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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1094/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e in qualità di legale rappresentante dell Controparte_1
(P.IVA ), avente sede legale in Tizzano Parte_1 P.IVA_1
(PR), Strada Massese, Fraz. Lagrimone n. 202, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Mara Negri e Michele Belli del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Viale Berenini n. 4;
OPPONENTE contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gramazio del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio Controparte_3
presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in CP_4
Parma, P.zza Matteotti, n. 9; OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2024, emessa in data 28.09.2024 e notificata in data 08.10.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l di aveva lui ingiunto il Controparte_2 Controparte_2
pagamento di una somma pari a Euro 9.516,27 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015
n. 151 Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate –
, per avere occupato, in assenza delle preventive comunicazioni di Parte_2
assunzione al competente Centro per l'impiego, i lavoratori Persona_1
ed entrambi privi del permesso di soggiorno. Persona_2
L'opponente eccepiva, innanzitutto, che il procedimento sanzionatorio si era protratto oltre il termine finale di trenta giorni sancito dall'art. 2, comma 3 della L. n.
241/1990, essendosi concluso ad oltre un anno di distanza dall'inizio degli accertamenti, coincidenti con la diffida presentata dal Comando dei Carabinieri per la
Tutela del Lavoro di Parma in data 30.08.2023 (doc. 2 fasc. parte opponente).
Eccepiva, poi, l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione, deducendo che, né , né avevano prestato Persona_1 Persona_2
attività lavorativa alle dipendenze dell Parte_3
.
[...] Chiedeva, dunque, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2024 emessa dall di con vittoria delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_2
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis , previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto, previo ogni altro più opportuno provvedimento del caso e di legge: in via principale:
- dichiarare l'illegittimità , la nullità, l'erroneità, la contraddittorietà dell 'ordinanza ingiunzione dell' di , sede di Controparte_2 Controparte_5
Parma, n. 57/2024, notificata al ricorrente in data 8 ottobre 2024; in via subordinata:
- dichiarare la pretesa contenuta nell 'ordinanza ingiunzione dell'
[...]
di , sede di Parma, n. 57/2024, Controparte_2 Controparte_5
notificata al ricorrente in data 8 ottobre, illegittima, nulla, prescritta, erronea, infondata, non provata o, come meglio;
in via di ulteriore subordine:
- ridurre la sanzione irrogata ai sensi dell'Art. 3, commi 3 e 3 quater decreto-legge
22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art 22, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 –
Misure di contrasto lavoro sommerso e irregolare - fino a 30 giornate
, od in quell'altra misura, meglio vista dal Giudicante, anche in via Parte_2
equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre CPA ed IVA di legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
20.01.2025, l di sede di Controparte_2 Controparte_2
Parma, contestava le eccezioni formulate da parte opposta, e, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava in merito all'inapplicabilità del termine previsto dalla L. n. 241/1990 al procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e, nel merito, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai sigg.ri e Parte_4
evidenziava la fondatezza delle pretese sanzionatorie azionate. Parte_5
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
6.11.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione in data 8.10.2024, come evincibile dalla documentazione in atti e come riconosciuto dall'Amministrazione convenuta.
2.2. Ciò posto, appare innanzitutto infondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per superamento del termine - di novanta giorni - sancito dall'art. 2, comma 3 della L. n. 241/1990 come termine ultimo di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Quanto al mancato rispetto dei termini dettati dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990,
l'eccezione è infondata alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (S.U. n. 9591/2006 e le successive conformi).
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.4. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che – come risulta anche dal verbale di accertamento e notificazione n. n. 33/34 prot. 29031 del 20.10.2023 (doc.
n. 6 fasc. parte opposta) - gli accertamenti ispettivi hanno preso l'abbrivio con la richiesta di documenti avanzata alla società opponente, in data 30.08.2023, dai Cont Carabinieri del di Parma (doc. n. 2 fasc. opposta), a seguito della trasmissione di una annotazione di polizia giudiziaria fatta pervenire a mezzo posta elettronica, in data 13.04.2023, dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Palanzano (PR) (doc.
n. 1 fasc. parte opposta).
Con la predetta annotazione, i militari hanno segnalato che, nel tardo pomeriggio del
12.04.2023, la pattuglia del Comando della Stazione dei Carabinieri di Palanzano, procedendo al controllo stradale di un'autovettura, la quale non esponeva la targa posteriore, con a bordo tre persone, ha identificato tre soggetti: da un lato, il conducente, ossia , e, dall'altro, due giovani nordafricani, ossia Parte_6 [...]
nato in [...] il [...], e anch'egli nato Parte_7 Persona_2
in Marocco il 19.06.1993.
Nell'occasione - se tali soggetti, che indossavano abiti da lavoro, hanno riferito oralmente ai militari intervenuti di essere ospiti di conoscenti (rispettivamente nei comuni di Tizzano Val Parma e Langhirano) e che entrambi erano impegnati a lavorare presso la ditta di Fattori Sergio da alcuni giorni - i Carabinieri di Palanzano hanno appreso dal sig. che il medesimo stava lavorando con i due marocchini Pt_4
che aveva a bordo del veicolo oggetto del controllo.
Solo in data 11.10.2023 (e, dunque, a distanza di sei mesi dal controllo effettuato dal Cont Comando della Stazione CC. di Palanzano), dinnanzi ai Carabinieri del di
Parma, il Sig. ed il Sig. hanno dichiarato che i due Parte_6 Parte_5
stranieri controllati erano in macchina poiché era stato richiesto dal sig.
[...]
di far visionare ai due ragazzi il lavoro - consistente nella pulizia del Parte_1
bosco - che avrebbero dovuto successivamente effettuare.
2.5. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fonda, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, sottolineare, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che – se è vero che i verbali contenenti le dichiarazioni ricevute dagli ispettori non fanno prova piena della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano, comunque, state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n.
166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza1, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni rese successivamente2, laddove con queste contrastanti.
Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.
9251 del 19.4.2010)
Alla luce di tali elementi, è possibile, dunque, confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata la violazione contestata in sede di accertamento. Per tale motivo – e richiamando le considerazioni suesposte in tema di riparto dell'onere probatorio – l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria si appalesa, nell'an, fondata.
2.6. In punto di quantum debeatur – profilo in ordine al quale l'odierno opponente ha lamentato la natura sproporzionata della sanzione in concreto comminata – ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'entità della sanzione irrogata risulti eccessiva, secondo il disposto di cui all'art.11 L. n. 689 del 1981, il quale prescrive che - nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - occorre avere riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”; il che non sarebbe stato fatto nella fattispecie in esame, atteso che, dall'Amministrazione convenuta, non sono state correttamente valorizzate le circostanze del caso concreto.
Invero, pur essendo stata irrogata una sanzione rientrante entro il range prescritto,
l'entità della stessa risulta eccessiva e sproporzionata.
In siffatto contesto, deve ritenersi che la rideterminazione della sanzione in misura corrispondente all'importo minimo si imponga alla stregua della condotta collaborativa tenuta dall'ingiunto, delle dimensioni modeste dell'impresa destinataria della sanzione e del numero ridotto di dipendenti e di giorni in relazione ai quali la trasgressione si è consumata.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, ritiene questo giudice che la sanzione amministrativa comminata debba essere rideterminata e quantificata in complessivi euro 4.320,00 (pari a 2.160,00 per ciascun lavoratore).
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/2. Le residue spese, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 28.09.2024 e notificata in data 08.10.2024, e ridetermina l'importo dovuto da in favore dell Parte_1 [...]
di nella somma complessiva di Euro Controparte_2 Controparte_2
4.320,00 e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 4.320,00 in favore dell
[...]
di Controparte_2 Controparte_2
2. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, condanna FATTORI
alla rifusione delle residue spese di lite a favore Parte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sotto tale profilo, riveste, peraltro, indubbia rilevanza – in quanto suscettibile di attestare la fondatezza delle risultanze ispettive - la circostanza per cui i due soggetti interessati dagli accertamenti indossavano abiti da lavoro. 2 Dichiarazioni – quelle rese da – che parte opponente si è offerta di confermare in seno Pt_4 all'odierno giudizio mediante l'escussione testimoniale del medesimo.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1094/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 C.F._1
proprio e in qualità di legale rappresentante dell Controparte_1
(P.IVA ), avente sede legale in Tizzano Parte_1 P.IVA_1
(PR), Strada Massese, Fraz. Lagrimone n. 202, rappresentato e difeso, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Mara Negri e Michele Belli del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Viale Berenini n. 4;
OPPONENTE contro
Controparte_2
, (C.F. ), sede territoriale di in persona
[...] P.IVA_2 Controparte_2
del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gramazio del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio Controparte_3
presso il medesimo , ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in CP_4
Parma, P.zza Matteotti, n. 9; OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 6.11.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l , proponendo Controparte_2
opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2024, emessa in data 28.09.2024 e notificata in data 08.10.2024 (doc. 1 fasc. parte ricorrente), a mezzo della quale l di aveva lui ingiunto il Controparte_2 Controparte_2
pagamento di una somma pari a Euro 9.516,27 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015
n. 151 Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate –
, per avere occupato, in assenza delle preventive comunicazioni di Parte_2
assunzione al competente Centro per l'impiego, i lavoratori Persona_1
ed entrambi privi del permesso di soggiorno. Persona_2
L'opponente eccepiva, innanzitutto, che il procedimento sanzionatorio si era protratto oltre il termine finale di trenta giorni sancito dall'art. 2, comma 3 della L. n.
241/1990, essendosi concluso ad oltre un anno di distanza dall'inizio degli accertamenti, coincidenti con la diffida presentata dal Comando dei Carabinieri per la
Tutela del Lavoro di Parma in data 30.08.2023 (doc. 2 fasc. parte opponente).
Eccepiva, poi, l'insussistenza dei fatti posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione, deducendo che, né , né avevano prestato Persona_1 Persona_2
attività lavorativa alle dipendenze dell Parte_3
.
[...] Chiedeva, dunque, di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2024 emessa dall di con vittoria delle spese di lite, Controparte_2 Controparte_2
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis , previa sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento opposto, previo ogni altro più opportuno provvedimento del caso e di legge: in via principale:
- dichiarare l'illegittimità , la nullità, l'erroneità, la contraddittorietà dell 'ordinanza ingiunzione dell' di , sede di Controparte_2 Controparte_5
Parma, n. 57/2024, notificata al ricorrente in data 8 ottobre 2024; in via subordinata:
- dichiarare la pretesa contenuta nell 'ordinanza ingiunzione dell'
[...]
di , sede di Parma, n. 57/2024, Controparte_2 Controparte_5
notificata al ricorrente in data 8 ottobre, illegittima, nulla, prescritta, erronea, infondata, non provata o, come meglio;
in via di ulteriore subordine:
- ridurre la sanzione irrogata ai sensi dell'Art. 3, commi 3 e 3 quater decreto-legge
22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73 come sostituito dall'art 22, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 –
Misure di contrasto lavoro sommerso e irregolare - fino a 30 giornate
, od in quell'altra misura, meglio vista dal Giudicante, anche in via Parte_2
equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre CPA ed IVA di legge.”.
1.2. Ritualmente costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
20.01.2025, l di sede di Controparte_2 Controparte_2
Parma, contestava le eccezioni formulate da parte opposta, e, riportandosi agli accertamenti effettuati in sede ispettiva dagli ufficiali verbalizzanti, chiedeva l'integrale reiezione del ricorso e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza ingiunzione impugnata. L'Amministrazione convenuta, in particolare, argomentava in merito all'inapplicabilità del termine previsto dalla L. n. 241/1990 al procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e, nel merito, richiamando il contenuto delle puntuali dichiarazioni rese in fase amministrativa dai sigg.ri e Parte_4
evidenziava la fondatezza delle pretese sanzionatorie azionate. Parte_5
1.3. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del giorno 8.04.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, il ricorso in opposizione è stato depositato in data
6.11.2024 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza – ingiunzione in data 8.10.2024, come evincibile dalla documentazione in atti e come riconosciuto dall'Amministrazione convenuta.
2.2. Ciò posto, appare innanzitutto infondata la doglianza relativa all'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta per superamento del termine - di novanta giorni - sancito dall'art. 2, comma 3 della L. n. 241/1990 come termine ultimo di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Quanto al mancato rispetto dei termini dettati dall'art. 2 della L. n. 241 del 1990,
l'eccezione è infondata alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve” (S.U. n. 9591/2006 e le successive conformi).
2.3. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente ribadire che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 – a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente – recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio – nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile –, l'odierno opposto abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
In particolare, la parte opposta, quale titolare della pretesa sanzionatoria, dovrà provvedere ad integrare le sintetiche indicazioni apposte sulla ordinanza ingiunzione con la precisa indicazione dei fatti su cui basa la pretesa fatta valere (ad es. gli accertamenti ispettivi eseguiti dai quali emerge la sussistenza dell'illecito contestato dal quale deriva la sanzione ingiunta), mentre spetterà a parte opponente svolgere le difese in diritto e contestare la pretesa azionata con l'ordinanza ingiunzione.
2.4. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che – come risulta anche dal verbale di accertamento e notificazione n. n. 33/34 prot. 29031 del 20.10.2023 (doc.
n. 6 fasc. parte opposta) - gli accertamenti ispettivi hanno preso l'abbrivio con la richiesta di documenti avanzata alla società opponente, in data 30.08.2023, dai Cont Carabinieri del di Parma (doc. n. 2 fasc. opposta), a seguito della trasmissione di una annotazione di polizia giudiziaria fatta pervenire a mezzo posta elettronica, in data 13.04.2023, dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Palanzano (PR) (doc.
n. 1 fasc. parte opposta).
Con la predetta annotazione, i militari hanno segnalato che, nel tardo pomeriggio del
12.04.2023, la pattuglia del Comando della Stazione dei Carabinieri di Palanzano, procedendo al controllo stradale di un'autovettura, la quale non esponeva la targa posteriore, con a bordo tre persone, ha identificato tre soggetti: da un lato, il conducente, ossia , e, dall'altro, due giovani nordafricani, ossia Parte_6 [...]
nato in [...] il [...], e anch'egli nato Parte_7 Persona_2
in Marocco il 19.06.1993.
Nell'occasione - se tali soggetti, che indossavano abiti da lavoro, hanno riferito oralmente ai militari intervenuti di essere ospiti di conoscenti (rispettivamente nei comuni di Tizzano Val Parma e Langhirano) e che entrambi erano impegnati a lavorare presso la ditta di Fattori Sergio da alcuni giorni - i Carabinieri di Palanzano hanno appreso dal sig. che il medesimo stava lavorando con i due marocchini Pt_4
che aveva a bordo del veicolo oggetto del controllo.
Solo in data 11.10.2023 (e, dunque, a distanza di sei mesi dal controllo effettuato dal Cont Comando della Stazione CC. di Palanzano), dinnanzi ai Carabinieri del di
Parma, il Sig. ed il Sig. hanno dichiarato che i due Parte_6 Parte_5
stranieri controllati erano in macchina poiché era stato richiesto dal sig.
[...]
di far visionare ai due ragazzi il lavoro - consistente nella pulizia del Parte_1
bosco - che avrebbero dovuto successivamente effettuare.
2.5. Ciò posto in ordine alle risultanze ispettive sulle quali l'ordinanza-ingiunzione si fonda, occorre evidenziare che, ad avviso di questo Giudice, alla stregua dello standard epistemologico proprio del processo civile (della preponderanza dell'evidenza), la ricostruzione patrocinata dall'Amministrazione procedente appare fondata.
Sul piano metodologico, occorre, anzitutto, sottolineare, quanto al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, che – se è vero che i verbali contenenti le dichiarazioni ricevute dagli ispettori non fanno prova piena della veridicità intrinseca di tali dichiarazioni – è, però, altrettanto vero che le stesse costituiscono, comunque, argomento di prova, che il giudice deve, in ogni caso, valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, potendo le stesse essere disattese solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano, comunque, state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. n.
166/2014).
Tali dichiarazioni, dunque, ben possono essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento e poste a fondamento della decisione;
invero, pur essendo vero, come detto, che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza1, è, tuttavia, altrettanto vero che è
l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 9251 del
19.4.2010).
Peraltro, quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corso della fase amministrativa dinnanzi agli ufficiali verbalizzanti, si rammenta che le predette dichiarazioni, in quanto rese nell'immediatezza, sono da ritenersi spontanee e presumibilmente genuine, e, in quanto tali, suscettibili di prevalere sulle dichiarazioni rese successivamente2, laddove con queste contrastanti.
Ben possono quindi essere valutate dal Giudice, secondo il suo libero e prudente apprezzamento;
di talché, pur essendo vero che i verbali ispettivi fanno piena prova solo di quanto l'Ispettore attesta essere avvenuto in sua presenza, è, tuttavia, altrettanto vero che è l'intero materiale probatorio raccolto a costituire un elemento importante a livello indiziario, unitamente alle altre risultanze istruttorie (cfr. Cass. n.
9251 del 19.4.2010)
Alla luce di tali elementi, è possibile, dunque, confermare la fondatezza delle risultanze ispettive, le quali consentono di ritenere ampiamente provata la violazione contestata in sede di accertamento. Per tale motivo – e richiamando le considerazioni suesposte in tema di riparto dell'onere probatorio – l'Amministrazione convenuta risulta avere compiutamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, e, pertanto, la pretesa sanzionatoria si appalesa, nell'an, fondata.
2.6. In punto di quantum debeatur – profilo in ordine al quale l'odierno opponente ha lamentato la natura sproporzionata della sanzione in concreto comminata – ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'entità della sanzione irrogata risulti eccessiva, secondo il disposto di cui all'art.11 L. n. 689 del 1981, il quale prescrive che - nell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria - occorre avere riguardo “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”; il che non sarebbe stato fatto nella fattispecie in esame, atteso che, dall'Amministrazione convenuta, non sono state correttamente valorizzate le circostanze del caso concreto.
Invero, pur essendo stata irrogata una sanzione rientrante entro il range prescritto,
l'entità della stessa risulta eccessiva e sproporzionata.
In siffatto contesto, deve ritenersi che la rideterminazione della sanzione in misura corrispondente all'importo minimo si imponga alla stregua della condotta collaborativa tenuta dall'ingiunto, delle dimensioni modeste dell'impresa destinataria della sanzione e del numero ridotto di dipendenti e di giorni in relazione ai quali la trasgressione si è consumata.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, ritiene questo giudice che la sanzione amministrativa comminata debba essere rideterminata e quantificata in complessivi euro 4.320,00 (pari a 2.160,00 per ciascun lavoratore).
3. Sulle spese di lite.
L'esito complessivo del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di 1/2. Le residue spese, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
€ 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 57/2024 emessa dall'Amministrazione convenuta in data 28.09.2024 e notificata in data 08.10.2024, e ridetermina l'importo dovuto da in favore dell Parte_1 [...]
di nella somma complessiva di Euro Controparte_2 Controparte_2
4.320,00 e, per l'effetto, condanna al Parte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 4.320,00 in favore dell
[...]
di Controparte_2 Controparte_2
2. Compensate le spese di lite tra le parti in ragione di 1/2, condanna FATTORI
alla rifusione delle residue spese di lite a favore Parte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Così deciso in Parma, il giorno 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sotto tale profilo, riveste, peraltro, indubbia rilevanza – in quanto suscettibile di attestare la fondatezza delle risultanze ispettive - la circostanza per cui i due soggetti interessati dagli accertamenti indossavano abiti da lavoro. 2 Dichiarazioni – quelle rese da – che parte opponente si è offerta di confermare in seno Pt_4 all'odierno giudizio mediante l'escussione testimoniale del medesimo.