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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6034/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 6034/2023 R.G.
TRA
in Parte_1
persona del Ministro p.t., rapp.ta e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., e , entrambi rapp.ti e difesi come Controparte_1 CP_2
da mandato in atti dall'Avv. FERSINI LUIGI;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 11.09.2023, la di ha proposto Parte_1 Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 131/2023 emessa dal Giudice di Pace di Tricase, depositata in data 3.04.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.
011/2023 emessa, in data 19.01.2023, dalla oggi appellante nei confronti degli odierni Parte_1
appellati, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 51/2010 dell' di Otranto. Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio, con unica comparsa di costituzione in appello si sono costituiti gli appellati, i quali hanno concluso per il rigetto del gravame e la conferma della decisione di prime cure.
All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita l'accoglimento per le ragioni che seguono.
1 Preliminarmente, tuttavia, occorre premettere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
Con processo verbale n. 73/2022 dell'8.02.2022, l' ha contestato Parte_2
a , nella qualità di Comandante della imbarcazione “Mesciugabrielucciu”, nonché alla CP_2
quale società armatrice di detto veicolo, e quindi obbligata in solido, la violazione Controparte_1
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 51/2010 emanata dall . Controparte_4
Nel dettaglio, la condotta sanzionata è stata quella di essersi portato con l'imbarcazione anzidetta,
e trasportando dei passeggeri, “nello specchio acqueo antistante le grotte della Zinzulusa, dove
l'accessi è consentito esclusivamente alle unità navali degli armatori trasporto passeggeri convenzionati con il Comune di Castro” proprio come da prescrizioni ex art. 1 dell'ord. n. 51/2010.
Nonostante gli scritti difensivi depositati dai soggetti sanzionati, la di Parte_1 Parte_1
ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, la quale è stata tempestivamente opposta dagli ingiunti dinanzi al Giudice di Pace di Tricase.
Il Giudizio di primo grado si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, l'annullamento dell'ordinanza de qua, in adesione alle difese espletate dalla e dal . Controparte_1 CP_2
Costoro, nel dettaglio, dinanzi al G.d.P. hanno reclamato l'illegittimità dell'ordinanza, e prima ancora del verbale di accertamento, atteso che l'art. 1 della richiamata ord. n. 51/2010 impone il divieto di navigazione nei c.d. corridoi di lancio delle grotte solo alle imbarcazioni “non autorizzate” (cfr. p. 2 del ricorso introduttivo in primo grado), tra quali, secondo la loro prospettazione, non rientrerebbero le imbarcazioni della Controparte_1
Infatti, secondo la prospettazione degli originari opponenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Capitaneria, la società risulta autorizzata in virtù del provvedimento Controparte_1
autorizzativo n. 73/1999 (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di parte opponente in primo grado), rilasciato dalla citata Capitaneria in data 1.10.1999 in favore della società a cui è CP_5
subentrata l'odierna come si evince dalla certificazione datata 5.05.2004 a firma del Controparte_1
Comandante T.V. (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di parte opponente in primo Persona_1
grado).
A tanto gli originari opponenti hanno pure aggiunto che tra le stesse parti vi è stato un giudizio analogo (deciso con sentenza n. 236/2019 del G.d.P. di Tricase, non impugnata), ma avente ad oggetto una diversa ordinanza di ingiunzione, anch'essa elevata per violazione dell'art. 1 Ord.
51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, ed annullata dal Giudice di Pace.
Ciò chiarito in punto di fatto, con il primo motivo di gravame, la di ha Parte_1 Parte_1
censurato la prima decisione per aver, il Giudice di Pace, errato nel valorizzare l'autorizzazione n.
2 73/1999, poiché risalente ad un periodo in cui la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni era esclusiva del . Parte_1
La difesa erariale ha restituito una puntuale ricostruzione del lungo processo con cui, a partire dal
1977, sono progressivamente venute meno le competenze gestionali del demanio marittimo dello
Stato in favore di Regioni ed enti locali.
Ed è proprio nell'ambito del nuovo assetto normativo che si è andato progressivamente configurando che la ha adottato la citata ordinanza n. 51/2010, con la quale Parte_1
all'art. 1 ha espressamente previsto che “la navigazione all'interno dei corridoi di lancio … è consentita esclusivamente alle unità navali degli armatori convenzionati con il Comune di Castro autorizzati al trasporto di passeggeri”.
Orbene, il tenore del provvedimento adottato è chiaro ed inequivocabile: a decorrere dall'emanazione dell'ordinanza in questione, la navigazione è divenuta consentita solo alle unità navali “convenzionate” con il Comune di Castro, con esplicita abrogazione di “tutte le disposizioni già emanate od in contrasto” (cfr. art. 4 dell'ord. 51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto).
Ne discende che la avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la suddetta convenzione con il CP_1
Comune, sicchè dal tenore dell'ordinanza in questione era assolutamente chiaro e non inequivocabile tanto l'abrogazione delle precedenti disposizioni, quanto la circostanza che, dall'entrata in vigore della ordinanza 51/2010, il requisito per accedere ai c.d. corridoi sarebbe stata quella di essere “armatori convenzionati con il Comune di Castro” (cfr. art. 1 Ord. 51/2010 Ufficio
Circondariale Marittimo di Otranto).
Del resto, l'ordinanza in questione è stata comunicata a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale
“www.otrantoguardiacostiera.it” (cfr. art. 4 Ord. 51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto) e l'opponente non ha neppure dedotto di non esserne venuto a conoscenza, né detta ordinanza è stata oggetto di impugnazione dinanzi al giudice competente.
Non appare in alcun modo dirimente, inoltre, il fatto che tra le stesse parti vi sia stato un giudizio analogo (deciso con sentenza n. 236/2019 del G.d.P. di Tricase, non impugnata), ma avente ad oggetto una diversa ordinanza di ingiunzione, anch'essa elevata per violazione dell'art. 1 Ord.
51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.
Difatti, è da escludersi che siffatta decisione possa rilevare in qualche misura nell'odierno giudizio, vertendo su diverso provvedimento ed avendo, quindi, efficacia limitata a detta ordinanza di ingiunzione.
3 Dall'accoglimento del primo motivo di gravame discende logicamente l'accoglimento dell'appello con assorbimento dei restanti motivi di appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza gravata con annullamento del verbale di contestazione opposto.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti della metà attesa la ridotta difensiva espletata, la natura delle questioni giuridiche affrontate, connotate da poca complessità, e la natura esclusivamente documentale della materia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla di Gallipoli avverso la sentenza n. Parte_1
131/2023 emessa dal Giudice di Pace di Tricase, depositata in data 3.04.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 131/2023 emessa dal Giudice di Pace di Tricase, depositata in data 3.04.2023, conferma l'ordinanza di ingiunzione n.
011/2023 emessa, in data 19.01.2023, dalla di Parte_1 Parte_1
b) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 CP_2
primo grado di giudizio in favore della di liquidate in euro € Parte_1 Parte_1
139,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 CP_2
secondo grado di giudizio in favore della di liquidate in euro € Parte_1 Parte_1
231,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 6034/2023 R.G.
TRA
in Parte_1
persona del Ministro p.t., rapp.ta e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI LECCE;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., e , entrambi rapp.ti e difesi come Controparte_1 CP_2
da mandato in atti dall'Avv. FERSINI LUIGI;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso in appello depositato in data 11.09.2023, la di ha proposto Parte_1 Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 131/2023 emessa dal Giudice di Pace di Tricase, depositata in data 3.04.2023, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n.
011/2023 emessa, in data 19.01.2023, dalla oggi appellante nei confronti degli odierni Parte_1
appellati, con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 51/2010 dell' di Otranto. Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio, con unica comparsa di costituzione in appello si sono costituiti gli appellati, i quali hanno concluso per il rigetto del gravame e la conferma della decisione di prime cure.
All'udienza del 22.05.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che è stata pertanto decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita l'accoglimento per le ragioni che seguono.
1 Preliminarmente, tuttavia, occorre premettere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
Con processo verbale n. 73/2022 dell'8.02.2022, l' ha contestato Parte_2
a , nella qualità di Comandante della imbarcazione “Mesciugabrielucciu”, nonché alla CP_2
quale società armatrice di detto veicolo, e quindi obbligata in solido, la violazione Controparte_1
dell'art. 1 dell'ordinanza n. 51/2010 emanata dall . Controparte_4
Nel dettaglio, la condotta sanzionata è stata quella di essersi portato con l'imbarcazione anzidetta,
e trasportando dei passeggeri, “nello specchio acqueo antistante le grotte della Zinzulusa, dove
l'accessi è consentito esclusivamente alle unità navali degli armatori trasporto passeggeri convenzionati con il Comune di Castro” proprio come da prescrizioni ex art. 1 dell'ord. n. 51/2010.
Nonostante gli scritti difensivi depositati dai soggetti sanzionati, la di Parte_1 Parte_1
ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, la quale è stata tempestivamente opposta dagli ingiunti dinanzi al Giudice di Pace di Tricase.
Il Giudizio di primo grado si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, l'annullamento dell'ordinanza de qua, in adesione alle difese espletate dalla e dal . Controparte_1 CP_2
Costoro, nel dettaglio, dinanzi al G.d.P. hanno reclamato l'illegittimità dell'ordinanza, e prima ancora del verbale di accertamento, atteso che l'art. 1 della richiamata ord. n. 51/2010 impone il divieto di navigazione nei c.d. corridoi di lancio delle grotte solo alle imbarcazioni “non autorizzate” (cfr. p. 2 del ricorso introduttivo in primo grado), tra quali, secondo la loro prospettazione, non rientrerebbero le imbarcazioni della Controparte_1
Infatti, secondo la prospettazione degli originari opponenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Capitaneria, la società risulta autorizzata in virtù del provvedimento Controparte_1
autorizzativo n. 73/1999 (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di parte opponente in primo grado), rilasciato dalla citata Capitaneria in data 1.10.1999 in favore della società a cui è CP_5
subentrata l'odierna come si evince dalla certificazione datata 5.05.2004 a firma del Controparte_1
Comandante T.V. (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di parte opponente in primo Persona_1
grado).
A tanto gli originari opponenti hanno pure aggiunto che tra le stesse parti vi è stato un giudizio analogo (deciso con sentenza n. 236/2019 del G.d.P. di Tricase, non impugnata), ma avente ad oggetto una diversa ordinanza di ingiunzione, anch'essa elevata per violazione dell'art. 1 Ord.
51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, ed annullata dal Giudice di Pace.
Ciò chiarito in punto di fatto, con il primo motivo di gravame, la di ha Parte_1 Parte_1
censurato la prima decisione per aver, il Giudice di Pace, errato nel valorizzare l'autorizzazione n.
2 73/1999, poiché risalente ad un periodo in cui la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni era esclusiva del . Parte_1
La difesa erariale ha restituito una puntuale ricostruzione del lungo processo con cui, a partire dal
1977, sono progressivamente venute meno le competenze gestionali del demanio marittimo dello
Stato in favore di Regioni ed enti locali.
Ed è proprio nell'ambito del nuovo assetto normativo che si è andato progressivamente configurando che la ha adottato la citata ordinanza n. 51/2010, con la quale Parte_1
all'art. 1 ha espressamente previsto che “la navigazione all'interno dei corridoi di lancio … è consentita esclusivamente alle unità navali degli armatori convenzionati con il Comune di Castro autorizzati al trasporto di passeggeri”.
Orbene, il tenore del provvedimento adottato è chiaro ed inequivocabile: a decorrere dall'emanazione dell'ordinanza in questione, la navigazione è divenuta consentita solo alle unità navali “convenzionate” con il Comune di Castro, con esplicita abrogazione di “tutte le disposizioni già emanate od in contrasto” (cfr. art. 4 dell'ord. 51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto).
Ne discende che la avrebbe dovuto attivarsi per ottenere la suddetta convenzione con il CP_1
Comune, sicchè dal tenore dell'ordinanza in questione era assolutamente chiaro e non inequivocabile tanto l'abrogazione delle precedenti disposizioni, quanto la circostanza che, dall'entrata in vigore della ordinanza 51/2010, il requisito per accedere ai c.d. corridoi sarebbe stata quella di essere “armatori convenzionati con il Comune di Castro” (cfr. art. 1 Ord. 51/2010 Ufficio
Circondariale Marittimo di Otranto).
Del resto, l'ordinanza in questione è stata comunicata a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale
“www.otrantoguardiacostiera.it” (cfr. art. 4 Ord. 51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di
Otranto) e l'opponente non ha neppure dedotto di non esserne venuto a conoscenza, né detta ordinanza è stata oggetto di impugnazione dinanzi al giudice competente.
Non appare in alcun modo dirimente, inoltre, il fatto che tra le stesse parti vi sia stato un giudizio analogo (deciso con sentenza n. 236/2019 del G.d.P. di Tricase, non impugnata), ma avente ad oggetto una diversa ordinanza di ingiunzione, anch'essa elevata per violazione dell'art. 1 Ord.
51/2010 Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.
Difatti, è da escludersi che siffatta decisione possa rilevare in qualche misura nell'odierno giudizio, vertendo su diverso provvedimento ed avendo, quindi, efficacia limitata a detta ordinanza di ingiunzione.
3 Dall'accoglimento del primo motivo di gravame discende logicamente l'accoglimento dell'appello con assorbimento dei restanti motivi di appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza gravata con annullamento del verbale di contestazione opposto.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e sono liquidate sulla base dei parametri medi del DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, e ridotti della metà attesa la ridotta difensiva espletata, la natura delle questioni giuridiche affrontate, connotate da poca complessità, e la natura esclusivamente documentale della materia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Unico dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla di Gallipoli avverso la sentenza n. Parte_1
131/2023 emessa dal Giudice di Pace di Tricase, depositata in data 3.04.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 131/2023 emessa dal Giudice di Pace di Tricase, depositata in data 3.04.2023, conferma l'ordinanza di ingiunzione n.
011/2023 emessa, in data 19.01.2023, dalla di Parte_1 Parte_1
b) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 CP_2
primo grado di giudizio in favore della di liquidate in euro € Parte_1 Parte_1
139,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del Controparte_1 CP_2
secondo grado di giudizio in favore della di liquidate in euro € Parte_1 Parte_1
231,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 22.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne.
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