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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 9/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARTONE MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO, 10, 64021
GIULIANOVA ITALIA presso il difensore avv. CARTONE MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t. con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO, 12/14 C/O 64100 CP_1
TERAMO e presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate e depositate entro il temine concesso.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 11.03.2024 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'ente resistente al ripristino immediato della prestazione assistenziale già percepita, previo accertamento
1 dell'illegittimità della sospensione dallo stesso operata e al conseguenziale pagamento dei benefici riconosciuti in seguito alla conclusione dell'accertamento tecnico preventivo ove gli veniva riconosciuto il richiesto requisito sanitario rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra , in virtù Parte_1 dell'omologa dd. 20/03/2021 emessa da Codesto Tribunale, ha diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.21/11/1988 n.508;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che, illegittimamente l' ha revocato alla CP_1 esponente l'indennità di accompagnamento e quindi, sentirsi condannare lo stesso a CP_1 ripristinare immediatamente il beneficio riconosciuto con la predetta omologa;
3) Condannare l' al pagamento delle somme dovute per l'indennità di CP_1 accompagnamento, a far data dal 01/09/2021 sino al dovuto, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed integrazioni di legge;
4) Con Vittoria di spese ed onorari del presente
Giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno delle ragioni di cui alla domanda e per quanto qui di interesse, argomentava in fatto che con omologa del 20/03/2021 il Tribunale le riconosceva l'accertamento del requisito sanitario (indennità di accompagnamento art. 1 L.21/11/88 n.508), con decorrenza dal 03/09/2019, rivedibile a 24 mesi a conclusione del giudizio per ATP iscritto al n.
49/2020 R.G.; che erroneamente l' con missiva del 28/07/2021 disponeva la revoca dell'indennità di CP_1 accompagnamento in quanto, in data 12/01/2021 la ricorrente aveva inoltrato all' CP_1 documentazione sanitaria per la revisione dell'invalidità relativa alla pensione CAT.
INVCIV n. per essere stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della Numer_1 capacità lavorativa accertata del 75% e con revisione nel mese di novembre 2020; che a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento, con ricorso del 17.09.2021,
l'esponente ricorreva dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro e Previdenza, al fine di vedersi ripristinare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, giudizio definito con sentenza n. 414/2022 del 13.07.2022 la quale disponeva la condanna dell'ente resistente al pagamento dell'indennità per le mensilità non percepite da maggio 2021 ad agosto 2021; che nelle more dell'incardinato giudizio ottemperava alla richiesta dell' di invio della CP_1 documentazione sanitaria per la conferma del requisito propedeutico per la percezione dell'indennità di accompagnamento, ai fini della revisione, alla quale tuttavia non seguiva alcun esito regolare, attesa la suindicata iniziativa giudiziaria e non veniva fornita alcuna
2 spiegazione in merito e che, pertanto, si rendeva necessario adire le invocate vie legali per la tutela del diritto ritenuto leso.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva l'inammissibilità e il rigetto del CP_1 ricorso per tutte le ragioni esplicitate nella propria memoria con particolare riferimento al fatto che la ricorrente nel giudizio di ATP veniva riconosciuta invalida civile totale dalla domanda amministrativa del 9.09.2019, mentre veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento con decorrenza 03.09.2020 e quindi per un errore materiale, il decreto di omologa del 20.03.2021 recava una non corretta data di decorrenza della indennità di accompagnamento. Sosteneva altresì, in fatto, che tale errore materiale non veniva rilevato in sede di esecuzione del decreto di omologa e pertanto la ricorrente avrebbe percepito l'indennità di accompagnamento sin dal mese di ottobre 2019 come erroneamente disposto del decreto di omologa e con il verbale di revisione del 16.04.2021 veniva riconosciuta invalida civile nella misura del 75%, pertanto si dava seguito alla revoca della indennità di accompagnamento, con liquidazione dell'assegno mensile di invalidità civile, conseguendone un indebito pari a € 566,17 (doc. n. 4 e 5).
Istruita con mera acquisizione documentale, la causa è decisa alla odierna udienza fissata nella modalità a trattazione scritta.
Entrambe le parti invocano, a sostegno delle rispettive ragioni, il giudicato formatosi nel giudizio rubricato al n. 1402/2021 R.G. e definito con sentenza n. 414/2022 del 13.07.2022 che ha disposto il ripristino della interrotta indennità di accompagnamento percepita dalla ricorrente fino alla riconosciuta scadenza.
Parte resistente ritiene che l'assenza nella perizia del CTU in ATP di un limite temporale di validità dell'accertamento dello status di inabile, ritenuto l'elemento fondante anche per il conseguente accertamento dei requisiti medico legali per la concessione del beneficio dell'accompagnamento, configuri come legittimo “…il potere di verificare la sussistenza e la permanenza dello status di INABILE CIVILE rispetto alla ricorrente, cosa che ha fatto con la revisione del 16.04.2021…” dove vi è stato il riconoscimento di invalidità nella misura del 75% non idoneo all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
parte ricorrente, per converso, sostiene che nella predetta sentenza passata in giudicato è stata implicitamente ritenuta illegittima la revisione del 16.04.2021 senza preventivamente procedere alla formale convocazione a visita medico-legale e senza rispettare la data sottesa alla disposta revisione da parte dell'ausiliare medico.
Sul punto specifico, seppur vero che, impugnato il verbale, nel giudizio sopra menzionato è
3 statuito che l'ente resistente non poteva operare la revisione prima del temine prefissato nella fase di ATP iscritto al n. 49/2020 per il requisito riconosciuto sussistente all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento operando una revisione del grado di invalidità civile totale abbassandola al 75%, resta fermo ed inopinabile il punto di pronuncia divenuta definitiva per mancata impugnazione che ha stabilito il diritto all'ottenimento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente sino alla scadenza statuita e riconosciuta alla fine del mese di agosto 2021.
Anche se nella relativa sentenza il Tribunale di Teramo ha affermato che: “L' , CP_2 quindi, ha illegittimamente revocato l'indennità di accompagnamento, disapplicando il provvedimento dell'Autorità giudiziaria e basandosi esclusivamente sulle risultanze dell'elaborato peritale”, censurando, quindi, la scelta dell' di procedere alla revisione CP_1 prima di detto periodo, la ricorrente non possiede ancora il diritto, previsto dalla legge, di ricevere l'indennità di accompagnamento sino al nuovo giudizio espresso in sede di nuova CP_ revisione dell' poiché a ciò osta la statuizione coperta da giudicato e il relativo adempimento operato dall'ente soccombente.
Inoltre è opportuno evidenziare il dato fattuale secondo il quale l'
[...]
è sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente CP_4 la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali in godimento, così come per le condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario;
l'eccezione prevista nei casi di patologie invalidanti di cui alla Legge
9 marzo 2006 n. 80, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e quelle previste nel Decreto applicativo del 2 agosto 2007, ove sono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria, non può operare nel caso concreto posto che il responso dell'accertamento sanitario è stato dal CTU in sede di ATP limitato temporalmente con previsione di una revisione a 24 mesi dalla riconosciuta decorrenza.
Invero, la natura delle prestazioni di invalidità civile rientra tra le obbligazioni di durata condizionata alla permanenza di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo fatta eccezione per il caso in cui il requisito sanitario sia stato valutato non
4 rivedibile.
Nello specifico non può rinvenirsi nella normativa di riferimento una precipua preclusione in ipotesi, come nel caso che occupa, di avvenuto accertamento giudiziale del presupposto invalidante contenuto nel requisito sanitario, poiché limitato nel tempo.
Per tutto quanto esposto ed argomentato in fatto e diritto, il ricorso non può essere accolto.
In ordine alla disciplina delle spese di lite, considerata la particolarità della presente fattispecie e le correlate vicende stragiudiziali in fase di esecuzione del decreto di omologa ma anche giudiziali rappresentate dall'anomalia del riconoscimento del requisito sanitario, sdoppiato e con due differenti decorrenze, nonché l'errore incorso nel giudice dell'omologa nel riconoscere la decorrenza dell'indennità di accompagnamento quale plausibile conseguenza di tale anomalia e che hanno dato seguito al giudizio nel merito sopra evidenziato oltre che al presente, inducono il giudicante a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per la loro totale compensazione tra le parti, in deroga al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rubricata,
- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 9 Luglio 2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 9/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARTONE MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO, 10, 64021
GIULIANOVA ITALIA presso il difensore avv. CARTONE MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t. con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI CP_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO, 12/14 C/O 64100 CP_1
TERAMO e presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate e depositate entro il temine concesso.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 11.03.2024 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'ente resistente al ripristino immediato della prestazione assistenziale già percepita, previo accertamento
1 dell'illegittimità della sospensione dallo stesso operata e al conseguenziale pagamento dei benefici riconosciuti in seguito alla conclusione dell'accertamento tecnico preventivo ove gli veniva riconosciuto il richiesto requisito sanitario rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra , in virtù Parte_1 dell'omologa dd. 20/03/2021 emessa da Codesto Tribunale, ha diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.21/11/1988 n.508;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare che, illegittimamente l' ha revocato alla CP_1 esponente l'indennità di accompagnamento e quindi, sentirsi condannare lo stesso a CP_1 ripristinare immediatamente il beneficio riconosciuto con la predetta omologa;
3) Condannare l' al pagamento delle somme dovute per l'indennità di CP_1 accompagnamento, a far data dal 01/09/2021 sino al dovuto, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed integrazioni di legge;
4) Con Vittoria di spese ed onorari del presente
Giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno delle ragioni di cui alla domanda e per quanto qui di interesse, argomentava in fatto che con omologa del 20/03/2021 il Tribunale le riconosceva l'accertamento del requisito sanitario (indennità di accompagnamento art. 1 L.21/11/88 n.508), con decorrenza dal 03/09/2019, rivedibile a 24 mesi a conclusione del giudizio per ATP iscritto al n.
49/2020 R.G.; che erroneamente l' con missiva del 28/07/2021 disponeva la revoca dell'indennità di CP_1 accompagnamento in quanto, in data 12/01/2021 la ricorrente aveva inoltrato all' CP_1 documentazione sanitaria per la revisione dell'invalidità relativa alla pensione CAT.
INVCIV n. per essere stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della Numer_1 capacità lavorativa accertata del 75% e con revisione nel mese di novembre 2020; che a seguito della revoca dell'indennità di accompagnamento, con ricorso del 17.09.2021,
l'esponente ricorreva dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro e Previdenza, al fine di vedersi ripristinare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, giudizio definito con sentenza n. 414/2022 del 13.07.2022 la quale disponeva la condanna dell'ente resistente al pagamento dell'indennità per le mensilità non percepite da maggio 2021 ad agosto 2021; che nelle more dell'incardinato giudizio ottemperava alla richiesta dell' di invio della CP_1 documentazione sanitaria per la conferma del requisito propedeutico per la percezione dell'indennità di accompagnamento, ai fini della revisione, alla quale tuttavia non seguiva alcun esito regolare, attesa la suindicata iniziativa giudiziaria e non veniva fornita alcuna
2 spiegazione in merito e che, pertanto, si rendeva necessario adire le invocate vie legali per la tutela del diritto ritenuto leso.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva l'inammissibilità e il rigetto del CP_1 ricorso per tutte le ragioni esplicitate nella propria memoria con particolare riferimento al fatto che la ricorrente nel giudizio di ATP veniva riconosciuta invalida civile totale dalla domanda amministrativa del 9.09.2019, mentre veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento con decorrenza 03.09.2020 e quindi per un errore materiale, il decreto di omologa del 20.03.2021 recava una non corretta data di decorrenza della indennità di accompagnamento. Sosteneva altresì, in fatto, che tale errore materiale non veniva rilevato in sede di esecuzione del decreto di omologa e pertanto la ricorrente avrebbe percepito l'indennità di accompagnamento sin dal mese di ottobre 2019 come erroneamente disposto del decreto di omologa e con il verbale di revisione del 16.04.2021 veniva riconosciuta invalida civile nella misura del 75%, pertanto si dava seguito alla revoca della indennità di accompagnamento, con liquidazione dell'assegno mensile di invalidità civile, conseguendone un indebito pari a € 566,17 (doc. n. 4 e 5).
Istruita con mera acquisizione documentale, la causa è decisa alla odierna udienza fissata nella modalità a trattazione scritta.
Entrambe le parti invocano, a sostegno delle rispettive ragioni, il giudicato formatosi nel giudizio rubricato al n. 1402/2021 R.G. e definito con sentenza n. 414/2022 del 13.07.2022 che ha disposto il ripristino della interrotta indennità di accompagnamento percepita dalla ricorrente fino alla riconosciuta scadenza.
Parte resistente ritiene che l'assenza nella perizia del CTU in ATP di un limite temporale di validità dell'accertamento dello status di inabile, ritenuto l'elemento fondante anche per il conseguente accertamento dei requisiti medico legali per la concessione del beneficio dell'accompagnamento, configuri come legittimo “…il potere di verificare la sussistenza e la permanenza dello status di INABILE CIVILE rispetto alla ricorrente, cosa che ha fatto con la revisione del 16.04.2021…” dove vi è stato il riconoscimento di invalidità nella misura del 75% non idoneo all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento;
parte ricorrente, per converso, sostiene che nella predetta sentenza passata in giudicato è stata implicitamente ritenuta illegittima la revisione del 16.04.2021 senza preventivamente procedere alla formale convocazione a visita medico-legale e senza rispettare la data sottesa alla disposta revisione da parte dell'ausiliare medico.
Sul punto specifico, seppur vero che, impugnato il verbale, nel giudizio sopra menzionato è
3 statuito che l'ente resistente non poteva operare la revisione prima del temine prefissato nella fase di ATP iscritto al n. 49/2020 per il requisito riconosciuto sussistente all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento operando una revisione del grado di invalidità civile totale abbassandola al 75%, resta fermo ed inopinabile il punto di pronuncia divenuta definitiva per mancata impugnazione che ha stabilito il diritto all'ottenimento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente sino alla scadenza statuita e riconosciuta alla fine del mese di agosto 2021.
Anche se nella relativa sentenza il Tribunale di Teramo ha affermato che: “L' , CP_2 quindi, ha illegittimamente revocato l'indennità di accompagnamento, disapplicando il provvedimento dell'Autorità giudiziaria e basandosi esclusivamente sulle risultanze dell'elaborato peritale”, censurando, quindi, la scelta dell' di procedere alla revisione CP_1 prima di detto periodo, la ricorrente non possiede ancora il diritto, previsto dalla legge, di ricevere l'indennità di accompagnamento sino al nuovo giudizio espresso in sede di nuova CP_ revisione dell' poiché a ciò osta la statuizione coperta da giudicato e il relativo adempimento operato dall'ente soccombente.
Inoltre è opportuno evidenziare il dato fattuale secondo il quale l'
[...]
è sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente CP_4 la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali in godimento, così come per le condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario;
l'eccezione prevista nei casi di patologie invalidanti di cui alla Legge
9 marzo 2006 n. 80, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e quelle previste nel Decreto applicativo del 2 agosto 2007, ove sono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria, non può operare nel caso concreto posto che il responso dell'accertamento sanitario è stato dal CTU in sede di ATP limitato temporalmente con previsione di una revisione a 24 mesi dalla riconosciuta decorrenza.
Invero, la natura delle prestazioni di invalidità civile rientra tra le obbligazioni di durata condizionata alla permanenza di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo fatta eccezione per il caso in cui il requisito sanitario sia stato valutato non
4 rivedibile.
Nello specifico non può rinvenirsi nella normativa di riferimento una precipua preclusione in ipotesi, come nel caso che occupa, di avvenuto accertamento giudiziale del presupposto invalidante contenuto nel requisito sanitario, poiché limitato nel tempo.
Per tutto quanto esposto ed argomentato in fatto e diritto, il ricorso non può essere accolto.
In ordine alla disciplina delle spese di lite, considerata la particolarità della presente fattispecie e le correlate vicende stragiudiziali in fase di esecuzione del decreto di omologa ma anche giudiziali rappresentate dall'anomalia del riconoscimento del requisito sanitario, sdoppiato e con due differenti decorrenze, nonché l'errore incorso nel giudice dell'omologa nel riconoscere la decorrenza dell'indennità di accompagnamento quale plausibile conseguenza di tale anomalia e che hanno dato seguito al giudizio nel merito sopra evidenziato oltre che al presente, inducono il giudicante a ritenere sussistenti eccezionali ragioni per la loro totale compensazione tra le parti, in deroga al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rubricata,
- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 9 Luglio 2025
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