TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 27.2.2023
da
C.F. nata a [...] V.T. Parte_1 C.F._1
(PC), il 12/08/1976, rappresentata e difesa dall'Avv.
ER DI e dall'Avv. Gabriele Francesco Borgoni,
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Piacenza, via Cavour, n. 24, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
5.03.1974, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Luciana Petrella e dall'Avv. Maria Sofia Dalla Verità del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso gli stessi, come da procura alle liti in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 15.05.2025, la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio in data 2.7.2000 nel Comune di NO, precisando: che dall'unione erano nati due figli, (il 12.1.2003) e (il Per_1 Per_2
23.10.2006); che il signor pur formalmente residente in [...], CP_1
Via Colla, n. 2, era di fatto domiciliato in Reggio Emilia, viale Velmore Davoli, n. 7; che i coniugi avevano fissato la residenza familiare in Castel San GI (PC), presso un immobile di proprietà del marito;
che essa ricorrente lavorava come impiegata presso uno studio di commercialisti e, in seguito alla nascita del figlio primogenito , i coniugi avevano concordato Per_1 una riduzione dell'orario lavorativo della ricorrente a modalità part time, in modo tale che la stessa potesse dedicarsi alla cura della casa e della famiglia, mentre il signor CP_1 dedicava gran parte del tempo allo svolgimento dell'attività lavorativa con trasferte lunghe e frequenti, collaborando altresì nell'azienda agricola di famiglia;
che nell'anno 2008 il signor veniva eletto presidente delle Cantine CP_1
Vicobarone, carica che aveva mantenuto fino al 2016;
che nel frattempo era nato il figlio secondogenito , di tal che i coniugi, su Per_2 pressanti richieste del marito, si erano trasferiti nell'immobile sito nella frazione di Creta del Comune di Castel San GI (PC), arredandolo e sostenendo spese di ristrutturazione;
che essa ricorrente si era dedicata prevalentemente alla cura della famiglia, consentendo così al marito di affermarsi nella propria carriera professionale, con entrate reddituali di importo anche molto elevato;
che nel dicembre 2019 essa ricorrente aveva notato nel marito un atteggiamento distratto, assente ed un'irascibilità inconsueta, di tal che, a fronte della richiesta di chiarimenti e del reperimento di una ricevuta relativa ad un acquisto anomalo, il marito le aveva confermato di essersi invaghito di un'altra donna, sua collega di lavoro;
che in seguito a tale accadimento, la ricorrente aveva manifestato uno stato depressivo con attacchi di panico e, a distanza di poco tempo, le era stato diagnosticato un nodulo al seno, decidendo così di lasciare il posto di lavoro, in accordo con il coniuge,
che invece si era impegnato ad essere più presente e ad interrompere la relazione extraconiugale;
che nel luglio 2020, in occasione della celebrazione del ventesimo anno di matrimonio, il signor aveva scritto una lettera alla moglie, parlandole della loro CP_1 storia d'amore “infinita”, chiedendole “scusa”, corroborando così la certezza di una serena ripresa della vita coniugale;
che nel settembre 2020, dopo un periodo solo apparentemente sereno, il marito aveva chiesto alla moglie un momento di riflessione allontanandosi dalla casa familiare per una settimana, contattando la ricorrente (e non i figli) con messaggi serali ed evitando con cura le telefonate, purtuttavia, al rientro, il marito aveva confermato alla moglie la volontà di riprendere la vita familiare;
che in data 7 novembre 2020 essa ricorrente aveva reperito sulla scrivania del coniuge nell'abitazione coniugale un contratto di locazione decorrente dal 1° ottobre
2020, intestato alla signora nel quale il convenuto risultava nella improbabile CP_2 qualità di garante e, allo stato, a quell'indirizzo il signor risultava di fatto CP_1 reperibile;
che in data 29 novembre 2020, nonostante le richieste della ricorrente rivolte al marito per cercare di salvare il matrimonio, il signor si era allontanato dalla CP_1 casa coniugale, senza neppure salutare i figli e limitandosi a comunicare alla moglie la sua intenzione di terminare la relazione senza ripensamenti;
che i figli, a causa del repentino allontanamento del padre dalla casa familiare senza fornire loro alcuna spiegazione e senza neppure salutarli, si erano sentiti traditi, mentre, dopo il predetto allontanamento, il resistente si era disinteressato dei figli, come confermato dai molteplici episodi meglio descritti nel ricorso;
che il figlio , allo stato, stava frequentando con profitto l'Università di Per_1
Pavia – Facoltà di Giurisprudenza – alloggiando in un bilocale condotto in locazione, continuando altresì a giocare a calcio nella squadra della CA NT a Castel San
GI (PC); che invece il figlio , allo stato, stava frequentando la classe terza Per_2 dell'istituto Respighi a Piacenza, continuando a giocare a calcio con partite anche in trasferta durante i finesettimana;
che per far fronte alle necessità economiche dei figli, con spese periodiche di non poco conto, erano richieste ingenti disponibilità, per le quali però il padre continuava a contribuire solo in minima parte;
che, pertanto, a causa della condotta tenuta dal signor si giustificava la CP_1 richiesta di addebito della separazione al marito, avendo lo stesso determinato la crisi coniugale, venendo meno ai doveri e agli obblighi nascenti dal matrimonio;
che, allo stato, il figlio continuava ad abitare con la madre ed il fratello Per_2 presso la casa familiare e, in seguito all'abbandono della casa familiare da parte del padre, aveva manifestato un rifiuto totale ad alcun contatto con lo stesso;
che la casa coniugale, pur di proprietà della madre del resistente, doveva essere assegnata, con i relativi arredi, alla ricorrente, affinché vi abitasse con i figli, avendola il già lasciata da tempo;
CP_1 che nel corso della convivenza matrimoniale i coniugi avevano sempre mantenuto un tenore di vita molto elevato, grazie alle disponibilità economiche del marito;
che il resistente lavorava in qualità di direttore operativo di Coopservice Società coop per azioni, prestando la propria collaborazione anche a favore di Quanta – stock and go srl, corrente in Reggio Emilia;
inoltre, lo stesso aveva investito ingenti risparmi, propri e cointestati con il padre, ammontanti a circa € 300.000,00 presso Mediolanum, Monte
HI e Fideuram, oltre ad essere titolare di polizze in Mediolanum e di fondi di investimento di valore consistente;
che essa ricorrente, invece, era impiegata part-time presso lo studio AN srl di Gragnano (PC) per tre ore giornaliere, percependo un reddito mensile di circa € 800,00, non era titolare di alcun bene immobile, utilizzava una vettura di proprietà del padre, risultava cointestataria di alcuni titoli e di un conto corrente, le cui somme erano di titolarità della di lei madre, la quale, infatti, operava su tale conto corrente in via esclusiva;
che il signor dopo aver lasciato la casa familiare, e quindi dal novembre CP_1
2020, aveva continuato a contribuire al mantenimento della famiglia versando importi consistenti e adeguati fino al luglio 2021, avendo egli riconosciuto essere di € 4.000,00 mensili le spese ordinarie di mantenimento della famiglia;
che in data 12 luglio 2021, sul conto corrente cointestato tra i coniugi, veniva accreditato l'importo di € 166.165,38 quale corrispettivo ricevuto dal signor a CP_1 titolo di riscatto di un fondo pensione dirigenti;
ai sensi di legge, metà della predetta somma era di competenza della ricorrente, ma, considerato il comportamento del coniuge, con attenzioni esclusive per la nuova compagna, allontanamento dalla casa coniugale, disinteresse verso la propria famiglia, per evitare spiacevoli conseguenze, la ricorrente aveva trasferito il predetto importo di € 166.165,38 su altro conto corrente cointestato con il figlio maggiorenne;
che il convenuto, intanto, aveva interrotto l'accredito del suo stipendio sul conto corrente cointestato con la moglie, tanto che essa ricorrente, trovandosi in difficoltà per assenza di provvista, aveva chiesto al coniuge la corresponsione di un contributo mensile e al padre un prestito pari a € 3.000,00; che, allo stato, il signor stava versando l'importo mensile di € 1.300,00, CP_1 insistendo affinché la moglie, per provvedere alle esigenze economiche della famiglia, utilizzasse i risparmi in comune, dei quali la stessa aveva esclusiva disponibilità, permanendo ancora un sostanziale disinteresse del padre nei confronti dei figli.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito. Domandava altresì: l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione presso la madre e diritto di visita del padre all'esito di un percorso di riavvicinamento mediato da un professionista designato ad hoc; l'assegnazione della casa coniugale, con i locali di pertinenza, gli arredi e le suppellettili ivi contenuti, alla ricorrente;
un contributo a carico del resistente per il mantenimento della moglie di importo pari a € 1.500,00, o quello ritenuto di giustizia, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di importo pari a complessivi € 4.000,00 (€ 2.000,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Con decreto in data 3-6.3.2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
30.5.2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni.
Con memoria depositata in data 25 maggio 2023 si costituiva in giudizio
[...]
aderendo alla domanda di separazione personale dalla moglie, ma contestando CP_1 la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, in particolare, deducendo: che, contrariamente a quanto esposto da controparte, l'affectio coniugalis tra esso resistente e la signora era venuta a cessare fin dal 2019 a causa dei comportamenti Pt_1 egocentrici, maniacali ed ossessivi della moglie nei confronti del marito che non avevano permesso il perdurare della convivenza;
che la ricorrente aveva spesso coinvolto i figli nelle vicende coniugali, facendo sempre prevalere la volontà di screditare il padre, coinvolgendo anche i genitori del resistente, in modo irresponsabile ed oltremodo imprudente, al solo scopo di poter essere supportata nelle richieste economiche avanzate;
che esso resistente si era sempre preso cura dei figli, contribuendo, anche dopo l'allontanamento definitivo dalla casa familiare, all'economia familiare, mentre la ricorrente non aveva esitato a diffamarlo anche sul luogo di lavoro, con evidente discredito professionale, trovandosi più volte a dover giustificare le richieste/incursioni della moglie nella sua attività lavorativa, del tutto fuori luogo;
che la situazione era divenuta sempre più insostenibile, di tal che esso resistente aveva deciso di interrompere la convivenza verso la fine dell'anno 2020 e, in seguito a tale decisione, la ricorrente aveva adottato un comportamento sempre più disturbante, giungendo persino a sottrarre al marito le chiavi di casa affinché lo stesso non potesse recuperare nemmeno i propri beni personali dalla casa familiare;
che successivamente la ben consapevole della provenienza della liquidità Pt_1 presente nel conto corrente cointestato, aveva trasferito la somma di € 166.165,38, proveniente dalla liquidazione del Fondo pensione del marito, su un conto a lei intestato;
che i figli avevano rifiutato qualsiasi rapporto con il padre, sottraendosi ad ogni proposta di incontro con lui, a causa dell'atteggiamento adottato dalla madre, diretto a denigrare la figura paterna, sebbene lo stesso avesse sempre cercato, invano, di recuperare il rapporto con i figli;
che esso resistente lavorava in qualità di dirigente presso Coopservice percependo un reddito annuale netto pari a circa € 80.000,00, inoltre lo stesso era titolare di tre unità immobiliari site nel Comune di Castel San GI (PC), poi locate a terzi per un canone pari ad € 650,00 mensili;
tale canone veniva corrisposto sul conto corrente intestato al padre del che presumibilmente a sua volta li destinava a favore della e CP_1 Pt_1 dei nipoti, di tal che esso resistente nulla ricavava dalla locazione, dovendo però sostenere gli oneri fiscali connessi;
che, per contro, esso resistente doveva sostenere mensilmente ingenti spese per far fronte alle esigenze familiari, tra cui la rata per un prestito stipulato per le opere di ristrutturazione della casa familiare, le spese relative al conto corrente cointestato con la ricorrente, ove, tra l'altro, erano agganciate le varie utenze della casa familiare, e la rata per un finanziamento sottoscritto per soddisfare le continue richieste economiche avanzate dalla ricorrente;
che i risparmi dedotti da controparte erano riconducibili al padre del resistente, il quale, proprio a causa dei rapporti tesi creati dalla tra il ed i genitori, Pt_1 CP_1 aveva nel frattempo provveduto all'eliminazione della cointestazione dei medesimi con il figlio;
che il tenore di vita goduto in costanza di convivenza matrimoniale non corrispondeva a quello che la ricorrente pretendeva di vivere successivamente.
Sulla base di tali motivi, il resistente chiedeva di sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo: l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, compresi gli arredi ivi presenti, affinché la stessa vi abitasse unitamente ai figli;
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_2 prevalente presso la madre;
il diritto di visita del padre secondo la volontà del figlio;
un contributo pari ad Euro 1.500,00 a titolo di mantenimento dei figli (Euro 750,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, detraendo la quota del 50% dalla somma di € 166.165,38 sino al raggiungimento del 50% spettante al disponendo che nessun contributo di mantenimento fosse previsto a favore CP_1 della ricorrente non sussistendone i presupposti di legge.
All'udienza presidenziale del 30.5.2023 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti. In tale sede la ricorrente confermava quanto già dedotto con il ricorso, precisando altresì: di vivere di fatto separata dal marito da due anni e mezzo;
di lavorare come impiegata part-time percependo una retribuzione mensile pari a 800,00-900,00
Euro; di non essere proprietaria di alcun immobile;
di aver avuto un conto cointestato con il marito sul quale venivano accreditati gli stipendi di entrambi i coniugi;
di continuare a percepire dal marito una somma pari a 1.300,00 Euro mensili anche dopo il giroconto eseguito dalla moglie dal conto cointestato ad un conto personale per la somma corrispondente al fondo pensione Irpo del marito intestato alla ricorrente ed al figlio maggiorenne pari a 166.000,00 Euro, somma che il resistente chiedeva di utilizzare per far fronte alle necessità dei figli. Il resistente si riportava alla comparsa di costituzione, precisando: di non vedere i figli da due anni e mezzo, pur volendo cercare di recuperare il rapporto con loro;
di percepire una retribuzione mensile pari a Euro 5.900,00 mensili oltre ad un bonus;
di essere proprietario di immobili concessi in locazione dai quali però non percepiva alcun canone, essendo versati a favore dei genitori;
di vivere – allo stato – in una casa a Reggio Emilia idonea ad ospitare i figli per il quale avrebbe iniziato a corrispondere un canone pari a Euro 750,00 mensili. D opo ampia discussione, le parti ed i rispettivi Difensori davano atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione che prevedeva un contributo a carico di a titolo di mantenimento CP_1 di moglie e figli pari ad Euro 3.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascuno), nonché Euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento delle utenze, mantenendo un'assicurazione medica in capo alla moglie ed ai figli, provvedendo nella misura del 100% alle spese straordinarie per i figli come individuate dalle Linee Guida del CNF, direttamente prelevate dalla ricorrente dal residuo importo di Euro 80.000,00 già utilizzati parzialmente per le spese e necessità familiari, derivanti dal giroconto dal conto corrente comune sul conto intestato alla signora ed al figlio maggiorenne, concordando altresì di Pt_1 avviare un percorso di sostegno mediante l'individuazione di uno psicologo professionista di comune fiducia al fine di tentare il recupero del rapporto tra il padre ed i figli. Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza. Su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva per l'eventuale trasformazione del rito, disponendo che, nelle more del rinvio, trovasse attuazione il regolamento temporaneo concordato dalle parti alla medesima udienza, che, come sopra detto, prevedeva, tra l'altro, un contributo a carico del signor a CP_1 titolo di mantenimento di moglie e dei figli, pari ad Euro 3.000,00 mensili (Euro 1.000,00 ciascuno), oltre ad un contributo per le utenze pari ad Euro 300.00 mensili.
Alla successiva udienza presidenziale del 10.10.2023 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. La Difesa di parte ricorrente insisteva nelle originarie richieste, tenendo conto della rilevante disparità di condizione economico- reddituale tra le parti, ciò che si assumeva giustificare anche il pagamento delle spese straordinarie per i due figli interamente da parte del resistente. A fronte di ciò, la Difesa di parte resistente rilevava che le condizioni economiche del signor non gli CP_1 consentivano di far fronte al pagamento della somma pari ad Euro 3.300,00 come indicata nel regolamento concordato alla precedente udienza, manifestando comunque la disponibilità a versare il diverso importo di Euro 2.000,00 per il mantenimento ordinario.
Sentite nuovamente le parti, sulla richiesta di pronuncia dei provvedimenti presidenziali provvisori, in via temporanea ed urgenti, già autorizzati i coniugi a vivere separati, veniva disposto l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_2 con residenza abituale presso la madre e frequentazione libera con il padre, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore,
e, per l'effetto, veniva assegnata la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla madre, affinché vi abitasse con i figli;
inoltre, a fronte della rilevantissima disparità reddituale ed economica delle parti, veniva confermato quanto concordato dalle parti all'udienza del 30.5.2023 in ordine al versamento a carico del resistente di una somma pari a Euro 2.000,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli (Euro 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al contributo di Euro 300,00 mensili per le utenze della casa familiare, nonché il 100% delle spese straordinarie occorrenti per i figli, individuate secondo le linee guida del CNF, ponendo a carico del resistente il versamento di un assegno mensile a favore della ricorrente pari ad Euro 1.000,00, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Rimesse le parti davanti al Giudice istruttore, all'udienza del 21.12.2023, i
Procuratori di parte ricorrente davano atto che il signor non stava versando da CP_1 tre mesi l'intero importo previsto in sede di provvedimenti presidenziali, versando
2.300,00 Euro a fronte di 3.300,00 Euro disposti, circostanza confermata anche dal
Procuratore di parte resistente. Su richiesta dei Procuratori delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando ad udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza dell'11.4.2024, dopo ampia discussione, i Difensori delle parti davano atto che erano state riaperte le trattative per tentare una definizione complessiva delle questioni di natura economica, di tal che, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza successiva per gli stessi incombenti.
Dopo un ulteriore rinvio d'udienza finalizzato a verificare l'effettiva possibilità di raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione, all'udienza del 24.10.2024 i
Procuratori delle parti davano atto che le stesse non avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. Veniva dunque assegnato termine a parte resistente per il deposito della documentazione richiesta da parte ricorrente, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento sulle richieste delle parti.
Con ordinanza in data 6.3.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.12.2024, veniva ordinata alla ricorrente l'esibizione in giudizio dei documenti meglio descritti nell'ordinanza al fine di ricostruire l'effettiva situazione economico-reddituale della ricorrente, e, preso atto dell'inesatto adempimento da parte del resistente circa il versamento del mantenimento dovuto a favore della moglie e dei figli, veniva accolta la richiesta formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere l'ordine di versamento diretto al datore di lavoro di CP_1
Alla successiva udienza del 15.5.2025, i Procuratori di parte ricorrente precisavano come da foglio già depositato telematicamente, mentre i nuovi Procuratori di parte resistente insistevano nella richiesta di pronuncia di sentenza non definitiva di separazione ed in ogni caso precisavano come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., rilevando che, nelle more, il figlio era divenuto maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, di tal che nulla doveva essere disposto in punto di affidamento e mantenimento dello stesso;
infine, chiedevano la revoca dell'ordine di versamento diretto al datore di lavoro, mentre la Difesa della ricorrente dichiarava di non accettava il contraddittorio in punto alle nuove domande proposte da controparte nella memoria. Pertanto, precisate le conclusioni da entrambe le parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una situazione di grave e profonda frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra le stesse.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Ciò posto, si tratta di decidere in merito alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente ed al regolamento economico della separazione.
Quanto alla domanda proposta dalla ricorrente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, la stessa merita accoglimento, potendo ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità in via esclusiva ad uno dei coniugi della dissoluzione della comunione coniugale.
Nella specie, la ricorrente fonda la domanda di addebito riconducendo il fallimento dell'unione alla condotta tenuta dal marito durante la convivenza matrimoniale, con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di fedeltà, per avere lo stesso intrattenuto, quantomeno a decorrere dal dicembre 2019, una relazione extraconiugale e per essere venuto meno ai doveri familiari, adottando atteggiamenti di grave disinteresse nei confronti dei figli e . Per_1 Per_2
In linea generale e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale,
l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante,
Cass. sez. I, 30.4.2024, n. 11631; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414; Cass. sez. un.,
9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I, 29.4.2015, n. 8713). Infatti, “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., sez. VI-I,
27.01.2014, n. 1696).
Ancora, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., sez. I, 14.11.2001, n. 14162).
Nello stesso senso, si ritiene che l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione degli obblighi assunti con il matrimonio sia idonea ad escludere il nesso causale ai fini dell'addebito della separazione e tale circostanza è rilevabile d'ufficio, purché desumibile dalle risultanze processuali (Cass. sez. I, 21.07.2021, n. 20866).
Inoltre, quanto alla violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c., la
Suprema Corte ha chiarito che, in linea generale, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, costituendo una violazione particolarmente grave, salvo il caso in cui all'esito di un'indagine rigorosa e di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, si accerti che l'infedeltà non abbia costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendo quest'ultima sorta anteriormente all'accertata infedeltà, in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile ed in un ambiente caratterizzato da una convivenza solo nominale e formale (Cass. civ., sez. I, 29.04.2024,
n. 11394).
Si è pertanto affermato che grava sulla parte richiedente l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta costituente inosservanza dell'obbligo di fedeltà
e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà, considerato peraltro che l'asserita mancanza di nesso causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso, mediante una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto (Cass. civ., sez. I, 18.04.2024, n.
10489). Ciò premesso – posto che la ricorrente fonda la domanda di addebito della separazione al marito sulla violazione da parte dello stesso dei doveri che nascono dal matrimonio ed, in principalità, del dovere alla fedeltà coniugale – alla luce della ricostruzione del quadro di vita che emerge dagli atti del giudizio, risulta fondato ritenere che le condotte tenute dal resistente in violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, con conseguente allontanamento dello stesso dalla casa familiare e sostanziale disinteresse rispetto alle reazioni emotive dei figli, costituiscano cause determinanti l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e la definitiva compromissione dell'unione matrimoniale.
Ed invero, la sussistenza di una relazione extraconiugale intrattenuta dal signor con una collega di lavoro non risulta contestata da quest'ultimo, neppure in sede CP_1 di audizione delle parti alle udienze del 30.5.2023 e del 10.10.2023.
Al riguardo risulta documentato che il resistente, in data 2 luglio 2020, in occasione del ventesimo anniversario di matrimonio, scriveva una lettera alla moglie, chiedendole scusa (“…Mi dispiace veramente tanto per quello che è successo e ti chiedo scusa che tu ci creda o no e sono convinto che non ce lo meritavamo…”), facendo implicitamente riferimento alla relazione intrattenuta con altra donna sua collega di lavoro, causa della sfiducia della moglie nei confronti del marito (“…tu avrai dei dubbi ma io ci credo ancora…Desidero una vita con la Nostra famiglia (di cui TU sei la prima componente) e la desidero perché ci sto bene, perché ce la siamo costruita, perché semplicemente è la Nostra! E di nessun altro!...”), auspicando quanto prima una serena ripresa della vita coniugale (doc. n. 6 fascicolo ricorrente). Dal tenore della predetta lettera si ricava che proprio in seguito alla scoperta della relazione extraconiugale del marito da parte della moglie nel dicembre 2019 i rapporti tra i coniugi erano rimasti tesi, tanto che anche nel luglio 2020 la crisi non poteva ritenersi affatto superata, senza che il resistente muovesse alcun addebito e lamentasse alcuna mancanza della moglie.
Inoltre, a conferma della relazione del resistente con una collega di lavoro, rileva evidenziare che nell'email datata 8.2.2020, la ricorrente rivolgendosi alla presunta nuova compagna del marito faceva riferimento proprio alla relazione intrattenuta tra i due e sul punto non risulta alcun elemento di smentita della predetta relazione da parte del resistente
(doc. n. 23 fascicolo resistente).
Dagli atti di causa emerge altresì che – secondo la ricostruzione fornita dalla ricorrente e non smentita dal resistente - nel settembre 2020, il marito chiedeva alla moglie un momento di riflessione e si allontanava dalla casa familiare per una settimana, mentre, al rientro, confermava la volontà di riprendere la vita familiare con la moglie, fino a quando nel novembre 2020 la ricorrente reperiva un contratto di locazione decorrente dal 1°.10.2020, intestato alla collega di lavoro, nel quale rivestiva la qualità di CP_1 garante (doc. n. 7 fascicolo ricorrente), fintanto che il 29.11.2020 quest'ultimo decideva di allontanarsi definitivamente dalla casa familiare senza fornire alcuna spiegazione ai figli, i quali in seguito al suo allontanamento, iniziavano a manifestare un atteggiamento di totale rifiuto nei confronti del padre. Al riguardo, risulta significativo il messaggio inviato dal resistente al figlio in data 30.11.2020, e dunque il giorno successivo Per_1 al definitivo allontanamento del padre dalla casa familiare, nel quale si legge testualmente Per
“Ciao . So che tu forse sei quello più arrabbiato con me e lo capisco. Anch'io lo sarei.
Sei il più grande e mi raccomando dai una mano alla mamma che sta male. Tieni un occhio anche a tuo fratello!....”, con ciò deducendo che la causa della sofferenza causata ai figli e alla moglie risiede proprio nella condotta adottata dal padre e marito (doc. n. 8 fascicolo ricorrente).
A ciò va altresì aggiunto che, quanto sostenuto da parte resistente in ordine ad una crisi tra i coniugi precedente alla relazione extraconiugale, da ricondursi agli atteggiamenti violenti, egocentrici, maniacali ed ossessivi asseritamente posti in essere dalla ricorrente, risulta sfornito di qualsiasi fondamento probatorio, tenuto conto che le condotte disturbanti allegate dal – in particolare, l'email inviata dalla ricorrente CP_1 alla presunta amante del marito in data 8.2.2020 ed il danneggiamento della dotazione informatica di ad opera della moglie (doc. nn. 23 e 24 fascicolo resistente) – CP_1 risalgono ad epoca successiva alla scoperta della relazione extraconiugale del marito da parte della moglie, di tal che tali elementi non sono idonei a riscontrare la sussistenza di una crisi tra coniugi preesistente alla predetta scoperta della relazione extraconiugale del marito. Analogamente, non risultano neppure compiutamente provati gli asseriti tentativi del padre di mantenere contatti di qualsiasi tipo con i figli, in seguito al suo allontanamento dalla casa familiare, tenuto conto che l'unica chat di messaggi tra il padre e il figlio allegata dal resistente non può ritenersi sufficiente a provare l'impegno Per_2 del padre a recuperare il rapporto con i figli, risultando piuttosto evidente, dal tenore della predetta chat, il rifiuto dei figli – nella specie di – a mantenere contatti con il Per_2 padre, imputando allo stesso una condotta abbandonica nei loro confronti (doc. n. 22 fascicolo resistente).
Pertanto, in assenza di evidenze probatorie circa la sussistenza di una crisi coniugale preesistente alla scoperta della relazione extraconiugale del marito da parte della moglie, deve ritenersi che il rapporto coniugale sia entrato in crisi proprio a causa della condotta infedele del marito, scoperta dalla moglie nel dicembre 2019, in un quadro in cui nonostante le richieste della moglie di cercare di salvare il matrimonio, le modalità della consumazione di tale relazione e la condotta tenuta dal marito dopo essersi allontanato dalla casa familiare non consentivano alla ricorrente altra scelta che quella di chiedere la separazione, essendosi ormai generata una situazione di dolorosa ed irreversibile lacerazione familiare, con il coinvolgimento dell'intero nucleo familiare.
La ricostruzione che emerge dagli atti del giudizio è allora idonea a riscontrare il quadro descritto dalla ricorrente, in merito alle ragioni che hanno portato alla disgregazione matrimoniale, in considerazione delle condotte tenute dal marito in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, laddove la relazione extraconiugale intrattenuta dallo stesso costituisce causa del definitivo deteriorarsi dell'unione familiare.
Ne consegue che, alla luce di tali risultanze – ed in assenza di elementi di segno contrario tali da giustificare una preesistente intollerabilità della convivenza – non può fondatamente dubitarsi che le condotte adottate dal marito in violazione dei fondamentali obblighi di fedeltà e rispetto alla persona rappresentino causa determinante dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, così da fondare la pronuncia di addebito al marito.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
In primo luogo, va considerato che, come rilevato all'udienza del 15.5.2025, nelle more del giudizio anche il figlio secondogenito è divenuto maggiorenne, di tal Per_2 che nulla va disposto in punto di affidamento, collocamento e regolamento di frequentazione genitoriale di quest'ultimo.
Quanto all'assegnazione della casa familiare, deve rilevarsi come la relativa domanda della ricorrente sia in linea con le conclusioni del resistente, che concorda in ordine all'assegnazione della casa familiare, ubicata in Castel San GI, località
Creta, compresi gli arredi ivi esistenti, alla moglie affinché vi abiti con i figli.
Soltanto in sede di memoria conclusionale, il resistente ha dedotto di avere recentemente appreso che la ricorrente ha da tempo abbandonato la casa familiare, trasferendosi in un appartamento sito in Piacenza, via Campesio, allegando a tal fine documentazione fotografica e rilievi di Google Maps raffiguranti le auto della signora e del figlio nei pressi di via Campesio, quantomeno dal luglio 2024 Pt_1 Per_1
(doc. nn. 57 e 58 fascicolo resistente). Al riguardo, rileva evidenziare che, sebbene il presunto trasferimento della ricorrente si faccia risalire quantomeno al luglio 2024, la relativa documentazione è stata prodotta da parte resistente solo in sede di memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c., dovendo dunque ritenersi tardiva e come tale inutilizzabile ai fini del presente giudizio.
In ogni caso, la documentazione in questione, da sola, non è idonea a riscontrare le nuove circostanze dedotte, in assenza di qualsivoglia elemento da cui poter desumere con certezza l'effettivo trasferimento della ricorrente e dei figli presso altra abitazione, considerato che i rilievi di Google Maps non riportano neppure le targhe delle automobili, con conseguente impossibilità di avere certezza in ordine alla titolarità delle predette vetture, mentre la documentazione fotografica non risulta contestualizzata né nel tempo né nello spazio.
Pertanto, deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente affinché vi abiti con i figli e nei periodi di permanenza degli stessi Per_2 Per_1 presso l'abitazione con la madre.
Sul punto rileva richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di assegnazione della casa coniugale, secondo cui la circostanza che la prole non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, atteso che la coabitazione può non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile (Cass. civ. sez. VI, 07/06/2017,
n.14241). Pertanto, se un figlio continua a garantirsi un collegamento stabile con l'abitazione in oggetto, nella quale convive con un genitore, nessuna revoca dell'assegnazione potrà essere disposta solo in virtù della scelta di quest'ultimo di recarsi presso una diversa città per ragioni di studio (Cass. civ. sez. I, 08/07/2022 n. 21749; Cass. civ. sez. I, 12/10/2018, n. 25604).
Nel caso di specie, pur essendo pacifico, nel quadro che emerge dagli atti di causa,
l'allontanamento di entrambi i figli e dalla città di residenza per motivi Per_1 Per_2 di studio e di lavoro – laddove il figlio , di anni 22, sta frequentando il corso di Per_1
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l'Università a Pavia, come dedotto e documentato da parte ricorrente (doc. n. 9 fascicolo ricorrente) e non contestato da parte resistente, mentre , di anni 19, risulta trasferitosi a Pisa per lavorare Per_2 come calciatore professionista per la società Pisa Sporting Club s.r.l., come confermato anche dall'iscrizione di presso un istituto scolastico privato effettuata dal Per_2 resistente (doc. n. 51 fascicolo resistente) e, allo stato, secondo quanto dedotto da parte ricorrente in replica a quanto sostenuto per la prima volta dal resistente in comparsa conclusionale, “… la sua presenza al Pisa è durata pochissimi mesi e senza alcun minuto in campo, per poi essere trasferito in prestito a una squadra di categoria inferiore. Oggi, dovrebbe essere ceduto ad altra società sportiva di serie C…” (memoria di replica parte ricorrente p. 9) – risulta del tutto logico e plausibile che gli stessi mantengano un collegamento stabile con l'abitazione della madre e che vi facciano ritorno regolarmente.
Pertanto, in conformità a quanto già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, deve essere confermata l'assegnazione della casa familiare, di proprietà della madre del resistente, alla ricorrente affinché vi abiti con i figli e Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, compatibilmente con gli impegni di studio e di vita, come anche nell'ipotesi di definitivo e stabile rientro dei figli presso l'abitazione familiare.
Quanto alle spese connesse alle utenze dell'abitazione familiare, occorre evidenziare che all'udienza del 30.5.2023 le parti hanno concordato nel senso che il resistente si sarebbe fatto carico di versare alla ricorrente “euro 300,00 al mese a titolo di contributo alle utenze”. Ciò trova conferma anche nei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati alla successiva udienza del 10.10.2023 con i quali è stata posta a carico del padre la corresponsione di Euro 300,00 mensili per le utenze della casa familiare. La circostanza relativa al considerevole ammontare delle spese da sostenere per le utenze della casa familiare non risulta specificamente contestata da parte resistente, se non in sede di comparsa conclusionale dopo aver dedotto il presunto trasferimento della ricorrente, circostanza da ritenersi non provata e comunque dedotta tardivamente per i motivi sopra esposti. Inoltre, dalle risultanze processuali emerge che la ricorrente versa periodicamente dal conto corrente a lei intestato somme consistenti per il pagamento delle utenze della casa familiare;
in particolare, vi è coincidenza tra l'importo delle fatture allegate in atti dalla ricorrente (doc. nn. 23, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 fascicolo ricorrente), gli addebiti risultanti dagli estratti del conto corrente (doc. nn. 24-
24a fascicolo ricorrente) e le ricevute dei pagamenti effettuati dalla ricorrente (doc. n. 49 fascicolo ricorrente).
Sempre quanto al regolamento economico, la ricorrente chiede di sentire porre a carico del resistente un contributo mensile a titolo di mantenimento a suo favore che indica in Euro 1.500,00, nonché un contributo mensile a titolo di mantenimento dei figli e , di ammontare pari ad Euro 4.000,00 (Euro 2.000,00 per ciascun Per_1 Per_2 figlio), oltre alle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie, nella misura del 100%. A siffatte richieste si oppone fermamente il resistente, ritenendo che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento né per la moglie né per il figlio , divenuto nelle Per_2 more del giudizio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, chiedendo al contempo di disporre un contributo per il mantenimento del figlio in misura pari Per_1 ad Euro 750,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul punto, rileva in primo luogo evidenziare che all'udienza del 30.5.2023 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione con previsione di versamento a carico del resistente di una somma mensile a titolo di mantenimento di moglie e figli pari ad Euro 3.000,00 (Euro 1.000,00 ciascuno, oltre al contributo di Euro 300,00 mensili per le utenze della casa familiare, ed oltre al 100% delle spese straordinarie occorrenti per i figli come individuate dalla Linee guida del C.N.F.
“…direttamente prelevate dalla signora dal residuo importo di euro 80.000,00 Pt_1 già utilizzati parzialmente per le spese e necessità familiari, derivanti dal giroconto dal conto corrente comune su conto intestato alla signora e a figlio maggiore…”. Il Pt_1 regolamento concordato veniva poi confermato alla successiva udienza del 10.10.2023 in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Ciò posto, va altresì osservato che i figli e , pur maggiorenni, Per_1 Per_2 non possono ritenersi economicamente autosufficienti, in quanto dalle risultanze processuali emerge che il figlio primogenito sta attualmente frequentando il Per_1 corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università di Pavia, mentre per quanto attiene al figlio secondogenito , appena maggiorenne, pur avendo iniziato Per_2
a lavorare in qualità di calciatore professionista, non vi è alcuna evidenza della raggiunta autosufficienza economica in capo allo stesso.
Al riguardo, giova infatti osservare che, in linea generale, al fine di revocare l'assegno di mantenimento al figlio appena maggiorenne, la parte richiedente ha l'onere di dimostrare non solo lo svolgimento di attività lavorativa, ma anche la condizione di autosufficienza economica del figlio, rilevando l'inserimento dello stesso nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità di provvedere alle sue esigenze e di affrancarsi da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può significare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico. Nel caso di specie l'assunto del resistente è rimasto sfornito di riscontro probatorio, in assenza di prove della raggiunta autosufficienza economica del figlio
, rappresentativa delle capacità dell'interessato di procurarsi un'adeguata fonte
Per_2 di reddito. Al riguardo rileva evidenziare che il documento recante la dicitura “modulo di contratto di prestazione sportiva” relativo al figlio risulta allegato dal
Per_2 resistente solamente con la comparsa conclusionale del 14.7.2025, e dunque in un momento in cui erano già esaurite le fasi idonee a consentire un effettivo e pieno contraddittorio. In ogni caso, il documento in questione, pur prevedendo una retribuzione fissa ed una retribuzione variabile a favore del calciatore professionista, non risulta sottoscritto dalle parti contraenti né tantomeno datato, dovendosi solamente ricavare da tale documento che avrebbe presumibilmente iniziato a prestare l'attività atletica
Per_2 ed agonistica in favore della società Pisa Sporting Club s.r.l. a decorrere dal 26.8.2024 e sino al 30.6.2027 (doc. n. 62 fascicolo resistente). Da tale documentazione non risulta chiaro né se il rapporto di lavoro dedotto in giudizio sia ancora in essere - anche alla luce di quanto dedotto da parte ricorrente nella memoria conclusionale di replica in ordine al fatto che la permanenza a Pisa di “…è durata pochissimi mesi e senza alcun
Per_2 minuto in campo, per poi essere trasferito in prestito a una squadra di categoria inferiore…” – né tantomeno l'effettivo ammontare del compenso eventualmente percepito da , di tal che non può ritenersi idonea a dimostrare la sopravvenuta
Per_2 autosufficienza economica dello stesso.
Sul punto, rileva altresì considerare che, sebbene il resistente fosse ben al corrente dell'attività del figlio in qualità di sportivo semi professionista già prima Per_2 dell'udienza di precisazione delle conclusioni – avendo già con la memoria di costituzione depositata in data 1°.12.2023 dato atto di aver appreso che il figlio Per_2 aveva iniziato a giocare nella squadra di calcio del Piacenza in prima squadra, a livello semi-professionistico – lo stesso non ha mai domandato la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio secondogenito prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.5.2025.
Pertanto, alla luce delle circostanze dedotte dalla ricorrente – non smentite da alcun elemento di segno contrario – deve ritenersi che il figlio primogenito Per_1
(attualmente di anni 22), non sia economicamente autosufficiente, proseguendo nell'ordinario percorso di studi universitari, circostanza idonea a fondare il suo diritto al mantenimento (Cass. civ. sez. I, 15.03.2024, n. 7015), così come, per le ragioni esposte, neppure il figlio secondogenito , nato il [...] e quindi appena Per_2 diciannovenne, pur avendo avviato attività di calciatore professionista, può, allo stato, considerarsi economicamente autosufficiente, permanendo quindi l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, il secondo appena maggiorenne.
Ne consegue che, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., occorre valutare la condizione economica- patrimoniale-reddituale di ciascuno dei genitori.
Al riguardo rileva considerare che la ricorrente lavora come impiegata part-time presso uno studio di commercialisti, percependo un reddito mensile attualmente di circa
1.100,00 Euro, ciò che trova conferma dall'esame dell'ultima dichiarazione dei redditi allegata in atti, da cui risulta che nell'anno 2023 la stessa ricorrente ha percepito un reddito imponibile pari a Euro 20.177,00, che, decurtato dell'imposta lorda di Euro 4.744,00, risulta pari a Euro 15.433,00 (cfr. modello 730/2024 ricorrente). Quanto al patrimonio immobiliare, la ricorrente non risulta proprietaria di alcun bene immobile, mentre, relativamente al patrimonio mobiliare, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. si ricava che la stessa risulta titolare: di un deposito titoli presso Banca Mediolanum per una somma complessiva al 31.12.2024 superiore a 50.000,00 Euro (cfr. “ec Gestione patrimoniale” fascicolo ricorrente); della polizza Europension nr 03000404942 con valore al riscatto al 16.3.2025 pari ad Euro
37.768,11; di un portafoglio investimenti cointestati con la madre presso Banca
Mediolanum per un controvalore totale al 17.3.2025 pari a 14.174,66 Euro e di un dossier titoli presso Banca Mediolanum n. 40066196 cointestato con il signor di CP_1 importo non quantificabile. Inoltre, la stessa ricorrente, oltre ad essere intestataria del conto corrente n. 518656 con saldo al 7.3.2024 pari a -567,40 Euro (doc. n. 24a fascicolo ricorrente), risulta cointestataria del conto corrente n. 10645 unitamente ai figli Per_1
e con un saldo al 18.3.2025 pari ad Euro 4.824,13, del conto corrente n. 2243624 Per_2 cointestato con il figlio con un saldo al 18.3.2025 pari a Euro 3.967,76 e del Per_1 conto corrente n. 1491277 cointestato con la madre con saldo al Persona_4
18.3.2025 pari ad Euro 459,23 (cfr. documentazione prodotta dalla ricorrente in data
30.4.2025). Infine, non può ignorarsi come dal luglio 2021 la signora abbia potuto Pt_1 attingere dall'importo di circa 166.000,00 Euro derivante dal Fondo Pensioni Dirigenti del signor trasferito dalla stessa ricorrente dal conto corrente cointestato con il CP_1 marito al conto corrente cointestato con il figlio primogenito . Per_1 Quanto alla condizione reddituale del resistente, invece, va rilevato che lo stesso può contare su entrate reddituali molto superiori rispetto a quelle percepite della ricorrente. Ed invero, a decorrere dal 3.4.2018, il resistente risulta assunto a tempo indeterminato in qualità di Direttore Operativo della società Coopservice, con qualifica di dirigente e retribuzione lorda mensile di Euro 8.571,43 per 14 mensilità, disponendo altresì di benefit, quali un'auto aziendale, un cellulare ed un PC (doc. n. 45 fascicolo resistente). Inoltre, il resistente risulta titolare di almeno una carica in n. 6 imprese (doc.
n. 48 fascicolo resistente), pur derivando la sua principale fonte di reddito dal lavoro svolto presso Coopservice, come emerge dall'esame delle Certificazioni Uniche 2024, relative ai redditi percepiti nell'anno 2023 (doc. nn. 44, 46 e 47 fascicolo resistente), laddove si ricava che il resistente nell'anno 2023 ha percepito dalla società Coopservice un reddito superiore a 150.000,00 Euro lordi con imposta lorda pari a 61.397,47 Euro, a cui vanno aggiunti i compensi percepiti dalla società Quanta - Stock and go s.r.l. per una somma pari a 4.600,00 Euro e da per una somma pari Euro Controparte_3
1.398,87. Inoltre, non può ignorarsi che nella busta paga di giugno 2024 viene indicato un
“Reddito presunto annuo” pari ad Euro 201.916,68, con indicazione nella stessa busta paga di un “netto a pagare” pari a ben 42.750,64 Euro (doc. n. 56 fascicolo resistente).
Ancora a conferma della disparità reddituale tra i coniugi, va altresì aggiunto che anche dal raffronto delle dichiarazioni dei redditi delle parti del 2023, relative ai redditi dagli stessi percepiti nell'anno 2022, si evince che in quell'anno il resistente ha percepito un reddito imponibile pari a Euro 136.141,00, che, decurtato dell'imposta lorda pari a
Euro 51.441,00, risulta di Euro 84.700,00, importo molto superiore rispetto al reddito percepito dalla ricorrente, che nel medesimo anno ha percepito un reddito imponibile pari ad Euro 8.276,00, che decurtato dell'imposta lorda pari ad Euro 1.903,00 risulta di Euro
6.373,00 (cfr. modello 730/2023 fascicolo resistente e modello 730/2023 fascicolo ricorrente).
Quanto al patrimonio mobiliare, rileva infine osservare che il resistente risulta altresì cointestatario di investimenti con la ricorrente per un controvalore totale fondi al
19.11.2024 pari ad Euro 12.079,69 (doc. n. 53 fascicolo resistente) e lo stesso risulta gravato da due prestiti personali e da un finanziamento (doc. n. 54 fascicolo resistente), nonché da un canone di locazione per l'immobile in cui abita per Euro 750,00, oltre spese condominiali, a decorrere dal 1°.7.2023, circostanza dedotta dal resistente con memoria di costituzione depositata in data 1°.12.2023, confermata anche dalla movimentazione bancaria allegata in atti (doc. n. 55 fascicolo resistente). Quanto al patrimonio immobiliare, il resistente risulta titolare di tre unità immobiliari, site in Castel San GI (PC), Via A. Colla, n. 2, locate a terzi per un canone di locazione pari a Euro 650,00 mensili (doc. n. 7 fascicolo resistente). Al riguardo, va rilevato che sebbene il predetto canone di locazione venga di fatto versato al padre del resistente, come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta (doc. n. 8 fascicolo resistente), in ogni caso non può dubitarsi che la titolarità di beni immobili rilevi ai fini della valutazione della condizione economica e patrimoniale, a prescindere dall'effettiva percezione dei canoni di locazione.
Ne deriva che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti relativamente alla rispettiva situazione economica-reddituale-patrimoniale, permane comunque una rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, di tal che risulta giustificato confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il già previsto versamento della somma mensile pari a Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascun figlio), assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dovendo però rideterminarsi, a decorrere dalla presente pronuncia, al 70% in capo al padre e al 30% in capo alla madre il pagamento delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, diversamente da quanto precedentemente previsto, individuate secondo le linee guida del
C.N.F., anche in virtù dell'ammontare delle predette spese dedotte in giudizio dal resistente e della condizione economica della ricorrente.
La ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha poi ribadito la richiesta di porre a carico di un assegno mensile pari ad Euro 1.500,00 per il CP_1 mantenimento della stessa, richiesta a cui si opponeva fermamente il resistente non ritenendo sussistenti i presupposti per il relativo riconoscimento. Al riguardo, si rileva che già in sede di pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti in data 10.10.2023, preso atto della rilevantissima disparità della condizione economico-reddituale delle parti, veniva posto a carico del resistente un assegno mensile pari a Euro 1.000,00 a favore della ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
In punto di assegno di separazione la Corte di Cassazione, anche recentemente, ribadendo i principi già espressi, ha affermato che “…stante la sostanziale diversità che caratterizza il contributo a favore del coniuge separato, rispetto all'assegno divorzile, il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Ne consegue pertanto che i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge
- in assenza della condizione ostativa dell'addebito - sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass., sez. I,
06/07/2022, n. 21392; Cass., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Nel caso di specie, alla luce di tutte le risultanze esaminate, rileva evidenziare che la moglie è – allo stato – titolare di redditi propri di modesto valore derivanti da lavoro svolto in modalità part-time, non risulta titolare di alcun immobile di proprietà, con una previsione di capacità reddituale e patrimoniale che molto difficilmente potrà avvicinarsi a quella del marito, pur potendo contare su risparmi propri.
Non risulta invero potersi fondatamente dubitare che il tenore di vita sicuramente agiato della famiglia durante la vita matrimoniale è stato reso possibile grazie alle elevate disponibilità economico-patrimoniali-reddituali del resistente, indicative di una condizione economica caratterizzata anche da rilevante redditività e floride prospettive future.
A fronte di ciò, è vero che, ai fini della quantificazione dell'assegno, certamente rileva anche la valutazione dell'attitudine a lavorare del coniuge richiedente, con riguardo alla circostanza che il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa maggiormente retribuita, a tempo pieno, tenendo in considerazione l'età, l'esperienza lavorativa o professionale pregressa, il grado di istruzione, la situazione di salute in quanto circostanza che incide sulla quantificazione dell'assegno (Cass.
12121/2004; Cass. 3975/2002), ma è del pari vero che il reperimento di un'occupazione lavorativa a tempo pieno può risultare quantomeno di non immediato accesso.
In considerazione di tutto quanto esposto, deve dunque ritenersi che dalla dissoluzione del vincolo coniugale sia conseguito un peggioramento della situazione economica della la quale non appare in condizione di mantenere il tenore di vita Pt_1 goduto in costanza di matrimonio e che la permanenza del vincolo le avrebbe, invece, positivamente riservato.
Ne consegue che, secondo la valutazione di questo Collegio, deve essere confermato l'assegno di separazione previsto in favore della moglie, seppure nella diversa misura di Euro 800,00 mensili, alla luce delle condizioni economico-patrimoniali della ricorrente risultanti dalla documentazione dalla stessa prodotta in seguito all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., così rideterminato a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alla richiesta del resistente formulata all'udienza del 15.5.2025 di non corrispondere alcunché per gli arretrati non versati a titolo di mantenimento, la stessa è da ritenersi inammissibile, valendo nel corso del procedimento quanto disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Quanto alla richiesta della stessa parte di revoca dell'ordine di versamento diretto al datore di lavoro disposto con ordinanza in data 6.3.2025 dopo aver accertato che il resistente, fin dall'ottobre 2023, versava alla ricorrente la somma complessiva di Euro
2.300,00 mensili, a titolo di mantenimento ordinario dovuto a favore della moglie e dei figli, rispetto a quella dovuta di Euro 3.300,00 mensili, stabilita con i provvedimenti presidenziali, la stessa non merita accoglimento, dovendo richiamarsi le motivazioni che già con ordinanza del 6.3.2025 avevano giustificato l'ordine al datore di lavoro di di versamento diretto della somma dovuta alla luce del protratto e reiterato CP_1 inesatto adempimento con fondato dubbio in merito all'esattezza del futuro adempimento.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo.
Quanto alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove si evidenziano, in particolare, le condotte che hanno motivato l'addebito della separazione a e l'accoglimento in via del tutto Controparte_1 prevalente delle richieste della ricorrente – deve essere pronunciata la condanna dello stesso al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile al marito;
Controparte_1
- Stabilisce le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
2. Pone a carico di il versamento, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento dei figli e , maggiorenni non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti, della somma mensile di Euro 2.000,00 (Euro 1.000,00 per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi da individuarsi sulla base delle Linee Guida del CNF, contributo così rideterminato a decorrere dalla presente pronuncia;
3. Pone a carico di il versamento, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della moglie, della somma mensile di Euro 800,00, contributo così rideterminato a decorrere dalla presente pronuncia, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Assegna la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, a Parte_1 affinché vi abiti con i figli e , maggiorenni e non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti;
- Conferma l'ordine a per azioni, con sede legale in Controparte_4
Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, quale datore di lavoro di di versare Controparte_1 direttamente a la somma mensile di Euro 2.800,00, somma così Parte_1 rideterminata a decorrere dalla presente pronuncia, oltre rivalutazione Istat, da decurtarsi dalla retribuzione dovuta a Controparte_1
- Condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA
e CPA come per legge;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
NO (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 16 dicembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti