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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 997/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GO RI, Presidente
CC FR, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3707/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15481/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239028551130000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239028551130000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239028551130000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404444/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404444/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404444/2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente destinataria dell'intimazione di pagamento n. 09720239028551130000 con riferimento al sotteso avviso di accertamento TK501F404444/2014 per addizionale comunale IRPEF anno 2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate (ADE), con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 15481/23 depositata in data 28/12/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di
Roma, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento degli atti lesivi.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. E DEGLI ARTT. 2712 E 2719 COD. CIV.,
ART. 22 E SS. D.LGS. 82/2005, ritenendo errato il capo della decisione di prime cure riferito al mancato disconoscimento della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) e dall'Ente impositore (ADE); in concreto, nella domanda rivolta al giudice di primo grado la parte istante eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, che negava di aver ricevuto;
evidenziava, inoltre, come fosse onere del Concessionario fornire prova circa l'asserita esistenza della relativa notifica chiedendo, all'uopo, il deposito della documentazione in originale;
in effetti, la ricorrente eccepiva in primo grado la violazione, da parte di ADER e di ADE, della disciplina in materia di estratti informatici degli archivi digitali della pubblica amministrazione ai fini del deposito in giudizio, ovvero gli artt. 22 e ss., del D.Lgs. n. 82/2005; si chiede dunque che la Corte di II grado, in riforma della pronuncia gravata: dichiari l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia fotostatica non autenticata da
Ader in primo grado;
- ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA – NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO SOTTESO -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.140 C.P.C., atteso che la Corte di primo grado non avrebbe posto la dovuta attenzione sulla circostanza che negli avvisi di ricevimento depositati non è leggibile in maniera univoca la data del timbro ovvero l'elemento dell'avviso che conferisce alla notifica la sua validità, conferendo data certa all'attività posta in essere dall'Agente postale;
in mancanza di tale necessario elemento, la notifica è nulla in quanto non vi è certezza in ordine al momento in cui sia stata effettuata con la conseguenza che è impossibile determinare se siano stati rispettati i termini di prescrizione e/o decadenza imposti dalla specifica normativa di settore;
le notifiche effettuate per compiuta giacenza non si sarebbero correttamente perfezionate, in quanto non vi è prova in atti dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza di cui all'art. 40, comma 4, D.P.R. 655/1982;
- PRESCRIZIONE E DECADENZA EX ART. 25 DPR N. 602/1973 DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
TK501F404444/2014 STANTE L'OMESSA, ILLEGITTIMA OVVERO INESISTENTE NOTIFICA DELLO
STESSO, dato che l'omessa notifica dell'atto di accertamento determinerebbe, nel caso di specie, la decorrenza del termine di prescrizione ordinario decennale dell'imposta Irpef del 2009 al più tardi del
31/12/2019, nonché quinquennale delle sanzioni tributarie del 2009 e degli interessi del 2009 al più tardi del 31/12/2014, ovvero la decadenza prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973;
- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA – SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Con atto di controdeduzioni dell'ADER è stata eccepita la regolarità e sufficienza della documentazione prodotta;
nella fattispecie, la notifica della intimazione risulta valida perché sono stati effettuati – e provati
- tutti gli adempimenti previsti dalla norma volti a garantire che la stessa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario. L'avviso di accertamento n. TK501F404444/2014 emesso dall'ADE
Direzione Provinciale di Roma è stato regolarmente notificato il 17/10/2014 ex art. 140 c.p.c.; inoltre,
l'ADE avrebbe successivamente notificato quale atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 097/2017/9004590804, notificata il 21/04/2017; in merito alla supposta decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza avrebbe incidenza anche la disciplina emergenziale di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, del DL 18/2020.
Con un ulteriore e distinto atto di controdeduzioni dell'ADER è stata eccepita l'infondatezza della pretesa di parte istante ritenendo sufficiente la documentazione prodotta in copia e non in originale;
mancherebbero nell'atto introduttivo del giudizio specifiche contestazioni circa le difformità dal contenuto originale dell'atto; inoltre, la notifica dell'atto di accertamento risulta essere stata espletata secondo l'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 e si sarebbe conclusa per compiuta giacenza e senza ritiro del plico;
ne consegue che l'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2009, è stato notificato il
17.10.14, nel pieno rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.p.r. n. 600/1973 (il 31 dicembre del quanto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia idonea di per sé a resistere alle doglianze prospettate in sede di appello.
Sulla questione di merito della regolarità e sufficienza probatoria della documentazione prodotta in giudizio il giudice di prime cure si esprime nei termini che seguono.
Da quanto validamente prodotto dalla D.P. 2 di Roma, l'avviso di accertamento prodromico appare ritualmente e tempestivamente notificato, come provato dalle raccomandate citate in premessa le cui relate sono assistite da pubblica fede e non sono state oggetto di rituale disconoscimento da parte della ricorrente. Infatti, secondo consolidati principi (Cass. nn. 37290/22, 16836/21, 16557/19), il disconoscimento va assolto con dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, offrendo almeno elementi indiziari sul diverso contenuto che il documento presenti nella sua versione originale, non essendo sufficiente a tal fine il ricorso a clausole di stile o a generiche asserzioni.
Tale valutazione risulta essere pienamente condivisibile ed in linea con la giurisprudenza della sezione e del giudice di legittimità.
Ebbene, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è infatti assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, dacchè la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione (da ultimo, Cass., 27 novembre 2015, n.24235; Cass.,
7 maggio 2015 n.9246; Cass., 13 maggio 2014 n.10326).
A tal proposito, è noto come la giurisprudenza di legittimità si sia attestata nel ritenere che non basti, per togliere valenza probatoria ad un documento prodotto in copia fotostatica, disconoscerne la conformità all'originale; occorre piuttosto che la parte indichi specificamente le ragioni per le quali la copia fotostatica, anche se priva di attestazione di conformità, non sarebbe conforme all'originale, dovendo comunque il Giudice poter delibare tali circostanze (Cfr, Cass. Civ, Sez. II 30-12-2009 n. 28096 e più recentemente n. 21491/2020): “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”.
Ciò impone una verifica concreta della documentazione prodotta con riferimento alla notifica dell'atto di accertamento presupposto e della pregressa intimazione di pagamento del 2017 idonea ad interrompere i termini di prescrizione.
Gli atti del fascicolo danno atto di quanto rilevato dall'ADE nel giudizio di cui è merito.
In realtà, l'Ufficio ha debitamente notificato al contribuente l'avviso di accertamento TK501F404444/2014
a mezzo servizio postale (Uff. C.M.P. San Lorenzo), in un primo momento con racc. n. 76575782699-2, cronologico n. F1396, spedita in data 02/10/2014 e – a seguito di temporanea assenza – attraverso il deposito del plico presso l'ufficio postale e contestuale inoltro in data 08/10/2014 della raccomandata informativa n. 76368128065-7. La notifica dell'atto si è perfezionata per compiuta giacenza in data
17/10/2014.
Sul punto, correttamente osserva il giudice di primo grado che la documentazione probatoria prodotta dall'Agenzia delle Entrate, come quella dell'A.d.E.R., è sufficientemente leggibile e, seppure prodotta in copia, è valida, come statuito da Cass. n. 23095/20. Sulla base di quanto sopra rilevato, l'eccezione di omessa attestazione di conformità appare censura formalistica ed irrilevante. La prova della notifica dell'avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c. copre tutti gli adempimenti previsti dalla norma in parola, in forza della valenza di fede privilegiata delle relate prodotte.
La pretesa è tempestiva in quanto dalla notifica del 17.10.2014, seguita dalla intimazione di pagamento
(n. 09720179004590804000), notificata il 21.4.2017, applicandosi la sospensione dei termini della riscossione per la normativa emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive notifiche, non si sono prescritte nemmeno pretese suscettibili di applicazione di periodi di prescrizione quinquennale.
Anche la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2017, correttamente e congruamente compiuta per avvenuta giacenza, induce a condividere le motivazioni poste a fondamento della reiezione del ricorso di primo grado.
Per quanto riguarda le specifiche contestazioni, riferite dall'appellante, oltre che nella memoria illustrativa depositata in primo grado il 17.11.2023, anche nel presente atto di appello, alla documentazione in copia degli atti di notifica dell'accertamento presupposto e dell'intimazione di pagamento del 21.4.2017, le stesse sono del tutto marginali poiché gli elementi identificativi del soggetto destinatario, nonché del riferimento alla tipologia degli atti da notificare, può essere senz'altro assolta dal codice a barre e numerico risultante dalla prima ricevuta di ricevimento delle rispettive raccomandate, nonché dall'esatta indicazione dell'indirizzo del destinatario (Indirizzo_1 Roma).
Inoltre, con riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento del 20.4.2017 n. 09720179004590804000, risulta per tabulas che per la raccomandata CAD n. 573010767378 spedita da Banca_1 Italiane il 10.6.2017 per conto di Equitalia, allora competente alla riscossione per la provincia di Roma, la copia dell'avviso di ricevimento dà contezza dell'avvenuta giacenza formalizzata il successivo 20.6.2017.
Nel merito, l'appello si appalesa infondato essendo assorbente e rilevante, per la ragione più liquida, la circostanza della corretta procedura di notificazione degli atti presupposti all'intimazione oggetto dell'attuale giudizio, secondo quanto si evince chiaramente dalle copie degli atti depositati in giudizio. Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello della contribuente va respinto.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello della contribuente va respinto.
Condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'ADER che si liquidano in
€ 1.600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali, ed a favore dell'ADE che si liquidano in complessivi € 800,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.2.2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
FR CC GO RI IN
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN GO RI, Presidente
CC FR, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3707/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15481/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4
e pubblicata il 28/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239028551130000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239028551130000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239028551130000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404444/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404444/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F404444/2014 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente destinataria dell'intimazione di pagamento n. 09720239028551130000 con riferimento al sotteso avviso di accertamento TK501F404444/2014 per addizionale comunale IRPEF anno 2009 emesso dall'Agenzia delle Entrate (ADE), con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 15481/23 depositata in data 28/12/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Roma di
Roma, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento degli atti lesivi.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. E DEGLI ARTT. 2712 E 2719 COD. CIV.,
ART. 22 E SS. D.LGS. 82/2005, ritenendo errato il capo della decisione di prime cure riferito al mancato disconoscimento della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) e dall'Ente impositore (ADE); in concreto, nella domanda rivolta al giudice di primo grado la parte istante eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata, che negava di aver ricevuto;
evidenziava, inoltre, come fosse onere del Concessionario fornire prova circa l'asserita esistenza della relativa notifica chiedendo, all'uopo, il deposito della documentazione in originale;
in effetti, la ricorrente eccepiva in primo grado la violazione, da parte di ADER e di ADE, della disciplina in materia di estratti informatici degli archivi digitali della pubblica amministrazione ai fini del deposito in giudizio, ovvero gli artt. 22 e ss., del D.Lgs. n. 82/2005; si chiede dunque che la Corte di II grado, in riforma della pronuncia gravata: dichiari l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in copia fotostatica non autenticata da
Ader in primo grado;
- ERRONEITÀ DELLA PRONUNCIA – NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ATTO SOTTESO -
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.140 C.P.C., atteso che la Corte di primo grado non avrebbe posto la dovuta attenzione sulla circostanza che negli avvisi di ricevimento depositati non è leggibile in maniera univoca la data del timbro ovvero l'elemento dell'avviso che conferisce alla notifica la sua validità, conferendo data certa all'attività posta in essere dall'Agente postale;
in mancanza di tale necessario elemento, la notifica è nulla in quanto non vi è certezza in ordine al momento in cui sia stata effettuata con la conseguenza che è impossibile determinare se siano stati rispettati i termini di prescrizione e/o decadenza imposti dalla specifica normativa di settore;
le notifiche effettuate per compiuta giacenza non si sarebbero correttamente perfezionate, in quanto non vi è prova in atti dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza di cui all'art. 40, comma 4, D.P.R. 655/1982;
- PRESCRIZIONE E DECADENZA EX ART. 25 DPR N. 602/1973 DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
TK501F404444/2014 STANTE L'OMESSA, ILLEGITTIMA OVVERO INESISTENTE NOTIFICA DELLO
STESSO, dato che l'omessa notifica dell'atto di accertamento determinerebbe, nel caso di specie, la decorrenza del termine di prescrizione ordinario decennale dell'imposta Irpef del 2009 al più tardi del
31/12/2019, nonché quinquennale delle sanzioni tributarie del 2009 e degli interessi del 2009 al più tardi del 31/12/2014, ovvero la decadenza prevista dall'art. 25 D.P.R. n. 602/1973;
- ERRONEITÀ DELLA SENTENZA – SULLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE. Con atto di controdeduzioni dell'ADER è stata eccepita la regolarità e sufficienza della documentazione prodotta;
nella fattispecie, la notifica della intimazione risulta valida perché sono stati effettuati – e provati
- tutti gli adempimenti previsti dalla norma volti a garantire che la stessa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario. L'avviso di accertamento n. TK501F404444/2014 emesso dall'ADE
Direzione Provinciale di Roma è stato regolarmente notificato il 17/10/2014 ex art. 140 c.p.c.; inoltre,
l'ADE avrebbe successivamente notificato quale atto interruttivo della prescrizione l'intimazione di pagamento n. 097/2017/9004590804, notificata il 21/04/2017; in merito alla supposta decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza avrebbe incidenza anche la disciplina emergenziale di cui all'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, del DL 18/2020.
Con un ulteriore e distinto atto di controdeduzioni dell'ADER è stata eccepita l'infondatezza della pretesa di parte istante ritenendo sufficiente la documentazione prodotta in copia e non in originale;
mancherebbero nell'atto introduttivo del giudizio specifiche contestazioni circa le difformità dal contenuto originale dell'atto; inoltre, la notifica dell'atto di accertamento risulta essere stata espletata secondo l'articolo 8 della legge n. 890 del 1982 e si sarebbe conclusa per compiuta giacenza e senza ritiro del plico;
ne consegue che l'avviso di accertamento, relativo all'anno di imposta 2009, è stato notificato il
17.10.14, nel pieno rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 43 del D.p.r. n. 600/1973 (il 31 dicembre del quanto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione della decisione gravata al fine di verificare se la stessa sia idonea di per sé a resistere alle doglianze prospettate in sede di appello.
Sulla questione di merito della regolarità e sufficienza probatoria della documentazione prodotta in giudizio il giudice di prime cure si esprime nei termini che seguono.
Da quanto validamente prodotto dalla D.P. 2 di Roma, l'avviso di accertamento prodromico appare ritualmente e tempestivamente notificato, come provato dalle raccomandate citate in premessa le cui relate sono assistite da pubblica fede e non sono state oggetto di rituale disconoscimento da parte della ricorrente. Infatti, secondo consolidati principi (Cass. nn. 37290/22, 16836/21, 16557/19), il disconoscimento va assolto con dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, offrendo almeno elementi indiziari sul diverso contenuto che il documento presenti nella sua versione originale, non essendo sufficiente a tal fine il ricorso a clausole di stile o a generiche asserzioni.
Tale valutazione risulta essere pienamente condivisibile ed in linea con la giurisprudenza della sezione e del giudice di legittimità.
Ebbene, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è infatti assolta mediante la produzione della relazione di notifica stilata dall'ufficiale di riscossione (qualora la notifica sia stata effettuata nelle forme ordinarie) ovvero, in caso di notifica a mezzo posta, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, dacchè la cartella, una volta pervenuta all'indirizzo o nella sfera di disponibilità del destinatario, deve ritualmente ritenersi consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione (da ultimo, Cass., 27 novembre 2015, n.24235; Cass.,
7 maggio 2015 n.9246; Cass., 13 maggio 2014 n.10326).
A tal proposito, è noto come la giurisprudenza di legittimità si sia attestata nel ritenere che non basti, per togliere valenza probatoria ad un documento prodotto in copia fotostatica, disconoscerne la conformità all'originale; occorre piuttosto che la parte indichi specificamente le ragioni per le quali la copia fotostatica, anche se priva di attestazione di conformità, non sarebbe conforme all'originale, dovendo comunque il Giudice poter delibare tali circostanze (Cfr, Cass. Civ, Sez. II 30-12-2009 n. 28096 e più recentemente n. 21491/2020): “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”.
Ciò impone una verifica concreta della documentazione prodotta con riferimento alla notifica dell'atto di accertamento presupposto e della pregressa intimazione di pagamento del 2017 idonea ad interrompere i termini di prescrizione.
Gli atti del fascicolo danno atto di quanto rilevato dall'ADE nel giudizio di cui è merito.
In realtà, l'Ufficio ha debitamente notificato al contribuente l'avviso di accertamento TK501F404444/2014
a mezzo servizio postale (Uff. C.M.P. San Lorenzo), in un primo momento con racc. n. 76575782699-2, cronologico n. F1396, spedita in data 02/10/2014 e – a seguito di temporanea assenza – attraverso il deposito del plico presso l'ufficio postale e contestuale inoltro in data 08/10/2014 della raccomandata informativa n. 76368128065-7. La notifica dell'atto si è perfezionata per compiuta giacenza in data
17/10/2014.
Sul punto, correttamente osserva il giudice di primo grado che la documentazione probatoria prodotta dall'Agenzia delle Entrate, come quella dell'A.d.E.R., è sufficientemente leggibile e, seppure prodotta in copia, è valida, come statuito da Cass. n. 23095/20. Sulla base di quanto sopra rilevato, l'eccezione di omessa attestazione di conformità appare censura formalistica ed irrilevante. La prova della notifica dell'avviso di accertamento ex art. 140 c.p.c. copre tutti gli adempimenti previsti dalla norma in parola, in forza della valenza di fede privilegiata delle relate prodotte.
La pretesa è tempestiva in quanto dalla notifica del 17.10.2014, seguita dalla intimazione di pagamento
(n. 09720179004590804000), notificata il 21.4.2017, applicandosi la sospensione dei termini della riscossione per la normativa emergenziale di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive notifiche, non si sono prescritte nemmeno pretese suscettibili di applicazione di periodi di prescrizione quinquennale.
Anche la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2017, correttamente e congruamente compiuta per avvenuta giacenza, induce a condividere le motivazioni poste a fondamento della reiezione del ricorso di primo grado.
Per quanto riguarda le specifiche contestazioni, riferite dall'appellante, oltre che nella memoria illustrativa depositata in primo grado il 17.11.2023, anche nel presente atto di appello, alla documentazione in copia degli atti di notifica dell'accertamento presupposto e dell'intimazione di pagamento del 21.4.2017, le stesse sono del tutto marginali poiché gli elementi identificativi del soggetto destinatario, nonché del riferimento alla tipologia degli atti da notificare, può essere senz'altro assolta dal codice a barre e numerico risultante dalla prima ricevuta di ricevimento delle rispettive raccomandate, nonché dall'esatta indicazione dell'indirizzo del destinatario (Indirizzo_1 Roma).
Inoltre, con riguardo alla notifica dell'intimazione di pagamento del 20.4.2017 n. 09720179004590804000, risulta per tabulas che per la raccomandata CAD n. 573010767378 spedita da Banca_1 Italiane il 10.6.2017 per conto di Equitalia, allora competente alla riscossione per la provincia di Roma, la copia dell'avviso di ricevimento dà contezza dell'avvenuta giacenza formalizzata il successivo 20.6.2017.
Nel merito, l'appello si appalesa infondato essendo assorbente e rilevante, per la ragione più liquida, la circostanza della corretta procedura di notificazione degli atti presupposti all'intimazione oggetto dell'attuale giudizio, secondo quanto si evince chiaramente dalle copie degli atti depositati in giudizio. Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza richiamata, l'appello della contribuente va respinto.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello della contribuente va respinto.
Condanna quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'ADER che si liquidano in
€ 1.600,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali, ed a favore dell'ADE che si liquidano in complessivi € 800,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.2.2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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