità di assunzione del il contenuto dell'avviso di selezione costituiva parte integrante dell'accordo, con la Pt_1 conseguenza che il requisito della forma scritta del patto possa dirsi rispettato attraverso l'inequivoco ed esplicito riferimento agli atti (scritti) prodromici all'assunzione.
Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente considerato che già il riferimento all'attività di istruttore amministrativo in ambito legale andrebbe ritenuta certamente idonea a delimitare le mansioni su cui si sarebbe svolta la prova, non dovendosi certamente pretendere l'analitica individuazione, all'interno del già delimitato genere di atti istruttori amministrativi, dei singoli e specifici atti da svolgere.
Sul carattere effettivo della prova.
Parte ricorrente ha sostenuto che non sarebbe stato messo adeguatamente alla prova, essendo stato lasciato sostanzialmente inoccupato fino al 13 maggio 2024, e comunque di aver diligentemente portato a compimento i compiti assegnati nel breve periodo in cui veniva assegnato al LDA a supporto al RUP presso la direzione legale e procurement.
Tale ricostruzione fattuale, però, risulta confutata dalle dichiarazioni delle testimoni
, e (cfr. verbale del 14 maggio 2025), le quali hanno confermato la Tes_1 Tes_2 Tes_3 messa alla prova del ricorrente: va notato, infatti, che quest'ultimo nel periodo di assegnazione alla funzione gare e contratti della direzione “Legale e procurement” veniva incaricato di redigere delle lettere di diffida e delle bozze di contratto da parte dell' , nel periodo di assegnazione alla funzione acquisti della medesima direzione Tes_1 veniva incaricato della redazione di lettere di diffida e dei verbali di seduta di gara (affiancando, altresì, il responsabile della funzione nelle operazioni di caricamento delle procedure di gara sull'apposito portale telematico) e nel periodo dal 13 al 27 maggio 2024 veniva incaricato della redazione di altre due lettere di diffida.
E' indubbio, dunque, che il sia stato messo in condizioni di dimostrare le proprie Pt_1 capacità rispetto al lavoro per il quale era stato assunto, rimanendo di per sé irrilevante il dato meramente quantitativo dei compiti concretamente assegnati e conseguentemente espletati, così come non risultano dirimenti i giorni di assenza per malattia durante il periodo di prova (comunque numericamente contenuti e non idonei ad inficiare il valore della prova: cfr., in particolare, la testimonianza della ). Tes_2
Sulla legittimità del recesso datoriale.
Accertato l'effettivo svolgimento della prova, il recesso datoriale va ritenuto senz'altro legittimo, rimanendo estraneo al sindacato giudiziale il merito della valutazione della società rispetto all'adeguatezza del lavoro svolto ed alla competenza del Pt_1
4 Alla luce dei fatti complessivamente esposti e dimostrati, infatti, va ritenuto accertato che la società optava per la risoluzione del rapporto di lavoro esclusivamente sulla base della valutazione della qualità del lavoro svolto, oltre che dell'impegno profuso dal prestatore durante il periodo di prova, anche in considerazione del fatto che la contrapposta prospettazione del ricorrente (secondo cui il diritto recesso sarebbe stato esercitato, in realtà, per le esigenze connesse alla sua condizione di invalidità) è rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Le ragioni sopra esposte conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna del al Pt_1 pagamento delle spese giudiziali di controparte, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese giudiziali, Parte_1 CP_1 che liquida in € 4.629,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 07/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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