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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 878/2025 promossa da:
(C.F. )), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Siotto
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Gobbato CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i
SIg.ri e in Vicenza in data 21.02.2009 trascritto negli atti del Parte_1 CP_1
predetto Comune al numero 24, parte I, ordinandosi all'Ufficiale di Stato civile competente le relative annotazioni e trascrizioni;
2. Assegnarsi alla SI.ra , l'abitazione familiare corrente in Vicenza, Via Samoggia Parte_1
n. 6 interno 1;
pagina 1 di 4
3. Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Stabilirsi che il padre SI. CP_1
possa vedere e tenere sé il figlio, compatibilmente con gli impegni e il primario interesse del minore secondo il seguente calendario:
2 fine settimana tra di loro alternati, dal sabato a pranzo sino la domenica sera, occupandosi e comunque essendo responsabile dei prelievi e del rientro del figlio presso la residenza materna;
7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
14 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la moglie entro il mese di maggio di ciascun anno;
(per il 2022 da definirsi in sede di provvedimenti presidenziali)
Compleanno e festa del papà, nonche' almeno un ponte programmato durante ogni anno solare
4. Farsi obbligo al SI. di provvedere al mantenimento dei figli e CP_1 Persona_2 Per_1
mediante corresponsione in favore della SI.ra , entro e non oltre il giorno
[...] Parte_1
10 di ogni mese di riferimento e per 12 mensilità, di un contributo pari ad € 302,40 (€ 300,00 capitali rivalutati) mensili per ogni figlio, e cosi per complessivi € 604,80 mensili, a titolo di mantenimento ordinario, oltre rivalutazione Istat. Farsi obbligo al SI. di concorrere al pagamento ed al CP_1
rimborso del 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
5. Assegno unico familiare attribuito al 100% alla SI.ra ; Parte_1
6. Spese compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.2.2025 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 21.2.2009 in Vicenzo poi trascritto al registro di stato civile del medesimo Comune al n.
[...]
24, parte I, nno 2009; che dall'unione sono nati i figli (23.10.2002) e Persona_2 Persona_1
(11.8.2008) e che con sentenza del 6.6.2023 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 14.4.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza del 30.4.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe pagina 2 di 4 sulle quali hanno poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero e discutevano la causa rinunciando ai termini conclusivi.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con la sentenza su menzionata e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli (il minore e il maggiorenne, non autosufficente) a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Via
Samoggia n. 6 interno 1, in favore di , quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
21.2.2009 in Vicenza, alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine pagina 3 di 4 dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, parte I, anno 2009;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 878/2025 promossa da:
(C.F. )), rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Siotto
ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Gobbato CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (scioglimento del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1. Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i
SIg.ri e in Vicenza in data 21.02.2009 trascritto negli atti del Parte_1 CP_1
predetto Comune al numero 24, parte I, ordinandosi all'Ufficiale di Stato civile competente le relative annotazioni e trascrizioni;
2. Assegnarsi alla SI.ra , l'abitazione familiare corrente in Vicenza, Via Samoggia Parte_1
n. 6 interno 1;
pagina 1 di 4
3. Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Persona_1
condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Stabilirsi che il padre SI. CP_1
possa vedere e tenere sé il figlio, compatibilmente con gli impegni e il primario interesse del minore secondo il seguente calendario:
2 fine settimana tra di loro alternati, dal sabato a pranzo sino la domenica sera, occupandosi e comunque essendo responsabile dei prelievi e del rientro del figlio presso la residenza materna;
7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno;
14 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la moglie entro il mese di maggio di ciascun anno;
(per il 2022 da definirsi in sede di provvedimenti presidenziali)
Compleanno e festa del papà, nonche' almeno un ponte programmato durante ogni anno solare
4. Farsi obbligo al SI. di provvedere al mantenimento dei figli e CP_1 Persona_2 Per_1
mediante corresponsione in favore della SI.ra , entro e non oltre il giorno
[...] Parte_1
10 di ogni mese di riferimento e per 12 mensilità, di un contributo pari ad € 302,40 (€ 300,00 capitali rivalutati) mensili per ogni figlio, e cosi per complessivi € 604,80 mensili, a titolo di mantenimento ordinario, oltre rivalutazione Istat. Farsi obbligo al SI. di concorrere al pagamento ed al CP_1
rimborso del 50% delle spese straordinarie, da regolamentarsi secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza;
5. Assegno unico familiare attribuito al 100% alla SI.ra ; Parte_1
6. Spese compensate.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.2.2025 , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 21.2.2009 in Vicenzo poi trascritto al registro di stato civile del medesimo Comune al n.
[...]
24, parte I, nno 2009; che dall'unione sono nati i figli (23.10.2002) e Persona_2 Persona_1
(11.8.2008) e che con sentenza del 6.6.2023 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con comparsa in data 14.4.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1 scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza del 30.4.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe pagina 2 di 4 sulle quali hanno poi espresso il proprio parere il Pubblico Ministero e discutevano la causa rinunciando ai termini conclusivi.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con la sentenza su menzionata e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli (il minore e il maggiorenne, non autosufficente) a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Via
Samoggia n. 6 interno 1, in favore di , quale genitore convivente con i figli;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno articolato le pretese economiche l'una nei confronti dell'altra;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in data Parte_1 CP_1
21.2.2009 in Vicenza, alle condizioni riportate in epigrafe;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine pagina 3 di 4 dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 23, parte I, anno 2009;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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