TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 369/21, pubblicata in data 02-02-2021.
T R A
C.F.. - nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia e residente in [...], elettivamente domiciliata in Portici alla Via Libertà n. 279 presso lo studio dell'Avv. Rosaria Lanna - C.F. - che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura conferita con atto separato da intendersi apposta in calce all' atto di appello;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona dei l.r.p.t., ((P.IVA: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia alla Via Tavernola n. 107 presso lo studio dell'Avv.
Stanislao Uliano;
- APPELLATO –
E
, (C.F. ) residente in E_ C.F._3
RE ( PO ) alla via Cairoli n.18 ;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n° 369/21, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata e depositata il 02-02-2021. Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di e della E_ [...]
, finalizzata al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro CP_1 stradale avvenuto in data 5.6.2014, alle ore 00,30 circa in Torre Annunziata alla Via Caracciolo.
La infatti, viaggiava quale terzo trasportato sulla autovettura Pt_1
Lancia Y tg. DF848AY, di proprietà di e condotta da E_
, il quale nel percorrere la via Caracciolo, all'improvviso Parte_2 perdeva il controllo dell'auto che finiva contro il muro, dopo aver urtato i paletti posti lungo la carreggiata ed effettuato un testa coda.
A seguito dell'impatto, la riportava lesioni, come da referto del Pt_1
P.O..
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disposto l'interrogatorio formale deferito a , il quale non si E_ presentava, rigettava la domanda ritenendo la stessa infondata e non provata, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_1 sentenza per falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, per aver ritenuto non provata la domanda sulla base di un errato giudizio di inattendibilità del teste escusso alla luce della produzione documentale in atti.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art.141 Cod. Ass. nonché insistendo per la conferma della sentenza gravata.
Non si costituiva, invece, , che pertanto deve essere E_ dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
pag. 2/6 Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da parte del Giudice di
Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto alla luce delle contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, giudicate inattendibili e contrastanti con l'ulteriore documentazione prodotta (verbale dei CC di Torre Annunziata del
05-6-2014; perizia del medico fiduciario della compagnia assicurativa;
referto di P.O).
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della il Pt_1
Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escusso in data Testimone_1
07-02-2020, si è concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla dal momento che le circostanze da questo riferite sono apparse Pt_1 vaghe e inattendibili, nonchè contrastanti con le dichiarazioni rese dalla parte stessa al medico fiduciario della compagnia assicurativa e, pertanto, non idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo su cui era trasportata.
Invero, la stessa in sede di visita da parte del medico fiduciario Pt_1 della compagnia, ha espressamente dichiarato di essere trasportata sul sedile posteriore e non su quello anteriore, come invece dichiarato dal teste escusso, il quale ha altresì riferito di ferite sanguinanti sulla stessa, laddove nel verbale redatto dai CC intervenuti nell'immediatezza dei fatti, si evince che non vi pag. 3/6 erano, a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, persone necessitanti di cure mediche.
Inoltre, sebbene la difesa dell'odierna appellante insiste nell'attribuire valore confessorio all'assenza ingiustificata del responsabile civile, CP_2
a rendere l'interrogatorio formale lui deferito all'udienza del 07-02-
[...]
2020, va evidenziato che l'art. 232, I comma, del codice di procedura civile dispone che: “se la parte non si presenta, o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nell'ipotesi di mancata risposta all'interrogatorio il codice di rito ha, pertanto, inteso escludere categoricamente “efficacia automatica” di prova piena ad un comportamento processuale “equiparabile alla confessione”.
La mancata risposta all'interrogatorio costituisce, invero, un comportamento processuale qualificato che può fornire elementi indiziari di valutazione idonei ad integrare il convincimento del Giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli.
L'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, alla mancata risposta un effetto automatico di ficta confessio, così come invece avveniva nel regime dell'art. 218, II comma, del codice di rito abrogato, riconnettendo ad essa soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari di prova a favore della avversa tesi processuale, non aventi di per sé alcuna portata decisiva: la circostanza deve essere valutata alla luce del più ampio quadro degli elementi probatori emergenti dagli atti, il cui concorso è necessario per la formazione del convincimento.
In altre parole, la mancata comparizione dell'interrogato costituisce un comportamento valutabile non come prova legale, bensì come “argomento indiziario”, rappresentando un fatto qualificato riconducibile al più vasto ambito del comportamento delle parti nel processo, cui il Giudice di primo grado può, ex art. 116 c.p.c., desumere argomenti di prova, e può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti, e così di prova, restando comunque soggetta alla sua prudente valutazione.
Tanto, premesso, alla luce del materiale istruttorio acquisito, ritiene la scrivente che le contraddizioni delle dichiarazioni testimoniali rispetto alle pag. 4/6 ulteriori prove documentali (verbale dei CC di Torre Annunziata del 05-6-2014; perizia del medico fiduciario della compagnia assicurativa;
referto di P.O) sono tali da rendere non attendibile il teste escusso e non sufficientemente assolto l'onere probatorio da parte del terzo trasportato.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto il teste non attendibile e i fatti dedotti dall'attrice non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M.
147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , attesa la sua E_ contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
369/2021, depositata il 02-02-2021, proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., e , Controparte_1 E_ così provvede:
- dichiara la contumacia di;
E_
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasto contumace;
E_
pag. 5/6 - condanna a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile – in funzione di giudice di appello ed in persona del giudice monocratico, dott.ssa Giovanna Di Meo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 369/21, pubblicata in data 02-02-2021.
T R A
C.F.. - nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia e residente in [...], elettivamente domiciliata in Portici alla Via Libertà n. 279 presso lo studio dell'Avv. Rosaria Lanna - C.F. - che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura conferita con atto separato da intendersi apposta in calce all' atto di appello;
- APPELLANTE –
CONTRO
in persona dei l.r.p.t., ((P.IVA: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
Castellammare di Stabia alla Via Tavernola n. 107 presso lo studio dell'Avv.
Stanislao Uliano;
- APPELLATO –
E
, (C.F. ) residente in E_ C.F._3
RE ( PO ) alla via Cairoli n.18 ;
- APPELLATO CONTUMACE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n° 369/21, pronunciata dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata e depositata il 02-02-2021. Con la detta sentenza, il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti di e della E_ [...]
, finalizzata al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro CP_1 stradale avvenuto in data 5.6.2014, alle ore 00,30 circa in Torre Annunziata alla Via Caracciolo.
La infatti, viaggiava quale terzo trasportato sulla autovettura Pt_1
Lancia Y tg. DF848AY, di proprietà di e condotta da E_
, il quale nel percorrere la via Caracciolo, all'improvviso Parte_2 perdeva il controllo dell'auto che finiva contro il muro, dopo aver urtato i paletti posti lungo la carreggiata ed effettuato un testa coda.
A seguito dell'impatto, la riportava lesioni, come da referto del Pt_1
P.O..
Il Giudice di primo grado, espletata la prova testimoniale ammessa e disposto l'interrogatorio formale deferito a , il quale non si E_ presentava, rigettava la domanda ritenendo la stessa infondata e non provata, attesa l'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali.
Con l'atto di appello, impugnava la summenzionata Parte_1 sentenza per falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c, sulla valutazione delle prove, per aver ritenuto non provata la domanda sulla base di un errato giudizio di inattendibilità del teste escusso alla luce della produzione documentale in atti.
Insisteva, pertanto, per la totale riforma della sentenza impugnata con accoglimento della richiesta risarcitoria, in quanto fondata in fatto ed in diritto.
L'appellata compagnia assicurativa impugnava l'atto di appello, eccependone l'inammissibilità per violazione dell'art.141 Cod. Ass. nonché insistendo per la conferma della sentenza gravata.
Non si costituiva, invece, , che pertanto deve essere E_ dichiarato contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado e fatte precisare le conclusioni, il
Giudice assegnava la causa in decisione, con la concessione dei termini di legge.
pag. 2/6 Preliminarmente, va evidenziato che l'atto di appello appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione.
Venendo, quindi, al merito del proposto gravame, ha Parte_1 sostanzialmente denunciato una erronea valutazione, da parte del Giudice di
Pace di Torre Annunziata, di tutta l'attività istruttoria compiuta in prime cure, in quanto non avrebbe ritenuto provato il fatto alla luce delle contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, giudicate inattendibili e contrastanti con l'ulteriore documentazione prodotta (verbale dei CC di Torre Annunziata del
05-6-2014; perizia del medico fiduciario della compagnia assicurativa;
referto di P.O).
Sennonché, ritiene questo Giudice che l'appello sia infondato e, dunque, che esso debba essere rigettato per quanto di ragione, con conferma della sentenza impugnata.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della il Pt_1
Giudice di prime cure, con motivazione assolutamente condivisibile tanto da un punto di vista logico-ricostruttivo, quanto sotto l'aspetto squisitamente tecnico-giuridico, ha correttamente ritenuto non provata la domanda sulla base di tutte le risultanze istruttorie.
Invero, va rilevato che il giudizio di primo grado, proprio sulla scorta delle dichiarazioni rese dal teste attoreo, , escusso in data Testimone_1
07-02-2020, si è concluso con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla dal momento che le circostanze da questo riferite sono apparse Pt_1 vaghe e inattendibili, nonchè contrastanti con le dichiarazioni rese dalla parte stessa al medico fiduciario della compagnia assicurativa e, pertanto, non idonee a fondare un giudizio di responsabilità in capo al conducente del veicolo su cui era trasportata.
Invero, la stessa in sede di visita da parte del medico fiduciario Pt_1 della compagnia, ha espressamente dichiarato di essere trasportata sul sedile posteriore e non su quello anteriore, come invece dichiarato dal teste escusso, il quale ha altresì riferito di ferite sanguinanti sulla stessa, laddove nel verbale redatto dai CC intervenuti nell'immediatezza dei fatti, si evince che non vi pag. 3/6 erano, a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro, persone necessitanti di cure mediche.
Inoltre, sebbene la difesa dell'odierna appellante insiste nell'attribuire valore confessorio all'assenza ingiustificata del responsabile civile, CP_2
a rendere l'interrogatorio formale lui deferito all'udienza del 07-02-
[...]
2020, va evidenziato che l'art. 232, I comma, del codice di procedura civile dispone che: “se la parte non si presenta, o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Nell'ipotesi di mancata risposta all'interrogatorio il codice di rito ha, pertanto, inteso escludere categoricamente “efficacia automatica” di prova piena ad un comportamento processuale “equiparabile alla confessione”.
La mancata risposta all'interrogatorio costituisce, invero, un comportamento processuale qualificato che può fornire elementi indiziari di valutazione idonei ad integrare il convincimento del Giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli.
L'art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, alla mancata risposta un effetto automatico di ficta confessio, così come invece avveniva nel regime dell'art. 218, II comma, del codice di rito abrogato, riconnettendo ad essa soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari di prova a favore della avversa tesi processuale, non aventi di per sé alcuna portata decisiva: la circostanza deve essere valutata alla luce del più ampio quadro degli elementi probatori emergenti dagli atti, il cui concorso è necessario per la formazione del convincimento.
In altre parole, la mancata comparizione dell'interrogato costituisce un comportamento valutabile non come prova legale, bensì come “argomento indiziario”, rappresentando un fatto qualificato riconducibile al più vasto ambito del comportamento delle parti nel processo, cui il Giudice di primo grado può, ex art. 116 c.p.c., desumere argomenti di prova, e può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti, e così di prova, restando comunque soggetta alla sua prudente valutazione.
Tanto, premesso, alla luce del materiale istruttorio acquisito, ritiene la scrivente che le contraddizioni delle dichiarazioni testimoniali rispetto alle pag. 4/6 ulteriori prove documentali (verbale dei CC di Torre Annunziata del 05-6-2014; perizia del medico fiduciario della compagnia assicurativa;
referto di P.O) sono tali da rendere non attendibile il teste escusso e non sufficientemente assolto l'onere probatorio da parte del terzo trasportato.
Pertanto, correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto il teste non attendibile e i fatti dedotti dall'attrice non provati, rigettando di conseguenza la richiesta risarcitoria avanzata.
Quanto sopra, induce a ritenere che la sentenza gravata, del tutto condivisibile e corretta, vada confermata con rigetto della spiegata impugnazione.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa che, in assenza di nota, si liquidano d'ufficio sulla base dei valori medi dello scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 (con esclusione della fase istruttoria) di cui al D.M.
147/2022 come in dispositivo, nonché la condanna dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR
115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Nulla per le spese, invece, in favore di , attesa la sua E_ contumacia.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
369/2021, depositata il 02-02-2021, proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del l.r.p.t., e , Controparte_1 E_ così provvede:
- dichiara la contumacia di;
E_
- rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si
[...] liquidano in complessivi euro 1.701,00, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- nulla per le spese in favore di , rimasto contumace;
E_
pag. 5/6 - condanna a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 228/2012.
Così deciso in Torre Annunziata, il 28.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Di Meo
pag. 6/6