Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461
Articolo 4Articolo 6
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22 gennaio 1999
Art. 5. Regime fiscale degli scorpori 1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralita' fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di societa' controllate dall'ente, dalla societa' conferente ovvero dalla societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonche' partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresi' agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonche' alle permute di beni immobili di proprieta' dell'ente con beni o titoli della societa' bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino gia' direttamente utilizzati dalla societa' bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.
2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma l possono essere attuati altresi' nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla societa' conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
3. Con riferimento alle societa' nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle societa' medesime puo' essere altresi' realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.
4. Il patrimonio netto delle societa' che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 e' diminuito, in regime di neutralita' fiscale, con le modalita' previste dall' articolo 2445 del codice civile , di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente attribuite all'ente, alla societa' conferente ovvero alla societa' nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.
5. Le societa' conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento gia' effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 , e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
Note all'art. 5:
- Il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 86 , e': "Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi".
- Il testo dell' art. 59 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
"Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall' art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile . Si applica l'art. 23, comma 2;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformita' delle delibere del CICR; una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;
c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici".
- I titoli della legge n. 218/1990 e della legge n. 489/1993 sono riportati nelle note all'art. 1.
- L' art. 2445 del codice civile cosi' recita:
"Art. 2445 (Riduzione del capitale esuberante). - La riduzione del capitale, quando questo risulta esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' avere luogo sia mediante liberazione dei soci dell'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno della iscrizione nel registro delle imprese, purche' entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia".
- Si riporta il contenuto degli articoli 61 e 62 del citato decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 :
"Art. 61 (Valutazione dei titoli). - 1. I titoli indicati nella lettera c) del comma 1 dell'art. 53, esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 3 -bis, 4 e 6 dell'art. 59, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
1 -bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di ''pronti contro termine'' che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli.
2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 59, il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, riducendo il valore unitario determinato a norma dei commi 2, 3 e 3 -bis dello stesso articolo in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti dal confronto fra l'ultimo bilancio regolarmente approvato dallesocieta' o enti emittenti anteriormente alla data in cui le azioni vennero acquistate e l'ultimo bilancio o, se successive, le deliberazioni di riduzione del capitale per perdite;
c) per gli altri titoli, secondo le disposizioni della lettera c) del comma 4 dell'art. 9.
3-bis. Le riduzioni di valore di cui alla lettera del comma 3, relative ad azioni e titoli similari emessi da societa' ed enti residenti in Stati non appartenenti alla Comunita' europea sono ammesse, sempre che siano in vigore accordi che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento delle condizioni ivi previste.
4. In caso di aumento del capitale della societa' emittente mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia' possedute per il numero complessivo delle azioni.
5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia ai crediti nei confronti della societa' stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia e' consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della societa' emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della societa' emittente.
5-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non rappresentate da titoli, indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53".
"Art. 66 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 53, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 e del comma 5 dell'art. 54.
1 -bis. Per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
1-ter. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell' art. 2426, n. 4, del codice civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. Resta ferma l'applicazione dei criteri di cui al comma 1 -bis.
2. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
3. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali.
4. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
5. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 4 dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione; nei confronti dei soci di dette societa' non si applica la lettera b) del comma 3 dell'art. 61".
Entrata in vigore il 22 gennaio 1999