Articolo 1 della Legge 13 ottobre 1951, n. 1086
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6 novembre 1951
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573 , non si applicano a coloro che, avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione medesima entro il 27 ottobre 1951.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Entrata in vigore il 6 novembre 1951