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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2496 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 20/08/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLI ANNALISA
e
ED AO, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato ZOVICO CHRISTIAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti: CONDIZIONI
1. Dichiararsi cessato l'obbligo da parte del signor al versamento del Parte_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , alla signora DI. Per_1
2. Atteso che il figlio ha in essere un contratto di apprendistato lavorativo, il Per_1 signor verserà dal mese di giugno 2025 compreso, direttamente al Parte_1 figlio, un importo mensile pari ad euro 125,00 con la rivalutazione Istat entro il giorno
5 di ogni mese, fino al conseguimento da parte di quest'ultimo di un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
3. La signora DI AO si impegna fin d'ora a comunicare al signor la sottoscrizione del contratto a tempo Parte_1 indeterminato del figlio e ciò entro quindici giorni dalla avvenuta Per_1 sottoscrizione e da quel momento cesserà ogni obbligo di versamento del padre nei confronti del figlio.
4. I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio.
5. Le spese della presente procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ARCUGNANO (VI) in data 16/10/1999.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/09/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma mensile di euro
125,00, alle condizioni accordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da ED AO in ARCUGNANO (VI) il 16/10/1999 alle Parte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
3 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ARCUGNANO (VI) al n. 17, parte II, serie A, anno
1999;
d)- provvede sul contributo al mantenimento del figlio in conformità a quanto Per_1 concordato tra le parti.
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2496 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 20/08/1970, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLI ANNALISA
e
ED AO, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato ZOVICO CHRISTIAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti: CONDIZIONI
1. Dichiararsi cessato l'obbligo da parte del signor al versamento del Parte_1 contributo al mantenimento del figlio maggiorenne , alla signora DI. Per_1
2. Atteso che il figlio ha in essere un contratto di apprendistato lavorativo, il Per_1 signor verserà dal mese di giugno 2025 compreso, direttamente al Parte_1 figlio, un importo mensile pari ad euro 125,00 con la rivalutazione Istat entro il giorno
5 di ogni mese, fino al conseguimento da parte di quest'ultimo di un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
3. La signora DI AO si impegna fin d'ora a comunicare al signor la sottoscrizione del contratto a tempo Parte_1 indeterminato del figlio e ciò entro quindici giorni dalla avvenuta Per_1 sottoscrizione e da quel momento cesserà ogni obbligo di versamento del padre nei confronti del figlio.
4. I coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio.
5. Le spese della presente procedura compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ARCUGNANO (VI) in data 16/10/1999.
All'esito dell'udienza del 28/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
2 -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/09/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1 autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma mensile di euro
125,00, alle condizioni accordate tra le parti;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da ED AO in ARCUGNANO (VI) il 16/10/1999 alle Parte_1 condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a
3 margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ARCUGNANO (VI) al n. 17, parte II, serie A, anno
1999;
d)- provvede sul contributo al mantenimento del figlio in conformità a quanto Per_1 concordato tra le parti.
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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