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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3881 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
FRANZETTI SILVIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Controparte_1 C.F._2
CHIARELLO LUIGI e TOMEI EMANUELA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note scritte sostitutive di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. da ambo le parti in data 22/01/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Vignola (MO) in data 25/08/2018 e dalla loro unione erano in precedenza nati i figli il 17/12/2009 e il 09/07/2013, non ascoltati, Per_1 Per_2 risultando l'incombente superfluo (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.) per le ragioni di seguito illustrate.
2. Con ricorso del 26/07/2024, ha domandato la separazione con addebito al marito e Parte_1
formulato richieste accessorie inerenti ai rapporti personali e patrimoniali tra le parti, nonché fra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito , concordando con la separazione, ma Controparte_1
senza addebito a sé, e chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
4. All'esito della prima udienza in data 15/01/2024, è stato concesso alle parti, su loro concorde istanza (avendo esse riferito dell'esistenza di trattative finalizzate alla composizione bonaria della lite), breve rinvio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al giorno 22/01/2025 in cui rassegnare conclusioni congiunte, con la precisazione che, all'esito, la causa sarebbe stata in ogni caso rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c., poiché a ciò matura;
sono state, infatti, subito respinte, poiché superflue, le richieste istruttorie avanzate da entrambi i contendenti.
5. I coniugi non si sono poi accordati e la causa è stata così discussa e decisa nella camera di consiglio tenutasi il 23/01/2025.
§
A) La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese.
B) La moglie ha chiesto addebitarsi ex art. 151, secondo comma, c.p.c. la separazione al marito, a dire della prima colpevole di aver abbandonato la casa coniugale, sita in Vignola, via Gino Obici n.
113, sul finire del mese di marzo del 2024, per trasferirsi in altro limitrofo appartamento, sempre a
Vignola, via Livio Varagnolo n. 39.
Si tratta, tuttavia, di condotta, tenuta alle porte di questo giudizio, del tutto usuale in contesto in concreto già separativo, in cui, cioè, l'unione coniugale era di fatto da tempo già irrimediabilmente naufragata e si trattava, di conseguenza, solo di concordarne le relative condizioni (in special modo economiche), cosa che i coniugi non sono poi riusciti a fare in autonomia, onde il radicarsi del presente contenzioso.
Non sono, per il resto, neanche allegate differenti circostanze costituenti reale violazione, tantomeno grave, dei doveri nascenti dal matrimonio (art. 143 c.c.).
La domanda, insomma, non ha fondamento e va respinta.
2 C) L'affidamento condiviso dei due figli minori (art. 337 ter c.c.) e la loro collocazione prevalente assieme alla madre nella casa familiare a lei assegnata (art. 337 sexies c.c.) non costituiscono aspetti controversi, avendo le parti formulato richieste analoghe. Il Tribunale dispone in conformità, non essendovi ragioni per discostarsi da tale accordo, sia pure parziale, raggiunto dai genitori. Anche per ciò, i due ragazzi non sono stati ascoltati.
D) Le frequentazioni ordinarie di e con il padre vengono regolate in dispositivo in Per_1 Per_2
sostanziale conformità alla proposta avanzata da quest'ultimo, con la sola aggiunta di giorno infrasettimanale, comprensivo di pernottamento, anche nella settimana in cui il weekend è di competenza del De CA, così assicurando ai due ragazzi la fruizione di concreta, e non meramente apparente, bigenitorialità. Manifestamente troppo esiguo, e quindi da scartare, il calendario suggerito dalla madre, che prevederebbe un solo pernottamento dal padre ogni due settimane e addirittura un solo pomeriggio con il convenuto nell'intera settimana il cui weekend è di spettanza materna. Non sussistono, infatti, reali ragioni di sorta per una limitazione a tal punto consistente dei rapporti di cui si discute, limitazione, anzi, contraria all'interesse di e secondo quanto sopra Per_1 Per_2
chiarito (e, invero, anche della stessa come si preciserà al punto che segue). Pt_1
I periodi di vacanza (natalizi, pasquali ed estivi) sono disciplinati, sempre in dispositivo, in modo paritario sulla base della stessa logica (la fruizione di concreta, e non meramente apparente, bigenitorialità, in difetto della quale l'affidamento condiviso della prole risulterebbe mera formula priva di effettivo contenuto).
In ossequio al disposto dell'art. 337 ter, primo comma, c.c., ciascuna delle parti viene, infine, autorizzata, nei periodi in cui starà con i figli, a valersi dell'ausilio dei propri genitori (nonni materni e paterni) e di altri parenti di fiducia, meglio se già conosciuti dai ragazzi.
E) Sul fronte economico – invero terreno di primario scontro dei contendenti – queste sono le circostanze che il Tribunale pone a fondamento delle proprie decisioni di seguito assunte ai sensi degli articoli 156, primo e secondo comma, e 337 ter, quarto comma, c.c.:
- la TR risulta al momento disoccupata;
è, tuttavia, donna giovane, in salute, con pregressa esperienza lavorativa e ha dunque agevole possibilità, oltre che, a monte, dovere (art. 4 Cost.), di reperire occupazione in tempi brevi, a maggior ragione dato che i figli (che quest'anno compiranno rispettivamente gli anni 16 e 12) non sono più in tenera età, circostanza che determina fisiologica contrazione dei relativi compiti di accudimento materiale;
- le frequentazioni tra i figli e il padre come stabilite (calendario ordinario su base bisettimanale che prevede 8 pernottamenti dalla madre e 6 dal padre, periodi di vacanza paritari), assicurano alla madre autonomia adeguata a reperire, e quindi coltivare, attività lavorativa a tempo pieno (al pari del padre dunque) imprescindibile, tra le varie cose, per fare fronte ai fisiologici maggiori costi derivanti dalla
3 separazione, altrimenti insostenibili;
- il De CA, sulla base delle dichiarazioni dei redditi depositate, ha goduto di redditi netti mensili medi per l'ultimo triennio di euro 2.360,00 circa (importo calcolato detraendo dal reddito complessivo, l'imposta netta, le addizionali regionali e comunali dovute, e dividendo il risultato ottenuto per dodici mensilità);
- la valenza dell'assegnazione alla TR della casa familiare, quantificabile in almeno euro 800,00 mensili, vale a dire il costo per la locazione di immobile analogo;
- il fatto che il De CA sia onerato del pagamento di canone di locazione di euro 600,00 mensili per la nuova abitazione ove, con la separazione, è andato a vivere.
Tenuto complessivamente conto degli elementi testé indicati il Collegio:
- respinge la domanda di assegno per il proprio mantenimento avanzata dalla moglie;
- obbliga il padre a versare alla madre, a far data dalla domanda (26/07/2024), euro 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole, oltre alla metà delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale;
- stabilisce che l'assegno unico per la prole erogato dall' sia percepito integralmente dalla madre. CP_2
F) La prevalente soccombenza della ricorrente, ricavabile dall'esito complessivo della lite, giustifica la sua condanna a rifondere al convenuto ½ delle spese di lite, compensandosi tra le parti il restante
½ .
Le stesse sono complessivamente quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00
a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva, e liquidando valori nei medi tariffari. pagherà pertanto a a tale titolo euro 1.500,00, oltre accessori di legge. Parte_1 Controparte_1
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
13/05/1978) ed (nato a [...] il [...]) che hanno Controparte_1
contratto matrimonio in data 25/08/2018 a VIGNOLA (MO), come risulta dall'atto n. 25, parte 1, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VIGNOLA (MO);
2. respinge la domanda della moglie di addebitare la separazione al marito;
3. affida i figli minori della coppia , nato il [...] e nato il [...], a Per_1 Per_2
entrambi i genitori, dunque in modo condiviso;
4. colloca i figli minori della coppia in via prevalente assieme alla madre;
4 5. assegna la casa familiare sita in Vignola (MO), via Gino Obici n. 113, alla madre Parte_1
unitamente ai relativi arredi;
6. così regolamenta le frequentazioni tra i figli minori della coppia e il padre : Controparte_1 calendario ordinario su base bisettimanale: prima settimana, il martedì, dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, quindi con pernottamento, e riaccompagnamento a scuola, e il weekend dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola (con pernottamento dunque nelle notti di venerdì, sabato e domenica); seconda settimana: dal mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola (con pernottamento quindi nelle notti di mercoledì e giovedì); vacanze natalizie: ad anni alterni, o la settimana dal 23 al 30 dicembre o quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali: tre giorni, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; vacanze estive: quattro settimane con ciascun genitore, di cui massimo due consecutive, da concordare entro il 5 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo, gli anni pari deciderà la madre e quelli dispari il padre;
nel restante periodo estivo di assenza scolastica si osserverà il calendario ordinario;
ciascuna delle parti viene autorizzata, nei periodi in cui starà con i figli, a valersi dell'ausilio dei propri genitori (nonni materni e paterni) e di altri parenti di fiducia, meglio se già conosciuti dai ragazzi;
7. obbliga il padre a versare alla madre euro 600,00 mensili, con decorrenza dal 26/07/2024, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 300,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto
5 pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. respinge la domanda della moglie di ricevere dal marito un assegno per il proprio mantenimento;
9. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno Parte_1 CP_2
unico per la prole erogato dall'Ente;
10. condanna la ricorrente a rifondere al convenuto ½ delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per spese generali, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA;
11. compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite;
12. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIGNOLA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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