Sentenza 15 maggio 2002
Massime • 2
In tema di divisione giudiziale la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni, con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione e condizioni di mercato, rientrano nel potere discrezionale ed esclusivo del giudice del merito; tali valutazioni sono insindacabili in sede di legittimità, se sostenute da adeguate e razionale motivazione.
Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/05/2002, n. 7059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7059 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINOI - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE CALVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI IA EN, elettivamente domiciliata in ROMA CSO VITT EMANUELE II 229, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che la difende unitamente all'avvocato TINO CLEMENTE MONTAGNOSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 633/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 12111/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02102 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI, per delega dell'avvocato E.ROMANELLI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Raffaele BONFIGLIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI, GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 9/9/1992 MA ZI conveniva in giudizio AR TI ZI per lo scioglimento della comunione esistente, per quote indivise della metà in capo a ciascun dei due comproprietari, su una porzione di fabbricato sito in Sorisole. L'attore chiedeva che l'immobile, indivisibile, venisse assegnato per intero ad esso istante già proprietario di tutta la rimanente parte del detto fabbricato.
Contumace la convenuta, si procedeva a c.t.u. Quindi l'adito tribunale di Bergamo con sentenza 3/4/1996: pronunciava lo scioglimento della comunione;
assegnava l'immobile a MA ZI previo pagamento alla convenuta di L. 18.250.000, pari al controvalore della quota di proprietà di AR ZI;
compensava le spese;
poneva quelle di consulenza a carico dell'attore.
La detta pronuncia veniva impugnata in via principale da AR TI ZI e, in via incidentale, da MA ZI. La corte di appello di Brescia, con sentenza 12/11/1998, in parziale riforma della decisione impugnata determinava il controvalore della quota di proprietà di AR TI ZI sull'immobile oggetto di scioglimento di comunione in L. 30.450.000. Osservava la corte di merito: che aveva errato il tribunale nel calcolare il valore della quota della convenuta sulla base di quello espresso dal c.t.u. per la diversa ipotesi, non praticata, della vendita a terzi mediante incanto;
che il bene oggetto di divisione faceva parte di un più ampio immobile di esclusiva proprietà di MA ZI;
che tale circostanza non era irrilevante;
che, secondo il c.t.u., nella prospettiva di vendita del bene a terzi mediante incanto sarebbe stato indispensabile procedere all'esecuzione di molte e gravose opere tese a renderlo autonomo dalla residua proprietà di MA ZI;
che essendo stato assegnato a quest'ultimo il bene in questione non era necessario separarlo dal resto del fabbricato;
che l'ipotesi relativa alla possibile futura intenzione di MA ZI di cedere a terzi l'immobile assegnatogli non poteva condizionare i termini della controversia in esame relativa allo scioglimento della comunione su detto immobile;
che una parte dei costi indicati dal c.t.u. non riguardava le opere tese a separare la porzione dal resto del fabbricato, bensì a risanarla;
che si trattava della spesa di L.
9.000.000 per cui il valore dell'immobile era di L. 51.502.500 alla data del 5/10/1993 e di L. 60.900.000 al momento della decisione, sicché spettavano all'appellante principale L. 30.450.000; che andava applicato il principio relativo all'obbligo di porre le spese per addivenire allo scioglimento della comunione a carico dei condividenti pro quota salvo quelle determinate dall'opposizione o dalla resistenza eventualmente opposta da taluno dei condividenti e da addossare secondo la regola generale della soccombenza;
che la decisione del tribunale in ordine al governo delle spese doveva essere condivisa in quanto nessuna opposizione o resistenza aveva frapposto la convenuta rimasta contumace;
che era infondata la tesi di MA ZI circa il dovere della condividente di attivarsi e di manifestare espressamente una volontà convergente con quella dell'attore e ciò al fine di limitare le spese di consulenza e di assistenza tecnica;
che bene aveva fatto AR ZI a preferire la valutazione del c.t.u. posto che il perito di parte attrice aveva indicato un valore infimo e del tutto fuori mercato sicché le spese di c.t.u. sembravano essere state determinate dall'intento speculativo dell'attore e non dalla mancata accettazione, pienamente giustificata, della convenuta;
che, dunque, bene il tribunale aveva addossato le spese di c.t.u. per intero su colui che, proponendo valori incoerenti, le aveva determinate.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Brescia è stata chiesta da ZI MA con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. ZI AR TI ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso MA ZI, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 718, 1116, 1101 e 1114 c.c., deduce che, secondo i principi informatori della divisione, il condividente che non riceve una parte in natura deve avere una somma di danaro (il conguaglio) corrispondente al valore oggettivo della parte non attribuitagli. Del pari il condividente che corrisponde il conguaglio non può essere tenuto a pagare più del valore della parte non assegnata all'altro condividente. Il valore del bene non può essere altro che quello oggettivo unico e solo indipendentemente dalla vendita all'asta o dal fatto che il condividente abbia chiesto che lo stesso sia compreso nella sua maggior quota. La corte di appello ha violato i detti principi non essendosi attenuto al valore di mercato del bene (da porre a base dell'eventuale vendita all'asta) e che il c.t.u. nominato dal tribunale aveva affermato essere, all'epoca della consulenza, pari a L. 36.500.000.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che, come più volte affermato da questa Corte, la stima dei beni da dividere e la scelta del criterio da adottare per la determinazione del valore di tali beni - con riguardo a natura, ubicazione, consistenza, possibile utilizzazione, condizioni di mercato - rientrano nel potere esclusivo del giudice del merito, salvo il limite di una motivazione adeguata e razionale. Ciò posto la Corte rileva l'infondatezza delle censure mosse da ZI MA con il motivo di ricorso in esame che si risolvono essenzialmente, pur se titolate anche come violazione di legge e come vizi di motivazionè, nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare scelte ed apprezzamenti di fatti e di risultanze istruttorie - con riferimento, in particolare, alle caratteristiche ed alla stima del bene immobile oggetto della divisione - che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità se (come appunto nella specie) sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.
Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati. vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.
Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
La corte di appello, come riportato nella parte espositiva che precede, ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo pervenendo coerentemente alla conclusione di dover modificare la decisione del giudice di primo grado in ordine alla valutazione del bene immobile in questione elevando tale valore a L. 60.900.000. Il giudice di secondo grado ha ritenuto di dover escludere, ai fini della stima del bene, i costi indicati dal c.t.u. (nominato dal tribunale) per l'esecuzione delle opere necessarie per separare la porzione immobiliare in comproprietà dal resto del fabbricato in questione di proprietà esclusiva del condividente ZI MA il quale aveva chiesto ed ottenuto l'assegnazione del bene da dividere divenendo così proprietario dell'intero stabile.
Il giudice di appello non ha mancato di evidenziare che con l'assegnazione del bene da dividere ad ZI MA sarebbe divenuto inutile (e comunque non più necessario ed indispensabile) procedere all'esecuzione di opere volte a rendere autonomo il detto bene dalla residua parte di fabbricato di proprietà dello stesso assegnatario. La corte territoriale ha quindi ineccepibilmente ritenuto, sulla base di fatti qualificanti e con corretto apprezzamento di merito in relazione alla descritta particolare situazione di fatto, di dover adottare per la stima del bene in comproprietà il criterio sopra precisato diverso da quello scelto dal tribunale.
Il giudice di secondo grado è pervenuto alla riportata conclusione attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie e delle prove acquisite.
La corte di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento ispirato anche da ragioni di opportunità e di convenienza al fine di realizzare il fine da perseguire con il giudizio divisionale destinato ad assicurare il conseguimento da parte di ciascun condividente dell'effettivo valore della rispettiva quota senza arricchimento o impoverimento e con reciproca soddisfazione. La corte distrettuale ha coerentemente affermato la necessità di tener conto del vantaggio conseguito da ZI MA il quale, unendo il bene assegnatogli alla parte (più consistente) restante del fabbricato già di sua proprietà, ben avrebbe potuto utilizzare tale bene senza dover procedere indispensabilmente a separarlo dall'altra parte dell'edificio. La decisione del giudice di appello appare tanto più
convincente e corretta ove si consideri che le spese per le opere di divisioni delle due unità immobiliari poste nello stesso edificio si sarebbero dovute ripartire tra i proprietari delle dette due unità e, quindi, accollare allo stesso ZI MA proprietario della parte più consistente del fabbricato in questione.
Alle dette coerenti ed ineccepibili valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dalla corte bresciana non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Sono pertanto insussistenti le asserite violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice del merito.
Con il secondo motivo di ricorso MA ZI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 87 c.p.c., nonché contraddittorietà e illogicità di motivazione, sostenendo che la corte di merito ha errato nel rigettare l'appello incidentale relativo alla parte della pronuncia del tribunale con la quale esso ricorrente, malgrado l'accoglimento di tutte le sue domande, era stato condannato a sopportare per intero le spese di c.t.u. Il giudice di secondo grado ha sul punto affermato che le spese di consulenza sarebbero state determinate "dall'intento speculativo dell'attore piuttosto che dalla non accettazione, pienamente giustificata, della convenuta": tale intento speculativo sarebbe provato dal fatto che "il perito di parte attrice aveva indicato un valore infimo e del tutto fuori commercio". È evidente l'erroneità di tali affermazioni atteso che la valutazione del c.t. di parte (peraltro fondata su un fatto provato in causa) non può essere considerata sintomo di "intento speculativo" specie quando, come appunto nel caso in esame, l'attore si limita a chiedere l'assegnazione. Inoltre la corte territoriale non ha considerato che la c.t.u. non è stata disposta per un disaccordo tra le parti ma per la mancata costituzione della convenuta. Il giudice di appello ha quindi realizzato una inversione dei ruoli addebitando all'attore la responsabilità per i costi di una consulenza resa necessaria dal comportamento assenteista della convenuta.
Anche questo motivo, al pari dell'altro, non è meritevole di accoglimento.
In proposito è appena il caso di ribadire che il sindacato di questa Corte in ordine al regolamento delle spese giudiziali è limitato all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - nella quale le spese del processo siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Nella specie la corte di appello ha coerentemente confermato il capo della pronuncia di primo grado - impugnato da ZI MA - con il quale il tribunale, pur compensando le spese, aveva posto quelle di consulenza a totale carico dell'attore, ossia del ricorrente. Al riguardo il giudice di secondo grado ha solo corretto la motivazione della decisione del tribunale ponendo in evidenza il principio costante nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (tra le tante, sentenza 22/11/1999 n. 12949). Nella specie, in base al riportato principio, coerentemente la corte di merito ha posto a carico di ZI MA le spese di consulenza giustificando ampiamente tale decisione con precisi argomenti e circostanziati riferimenti alla condotta del ricorrente:
trattandosi di apprezzamenti di merito la relativa pronuncia non è censurabile in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 91,00, oltre euro 1.300,00 a titolo di onorari. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2002