Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7059
CASS
Sentenza 15 maggio 2002

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In tema di divisione giudiziale la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni, con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato, rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito; tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da adeguate e razionale motivazione.

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7059
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7059
    Data del deposito : 15 maggio 2002

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