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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/11/2025, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3676/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
di Fitalia (PA) il 18.09.1951, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Stasi
ATTORE
E
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Russia) il 24.09.1969
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di cui al Decreto emesso dal Tribunale di Torino il 4.09.2000.
Per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta al reg. gen. n. 30672
e reg. part. n. 4290, presentazione n. 104 del 25.09.2015, sull'immobile sito in
1 Torino, Via Lesegno n. 52, identificato al NCEU della Provincia di Torino al
Foglio 1385, particella 34, subalterno 2, categoria A/3, consistenza 3,5 vani.
Compensare integralmente le spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'attore, premesso
- di aver contratto matrimonio civile in Torino con in Controparte_1
data 18.05.1991;
- che con decreto del 26.10.1998 il Tribunale di Torino omologava la separazione dei coniugi disponendo l'affidamento del figlio alla Per_1
madre e obbligando l'attore alla corresponsione di un contributo al mantenimento dapprima pari al 50% della retribuzione, che successivamente, in data 4.09.2000, veniva rideterminato in Lire
1.300.000, oltre rivalutazione annuale sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, divenuto poi di € 900,00;
- che l'attore corrispondeva regolarmente detto contributo sino al mese di luglio 2011 da quando aveva poi smesso di contribuire a causa della perdita del proprio impiego;
- di essere quindi divenuto debitore della somma complessiva di €
24.000,00;
- che la convenuta intimava il pagamento della suddetta somma, notificando, in data 23.04.2014, atto di precetto, unitamente al decreto del
4.09.2000 e in data 25.09.2015 iscriveva, a garanzia del pagamento, ipoteca giudiziale per € 50.000,00 sull'immobile sito in Torino, via
Lesegno n. 52, identificato al NCEU della Provincia di Torino al Foglio
1385, particella 34, subalterno 2, categoria A/3, consistenza 3,5 vani, di proprietà dell'attore per la quota di 1/6; Pt_1
- di aver pagato alla convenuta la somma intimata e che ella aveva rilasciato dichiarazione liberatoria;
concludeva chiedendo ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca.
2 All'udienza del 11.09.2025, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia della convenuta e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 6.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. Il Giudice riservava quindi il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
2. La domanda proposta è fondata.
A mente dell'art. 2878, n. 3, c.c., l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione a garanzia della quale è stata iscritta, in linea con il carattere accessorio della garanzia.
Nel caso di specie risulta provato che il debitore, odierno attore, ha estinto l'obbligazione portata dal precetto notificato in data 23.04.2014, fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto del Tribunale di Torino del 14.07.2000 e depositato il 4/09/2000 in atti, mediante pagamento integrale delle somme ivi richieste.
In particolare, nella dichiarazione sottoscritta dalla convenuta in data 6.11.2024 di cui al doc. 3 di parte attrice si legge quanto segue:
“La sottoscritta Sig.ra nata a [...] il [...] Controparte_1
(…) con riferimento al decreto di modificando delle condizioni di separazione reso dal tribunale di Torino in data 04/09/2000 nel procedimento R.G.F. n.
2283/2000 e del successivo atto di precetto notificato in data 23/04/2014 recante
l'importo del credito di euro 25.202,91 nei confronti del sig. Parte_1 titolo in base al quale è stata iscritta nei confronti del debitore ipoteca giudiziale
Num. Gen. 30672/ Num. Part. 4290 del 25/09/2019 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Torino 1 DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e mendacità delle dichiarazioni ivi indicate, di aver ricevuto dal debitore sig. il pagamento dell'intera somma del credito Parte_1
3 vantato, unitamente agli interessi maturati e alle spese legali e pertanto di non aver null'altro da pretendere in relazione ai medesimi prestando sin da ora il consenso alla cancellazione della predetta ipoteca giudiziale iscritta al Num.
Gen. 30672/Num. Part. 4290 del 25/09/2019 presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Torino 1”.
La sopra citata dichiarazione non lascia adito a dubbi in ordine alla soddisfazione del credito, né dalla stessa si evince la pendenza di ulteriori situazioni debitorie in capo al dipendenti dal medesimo titolo, facendo essa anzi espresso Pt_1
riferimento alla volontà della convenuta di acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca.
Perché l'estinzione dell'ipoteca sia resa opponibile ai terzi si rende necessario che venga disposta la cancellazione dell'ipoteca, poiché il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione del credito può essere di pregiudizio per il proprietario, determinando di fatto un impedimento alla commerciabilità del bene, che non risulta appetibile sul mercato in ragione dell'apparente esistenza del vincolo. Si tratta di un'ipotesi in cui, come chiarito dalla Suprema Corte, la cancellazione dell'ipoteca svolge una funzione di pubblicità-notizia, atteso che sussiste già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca (Cass. Sez. II, 24 giugno
2022, n. 20434).
In considerazione dell'accertata estinzione dell'ipoteca ex art. 2878 n. 3 c.c. per estinzione dell'obbligazione garantita può dunque essere accolta la domanda volta all'ottenimento di un ordine giudiziale di cancellazione della stessa, da emettersi a norma dell'art. 2884 c.c.
3. Considerata l'espressa richiesta di compensazione delle spese di lite formulata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, si deve disporre che le stesse siano irripetibili nei confronti della parte rimasta contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
4 1) accerta e dichiara l'estinzione dell'obbligazione di cui al precetto notificato all'attore in data 23.04.2014, fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto del Tribunale di Torino, Sezione Settima Civile, emesso il 14/07/2000 e depositato il 4/09/2000 nel procedimento RG 2283/2000;
2) accerta e dichiara, di conseguenza, l'estinzione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data 25/09/2015 a favore di
contro
; Controparte_1 Parte_1
3) ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Torino - Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 di procedere alla cancellazione dell'ipoteca iscritta in data 25.09.2015 ai nn. 30672/4290;
4) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torino il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj
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