Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 997
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità documentazione prodotta in copia fotostatica non autenticata

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente della Riscossione fosse ritualmente e tempestivamente notificata, come provato dalle relate di notifica assistite da pubblica fede e non oggetto di rituale disconoscimento. Il disconoscimento, per essere efficace, deve essere chiaro, specifico e fornire elementi indiziari sul diverso contenuto dell'originale.

  • Rigettato
    Nullità della notifica dell'atto sotteso per vizio nella data del timbro e mancata prova di immissione in cassetta dell'avviso di giacenza

    La Corte ha ritenuto che la prova del perfezionamento della notifica sia assolta mediante la produzione della relazione di notifica o dell'avviso di ricevimento. La giurisprudenza di legittimità ritiene che non sia sufficiente il generico disconoscimento della conformità della copia all'originale; occorre indicare specificamente le ragioni della non conformità. La notifica dell'avviso di accertamento è stata effettuata a mezzo servizio postale, con deposito del plico presso l'ufficio postale e contestuale inoltro di raccomandata informativa, perfezionandosi per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza dell'avviso di accertamento per omessa, illegittima o inesistente notifica

    La Corte ha ritenuto che la pretesa sia tempestiva, considerando la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 17.10.2014 e la successiva intimazione di pagamento notificata il 21.4.2017, che ha interrotto i termini di prescrizione. È stata applicata la sospensione dei termini di riscossione prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020. La notifica dell'intimazione di pagamento del 2017 è stata ritenuta correttamente compiuta per avvenuta giacenza.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto la parte appellante, risultata soccombente, è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 997
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 997
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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