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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9648 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. STINGONE ROSARIO ( presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata;
RICORRENTE
E
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. MALINCONICO CARMINE ( ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 29.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14.12.2021, la ricorrente esponeva, di aver contratto matrimonio con la resistente in Arienzo (CE) in data 14.02.1998 dal quale erano nate le figlie:
1 Per_ Per_ (il 25.06.1998), (il 29.11.1999), (l'8.03.2001) e (il 27.10.2003). I Per_1 Per_4 rapporti tra i coniugi si erano deteriorati per incompatibilità di carattere, incomprensioni e soprattutto per insanabili divergenze dovute a comportamenti violenti, autoritari, denigratori e prevaricatori tenuti dal marito nei confronti della stessa e delle figlie. Pertanto, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in suo favore di euro 400,00 mensili.
Con comparsa di risposta, depositata in data 23.05.2022, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che in realtà la ricorrente e le figlie lo avevano allontanato a causa del suo orientamento sessuale. Pertanto, concludeva per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la determinazione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie commisurato al suo reddito.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.05.2022, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, inoltre, atteso il raggiungimento dell'indipendenza Per_ economica della figlia ,fissava in € 600,00 il contributo al mantenimento per le figlie Per_1
Per_
e oltre al 50% delle spese straordinarie e in euro 300,00 l'assegno di mantenimento Per_4 in favore della ricorrente.
Con istanza dell'8.10.2024 il resistente riferiva che, nel corso di un controllo effettuato presso il patronato di riferimento, aveva appreso che la figlia aveva raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, risultando stabilmente occupata dall'1.06.2023 ed inquadrata con contratto a tempo indeterminato. Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie da euro 600,00 ad euro 400,00 e la restituzione delle somme indebitamente percepire dalla ricorrente dal Giugno 2023.
Con ordinanza del 14.01.2025 il Giudice revocava l'obbligo di mantenimento in capo al resistente di euro 200,00 per la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con comparsa conclusionale del 28.10.2025 la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, la previsione a carico dello stesso di un assegno di Per_ mantenimento in favore delle figlie e di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese Per_4 straordinarie e di euro 400,00 in suo favore nonché l'assegnazione della casa coniugale a sé.
All'esito dell'udienza cartolare del 29.09.20235, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini ridotti.
2 Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha presentato domanda di addebito.
La ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito ponendo, a fondamento della predetta domanda, il presunto atteggiamento autoritario e violento dello stesso, che avrebbe raggiunto una tale gravità da indurla il 4 settembre 2020 ad allontanarlo dalla casa coniugale.
Inoltre, la ricorrente ha riferito che questa sua scelta ha innescato una reazione aggressiva da parte del marito, successivamente oggetto di denuncia querela.
Per quanto concerne l'addebito per violenza, si richiama il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente). (Cass. Sez. 1, 07/08/2024, n. 22294, Rv. 672170 – 01; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Rv. 647886 – 01; Cass. 2025\10021 ). Nel caso in esame, deve ritenersi che le prove offerte dalla ricorrente consentano l'accertamento della condotta violenta assunte dal marito. Ed invero, dagli atti prodotti da parte ricorrente risulta che con sentenza n.
1295/2022 il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il alla Controparte_1 pena mesi 4 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e al Parte_1 pagamento delle spese processuali in quanto responsabile per il reato di cui all'art.582 c.p.
La sentenza è stata emessa all'esito di una lunga istruttoria dibattimentale, in cui è stato pienamente provato, attraverso l'ascolto dei testi escussi e dalla documentazione medica, quanto denunciato dalla ricorrente.
3 La suddetta sentenza penale, essendo oggetto di impugnazione, è suscettibile di modifica.
Ciò nonostante, posta l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale, si rileva che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice civile di merito possa liberamente valutare e apprezzare gli elementi probatori raccolti in altri giudizi, rientrando essi nella prova c.d. atipica, e che quindi “non è precluso che la sentenza penale fornisca indizi, ai fini della prova presuntiva, che il giudice civile di merito valuta secondo il suo prudente apprezzamento”
(cfr. di recente Cass. Civ., Sez. I, n. 40796 del 20/11/2021).
Pertanto, il giudice civile “può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori che – al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato – sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé”, potendo, quindi, “autonomamente valutare ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale” (cfr. Cass. Civ. n. 40796/2021).
In presenza di violenza fisica accertata e perpetrata ai danni della ricorrente, la domanda di addebito formulata va accolta.
Per quanto concerne la casa coniugale questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale del
25.02.2022, dispone l'assegnazione della casa a parte ricorrente, che la continuerà ad abitare con le Per_ figlie e , maggiorenni ma non autosufficienti economicamente. Per_4
Per_ In relazione al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_4 autosufficienti, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente con ricorso ha chiesto disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 250,00 per ciascuna figlia, mentre parte resistente si è reso disponibile a versare una somma per le figlie, rimettendosi al Tribunale per l'individuazione del corretto importo. Con ordinanza presidenziale il Tribunale stabiliva a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascuna figlia. Il Collegio ritiene di confermare tale importo atteso che la situazione reddituale delle parti è rimasta pressocché invariata e che le figlie in ragione dell'età (26 e 22 anni) devono ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro. Pertanto, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento Per_ delle figlie e l'assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) da Per_4 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, è principio consolidato in giurisprudenza che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
4 sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso in esame, con ordinanza presidenziale, esaminata la situazione reddituale delle parti, il giudice disponeva a carico del marito l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 300,00. Il
Collegio intende confermare la predetta statuizione alla luce della situazione patrimoniale delle parti complessivamente considerata. Ed infatti, parte ricorrente, non lavora e non risulta percettrice di alcun reddito mentre parte resistente è stabilmente occupato come infermiere. Inoltre, le deduzioni del resistente circa un presunto peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto all'interruzione del servizio presso una struttura Covid, non hanno trovato adeguato riscontro nella documentazione prodotta che, invece, evidenzia la persistenza di un reddito stabile (cfr. buste paga gennaio 2024: euro 1855,00; febbraio 2024: euro 2147,00; marzo 2024: euro 1851,00; aprile 2024: euro 1621,00). Pertanto, il Collegio conferma l'importo di euro 300,00 mensili dovuti a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge a carico del resistente, somma rivalutabile sulla base degli indici Istat.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(ME) il 14.07.1966 e nato a [...] l'[...] ex art. 151, II Controparte_1 comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 2, parte II, Serie C, anno 1998);
3) accoglie la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con le figlie maggiorenni non autosufficienti economicamente;
5) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al Per_ mantenimento delle figlie e , maggiorenni non autosufficienti economicamente, la Per_4 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5 6) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare quale contributo al mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 300,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge in favore dell'Erario.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9648 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1 del ricorso, dall'avv. STINGONE ROSARIO ( presso cui è elettivamente C.F._2 domiciliata;
RICORRENTE
E
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. MALINCONICO CARMINE ( ) presso cui è elettivamente C.F._4 domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 29.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 14.12.2021, la ricorrente esponeva, di aver contratto matrimonio con la resistente in Arienzo (CE) in data 14.02.1998 dal quale erano nate le figlie:
1 Per_ Per_ (il 25.06.1998), (il 29.11.1999), (l'8.03.2001) e (il 27.10.2003). I Per_1 Per_4 rapporti tra i coniugi si erano deteriorati per incompatibilità di carattere, incomprensioni e soprattutto per insanabili divergenze dovute a comportamenti violenti, autoritari, denigratori e prevaricatori tenuti dal marito nei confronti della stessa e delle figlie. Pertanto, veniva meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale a sé, l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento delle figlie un assegno mensile di euro 1000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e un assegno di mantenimento in suo favore di euro 400,00 mensili.
Con comparsa di risposta, depositata in data 23.05.2022, si costituiva il resistente, il quale, contestando le allegazioni di controparte, esponeva che in realtà la ricorrente e le figlie lo avevano allontanato a causa del suo orientamento sessuale. Pertanto, concludeva per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e la determinazione di un assegno di mantenimento in favore delle figlie commisurato al suo reddito.
All'esito dell'udienza presidenziale del 24.05.2022, il Presidente delegato, constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, assegnava la casa coniugale alla ricorrente, inoltre, atteso il raggiungimento dell'indipendenza Per_ economica della figlia ,fissava in € 600,00 il contributo al mantenimento per le figlie Per_1
Per_
e oltre al 50% delle spese straordinarie e in euro 300,00 l'assegno di mantenimento Per_4 in favore della ricorrente.
Con istanza dell'8.10.2024 il resistente riferiva che, nel corso di un controllo effettuato presso il patronato di riferimento, aveva appreso che la figlia aveva raggiunto l'indipendenza Per_1 economica, risultando stabilmente occupata dall'1.06.2023 ed inquadrata con contratto a tempo indeterminato. Chiedeva, pertanto, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie da euro 600,00 ad euro 400,00 e la restituzione delle somme indebitamente percepire dalla ricorrente dal Giugno 2023.
Con ordinanza del 14.01.2025 il Giudice revocava l'obbligo di mantenimento in capo al resistente di euro 200,00 per la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_1
Con comparsa conclusionale del 28.10.2025 la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito, la previsione a carico dello stesso di un assegno di Per_ mantenimento in favore delle figlie e di euro 600,00 mensili oltre al 50% delle spese Per_4 straordinarie e di euro 400,00 in suo favore nonché l'assegnazione della casa coniugale a sé.
All'esito dell'udienza cartolare del 29.09.20235, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con termini ridotti.
2 Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis. A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Ciò premesso, parte ricorrente ha presentato domanda di addebito.
La ricorrente ha avanzato domanda di addebito della separazione al marito ponendo, a fondamento della predetta domanda, il presunto atteggiamento autoritario e violento dello stesso, che avrebbe raggiunto una tale gravità da indurla il 4 settembre 2020 ad allontanarlo dalla casa coniugale.
Inoltre, la ricorrente ha riferito che questa sua scelta ha innescato una reazione aggressiva da parte del marito, successivamente oggetto di denuncia querela.
Per quanto concerne l'addebito per violenza, si richiama il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla luce del quale: “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che le condotte violente e maltrattanti del marito erano state la causa scatenante dell'irreversibilità della crisi coniugale, non assumendo rilievo che il giudizio penale per il reato di maltrattamenti si fosse concluso conclusosi con
l'assoluzione del ricorrente). (Cass. Sez. 1, 07/08/2024, n. 22294, Rv. 672170 – 01; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018, Rv. 647886 – 01; Cass. 2025\10021 ). Nel caso in esame, deve ritenersi che le prove offerte dalla ricorrente consentano l'accertamento della condotta violenta assunte dal marito. Ed invero, dagli atti prodotti da parte ricorrente risulta che con sentenza n.
1295/2022 il Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il alla Controparte_1 pena mesi 4 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e al Parte_1 pagamento delle spese processuali in quanto responsabile per il reato di cui all'art.582 c.p.
La sentenza è stata emessa all'esito di una lunga istruttoria dibattimentale, in cui è stato pienamente provato, attraverso l'ascolto dei testi escussi e dalla documentazione medica, quanto denunciato dalla ricorrente.
3 La suddetta sentenza penale, essendo oggetto di impugnazione, è suscettibile di modifica.
Ciò nonostante, posta l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale, si rileva che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice civile di merito possa liberamente valutare e apprezzare gli elementi probatori raccolti in altri giudizi, rientrando essi nella prova c.d. atipica, e che quindi “non è precluso che la sentenza penale fornisca indizi, ai fini della prova presuntiva, che il giudice civile di merito valuta secondo il suo prudente apprezzamento”
(cfr. di recente Cass. Civ., Sez. I, n. 40796 del 20/11/2021).
Pertanto, il giudice civile “può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 cod. proc. civ., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori che – al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato – sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé”, potendo, quindi, “autonomamente valutare ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale” (cfr. Cass. Civ. n. 40796/2021).
In presenza di violenza fisica accertata e perpetrata ai danni della ricorrente, la domanda di addebito formulata va accolta.
Per quanto concerne la casa coniugale questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale del
25.02.2022, dispone l'assegnazione della casa a parte ricorrente, che la continuerà ad abitare con le Per_ figlie e , maggiorenni ma non autosufficienti economicamente. Per_4
Per_ In relazione al mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_4 autosufficienti, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente con ricorso ha chiesto disporsi a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 250,00 per ciascuna figlia, mentre parte resistente si è reso disponibile a versare una somma per le figlie, rimettendosi al Tribunale per l'individuazione del corretto importo. Con ordinanza presidenziale il Tribunale stabiliva a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascuna figlia. Il Collegio ritiene di confermare tale importo atteso che la situazione reddituale delle parti è rimasta pressocché invariata e che le figlie in ragione dell'età (26 e 22 anni) devono ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro. Pertanto, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento Per_ delle figlie e l'assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia) da Per_4 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, è principio consolidato in giurisprudenza che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale,
4 sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Nel caso in esame, con ordinanza presidenziale, esaminata la situazione reddituale delle parti, il giudice disponeva a carico del marito l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie, l'assegno mensile di € 300,00. Il
Collegio intende confermare la predetta statuizione alla luce della situazione patrimoniale delle parti complessivamente considerata. Ed infatti, parte ricorrente, non lavora e non risulta percettrice di alcun reddito mentre parte resistente è stabilmente occupato come infermiere. Inoltre, le deduzioni del resistente circa un presunto peggioramento delle proprie condizioni economiche, dovuto all'interruzione del servizio presso una struttura Covid, non hanno trovato adeguato riscontro nella documentazione prodotta che, invece, evidenzia la persistenza di un reddito stabile (cfr. buste paga gennaio 2024: euro 1855,00; febbraio 2024: euro 2147,00; marzo 2024: euro 1851,00; aprile 2024: euro 1621,00). Pertanto, il Collegio conferma l'importo di euro 300,00 mensili dovuti a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge a carico del resistente, somma rivalutabile sulla base degli indici Istat.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(ME) il 14.07.1966 e nato a [...] l'[...] ex art. 151, II Controparte_1 comma, c.c.;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ZO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze (Atto n. 2, parte II, Serie C, anno 1998);
3) accoglie la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4) conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con le figlie maggiorenni non autosufficienti economicamente;
5) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, quale contributo al Per_ mantenimento delle figlie e , maggiorenni non autosufficienti economicamente, la Per_4 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
5 6) conferma a carico del resistente l'obbligo di versare quale contributo al mantenimento della moglie l'assegno mensile di € 300,00, entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge in favore dell'Erario.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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