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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/10/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor TO NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1201/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Marino Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE -
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.07.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1764/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile nella misura del
100%, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
1 Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposta un'integrazione peritale alla luce della nuova documentazione sanitaria prodotta nel corso della presente fase di opposizione e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' , la CP_1 stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso depositata dall'opponente il 02.07.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 06.06.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 17.07.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della disposta integrazione peritale, alla stregua della quale si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
La consulente della prima fase, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, all'esito della espletata integrazione peritale ha avuto modo di precisare che parte ricorrente è affetta da “9323 - Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale - 0 - 0 – 70; 9303 - Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni -0 - 0 – 50; 6442 - Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) - 41 - 50 – 0; 2206 - Sindrome depressiva endoreattiva grave - 31 - 40 - 0” (cfr. integrazione peritale depositata in atti).
In particolare, quanto alla sindrome psichiatrica - qualificata nella prima fase in termini di “semplice ansia” – la consulente dell'ufficio ha dato conto dell'effettivo aggravamento manifestatosi nel corso del giudizio, così come risultante dal nuovo certificato dell'11/07/2024, reso da apposito specialista, laddove si legge: “sindrome ansioso depressiva endoreattiva con ansia libera e somatizzata, crisi di pianto e tratti fobico ossessivi con disturbo del sonno.” (cfr. certificato depositato in atti dalla parte ricorrente).
2 Ha concluso pertanto, ritenendo che la parte ricorrente è invalida civile nella misura del
100% a decorrere dall'11.07.2024, data della visita psichiatrica attestante l'effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante.
Siffatta valutazione, circa la entità e la decorrenza delle accertate menomazioni, è stata espressa dal consulente, con disamina specifica e motivazione esaustiva, sulla scorta della documentazione clinica esaminata e, soprattutto, dell'esame medico espletato e, pertanto, merita d'essere condivisa.
Ne consegue che è in possesso del requisito sanitario necessario per Parte_1 poter usufruire della pensione di invalidità (l'unica provvidenza richiesta con il ricorso per ATPO del 04.12.2023) a decorrere dall'11.07.2024.
3. La sopravvenienza in corso di causa del requisito sanitario necessario per poter usufruire della pensione di invalidità induce a compensare le spese processuali
(Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è in possesso Parte_1 del requisito sanitario necessario per poter usufruire della pensione di invalidità (art.
(art. 12 legge 118 del 1971) a decorrere dall'11.07.2024;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
16.10.2025. Pt_2
Il Giudice
TO NA
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