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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5280/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Victoria G. Parte_1 C.F._1
Tirapani e dell'avv. Irma Paltrinieri, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Ernesto Masi n. 21 presso il difensore avv. Victoria G. Tirapani
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Victoria G. Parte_2 C.F._2
Tirapani e dell'avv. Irma Paltrinieri, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Ernesto Masi n. 21 presso il difensore avv. Victoria G. Tirapani
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Victoria G. Tirapani e Parte_3 C.F._3 dell'avv. Irma Paltrinieri, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Ernesto Masi n. 21 presso il difensore avv. Victoria G. Tirapani
ATTRICI
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) CP_2 C.F._5
Difesi dall'avv. Monica Guerzoni e dall'avv. Monica Mariotti, come da procura del 12.5.2025, depositata il 16.5.2025, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ferrara, via Della Giovecca n.
40/d
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa:
In via preliminare:
-accertare la qualità di eredi del sig. delle attrici sig.re Persona_1 Parte_1 [...]
e nella misura di 1/4 ciascuna;
Parte_2 Parte_3
-accertare la qualità di erede del sig. della di lui sorella, sig.ra Persona_1 Controparte_1 nella misura di 1/4;
pagina 1 di 11 -accertare la rinuncia all'eredità del di lei marito da parte della sig.ra Persona_2 [...]
CP
-accertare la qualità di erede del sig. , del di lui figlio sig. nella Persona_2 CP_2 misura dell'intero;
-accertare l'avvenuta esecuzione delle disposizioni di bonifico di cui è causa effettuate dal sig.
a favore della sig.ra e del sig. pari a complessivi Persona_1 Controparte_1 Persona_2 euro 302.500,00= (trecentoduemilacinquecentoeuro);
-accertare, indipendentemente da ogni intestazione formale, che il conto corrente acceso presso
[...]
n. 1000/6101 (già c/c n. 1000/12981) cointestato CP_3 CP_4 Controparte_5 era alimentato esclusivamente con proventi del signor e/o a quest'ultimo riferibili;
CP
In via principale:
-accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che le disposizioni di bonifico di cui è causa effettuate dal sig. a favore della sig.ra e del sig. Persona_1 Controparte_1 Per_2 pari a complessivi euro 302.500,00= (trecentoduemilacinquecentoeuro) integrano contratti di
[...] mutuo ai sensi ed agli effetti dell'art. 1813 c.c. e ss e, per l'effetto, condannare la sig.ra CP
, in proprio, ed il sig. , quale unico erede del sig. , per l'intera
[...] CP_2 Persona_2 quota ereditaria (come da ricostruzione di cui al punto f pagg. 19-20 atto di citazione- CP
per la metà-Persiani per la metà) alla restituzione immediata delle quote di spettanza
[...] CP_2 delle attrici, ognuna per ¼ e, più precisamente, della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra
della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della somma Parte_1 Parte_2 di € 75.625,00= a favore della sig.ra o delle diverse somme ritenute di giustizia in seguito Parte_3 all'istruttoria della causa, oltre interessi legali a far data dalla messa in mora (lettera di diffida) al saldo effettivo;
-nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere accoglibile la richiesta di restituzione immediata delle quote dei prestiti di cui è causa, si chiede, sin d'ora, che Voglia, avuto riguardo alle circostanze di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1813 e 1817 c.c., fissare un termine breve e/o che sia quanto più ravvicinato possibile, per la restituzione pro-quota dei prestiti di cui è causa e, più precisamente, della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra Parte_1 [...]
della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra o delle diverse somme Parte_2 Parte_3 risultate di giustizia in seguito all'istruttoria della causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse, a seguito dell'istruttoria della causa, accoglibile la domanda formulata in via principale, voglia:
-accertare e dichiarare che le disposizioni di bonifico di cui è causa, per quanto esposto in narrativa, sono prive della forma necessaria affinché siano valide quali donazioni con conseguente dichiarazione di nullità e/o inesistenza delle stesse;
-accertare e dichiarare che le disposizioni di bonifico in oggetto sono prive di un titolo e/o causa che legittimi il diritto dei convenuti a trattenere le somme ricevute dal sig. con Persona_1 conseguente obbligo restitutorio in capo ai sigg.ri e ex art. 2033 c.c. Controparte_1 CP_2
o, in subordine, ex art. 2041 c.c.;
-conseguentemente, condannare la sig.ra , in proprio, ed il sig. , quale Controparte_1 CP_2 unico erede del sig. , per l'intera quota ereditaria (come da ricostruzione di cui al Persona_2
pagina 2 di 11 punto f pagg. 19-20 atto di citazione- per la metà-Persiani per la metà) alla Controparte_1 CP_2 restituzione immediata e/o al versamento a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c., delle quote di spettanza delle attrici, ognuna per ¼, e, più precisamente, della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della Parte_1 Parte_2 somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra o delle diverse somme risultate di giustizia a Parte_3 seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi e, nel caso d'indennizzo ex art. 2041 c.c., rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo
In via istruttoria
Nel caso in cui il Giudice lo ritenesse opportuno:
-disporsi CTU contabile atta a verificare l'effettiva ed esclusiva appartenenza al sig. Persona_1 delle somme di cui è causa da quest'ultimo bonificate ai sigg.ri e;
Controparte_1 Persona_2
-disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione delle movimentazioni bancarie del conto corrente (ora Intesa San Paolo) filiale di San Lazzaro di Savena (BO) cointestato CP_4 [...]
relative al trimestre settembre/dicembre 2018 nonché l'ordine di esibizione Parte_4 delle movimentazioni bancarie del conto corrente Intesa San Paolo- filiale San Lazzaro di Savena- intestato alla sig.ra relative al dicembre 2019. Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, anche della fase del giudizio cautelare e del successivo reclamo. A tale proposito si chiede che il Tribunale adito Voglia tenere in considerazione anche la condotta processuale tenuta dai convenuti nelle due fasi del procedimento cautelare in corso di causa che ha violato i principi di buona fede, economia processuale e abuso dello strumento processuale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , , premettendo di essere nipoti ed eredi del defunto Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio e dinanzi all'intestato Persona_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale al fine di ottenere la condanna dei convenuti, rispettivamente sorella e nipote del de cuius, al rimborso, in loro favore per la quota di ¼ ciascuna, del prestito di € 302.500,00, a loro erogato in vita dal de cuius per l'acquisto degli immobili siti a Gatteo Mare (FC).
Nell'atto introduttivo, le attrici premettevano in fatto:
- di essere succedute ex art 467 c.c., in rappresentazione delle rispettive madri, nell'eredità dello zio
(deceduto ab intestato il 17.04.2021 a San Lazzaro di Savena (BO)), unitamente alla Persona_1 zia, odierna convenuta;
- che in vita, aveva prestato alla sorella e al di lei marito, Persona_1 Controparte_1 Per_2
, coniugi in regime di comunione dei beni, la somma complessiva di € 302.500,00 mediante
[...] bonifici bancari provenienti dal conto corrente n. 1000/6101, acceso presso Intesa S. Paolo e cointestato, per esigenze meramente pratiche, anche al nipote;
CP_2
- che la cointestazione del conto era meramente formale, poiché esso era alimentato con proventi di esclusiva appartenenza dello zio;
- che il predetto prestito era richiesto da per far acquistare ai propri genitori gli CP_2 immobili siti a Gatteo Mare (FC) a titolo di investimento, in quanto messi a reddito ed affittati;
pagina 3 di 11 -che in seguito al decesso di , avvenuto in data 14.03.2022, l'eredità di quest'ultimo Persona_2 veniva devoluta in favore del figlio , che l'accettava, contrariamente alla madre che CP_2 rinunciava alla quota di sua spettanza.
Alla luce di tali premesse, le attrici asserivano che gli odierni convenuti, in proprio e Controparte_1
quale erede del padre, debitore del de cuius, sarebbero debitori verso l'eredità CP_2 dell'importo ricevuto in prestito dal de cuius, di cui chiedevano la restituzione.
In subordine, chiedevano di accertare e dichiarare che le disposizioni di bonifico effettuate dal de cuius
a favore dei convenuti fossero da considerarsi donazioni nulle per difetto di forma, non potendo considerarsi di modico valore in quanto costituenti i risparmi di una vita e rappresentando tutto il patrimonio mobiliare di Persona_1
In ulteriore subordine, chiedevano di accertare e dichiarare che fossero pagamenti privi di causa ex art. 2033 c.c. ovvero, in via meramente sussidiaria, indebiti arricchimenti ex art. 2041 c.c.
Nel giudizio così radicato, si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, oltre che per indeterminatezza della domanda, non avendo le controparti assolto all'onere di specifica indicazione delle somme delle quali chiedevano il rimborso;
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, i convenuti eccepivano il mancato assolvimento della condizione di procedibilità del giudizio sul rilievo che alla data del primo incontro di mediazione, non avesse ancora CP_2 accettato l'eredità del padre e, conseguentemente, la sua presenza in quell'occasione fosse dettata esclusivamente dalla necessità di assistenza alla anziana madre . Controparte_1
Nel merito, deducevano l'assoluta genericità delle doglianze di controparte circa il diritto alla restituzione pro quota dei versamenti, rilevando come l'onere probatorio non potesse dirsi assolto mediante la sola allegazione dell'estratto conto bancario.
In ogni caso, pur confermando di aver ricevuto somme di denaro dal contestavano il titolo in CP forza del quale le predette somme erano state loro corrisposte, sul rilievo che non si trattasse di denaro concesso a titolo prestito, bensì di liberalità per l'assistenza familiare ricevuta in vita e, di conseguenza, non poteva dirsi sorto nei loro confronti un obbligo di restituzione.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le memorie solo dalle parti attrici, la causa veniva istruita a mezzo di prove per interpello e per testi.
In corso di causa, le attrici, avendo fondato timore, nelle more del giudizio di merito, di perdere o vedere diminuita la garanzia del proprio credito, avanzavano istanza ai sensi degli artt. 671 e 669 quater c.p.c. per l'emissione di un provvedimento di sequestro finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni dei debitori.
Nel procedimento cautelare, i convenuti non depositavano memoria di costituzione, pur essendosi già costituiti nel giudizio di merito, e non comparivano alle udienze (verbali udienza del 25.07.23 e del
05.09.23).
Con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 11.09.23, in accoglimento della domanda cautelare, veniva autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti, anche presso terzi, di pagina 4 di 11 e , fino alla concorrenza della somma di € 226.875,00, con rinvio della Controparte_1 CP_2 liquidazione delle spese al merito.
Avverso l'ordinanza cautelare veniva proposto reclamo dagli odierni convenuti. Il Collegio investito dell'impugnazione confermava il provvedimento reso in prime cure.
Conclusa la fase cautelare e l'istruttoria della causa, veniva fissata l'udienza del 19.12.2024 per la decisione, con termini a ritroso per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 19.12.2024, fissata per la rimessione in decisione, comparivano personalmente le parti convenute, senza i loro difensori. Il convenuto dichiarava di “presume(re) di non aver CP_2 ricevuto una rinuncia dal difensore avv. Cera, mentre gli avvocati Genna e Ligotti hanno rinunciato al mandato nel procedimento di reclamo”. Rappresentava di non ha trovato alcun difensore per l'assistenza all'udienza. Al fine di verificare quanto asserito dalla parte personalmente, veniva disposto un rinvio, demandando alla Cancelleria le opportune verifiche in ordine alla sussistenza della presunta rinuncia al mandato da parte dei difensori dei convenuti. Le ricerche disposte effettivamente consentivano di appurare che la rinuncia al mandato degli avv.ti Stefano Cera, Vincenzo Genna e
Benito Ligotti, nominati al loro volta in sostituzione del precedente difensore rinunciatario avv. Andrea
Bolognini, era stata erroneamente depositata nel fascicolo del cautelare, ormai definito, rimanendo non visibile nel fascicolo del giudizio di merito. I difensori, rispondendo al chiarimento richiesto da questo giudicante, riferivano di aver notiziato della rinuncia entrambi gli assistiti, depositando prova della raccomandata inoltrata a il 27.8.2024 e perfezionata per compiuta giacenza, nonchè Controparte_1 della pec inoltrata a il 26.8.2024 per comunicare la rinuncia. CP_2
Si aveva, dunque, prova del fatto che gli attori fossero stati notiziati per tempo rispetto alla successiva udienza del 19.12.2024, in modo da provvedere alla sostituzione dei difensori rinunciatari.
Alla luce di quanto verificato, la causa veniva rinviata per la decisione per l'udienza dell'11.9.2025, poi anticipata al 10.4.2025 (sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c.) su istanza dei difensori delle parti attrici, che rappresentavano l'urgenza di definizione della causa.
2. Preliminarmente si prende atto della nomina dei nuovi difensori dei convenuti dell'avv. Monica Guerzoni e dell'avv. Monica Mariotti;
nomina avvenuta con procura del 12.5.2025, depositata il 16.5.2025 unitamente all'atto di costituzione dei nuovi difensori.
I legali hanno premesso che:
- il 2.11.2023 i difensori rinunciatari, avv.ti Genna, Ligotti e Cera, si erano costituiti quali nuovi difensori dopo la rinuncia al mandato dell'avv. Andrea Bolognini, chiedendo il differimento della prima udienza fissata per il 9.11.2023 per consentire di espletare meglio la difesa;
- tale istanza non veniva accolta dal Giudice e l'udienza si svolgeva il giorno prefissato;
- i predetti difensori rinunciavano a loro volta al mandato, come da atto depositato nel fascicolo del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, nel quale chiedevano il differimento dell'udienza del 19.12.2024 fissata per la rimessione in decisione, con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.;
- detta istanza di differimento rimaneva inevasa, stante l'errato deposito della rinuncia al mandato nel fascicolo del cautelare, e nessun atto conclusivo veniva depositato per i convenuti;
pagina 5 di 11 - per verificare che effettivamente fosse intervenuta la rinuncia al mandato da parte dei precedenti difensori, la causa veniva rinviata il 16.1.2025 e poi al 20.2.2025, allorchè si rinviava all'udienza dell'11.9.2025 per la decisione;
- detta udienza veniva anticipata, con sostituzione di note ex art. 127 ter c.p.c., al 10.4.2025, su istanza dei difensori delle attrici.
I nuovi difensori rappresentavano, inoltre, che i propri assistiti non venivano notiziati dai difensori rinunciatari del provvedimento di anticipazione dell'udienza, di cui peraltro non sapevano riferire l'avvenuta comunicazione ai precedenti difensori;
sicchè l'anticipazione dell'udienza di rimessione in decisione avrebbe, in tesi, impedito alla difesa il deposito degli scritti conclusivi. Per tale motivo, i nuovi difensori hanno chiesto la rimessione sul ruolo della causa già mandata in decisione, con fissazione di nuova udienza di decisione e fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
L'istanza di rimessione della causa sul ruolo non può essere accolta. Si osserva come, all'atto della rinuncia al mandato dei difensori (22.8.2024), regolarmente comunicata a con Pec del 26.8.2024 e a con raccomandata inoltrata dai difensori CP_2 Controparte_1 rinunciatari il 27.8.2024, i termini ex art. 189 c.p.c. non erano ancora decorsi (decorrendo a ritroso rispetto all'udienza del 19.12.2024) e i convenuti avrebbero potuto nominare un nuovo difensore in tempo utile allo svolgimento delle difese conclusive. Nel depositare la rinuncia al mandato, i difensori hanno chiesto, “eventualmente, se ritenuto opportuno”, il differimento dell'udienza già fissata per consentire la loro sostituzione;
detta sollecitazione dei precedenti difensori è stata avanzata quando i termini ex art. 189 c.p.c. non erano ancora scaduti, e non è stata comunque vagliata in quanto depositata nel fascicolo del cautelare, ormai definito a seguito del reclamo, e non anche nel fascicolo del giudizio di merito. In ogni caso, a tutela del diritto di difesa dei convenuti (a loro dire ignari della rinuncia dei difensori), sono stati disposti ben due rinvii dell'udienza di rimessione in decisione originariamente fissata per il 19.12.2024, dapprima al 16.1.2025 e poi al 20.2.2025, nonostante l'opposizione espressa dai difensori delle parti attrici, che chiedevano la rimessione in decisione immediata della causa.
Questo Giudice ha infatti ritenuto di verificare che effettivamente fosse intervenuta la rinuncia al mandato dei difensori e poi che fosse stata comunicata ai convenuti (ciò che poi è stato appurato come effettivamente avvenuto). Appurato che la rinuncia al mandato era stata regolarmente comunicata ai convenuti, è emerso che gli stessi avevano avuto un congruo periodo di tempo per provvedere alla sostituzione dei legali in tempo utile all'espletamento degli incombenti processuali. Peraltro, i convenuti hanno presenziato alle udienze ed hanno avuto modo di apprendere personalmente delle tempistiche dei rinvii disposti al fine di garantire la loro difesa;
nonostante ciò, non hanno provveduto alla nomina di alcun difensore in sostituzione dei rinunciatari, pur avendo avuto a disposizione un adeguato lasso temporale (da agosto 2024 a febbraio 2025, data dell'ultima udienza).
Inoltre, va evidenziato ulteriormente come il provvedimento del 21.3.2025 con cui è stata anticipata l'udienza di rimessione in decisione, su sollecitazione dei difensori delle attrici che hanno rappresentato l'urgenza della definizione della vertenza, è stato regolarmente comunicato ai difensori rinunciatari in data 24.3.2025 per ogni conseguente comunicazione ai convenuti.
Errano i nuovi difensori nel ritenere che l'anticipazione dell'udienza di decisione dall'11.9.2025 al
10.4.2025 abbia impedito loro di espletare le difese conclusive e conseguentemente leso il diritto al contraddittorio e di difesa, in quanto non considerano che i termini ex art. 189 c.p.c. erano decorsi a pagina 6 di 11 ritroso rispetto al termine di udienza del 19.12.2024; dunque erano comunque già scaduti e non sarebbero stati riaperti, non essendo peraltro mai stata avanzata apposita istanza di rimessione in termini nel congruo termine che i convenuti hanno avuto per nominare il nuovo difensore. A tutto concedere, quindi, anche se fosse stata mantenuta l'udienza per la decisione all'11.9.2025, le parti non avrebbero comunque avuto diritto di depositare memorie ex art. 189 c.p.c., essendo il decorso dei termini già spirato, dopo che i convenuti erano stati notiziati della rinuncia dei loro difensori. Pertanto, manca il presupposto per accogliere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, non avendo le parti dimostrato di essere incorse in decadenze per causa a loro non imputabile.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sollevata dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Anche a voler ritenere che, nel caso di specie, sussista l'obbligo di esperire la mediazione a pena di improcedibilità alla luce del petitum e della causa petendi sottostanti alle domande attoree, risulta
(docc. 17 - 18 attrici) che la procedura sia stata esperita nei confronti di entrambi i convenuti con esito negativo, come da verbale allegato (doc. 19).
L'eccezione va, dunque, respinta. Parimenti va rigettata l'eccezione di indeterminatezza della domanda attorea, pure sollevata dai convenuti. Le allegazioni delle attrici sono sufficientemente determinate ed idonee ad assicurare il diritto di difesa delle controparti, laddove precisano che esse agiscono quali eredi del comune congiunto, per ottenere la restituzione, nei limiti delle rispettive quote ereditarie, del prestito erogato dal de cuius nella misura indicata in citazione;
restituzione a cui sarebbe obbligata Controparte_1 nella misura del 50%, quale parte beneficiaria diretta del prestito, e , quale erede del CP_2 padre, a sua volta debitore. Pertanto, tanto con riferimento alla domanda espletata in via principale, quanto alle domande spiegate in via subordinata, non si ravvisa alcun profilo di indeterminatezza.
3. Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Si è visto come le attrici agiscono quali eredi, per rappresentazione delle loro rispettive madri, sorelle del defunto , chiedendo la restituzione pro quota della somma che quest'ultimo ebbe a Persona_1 concedere in prestito alla sorella (anch'ella erede accettante dell'eredità del fratello) e Controparte_1 al di lei marito . Essendo quest'ultimo deceduto, lasciando erede suo figlio (la Persona_2 CP_2 moglie ha rinunciato all'eredità del marito), il debito restitutorio, in quota del 50%, Controparte_1 grava sull'erede, odierno convenuto. In via generale, vale fare una premessa quanto all'onere probatorio incombente su chi agisce per chiedere la restituzione di denaro dato a mutuo, richiamando quanto statuito sul punto dalla Suprema
Corte che, nell'ordinanza n. 27372 dell'8.10.2021, pronunciandosi su un caso molto simile a quello in esame, ha affermato: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art.
2697, 1° comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare pagina 7 di 11 l'inversione dell'onere della prova. … la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purchè l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014)”.
A fondamento delle proprie argomentazioni, la S.C. ha rammentato un principio basilare del nostro ordinamento, a mente del quale i trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, sono inammissibili;
ragione per la quale, prosegue la S.C. “si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri
l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorchè sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”. Nel caso di specie, la domanda restitutoria è fondata sull'assunto che l'importo di euro 302.500 è stato elargito dal de cuius a titolo di prestito, che va dunque restituito alle eredi in quota. In particolare, detta somma è stata corrisposta con tre bonifici disposti dal conto corrente n. 1000/6101 acceso presso la banca Intesa San Paolo e cointestato al convenuto e allo zio , come evincibili dal Persona_1 dettaglio dei movimenti del predetto conto con la relativa causale:
- bonifico del 20.09.2018 di € 60.000,00, avente la causale “prima tranche prestito famigliare per acquisto immobile” (doc. 5 attrici), disposto in favore del c/c cointestato a e Controparte_1 Per_2
;
[...]
-bonifico del 21.09.2018 di € 15.000,00, avente la causale “seconda tranche prestito famigliare per acquisto immobile” e disposto in favore del c/c cointestato a e (doc. Controparte_1 Persona_2
6 attrici);
-bonifico del 13.12.2019 di € 227.500,00, avente la causale “prestito famigliare per acquisto immobile”
(doc. 7 attrici), disposto in favore di un c/c di . Controparte_1
Coerentemente alla causale espressa, in tesi attorea la somma suddetta sarebbe stata impiegata per l'acquisto, da parte di , di immobili in Gatteo Mare. Ciò si desume dall'atto di Controparte_1 compravendita degli immobili stipulato il 23.12.2019 (doc. 8 attrici), dove si legge che il prezzo del corrispettivo era stato versato secondo le seguenti modalità:
- quanto ad euro 60.000 tramite assegno circolare non trasferibile n. 8330351761 - 04 emesso in data
24 settembre 2018 dalla Filiale di San Lazzaro di Savena della Cassa di Risparmio in Bologna;
- quanto ad euro 300.000 tramite n. 2 assegni circolari non trasferibili emessi alla data dell'atto di compravendita (23 dicembre 2019) dalla Filiale di San Lazzaro di Savena di , così Controparte_3 contraddistinti: pagina 8 di 11 -n. 3305510514 - 07 per euro 50.000;
-n. 3400971377 - 11 per euro 250.000.
nell'atto di vendita aveva dichiarato, altresì, che l'ammontare della spesa da lei Controparte_1 sostenuta per la mediazione era stata pari ad euro 10.980, I.V.A. compresa, somma corrisposta tramite assegno non trasferibile n. 4411692321 - 10 tratto in data 24 settembre 2018 su conto corrente intrattenuto presso la filiale di San Lazzaro di Savena della Cassa di Risparmio in Bologna.
Invero, dalla comparazione delle date degli assegni emessi dalla convenuta per l'acquisto degli immobili e dei bonifici disposti dal de cuius, si evince una corrispondenza temporale che fa ritenere coerente la causale indicata nei bonifici con il successivo utilizzo del denaro da parte dei beneficiari.
Basti notare come al bonifico disposto il 20.09.2018 di € 60.000,00 seguiva l'emissione dell'assegno circolare non trasferibile n. 8330351761 - 04 emesso in data 24.9.2018 per la caparra, il bonifico del
21.09.2018 di € 15.000,00 veniva seguito dal pagamento del prezzo di mediazione di euro 10.980 versato con assegno del 24.9.2018 e al bonifico del 13.12.2019 di € 227.500,00 seguiva il pagamento del residuo del prezzo di euro 300.000 versato con assegno del 23.12.2019.
Priva di fondamento è la tesi di parte convenuta secondo cui la causale dei bonifici, quale risultante dall'estratto conto prodotto, non proverebbe la reale motivazione sottostante alle movimentazioni registrate in favore della convenuta, potendo trattarsi di una dicitura convenzionale e non fedele alla causale indicata nelle contabili bancarie originali non prodotte. La causale del bonifico è, infatti, elemento che viene facoltativamente inserito all'atto della disposizione dal titolare del conto che esegue la movimentazione.
Gli stessi convenuti, in sede di interrogatorio, hanno ammesso quanto sostenuto dalle attrici.
[...]
infatti, ha confermato che i bonifici in oggetto erano stati utilizzati, i primi due, per versare la CP_2 caparra e la provvigione del mediatore in vista del preliminare di vendita, e il terzo per saldare il prezzo all'atto del rogito. Il convenuto ha pure confermato che lo zio aveva avallato l'operazione di acquisto dell'immobile; operazione che lui aveva tentato di fare prima di allora chiedendo denaro alla cugina come da mail prodotta in atti (doc. 11 parti attrici) e riconosciuta dal convenuto Parte_1 come di sua provenienza. Anche ha ammesso di aver utilizzato il denaro ricevuto dal Controparte_1 fratello per l'acquisto degli immobili in Gatteo Mare.
Le attrici hanno, dunque, dato prova dei versamenti effettuati dal conto del de cuius n. 1000/6101
(cointestato anche al nipote , ma pacificamente alimentato solo da entrate riconducibili CP_2 al , in favore del conto corrente intestato a e (i primi due CP Controparte_1 Persona_2 bonifici) e di un conto intestato a (l'ultimo bonifico) e che le somme erogate dal de Controparte_1 cuius tramite i suddetti bonifici sono state utilizzate per acquistare gli immobili in Gatteo Mare.
I convenuti non hanno, dal canto loro, provato una diversa e plausibile giustificazione all'erogazione del denaro: non è a tal fine sufficiente, né tantomeno convincente, la mera argomentazione, che il congiunto aveva voluto manifestare la propria gratitudine per l'assistenza che la sorella e il nipote gli prestavano, che gli consentiva un notevole risparmio di spesa, con aggravio di spesa dei familiari di cui aveva voluto ricompensarli. Tale giustificazione, oltre che genericamente dedotta, non è neppure supportata da elementi probatori.
Né i medesimi convenuti hanno provato l'avvenuta restituzione delle somme ricevute dal de cuius. Pertanto, e non hanno adempiuto l'obbligo restitutorio nei confronti Controparte_1 Persona_2 del loro congiunto. Ne consegue la fondatezza della domanda restitutoria avanzata nei confronti della beneficiaria del prestito e di suo figlio, quest'ultimo quale unico erede del padre . Come dallo Per_2
pagina 9 di 11 stesso convenuto ammesso in comparsa di costituzione, a pag. 2, egli ha infatti accettato l'eredità paterna nel mese di febbraio 2023, mentre la madre ha rinunciato all'eredità del marito (doc. 15 attrici).
Nella sua qualità, è tenuto a restituire la metà del prestito complessivo. A tal proposito, CP_2 si rileva come sebbene il terzo bonifico di euro 227.500, contrariamente ai primi due accrediti, sia stato disposto in favore della sola , tuttavia gli immobili al cui acquisto era funzionale il Controparte_1 prestito, sono confluiti nella comunione legale dei coniugi. Al momento dell'acquisto (23.12.2019), infatti, entrambi i coniugi erano viventi e tra loro vigeva il regime di comunione legale (v. doc. 4 attrici) dei beni. Nell'atto di compravendita (pag. 9) si legge, infatti, che “la signora Controparte_1 dichiara di essere coniugata con il signor , nato a [...] il [...], Persona_2 domiciliato a San Lazzaro di Savena in Via Venezia n. 39, C.F. e di essere con CodiceFiscale_6 il medesimo in regime di comunione legale dei beni;
pertanto le formalità conseguenti al presente atto, in particolare la voltura catastale, dovranno essere eseguite nei confronti di ambedue i coniugi”.
Pertanto, i beni immobili acquistati dalla moglie sono confluiti nella comunione legale, non essendo stati espressamente esclusi dalla comunione in sede di acquisto (doc. 8). E' per tale ragione, dunque, che entrambi i convenuti sono tenuti, nelle rispettive qualità suddette, a restituire alle eredi attrici ciascuno la metà delle somme ricevute dal de cuius.
La domanda di restituzione, dunque, va accolta per la somma di euro 75.625 per ciascuna attrice, pari alla quota ereditaria di ¼ (euro 302.500 : 4).
A tale somma va altresì aggiunto quanto dovuto per interessi legali dalla data della messa in mora
(lettera di diffida ricevuta dai convenuti il 27.2.2023 – doc. 21 attrici) al saldo.
4. Da ultimo, come richiesto dai difensori delle parti attrici (v. verbale di udienza dell'11.4.2024), deve disporsi l'inoltro alla locale Procura della Repubblica della presente sentenza, del verbale di udienza dell'11.4.2024 e del doc. 10 di parte attrice, in relazione alla testimonianza di per Tes_1
l'accertamento e le determinazioni di competenza in ordine alla veridicità delle dichiarazioni testimoniali rese. La teste, sentita all'udienza dell'11.4.2024, ha negato di aver ricevuto richieste di denaro da , diversamente da quanto riferito nella missiva (doc. 10 parti attrici), CP_2 disconosciuta come propria dalla teste, sebbene contenente riferimento ad indirizzo mail a lei in uso e ad utenza telefonica a lei intestata. La teste ha negato, altresì, di conoscere l'attrice Parte_1 cui la missiva era indirizzata, per poi dichiarare di essere stata contattata telefonicamente dalla stessa.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la nota spese depositata dai difensori delle attrici, così per un compenso di euro 14.103,00. Non si dà luogo all'aumento ex art. 4 c. 2 D.M. 55/14 e succ. mod., attesa l'unitarietà della difesa prestata alla diverse attrici, mentre si aumenta del 10% il compenso ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del medesimo D.M. (euro 1.410,30), stante il deposito di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti.
Devono altresì essere liquidate le spese per la fase cautelare di primo e secondo grado, come in dispositivo, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la trattazione, quanto alla fase di prime cure, e secondo i parametri medi per studio e minimi per atto introduttivo e trattazione, per la fase del reclamo, dandosi atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il reclamo, stante l'esito dello stesso.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la qualità di eredi del de cuius in capo alle attrici e alla convenuta Persona_1
, per la quota di 1 /4 ciascuna, nonché della qualità di erede di Controparte_1 Persona_2 in capo al convenuto , condanna i convenuti, per la metà ciascuno, a versare in CP_2 favore di ciascuna attrice la somma di euro 75.625, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna i convenuti a rimborsare alle parti attrici le spese di giudizio, che si liquidano in euro
855,69 per spese esenti per il giudizio, euro 1.120,34 per spese esenti della fase cautelare di primo grado, euro 15.513,30 per compensi dei difensori per il giudizio, euro 4.871,00 per i compensi dei difensori per la prima fase del procedimento cautelare, euro 4.270,00 per i compensi dei difensori per la fase del reclamo, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- si dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento dei convenuti di un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il reclamo;
- dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna della presente sentenza e di quanto indicato in parte motiva per gli accertamenti e le determinazioni di competenza.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5280/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Victoria G. Parte_1 C.F._1
Tirapani e dell'avv. Irma Paltrinieri, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Ernesto Masi n. 21 presso il difensore avv. Victoria G. Tirapani
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Victoria G. Parte_2 C.F._2
Tirapani e dell'avv. Irma Paltrinieri, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Ernesto Masi n. 21 presso il difensore avv. Victoria G. Tirapani
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Victoria G. Tirapani e Parte_3 C.F._3 dell'avv. Irma Paltrinieri, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Ernesto Masi n. 21 presso il difensore avv. Victoria G. Tirapani
ATTRICI
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ) CP_2 C.F._5
Difesi dall'avv. Monica Guerzoni e dall'avv. Monica Mariotti, come da procura del 12.5.2025, depositata il 16.5.2025, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ferrara, via Della Giovecca n.
40/d
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza ed eccezione respinta e disattesa:
In via preliminare:
-accertare la qualità di eredi del sig. delle attrici sig.re Persona_1 Parte_1 [...]
e nella misura di 1/4 ciascuna;
Parte_2 Parte_3
-accertare la qualità di erede del sig. della di lui sorella, sig.ra Persona_1 Controparte_1 nella misura di 1/4;
pagina 1 di 11 -accertare la rinuncia all'eredità del di lei marito da parte della sig.ra Persona_2 [...]
CP
-accertare la qualità di erede del sig. , del di lui figlio sig. nella Persona_2 CP_2 misura dell'intero;
-accertare l'avvenuta esecuzione delle disposizioni di bonifico di cui è causa effettuate dal sig.
a favore della sig.ra e del sig. pari a complessivi Persona_1 Controparte_1 Persona_2 euro 302.500,00= (trecentoduemilacinquecentoeuro);
-accertare, indipendentemente da ogni intestazione formale, che il conto corrente acceso presso
[...]
n. 1000/6101 (già c/c n. 1000/12981) cointestato CP_3 CP_4 Controparte_5 era alimentato esclusivamente con proventi del signor e/o a quest'ultimo riferibili;
CP
In via principale:
-accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che le disposizioni di bonifico di cui è causa effettuate dal sig. a favore della sig.ra e del sig. Persona_1 Controparte_1 Per_2 pari a complessivi euro 302.500,00= (trecentoduemilacinquecentoeuro) integrano contratti di
[...] mutuo ai sensi ed agli effetti dell'art. 1813 c.c. e ss e, per l'effetto, condannare la sig.ra CP
, in proprio, ed il sig. , quale unico erede del sig. , per l'intera
[...] CP_2 Persona_2 quota ereditaria (come da ricostruzione di cui al punto f pagg. 19-20 atto di citazione- CP
per la metà-Persiani per la metà) alla restituzione immediata delle quote di spettanza
[...] CP_2 delle attrici, ognuna per ¼ e, più precisamente, della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra
della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della somma Parte_1 Parte_2 di € 75.625,00= a favore della sig.ra o delle diverse somme ritenute di giustizia in seguito Parte_3 all'istruttoria della causa, oltre interessi legali a far data dalla messa in mora (lettera di diffida) al saldo effettivo;
-nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere accoglibile la richiesta di restituzione immediata delle quote dei prestiti di cui è causa, si chiede, sin d'ora, che Voglia, avuto riguardo alle circostanze di cui in narrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1813 e 1817 c.c., fissare un termine breve e/o che sia quanto più ravvicinato possibile, per la restituzione pro-quota dei prestiti di cui è causa e, più precisamente, della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra Parte_1 [...]
della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra o delle diverse somme Parte_2 Parte_3 risultate di giustizia in seguito all'istruttoria della causa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse, a seguito dell'istruttoria della causa, accoglibile la domanda formulata in via principale, voglia:
-accertare e dichiarare che le disposizioni di bonifico di cui è causa, per quanto esposto in narrativa, sono prive della forma necessaria affinché siano valide quali donazioni con conseguente dichiarazione di nullità e/o inesistenza delle stesse;
-accertare e dichiarare che le disposizioni di bonifico in oggetto sono prive di un titolo e/o causa che legittimi il diritto dei convenuti a trattenere le somme ricevute dal sig. con Persona_1 conseguente obbligo restitutorio in capo ai sigg.ri e ex art. 2033 c.c. Controparte_1 CP_2
o, in subordine, ex art. 2041 c.c.;
-conseguentemente, condannare la sig.ra , in proprio, ed il sig. , quale Controparte_1 CP_2 unico erede del sig. , per l'intera quota ereditaria (come da ricostruzione di cui al Persona_2
pagina 2 di 11 punto f pagg. 19-20 atto di citazione- per la metà-Persiani per la metà) alla Controparte_1 CP_2 restituzione immediata e/o al versamento a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c., delle quote di spettanza delle attrici, ognuna per ¼, e, più precisamente, della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra della Parte_1 Parte_2 somma di € 75.625,00= a favore della sig.ra o delle diverse somme risultate di giustizia a Parte_3 seguito dell'istruttoria della causa, oltre interessi e, nel caso d'indennizzo ex art. 2041 c.c., rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo
In via istruttoria
Nel caso in cui il Giudice lo ritenesse opportuno:
-disporsi CTU contabile atta a verificare l'effettiva ed esclusiva appartenenza al sig. Persona_1 delle somme di cui è causa da quest'ultimo bonificate ai sigg.ri e;
Controparte_1 Persona_2
-disporsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione delle movimentazioni bancarie del conto corrente (ora Intesa San Paolo) filiale di San Lazzaro di Savena (BO) cointestato CP_4 [...]
relative al trimestre settembre/dicembre 2018 nonché l'ordine di esibizione Parte_4 delle movimentazioni bancarie del conto corrente Intesa San Paolo- filiale San Lazzaro di Savena- intestato alla sig.ra relative al dicembre 2019. Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa, anche della fase del giudizio cautelare e del successivo reclamo. A tale proposito si chiede che il Tribunale adito Voglia tenere in considerazione anche la condotta processuale tenuta dai convenuti nelle due fasi del procedimento cautelare in corso di causa che ha violato i principi di buona fede, economia processuale e abuso dello strumento processuale”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , , premettendo di essere nipoti ed eredi del defunto Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio e dinanzi all'intestato Persona_1 Controparte_1 CP_2
Tribunale al fine di ottenere la condanna dei convenuti, rispettivamente sorella e nipote del de cuius, al rimborso, in loro favore per la quota di ¼ ciascuna, del prestito di € 302.500,00, a loro erogato in vita dal de cuius per l'acquisto degli immobili siti a Gatteo Mare (FC).
Nell'atto introduttivo, le attrici premettevano in fatto:
- di essere succedute ex art 467 c.c., in rappresentazione delle rispettive madri, nell'eredità dello zio
(deceduto ab intestato il 17.04.2021 a San Lazzaro di Savena (BO)), unitamente alla Persona_1 zia, odierna convenuta;
- che in vita, aveva prestato alla sorella e al di lei marito, Persona_1 Controparte_1 Per_2
, coniugi in regime di comunione dei beni, la somma complessiva di € 302.500,00 mediante
[...] bonifici bancari provenienti dal conto corrente n. 1000/6101, acceso presso Intesa S. Paolo e cointestato, per esigenze meramente pratiche, anche al nipote;
CP_2
- che la cointestazione del conto era meramente formale, poiché esso era alimentato con proventi di esclusiva appartenenza dello zio;
- che il predetto prestito era richiesto da per far acquistare ai propri genitori gli CP_2 immobili siti a Gatteo Mare (FC) a titolo di investimento, in quanto messi a reddito ed affittati;
pagina 3 di 11 -che in seguito al decesso di , avvenuto in data 14.03.2022, l'eredità di quest'ultimo Persona_2 veniva devoluta in favore del figlio , che l'accettava, contrariamente alla madre che CP_2 rinunciava alla quota di sua spettanza.
Alla luce di tali premesse, le attrici asserivano che gli odierni convenuti, in proprio e Controparte_1
quale erede del padre, debitore del de cuius, sarebbero debitori verso l'eredità CP_2 dell'importo ricevuto in prestito dal de cuius, di cui chiedevano la restituzione.
In subordine, chiedevano di accertare e dichiarare che le disposizioni di bonifico effettuate dal de cuius
a favore dei convenuti fossero da considerarsi donazioni nulle per difetto di forma, non potendo considerarsi di modico valore in quanto costituenti i risparmi di una vita e rappresentando tutto il patrimonio mobiliare di Persona_1
In ulteriore subordine, chiedevano di accertare e dichiarare che fossero pagamenti privi di causa ex art. 2033 c.c. ovvero, in via meramente sussidiaria, indebiti arricchimenti ex art. 2041 c.c.
Nel giudizio così radicato, si costituivano i convenuti eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, oltre che per indeterminatezza della domanda, non avendo le controparti assolto all'onere di specifica indicazione delle somme delle quali chiedevano il rimborso;
nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare, i convenuti eccepivano il mancato assolvimento della condizione di procedibilità del giudizio sul rilievo che alla data del primo incontro di mediazione, non avesse ancora CP_2 accettato l'eredità del padre e, conseguentemente, la sua presenza in quell'occasione fosse dettata esclusivamente dalla necessità di assistenza alla anziana madre . Controparte_1
Nel merito, deducevano l'assoluta genericità delle doglianze di controparte circa il diritto alla restituzione pro quota dei versamenti, rilevando come l'onere probatorio non potesse dirsi assolto mediante la sola allegazione dell'estratto conto bancario.
In ogni caso, pur confermando di aver ricevuto somme di denaro dal contestavano il titolo in CP forza del quale le predette somme erano state loro corrisposte, sul rilievo che non si trattasse di denaro concesso a titolo prestito, bensì di liberalità per l'assistenza familiare ricevuta in vita e, di conseguenza, non poteva dirsi sorto nei loro confronti un obbligo di restituzione.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le memorie solo dalle parti attrici, la causa veniva istruita a mezzo di prove per interpello e per testi.
In corso di causa, le attrici, avendo fondato timore, nelle more del giudizio di merito, di perdere o vedere diminuita la garanzia del proprio credito, avanzavano istanza ai sensi degli artt. 671 e 669 quater c.p.c. per l'emissione di un provvedimento di sequestro finalizzato alla conservazione della garanzia patrimoniale generica sui beni dei debitori.
Nel procedimento cautelare, i convenuti non depositavano memoria di costituzione, pur essendosi già costituiti nel giudizio di merito, e non comparivano alle udienze (verbali udienza del 25.07.23 e del
05.09.23).
Con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 11.09.23, in accoglimento della domanda cautelare, veniva autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti, anche presso terzi, di pagina 4 di 11 e , fino alla concorrenza della somma di € 226.875,00, con rinvio della Controparte_1 CP_2 liquidazione delle spese al merito.
Avverso l'ordinanza cautelare veniva proposto reclamo dagli odierni convenuti. Il Collegio investito dell'impugnazione confermava il provvedimento reso in prime cure.
Conclusa la fase cautelare e l'istruttoria della causa, veniva fissata l'udienza del 19.12.2024 per la decisione, con termini a ritroso per gli scritti conclusivi.
All'udienza del 19.12.2024, fissata per la rimessione in decisione, comparivano personalmente le parti convenute, senza i loro difensori. Il convenuto dichiarava di “presume(re) di non aver CP_2 ricevuto una rinuncia dal difensore avv. Cera, mentre gli avvocati Genna e Ligotti hanno rinunciato al mandato nel procedimento di reclamo”. Rappresentava di non ha trovato alcun difensore per l'assistenza all'udienza. Al fine di verificare quanto asserito dalla parte personalmente, veniva disposto un rinvio, demandando alla Cancelleria le opportune verifiche in ordine alla sussistenza della presunta rinuncia al mandato da parte dei difensori dei convenuti. Le ricerche disposte effettivamente consentivano di appurare che la rinuncia al mandato degli avv.ti Stefano Cera, Vincenzo Genna e
Benito Ligotti, nominati al loro volta in sostituzione del precedente difensore rinunciatario avv. Andrea
Bolognini, era stata erroneamente depositata nel fascicolo del cautelare, ormai definito, rimanendo non visibile nel fascicolo del giudizio di merito. I difensori, rispondendo al chiarimento richiesto da questo giudicante, riferivano di aver notiziato della rinuncia entrambi gli assistiti, depositando prova della raccomandata inoltrata a il 27.8.2024 e perfezionata per compiuta giacenza, nonchè Controparte_1 della pec inoltrata a il 26.8.2024 per comunicare la rinuncia. CP_2
Si aveva, dunque, prova del fatto che gli attori fossero stati notiziati per tempo rispetto alla successiva udienza del 19.12.2024, in modo da provvedere alla sostituzione dei difensori rinunciatari.
Alla luce di quanto verificato, la causa veniva rinviata per la decisione per l'udienza dell'11.9.2025, poi anticipata al 10.4.2025 (sostituita da note ex art. 127 ter c.p.c.) su istanza dei difensori delle parti attrici, che rappresentavano l'urgenza di definizione della causa.
2. Preliminarmente si prende atto della nomina dei nuovi difensori dei convenuti dell'avv. Monica Guerzoni e dell'avv. Monica Mariotti;
nomina avvenuta con procura del 12.5.2025, depositata il 16.5.2025 unitamente all'atto di costituzione dei nuovi difensori.
I legali hanno premesso che:
- il 2.11.2023 i difensori rinunciatari, avv.ti Genna, Ligotti e Cera, si erano costituiti quali nuovi difensori dopo la rinuncia al mandato dell'avv. Andrea Bolognini, chiedendo il differimento della prima udienza fissata per il 9.11.2023 per consentire di espletare meglio la difesa;
- tale istanza non veniva accolta dal Giudice e l'udienza si svolgeva il giorno prefissato;
- i predetti difensori rinunciavano a loro volta al mandato, come da atto depositato nel fascicolo del procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, nel quale chiedevano il differimento dell'udienza del 19.12.2024 fissata per la rimessione in decisione, con termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.;
- detta istanza di differimento rimaneva inevasa, stante l'errato deposito della rinuncia al mandato nel fascicolo del cautelare, e nessun atto conclusivo veniva depositato per i convenuti;
pagina 5 di 11 - per verificare che effettivamente fosse intervenuta la rinuncia al mandato da parte dei precedenti difensori, la causa veniva rinviata il 16.1.2025 e poi al 20.2.2025, allorchè si rinviava all'udienza dell'11.9.2025 per la decisione;
- detta udienza veniva anticipata, con sostituzione di note ex art. 127 ter c.p.c., al 10.4.2025, su istanza dei difensori delle attrici.
I nuovi difensori rappresentavano, inoltre, che i propri assistiti non venivano notiziati dai difensori rinunciatari del provvedimento di anticipazione dell'udienza, di cui peraltro non sapevano riferire l'avvenuta comunicazione ai precedenti difensori;
sicchè l'anticipazione dell'udienza di rimessione in decisione avrebbe, in tesi, impedito alla difesa il deposito degli scritti conclusivi. Per tale motivo, i nuovi difensori hanno chiesto la rimessione sul ruolo della causa già mandata in decisione, con fissazione di nuova udienza di decisione e fissazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
L'istanza di rimessione della causa sul ruolo non può essere accolta. Si osserva come, all'atto della rinuncia al mandato dei difensori (22.8.2024), regolarmente comunicata a con Pec del 26.8.2024 e a con raccomandata inoltrata dai difensori CP_2 Controparte_1 rinunciatari il 27.8.2024, i termini ex art. 189 c.p.c. non erano ancora decorsi (decorrendo a ritroso rispetto all'udienza del 19.12.2024) e i convenuti avrebbero potuto nominare un nuovo difensore in tempo utile allo svolgimento delle difese conclusive. Nel depositare la rinuncia al mandato, i difensori hanno chiesto, “eventualmente, se ritenuto opportuno”, il differimento dell'udienza già fissata per consentire la loro sostituzione;
detta sollecitazione dei precedenti difensori è stata avanzata quando i termini ex art. 189 c.p.c. non erano ancora scaduti, e non è stata comunque vagliata in quanto depositata nel fascicolo del cautelare, ormai definito a seguito del reclamo, e non anche nel fascicolo del giudizio di merito. In ogni caso, a tutela del diritto di difesa dei convenuti (a loro dire ignari della rinuncia dei difensori), sono stati disposti ben due rinvii dell'udienza di rimessione in decisione originariamente fissata per il 19.12.2024, dapprima al 16.1.2025 e poi al 20.2.2025, nonostante l'opposizione espressa dai difensori delle parti attrici, che chiedevano la rimessione in decisione immediata della causa.
Questo Giudice ha infatti ritenuto di verificare che effettivamente fosse intervenuta la rinuncia al mandato dei difensori e poi che fosse stata comunicata ai convenuti (ciò che poi è stato appurato come effettivamente avvenuto). Appurato che la rinuncia al mandato era stata regolarmente comunicata ai convenuti, è emerso che gli stessi avevano avuto un congruo periodo di tempo per provvedere alla sostituzione dei legali in tempo utile all'espletamento degli incombenti processuali. Peraltro, i convenuti hanno presenziato alle udienze ed hanno avuto modo di apprendere personalmente delle tempistiche dei rinvii disposti al fine di garantire la loro difesa;
nonostante ciò, non hanno provveduto alla nomina di alcun difensore in sostituzione dei rinunciatari, pur avendo avuto a disposizione un adeguato lasso temporale (da agosto 2024 a febbraio 2025, data dell'ultima udienza).
Inoltre, va evidenziato ulteriormente come il provvedimento del 21.3.2025 con cui è stata anticipata l'udienza di rimessione in decisione, su sollecitazione dei difensori delle attrici che hanno rappresentato l'urgenza della definizione della vertenza, è stato regolarmente comunicato ai difensori rinunciatari in data 24.3.2025 per ogni conseguente comunicazione ai convenuti.
Errano i nuovi difensori nel ritenere che l'anticipazione dell'udienza di decisione dall'11.9.2025 al
10.4.2025 abbia impedito loro di espletare le difese conclusive e conseguentemente leso il diritto al contraddittorio e di difesa, in quanto non considerano che i termini ex art. 189 c.p.c. erano decorsi a pagina 6 di 11 ritroso rispetto al termine di udienza del 19.12.2024; dunque erano comunque già scaduti e non sarebbero stati riaperti, non essendo peraltro mai stata avanzata apposita istanza di rimessione in termini nel congruo termine che i convenuti hanno avuto per nominare il nuovo difensore. A tutto concedere, quindi, anche se fosse stata mantenuta l'udienza per la decisione all'11.9.2025, le parti non avrebbero comunque avuto diritto di depositare memorie ex art. 189 c.p.c., essendo il decorso dei termini già spirato, dopo che i convenuti erano stati notiziati della rinuncia dei loro difensori. Pertanto, manca il presupposto per accogliere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, non avendo le parti dimostrato di essere incorse in decadenze per causa a loro non imputabile.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sollevata dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta.
Anche a voler ritenere che, nel caso di specie, sussista l'obbligo di esperire la mediazione a pena di improcedibilità alla luce del petitum e della causa petendi sottostanti alle domande attoree, risulta
(docc. 17 - 18 attrici) che la procedura sia stata esperita nei confronti di entrambi i convenuti con esito negativo, come da verbale allegato (doc. 19).
L'eccezione va, dunque, respinta. Parimenti va rigettata l'eccezione di indeterminatezza della domanda attorea, pure sollevata dai convenuti. Le allegazioni delle attrici sono sufficientemente determinate ed idonee ad assicurare il diritto di difesa delle controparti, laddove precisano che esse agiscono quali eredi del comune congiunto, per ottenere la restituzione, nei limiti delle rispettive quote ereditarie, del prestito erogato dal de cuius nella misura indicata in citazione;
restituzione a cui sarebbe obbligata Controparte_1 nella misura del 50%, quale parte beneficiaria diretta del prestito, e , quale erede del CP_2 padre, a sua volta debitore. Pertanto, tanto con riferimento alla domanda espletata in via principale, quanto alle domande spiegate in via subordinata, non si ravvisa alcun profilo di indeterminatezza.
3. Nel merito, la domanda è fondata per le ragioni che seguono.
Si è visto come le attrici agiscono quali eredi, per rappresentazione delle loro rispettive madri, sorelle del defunto , chiedendo la restituzione pro quota della somma che quest'ultimo ebbe a Persona_1 concedere in prestito alla sorella (anch'ella erede accettante dell'eredità del fratello) e Controparte_1 al di lei marito . Essendo quest'ultimo deceduto, lasciando erede suo figlio (la Persona_2 CP_2 moglie ha rinunciato all'eredità del marito), il debito restitutorio, in quota del 50%, Controparte_1 grava sull'erede, odierno convenuto. In via generale, vale fare una premessa quanto all'onere probatorio incombente su chi agisce per chiedere la restituzione di denaro dato a mutuo, richiamando quanto statuito sul punto dalla Suprema
Corte che, nell'ordinanza n. 27372 dell'8.10.2021, pronunciandosi su un caso molto simile a quello in esame, ha affermato: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art.
2697, 1° comma, c.c., tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare pagina 7 di 11 l'inversione dell'onere della prova. … la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purchè l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra (Cass. n. 17050/2014)”.
A fondamento delle proprie argomentazioni, la S.C. ha rammentato un principio basilare del nostro ordinamento, a mente del quale i trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro, sono inammissibili;
ragione per la quale, prosegue la S.C. “si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri
l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorchè sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri”. Nel caso di specie, la domanda restitutoria è fondata sull'assunto che l'importo di euro 302.500 è stato elargito dal de cuius a titolo di prestito, che va dunque restituito alle eredi in quota. In particolare, detta somma è stata corrisposta con tre bonifici disposti dal conto corrente n. 1000/6101 acceso presso la banca Intesa San Paolo e cointestato al convenuto e allo zio , come evincibili dal Persona_1 dettaglio dei movimenti del predetto conto con la relativa causale:
- bonifico del 20.09.2018 di € 60.000,00, avente la causale “prima tranche prestito famigliare per acquisto immobile” (doc. 5 attrici), disposto in favore del c/c cointestato a e Controparte_1 Per_2
;
[...]
-bonifico del 21.09.2018 di € 15.000,00, avente la causale “seconda tranche prestito famigliare per acquisto immobile” e disposto in favore del c/c cointestato a e (doc. Controparte_1 Persona_2
6 attrici);
-bonifico del 13.12.2019 di € 227.500,00, avente la causale “prestito famigliare per acquisto immobile”
(doc. 7 attrici), disposto in favore di un c/c di . Controparte_1
Coerentemente alla causale espressa, in tesi attorea la somma suddetta sarebbe stata impiegata per l'acquisto, da parte di , di immobili in Gatteo Mare. Ciò si desume dall'atto di Controparte_1 compravendita degli immobili stipulato il 23.12.2019 (doc. 8 attrici), dove si legge che il prezzo del corrispettivo era stato versato secondo le seguenti modalità:
- quanto ad euro 60.000 tramite assegno circolare non trasferibile n. 8330351761 - 04 emesso in data
24 settembre 2018 dalla Filiale di San Lazzaro di Savena della Cassa di Risparmio in Bologna;
- quanto ad euro 300.000 tramite n. 2 assegni circolari non trasferibili emessi alla data dell'atto di compravendita (23 dicembre 2019) dalla Filiale di San Lazzaro di Savena di , così Controparte_3 contraddistinti: pagina 8 di 11 -n. 3305510514 - 07 per euro 50.000;
-n. 3400971377 - 11 per euro 250.000.
nell'atto di vendita aveva dichiarato, altresì, che l'ammontare della spesa da lei Controparte_1 sostenuta per la mediazione era stata pari ad euro 10.980, I.V.A. compresa, somma corrisposta tramite assegno non trasferibile n. 4411692321 - 10 tratto in data 24 settembre 2018 su conto corrente intrattenuto presso la filiale di San Lazzaro di Savena della Cassa di Risparmio in Bologna.
Invero, dalla comparazione delle date degli assegni emessi dalla convenuta per l'acquisto degli immobili e dei bonifici disposti dal de cuius, si evince una corrispondenza temporale che fa ritenere coerente la causale indicata nei bonifici con il successivo utilizzo del denaro da parte dei beneficiari.
Basti notare come al bonifico disposto il 20.09.2018 di € 60.000,00 seguiva l'emissione dell'assegno circolare non trasferibile n. 8330351761 - 04 emesso in data 24.9.2018 per la caparra, il bonifico del
21.09.2018 di € 15.000,00 veniva seguito dal pagamento del prezzo di mediazione di euro 10.980 versato con assegno del 24.9.2018 e al bonifico del 13.12.2019 di € 227.500,00 seguiva il pagamento del residuo del prezzo di euro 300.000 versato con assegno del 23.12.2019.
Priva di fondamento è la tesi di parte convenuta secondo cui la causale dei bonifici, quale risultante dall'estratto conto prodotto, non proverebbe la reale motivazione sottostante alle movimentazioni registrate in favore della convenuta, potendo trattarsi di una dicitura convenzionale e non fedele alla causale indicata nelle contabili bancarie originali non prodotte. La causale del bonifico è, infatti, elemento che viene facoltativamente inserito all'atto della disposizione dal titolare del conto che esegue la movimentazione.
Gli stessi convenuti, in sede di interrogatorio, hanno ammesso quanto sostenuto dalle attrici.
[...]
infatti, ha confermato che i bonifici in oggetto erano stati utilizzati, i primi due, per versare la CP_2 caparra e la provvigione del mediatore in vista del preliminare di vendita, e il terzo per saldare il prezzo all'atto del rogito. Il convenuto ha pure confermato che lo zio aveva avallato l'operazione di acquisto dell'immobile; operazione che lui aveva tentato di fare prima di allora chiedendo denaro alla cugina come da mail prodotta in atti (doc. 11 parti attrici) e riconosciuta dal convenuto Parte_1 come di sua provenienza. Anche ha ammesso di aver utilizzato il denaro ricevuto dal Controparte_1 fratello per l'acquisto degli immobili in Gatteo Mare.
Le attrici hanno, dunque, dato prova dei versamenti effettuati dal conto del de cuius n. 1000/6101
(cointestato anche al nipote , ma pacificamente alimentato solo da entrate riconducibili CP_2 al , in favore del conto corrente intestato a e (i primi due CP Controparte_1 Persona_2 bonifici) e di un conto intestato a (l'ultimo bonifico) e che le somme erogate dal de Controparte_1 cuius tramite i suddetti bonifici sono state utilizzate per acquistare gli immobili in Gatteo Mare.
I convenuti non hanno, dal canto loro, provato una diversa e plausibile giustificazione all'erogazione del denaro: non è a tal fine sufficiente, né tantomeno convincente, la mera argomentazione, che il congiunto aveva voluto manifestare la propria gratitudine per l'assistenza che la sorella e il nipote gli prestavano, che gli consentiva un notevole risparmio di spesa, con aggravio di spesa dei familiari di cui aveva voluto ricompensarli. Tale giustificazione, oltre che genericamente dedotta, non è neppure supportata da elementi probatori.
Né i medesimi convenuti hanno provato l'avvenuta restituzione delle somme ricevute dal de cuius. Pertanto, e non hanno adempiuto l'obbligo restitutorio nei confronti Controparte_1 Persona_2 del loro congiunto. Ne consegue la fondatezza della domanda restitutoria avanzata nei confronti della beneficiaria del prestito e di suo figlio, quest'ultimo quale unico erede del padre . Come dallo Per_2
pagina 9 di 11 stesso convenuto ammesso in comparsa di costituzione, a pag. 2, egli ha infatti accettato l'eredità paterna nel mese di febbraio 2023, mentre la madre ha rinunciato all'eredità del marito (doc. 15 attrici).
Nella sua qualità, è tenuto a restituire la metà del prestito complessivo. A tal proposito, CP_2 si rileva come sebbene il terzo bonifico di euro 227.500, contrariamente ai primi due accrediti, sia stato disposto in favore della sola , tuttavia gli immobili al cui acquisto era funzionale il Controparte_1 prestito, sono confluiti nella comunione legale dei coniugi. Al momento dell'acquisto (23.12.2019), infatti, entrambi i coniugi erano viventi e tra loro vigeva il regime di comunione legale (v. doc. 4 attrici) dei beni. Nell'atto di compravendita (pag. 9) si legge, infatti, che “la signora Controparte_1 dichiara di essere coniugata con il signor , nato a [...] il [...], Persona_2 domiciliato a San Lazzaro di Savena in Via Venezia n. 39, C.F. e di essere con CodiceFiscale_6 il medesimo in regime di comunione legale dei beni;
pertanto le formalità conseguenti al presente atto, in particolare la voltura catastale, dovranno essere eseguite nei confronti di ambedue i coniugi”.
Pertanto, i beni immobili acquistati dalla moglie sono confluiti nella comunione legale, non essendo stati espressamente esclusi dalla comunione in sede di acquisto (doc. 8). E' per tale ragione, dunque, che entrambi i convenuti sono tenuti, nelle rispettive qualità suddette, a restituire alle eredi attrici ciascuno la metà delle somme ricevute dal de cuius.
La domanda di restituzione, dunque, va accolta per la somma di euro 75.625 per ciascuna attrice, pari alla quota ereditaria di ¼ (euro 302.500 : 4).
A tale somma va altresì aggiunto quanto dovuto per interessi legali dalla data della messa in mora
(lettera di diffida ricevuta dai convenuti il 27.2.2023 – doc. 21 attrici) al saldo.
4. Da ultimo, come richiesto dai difensori delle parti attrici (v. verbale di udienza dell'11.4.2024), deve disporsi l'inoltro alla locale Procura della Repubblica della presente sentenza, del verbale di udienza dell'11.4.2024 e del doc. 10 di parte attrice, in relazione alla testimonianza di per Tes_1
l'accertamento e le determinazioni di competenza in ordine alla veridicità delle dichiarazioni testimoniali rese. La teste, sentita all'udienza dell'11.4.2024, ha negato di aver ricevuto richieste di denaro da , diversamente da quanto riferito nella missiva (doc. 10 parti attrici), CP_2 disconosciuta come propria dalla teste, sebbene contenente riferimento ad indirizzo mail a lei in uso e ad utenza telefonica a lei intestata. La teste ha negato, altresì, di conoscere l'attrice Parte_1 cui la missiva era indirizzata, per poi dichiarare di essere stata contattata telefonicamente dalla stessa.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la nota spese depositata dai difensori delle attrici, così per un compenso di euro 14.103,00. Non si dà luogo all'aumento ex art. 4 c. 2 D.M. 55/14 e succ. mod., attesa l'unitarietà della difesa prestata alla diverse attrici, mentre si aumenta del 10% il compenso ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del medesimo D.M. (euro 1.410,30), stante il deposito di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione degli atti.
Devono altresì essere liquidate le spese per la fase cautelare di primo e secondo grado, come in dispositivo, secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la trattazione, quanto alla fase di prime cure, e secondo i parametri medi per studio e minimi per atto introduttivo e trattazione, per la fase del reclamo, dandosi atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 per il pagamento dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il reclamo, stante l'esito dello stesso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertata la qualità di eredi del de cuius in capo alle attrici e alla convenuta Persona_1
, per la quota di 1 /4 ciascuna, nonché della qualità di erede di Controparte_1 Persona_2 in capo al convenuto , condanna i convenuti, per la metà ciascuno, a versare in CP_2 favore di ciascuna attrice la somma di euro 75.625, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna i convenuti a rimborsare alle parti attrici le spese di giudizio, che si liquidano in euro
855,69 per spese esenti per il giudizio, euro 1.120,34 per spese esenti della fase cautelare di primo grado, euro 15.513,30 per compensi dei difensori per il giudizio, euro 4.871,00 per i compensi dei difensori per la prima fase del procedimento cautelare, euro 4.270,00 per i compensi dei difensori per la fase del reclamo, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali;
- si dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento dei convenuti di un ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il reclamo;
- dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna della presente sentenza e di quanto indicato in parte motiva per gli accertamenti e le determinazioni di competenza.
Bologna, 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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