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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/06/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 2049/2024
Il Tribunale in persona del Giudice Massimiliano Segarizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata da considerarsi in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Monica Bonomini
Parte ricorrente nei confronti di
- (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Bianca Maria Giudiceandrea e Alessandra Merini
Parte convenuta con oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo;
azione di accertamento del diritto al subentro in alloggio di proprietà comunale trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.2024, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dalla procuratrice di parte ricorrente , come da ricorso: Parte_1
“- Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione risp. annullamento della determinazione dirigenziale della direttrice dell'ufficio edilizia del n.1726 Controparte_1 del 07/05/2024 nella parte in cui rigetta dell'istanza di subentro effettuata dal signor Parte_1
e previa disapplicazione risp. annullamento degli art. 40 e 19 comma 2 del Decreto del
Presidente della Provincia di 23 agosto 2023 n.28 accertare e dichiarare il diritto del CP_1 signor al subentro rispettivamente successione nell'assegnazione Parte_1
Pag. 1 di 21 dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Brennero n.3/A/3 già in concessione alla defunta signora , madre convivente avendo lo stesso i requisiti di legge;
Persona_1
- In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi in cui vi fosse contestazione sulla circostanza che il ricorrente convivesse a far data dal mese di giugno 2019 con la defunta signora nell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Brennero n. 3/A/3 e ove Persona_1 non venisse considerata sufficiente la documentazione dimessa, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova:
1) “Vero che il signor conviveva con la madre signora nell'alloggio Parte_1 Persona_1 di proprietà comunale sito in Via Brennero n. 3/A/3 a far data dal giugno 2019, occupandosi attivamente delle sue necessità ed accompagnandola spesso in ambulanza per le frequenti visite cui era sottoposta” testi di;
di ; Testimone_1 CP_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
di;
di
[...] CP_1 Controparte_4 CP_1 con vittoria di compensi e spese, oltre CAP e IVA come per legge.”
➢ dalle procuratrici di parte convenuta , come da comparsa: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le ragioni di cui in narrativa accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza del ricorso sub RG 2049/24 e per l'effetto rigettare lo stesso e le domande tutte ivi contenute, anche in quelle in via istruttoria eventuale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP e 0,04% )”. CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Allegazioni delle parti e cenni processuali
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024 il signor ha evocato in giudizio Parte_1 il chiedendo l'accertamento del proprio diritto a subentrare Controparte_1 nell'assegnazione dell'alloggio di proprietà dell'ente, sito in via Brennero n. 3/A/3, già concesso in locazione ai sensi della l.p. n. 13/1998 alla madre, signora con la quale Persona_1 coabitava regolarmente giusta autorizzazione del 17.06.2019, seppur formalmente iscritto all'AIRE.
A fondamento della spiegata domanda espone quanto segue:
• durante la coabitazione egli provvedeva a tutte le necessità dell'anziana madre, di cui era amministratore di sostegno, senza tuttavia ivi spostare la residenza, anche per poter
Pag. 2 di 21 conservare il proprio conto corrente all'estero e non dover sostituire la targa del veicolo, incombenze non affrontate specialmente al sopraggiungere dell'emergenza COVID;
• in data 30.08.2023 la madre veniva ricoverata presso il nosocomio di ed ivi CP_1 decedeva in data 09.09.2023, dopo che era stata avviata la procedura per il suo definitivo ricovero presso la struttura di lungodegenza Firmian, non consentendo le sue condizioni di salute di continuare a vivere presso l'appartamento;
• in data 19.09.2023 il signor si recava presso gli uffici comunali per chiedere il Parte_1 subentro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 della l.p. 12/1998, che prevedeva il solo requisito della coabitazione da due anni con la concessionaria;
tuttavia la domanda non sarebbe stata accettata/egli sarebbe stato indotto a desistere dal presentarla, per difetto dei requisiti della residenza anagrafica da due anni antecedenti al decesso, prevista dall'art. 19 del D.P.G.P. n. 28/2023, entrato in vigore il 01.09.2023;
• in data 27.12.2023 il signor riceveva la diffida del alla Parte_1 Controparte_1 riconsegna dell'alloggio entro 15 giorni a seguito del decesso della concessionaria
, giusto richiamo all'art. 19 del D.P.G.P. n. 28/2023; Persona_1
• in data 04.01.2024 egli presentava controdeduzioni, esponendo di essersi recato per presentare domanda presso gli uffici comunali entro i 60 giorni dal decesso della madre e formulava richiesta di successione nella concessione-contratto;
• seguivano le repliche dell'ente alle osservazioni e quindi l'avviso di diniego della richiesta di successione, nonché nuova presa di posizione del sig. Parte_1
• con determinazione dirigenziale n. 1726 del 07.05.2024 la domanda di subentro veniva respinta definitivamente per le ragioni già illustrate;
• nelle more della presentazione del ricorso il signor stipulava contratto Parte_1 transitorio con riserva di rivalsa di quanto versato.
In diritto il ricorrente lamenta la falsa applicazione e violazione dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 107 l.p. n. 13/1998 nonché dell'art. 7 l.p. n. 17/1993 risp. art. 3 legge n. 241/1990 per erroneità e contraddittorietà della motivazione, in quanto la nuova normativa sarebbe stata applicata con effetto retroattivo al diritto di subentro che sarebbe già stato acquisito prima della sua entrata in vigore in base alla disciplina previgente, imponendo un ulteriore requisito più gravoso. Inoltre, deduce che egli avrebbe maturato il diritto al subentro anche ai sensi dell'art.
Pag. 3 di 21 107, punto 6 l.p. n. 13/1998 a seguito del ricovero della madre in data 30.08.2023, quando venne constata la necessità di sistemazione in un centro per lungodegenti.
2. Si è costituito il , insistendo per il rigetto della domanda attorea, ritenendo Controparte_1 infondata ogni contestazione. In particolare, ha sottolineato la recessività del diritto del privato di fronte ad un rapporto di durata in materia pubblicistica, la non irragionevolezza dell'intervento normativo a carattere generale e non discriminatorio, avente finalità di soddisfare i bisogni abitativi primari, per permettere così l'accesso ad un'abitazione con canone sociale a chi possiede l'elemento oggettivo e dichiarato della permanenza sul territorio, nonché l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente. Ha contestato infine la sussistenza del requisito della coabitazione ininterrotta per due anni e l'ammissibilità dei testi indicati.
3. Assegnati termini per note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base della sola istruttoria documentale in data 08.05.2025.
Si rileva che nelle note conclusive il Comune di ha evidenziato che il sig. CP_1 Parte_1 non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti per il subentro a norma della l.p. n. 5/2022, in quanto avrebbe chiesto la coabitazione espressamente solo per assistere la madre anziana, la qual circostanza implica temporaneità, ed avrebbe mantenuto e continuato a mantenere la residenza anagrafica in Germania, dove avrebbe lavorato e dove riceverebbe la pensione.
II. Inquadramento della domanda e normativa di riferimento
1. Oggetto della domanda di parte ricorrente è il diritto del signor a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione concesso alla madre e relativo all'alloggio Persona_1 di proprietà del Comune di , ivi collocato in via Brennero n. 3/A/3. CP_1
Benché nessuna delle parti abbia prodotto l'originario contratto, è da ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto fra l'ente e la madre del ricorrente, il quale sul punto ha prodotto varia documentazione che ne attesta la sussistenza, fra cui l'autorizzazione alla coabitazione del
17.06.2019, a seguito della quale il canone mensile per l'alloggio con posto auto veniva aumentato ad euro 139,58 giusta la corrispondenza intercorsa fra le parti per il calcolo del canone di locazione (docc. 1 e 2 ricorrente), nonché la varia documentazione scambiata prima per il subentro e poi per la stipula di un contratto provvisorio (docc.
8-22 ricorrente).
La competenza spetta, come pacificamente dedotto da parte ricorrente, al giudice ordinario, al quale è devoluto l'accertamento del diritto soggettivo all'assegnazione dell'abitazione, in cui il provvedimento di revoca viene in rilievo quale mero presupposto ostativo al riconoscimento del
Pag. 4 di 21 diritto affermato dal ricorrente, che risulta quindi legittimato a contestarne la validità nei limiti in cui ne subisce gli effetti pregiudizievoli, secondo un'interpretazione della domanda in base al petitum sostanziale ovvero al bene oggetto della pretesa, con conseguente declaratoria di inefficacia incidenter tantum degli atti della Pubblica Amministrazione e loro disapplicazione da parte del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato E del R.D. n. 2248/1865 (cfr. Cass.
S.U. n. 15013/2021: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore e, conseguentemente,
l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico.”; cfr. Cass. S.U. n. 3389/2002).
Ciò posto, merita di essere esaminata puntualmente la normativa in rilievo nel caso di specie.
Si ricorda che la Provincia ha competenza legislativa primaria nella materia in oggetto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 10 dello Statuto di autonomia di cui al DPR n. 670/1972.
2. Disciplina fino al 31.08.2023
2.1. Innanzitutto, merita di essere esaminata la disciplina vigente al momento in cui il signor venne autorizzato alla coabitazione in data 17.06.2019 e rimasta Parte_1 inalterata sino al 31.08.2023.
All'epoca l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'IPES, della
Provincia, dei comuni e degli enti pubblici era disciplinata dal capo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (art. 94 ss.). La legge persegue, ai sensi dell'art. 1, tra altre, le seguenti finalità: la costruzione, l'acquisto, il recupero e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito (lett. a).
L'art. 97 prevedeva ai commi 1 e 2 i seguenti requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione:
Pag. 5 di 21 (1) Per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 94, comma 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) devono avere da almeno 5 anni la residenza o il posto di lavoro in provincia e da almeno due anni nel comune in cui sono situate le abitazioni;
b) non possono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia, nè aver ceduto negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda un tale diritto;
lo stesso vale per il coniuge non separato;
c) …
(2) Qualora le abitazioni su cui il richiedente o il coniuge non legalmente separato possiedono i diritti di cui al comma 1, lettera b), si trovino fuori provincia, il richiedente è escluso dall'assegnazione di abitazioni in locazione soltanto se il valore convenzionale di tali abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, corrisponda al valore convenzionale di un'abitazione adeguata alla famiglia del richiedente in base alle disposizioni di legge provinciali.”.
In base all'art. 101, comma 6, l'abitazione poteva essere abitata solo dalle persone indicate nella domanda di assegnazione, mentre altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto previa autorizzazione. Era infatti prevista la tenuta di un elenco dei locatari all'art. 105.
La successione nell'assegnazione era invece disciplinata dall'art. 107 come segue:
“(1) In caso di decesso del locatario, il coniuge superstite subentra nell'assegnazione ed il contratto di locazione viene trascritto a suo favore.
(2) In mancanza del coniuge superstite, le sottoelencate persone hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione nel seguente ordine:
1. i figli;
2. i figli dei figli;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle.
(3) Le persone indicate al comma 2 devono fornire la prova della convivenza con il locatario da almeno due anni al momento del decesso e dell'inserzione nell'elenco dei locatari indicato all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire nell'elenco dei locatari di cui
Pag. 6 di 21 all'articolo 105. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli che al momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.
(4) …
(4/bis) La domanda di assegnazione dell'abitazione deve essere presentata dalle persone di cui ai commi 2 e 4 entro un anno dal decesso del conduttore. Decorso il termine di un anno dal decesso del conduttore senza che sia stata presentata la domanda di assegnazione dell'abitazione, l'abitazione si intende occupata illegittimamente.
(5) ….
(6) Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e da rendere necessaria la sistemazione in una struttura per lungodegenti, il coniuge superstite che non sia già cointestatario del contratto di locazione e le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti devono avere convissuto con il locatario da almeno dieci anni e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.
(7) ….” (enfasi del sottoscritto estensore).
Il canone di locazione è stabilito con regolamento di esecuzione (art. 112)
L'art. 109 prevede l'annullamento dell'assegnazione dell'abitazione e la conseguente risoluzione del contratto di locazione qualora dopo la consegna, venga accertato che l'assegnazione è stata conseguita in contrasto con le disposizioni vigenti.
L'art. 110 disciplina la revoca dell'assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto di locazione nei confronti di chi sia proprietario o di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia (lett. g); qualora l'abitazione si trovi fuori provincia, la revoca viene disposta solamente qualora il valore convenzionale dell'abitazione sia pari al valore convenzionale di un'abitazione adeguata al conduttore in base alle disposizioni di legge provinciali, fermo il diritto del locatario di evitare la revoca se entro 30 giorni si dichiara disposto a pagare il canone provinciale (comma 2).
2.2. Dal 22.07.2022 è però entrata in vigore la legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5.
Pag. 7 di 21 Con essa il legislatore è intervenuto in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale “al fine di soddisfare la copertura del fabbisogno abitativo primario nella Provincia autonoma di
” (art. 1), disciplinando in particolare “i requisiti per l'assegnazione, l'annullamento e la CP_1 revoca dell'assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e di abitazioni in locazione
a canone sostenibile nonché i rapporti di locazione;
” (art. 1, co. 2, lett. b) nonché precisando che l'edilizia residenziale sociale “ha lo scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo di singole persone e nuclei familiari in situazione di disagio economico, sociale o abitativo” (art. 1, co. 4).
Fra le finalità perseguite dalla nuova normativa (art. 2) figurano quelle di soddisfare i bisogni abitativi primari e risolvere l'emergenza abitativa delle famiglie (n. 1), migliorare la qualità di vita della popolazione, mettendo a disposizione abitazioni in locazione a canone sostenibile (n.
2), assegnare alle persone aventi diritto abitazioni in locazione a canone sociale e abitazioni in locazione a canone sostenibile (n. 4).
L'art. 13 della l.p. n. 5/2022 ha demandato ad un regolamento di esecuzione il compito di stabilire i requisiti ed i criteri di preferenza per l'assegnazione in locazione a canone sociale e a canone sostenibile, fra cui il periodo minimo di residenza o di lavoro nel territorio provinciale o comunale (co. 1, lett. a), la titolarità di diritti reali su abitazioni da parte del richiedente o di componenti del nucleo familiare, inclusi diritti reali all'estero.
L'art. 14 ha demandato ad altro regolamento di esecuzione l'individuazione dei criteri per l'accoglimento di ulteriori persone, il cambio di abitazione e la successione nell'assegnazione.
L'art. 15 ha disciplinato in maniera analoga alla previgente disciplina la revoca dell'assegnazione, fra cui la titolarità di diritti su un alloggio adeguato al fabbisogno del nucleo familiare e la mancata occupazione dell'abitazione, salva la sussistenza di gravi motivi.
A norma dell'art. 21 l.p. n. 5/2022 le domande di successione nell'assegnazione, presentate prima dell'entrata in vigore della predetta legge, sono valutate ai sensi degli articoli 104, 107 e 108 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (co. 3).
L'art. 23, comma 2 ha infine disposto l'abrogazione dell'art. 107 l.p. n. 13/1998 dall'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione.
3. Disciplina dal 01.09.2023
3.1. In data 01.09.2023 è entrato in vigore il c.d. “secondo regolamento di esecuzione” di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 23 agosto 2023 n. 28, con conseguente abrogazione della previgente disciplina relativa alla successione nel contratto.
Pag. 8 di 21 L'art. 4 prevede che tutti i componenti del nucleo familiare devono occupare stabilmente l'abitazione entro 60 giorni dalla firma del contratto (co. 1), mentre i componenti che al momento dell'assegnazione non si trovano nel territorio della provincia devono occupare l'abitazione entro sei mesi dalla consegna ed eleggervi la residenza anagrafica (co. 2).
L'art. 19 del D.P.G.P. n. 28/2023 stabilisce quanto segue in merito alla successione nel contratto:
“(1) Salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 5 – che stabilisce il diritto di subentro a favore del partner che al momento del decesso dell'assegnatario risulti nell'elenco delle persone residenti e abbia la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione, oltre al requisito, in caso di convivenza di fatto, della convivenza da almeno due anni (NDR) – in caso di decesso dell'assegnataria/assegnatario o di suo ricovero definitivo in una residenza per anziani come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dalla deliberazione n. 888 della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, le sottoelencate persone succedono nel diritto all'assegnazione, nel seguente ordine:
a) i figli e le figlie;
b) i figli/le figlie dei figli/delle figlie;
c) i genitori;
d) la/il partner convivente da meno di due anni;
e) i fratelli e le sorelle;
f) i generi e le nuore.
(2) Figli, figlie e genitori devono sia essere iscritti nell'elenco delle persone residenti sia avere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione nei due anni precedenti il decesso, ricovero definitivo o trasferimento. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli e le figlie che al momento del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.
…
(4) La domanda di successione nell'assegnazione dell'abitazione va presentata di norma entro
60 giorni dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento dell'assegnataria/assegnatario.
Pag. 9 di 21 (5) A seguito della successione nell'assegnazione l'ente locatore verifica che non sussista nessuna delle cause di revoca di cui all'articolo 15 della legge. Per i debiti pregressi vi è
l'obbligo di assunzione della responsabilità solidale.
(6) L'assegnazione alle persone indicate al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e
3 avviene fino alla successiva scadenza del contratto di locazione originario e, in ogni caso, per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento dell'assegnataria originaria/assegnatario originario.
(7) Se la persona di cui al comma 6 è in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione in locazione a canone sociale o a canone sostenibile, le viene assegnata
l'abitazione occupata con la tipologia di locazione per la quale soddisfa i requisiti. Qualora
l'abitazione occupata sia sottoutilizzata e sia disponibile un'abitazione adeguata, si dispone il cambio di alloggio.
(8) Se al verificarsi della fattispecie di cui al comma 1 nessuna/nessuno dei componenti del nucleo familiare è in possesso dei requisiti per la successione nell'assegnazione ai sensi del presente articolo, su richiesta può essere stipulato un contratto transitorio di 18 mesi a canone provinciale.
(9) Salvo quanto previsto dal comma 7, alla scadenza di cui ai commi 6 e 8 l'abitazione in locazione deve essere restituita libera da persone e cose. Dopo tale termine viene disposto il rilascio dell'abitazione secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 3.
(10) Accertata la fattispecie di cui al comma 1 e decorso il termine di cui al comma 4 senza che sia stata presentata alcuna domanda di successione nell'assegnazione dell'abitazione, l'ente locatore sollecita la presentazione della domanda di successione o il rilascio dell'abitazione entro 15 giorni. Se ciò non avviene, l'abitazione è considerata occupata senza titolo, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento.
(…)” (enfasi del sottoscritto estensore).
L'art. 40, comma 1, dispone infine che nel caso di decesso, ricovero definitivo in una residenza per anziani o trasferimento fuori provincia della parte conduttrice prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, la successione avviene ai sensi dell'art. 107 l.p. n. 13/1998.
III. Nel merito della domanda di parte ricorrente
1. Si osserva in primo luogo il potere del giudice ordinario di sindacare la legittimità delle norme secondarie cui si ricollegano gli effetti abrogativi di una previgente norma primaria, in forza di
Pag. 10 di 21 una “sostanziale delegificazione” derivante da un atto avente forza di legge conferente la delega ad emanare la norma di natura regolamentare, senza necessità di sollevare la questione di legittimità a norma dell'art. 134 Cost. (cfr. Corte. cost. sent. n. 427/2000 e sent. n. 100/2000).
2. In secondo luogo si rileva che non è stata eccepita nel presente giudizio l'eventuale tardività della presentazione della domanda di successione entro il più breve termine di 60 giorni di cui all'art. 19, comma 4, del D.P.G.P. n. 28/2023.
Tantomeno l'ente convenuto ha mai contestato, né stragiudizialmente, né in questo giudizio,
l'allegazione secondo cui il signor si sarebbe presentato presso gli uffici comunali in Parte_1 data 19.09.2023 per presentare la domanda di subentro, ma sarebbe stato indotto a desistere dal funzionario preposto. Né l'ente ha contestato che sull'apposto sito internet fosse ancora indicata la vigenza della disciplina di cui all'art. 107 l.p. n. 13/1998, la quale prevedeva il termine più lungo di un anno.
La nuova disciplina prevede peraltro che l'ente solleciti la presentazione della domanda di successione al decorso del termine dei sessanta giorni (art. 19, co. 9).
Tali circostanze giustificano indubbiamente la rimessione in termini del ricorrente secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma regolamentare alla luce dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Carta fondamentale, e, quindi, del legittimo affidamento riposto dal privato nell'azione pubblica, senza pertanto che possa ritenersi preclusa la domanda per motivi di tardività.
3. Per quanto rileva nella fattispecie in esame, ai fini della successione nell'assegnazione sotto la vigenza dell'art. 107 l.p. n. 13/1998 era sufficiente il requisito della convivenza da almeno due anni del decesso e la semplice iscrizione nell'elenco dei locatari da almeno due anni, non legata a date o a tempi minimi (cfr. T.R.G.A. , sent. n. 230/2004). CP_1
3.1. Posto che la sussistenza del primo requisito è pacifica, oltre che risultare ex tabulas dalla richiesta e relativa autorizzazione rilasciata dell'ente in data 17.06.2019 (docc. 1 e 2 convenuto), la coabitazione effettiva con la madre assegnataria è dimostrata da plurimi elementi.
L'odierno ricorrente ha infatti ricoperto pacificamente l'ufficio di amministrazione di sostegno della madre, venendo quindi ritenuto soggetto idoneo ad occuparsi dell'anziana dall'autorità giudiziaria. In effetti, egli risulta esseri preso costantemente cura della medesima, come attestato dal Vicedirettore della Croce Bianca Stefan Viehweider a partire dall'anno 2022 fino al decesso della concessionaria, assistendo in 20 mesi a circa 60 trasporti (doc. 4 ricorrente). Sono altresì
Pag. 11 di 21 agli atti numerose fotografie relative al ricorrente in , da solo o con la madre a partire CP_1 dalla fine dell'anno 2020, con indicazione della data in cui sono state scattate, dimesse in vista della prima udienza del 21.11.2024.
Inoltre, vari vicini di casa hanno reso dichiarazioni scritte, secondo cui il signor era un Parte_1 inquilino presente, che si è preso cura della madre a partire quanto meno dall'anno 2020 (v. dichiarazioni Reinhold Prossliner, , – docc. 12, 13 e 14 CP_3 Controparte_4 ricorrente).
Va poi osservato che l'amministrazione provinciale prima della instaurazione del presente giudizio non ha mai addotto a motivo di rigetto della domanda di successione il difetto del requisito della convivenza, bensì solo il dato formale del mancato trasferimento della residenza anagrafica presso l'alloggio, tanto nella comunicazione del 01.12.2023, quanto e soprattutto nelle successive repliche del 30.01.2024 e del 19.03.2024 (docc. 5, 7 e 9 convenuto). Solamente nella comparsa di costituzione il Comune ha contestato in via del tutto generica la sussistenza della convivenza, ritenendola in ogni caso inconferente, così come ha apoditticamente l'attendibilità delle dichiarazioni scritte sulla mera base di un rapporto di amicizia che vengono riferiti solo dalla signora senza che peraltro ciò mini la veridicità di quanto ivi riferito. CP_4
L'effettiva coabitazione di desume altresì dalla cartella clinica della defunta, da cui si evince che ella giunse all'ospedale di in piena notte accompagnata dal figlio, a conferma del fatto CP_1 che questi viveva nello stesso alloggio della madre in caso di bisogno (doc. 5 ricorrente, pag. 10).
Infine, dopo l'autorizzazione a coabitare, egli risulta aver scambiato varia corrispondenza con l'amministrazione per la gestione del rapporto, indicando sin dalla e-mail del 16.11.2020 il proprio numero di cellulare italiano ed il numero di casa con prefisso n. 0471, relativo al
[...]
, a riprova di essere raggiungibile sul territorio e non in Germania, dove risiedeva CP_1 formalmente giusta iscrizione all'AIRE (doc. 3 ricorrente, pag. 1).
Alla luce del quadro complessivo di elementi forniti dal ricorrente e della mancanza di qualsivoglia allegazione di elementi di segno contrario da parte del convenuto, deve ritenersi dimostrata l'effettiva convivenza del signor con la locataria quanto meno dal 2020. Parte_1
3.2. In base invece all'art. 19 D.P.G.P. n. 28/2023, un figlio che voglia ora subentrare nel contratto deve essere sia iscritto nell'elenco delle persone residenti, sia avere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione nei due anni antecedenti al decesso, ricovero definitivo o trasferimento.
Pag. 12 di 21 Il discrimine per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina è, in base all'art. 40, comma 1,
D.P.G.P. n. 28/2023, il momento del decesso, del ricovero definitivo in una residenza per anziani o del trasferimento del locatario fuori provincia: se l'evento è avvenuto prima dell'entrata in vigore del regolamento, la successione avviene ai sensi dell'art. 107 l.p. n. 13/1998, mentre in caso diverso si applica la nuova disciplina.
Ciò posto, sia l'art. 107 l.p. n. 13/1998, sia l'art. 19 D.P.G.P. n. 28/2023 ricollegano il momento in cui sorge il diritto a richiedere il subentro al decesso ovvero al ricovero definitivo del locatario in una struttura sostanzialmente deputata ad ospitarlo l'assegnatario in ragione delle sue aggravate condizioni di salute, facendo decorrere da tali eventi il momento da cui iniziare a decorrere il requisito temporale a ritroso per succedere nel contratto.
3.3. Ad un attento esame dell'art. 107, co. 6, l.p. n. 13/1998, ci si avvede però che il diritto del parente convivente a subentrare sorge in realtà nel momento stesso in cui l'assegnatario non è più autosufficiente, mentre il ricovero funge da dies a quo per il calcolo del termine a ritroso del requisito temporale:
“Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente… le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.”.
3.4. La nuova disciplina di cui all'art. 19, co. 1, D.P.G.P. n. 28/2023 individua invece il momento in cui sorge il diritto a succedere nella concessione-contratto in quello del ricovero stesso: “…in caso di decesso dell'assegnataria/assegnatario o di suo ricovero definitivo in una residenza per anziani come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018,
e successive modifiche, o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dalla deliberazione n. 888 della
Giunta provinciale del 29 novembre 2022, le sottoelencate persone succedono nel diritto all'assegnazione, nel seguente ordine: …”.
Con riguardo ai concetti di non autosufficienza e di strutture assistenziali si rinvia all'art. 2 della l.p. n. 9/2007 ed alla sentenza n. 247/2024 di questo Tribunale, dimessa da parte ricorrente sub doc. 24, secondo cui sono da ritenersi ricomprese anche le strutture non meglio tipizzate messe a disposizione del soggetto che non sia più in grado, in ragione delle proprie condizioni di salute e
Pag. 13 di 21 dell'assistenza che conseguentemente necessita, di continuare ad abitare autonomamente presso l'appartamento concesso, avuto conto degli artt. 2 e 3 Cost. nonché della disciplina speciale in materia di disabilità, ex art. 32 e 117 Cost., con riguardo all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, oltre che della Convenzione delle nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con l. n. 18 del 2009.
3.5. Ai fini dell'applicazione dell'una o dell'altra disciplina diventa pertanto dirimente il momento in cui venga accertata la non autosufficienza del concessionario ed il trasferimento in una struttura di assistenza, momento che segna l'applicabilità o meno dell'art. 107 l.p. n.
13/1998.
Nel caso di specie, la madre del ricorrente, signora è stata ricoverata presso il Persona_1 reparto di geriatria dell'ospedale di la sera del 30.08.2023, ma l'accertamento che le sue CP_1 condizioni di salute ne comportavano il trasferimento in una struttura per lungodegenti (mai intervenuta causa sopraggiunto decesso) è stato compiuto solamente il 06.09.2023 (docc. 6 e 7 ricorrente).
In base alla cartella clinica, già all'ingresso in geriatria la signora presentava Persona_1
“condizioni generali scadenti” e all'esame obiettivo neurologico evidenziava incostanza (“si/no a domande semplici, esegue qualche ordine, non franchi segni di iato”), tanto che già in data
31.08.2023 la struttura sanitaria teneva un colloquio con il figlio e ADS in merito alle precarie condizioni di salute (doc. 6 ricorrente, pagg. 5 e 10). Le condizioni erano tali che solo pochi giorni dopo, in data 06.09.2023, veniva accertata l'idoneità per il suo trasferimento nella struttura di lungodegenza 'Firmian' (doc. 7 ricorrente).
Dal che si evince che la concessionaria-locataria versava sin dal momento del ricovero ospedaliero in situazioni tali che ne escludevano l'autosufficienza e ne richiedevano un trasferimento in apposita struttura assistenziale, non essendosi verificati ulteriori peggioramenti nel corso del breve ricovero.
Qualora il nosocomio di avesse provveduto a verificare già in data 31.08.2023 lo stato di CP_1 non autosufficienza e vi fosse stata la possibilità di trasferire immediatamente la assegnataria- locataria in un reparto di lungodegenza, la domanda del signor sarebbe stata ancora Parte_1 soggetta all'art. 107 l.p. n. 13/1998, avendone maturato tutti i requisiti, senza che assuma rilevanza il mancato ricovero a causa del successivo decesso e dalla eventuale indisponibilità di posti letto.
Pag. 14 di 21 Se ne evince all'evidenza la disparità di trattamento fra situazioni analoghe, a seconda delle tempistiche della struttura sanitaria pubblica nell'accertare lo stato di non autosufficienza dell'assegnatario-locatario e della disponibilità di posti per esso in strutture di lungodegenza, momento determinante la disciplina applicabile, con il conseguente effetto di riservare un differente trattamento alla medesima situazione:
“Né, a sostenere il pregiudizio - arrecato ex post dalla l. prov. n. 13 del 1977 alle aspettative ormai maturatesi in ordine alla cessione in proprietà degli alloggi già nel patrimonio dell CP_6
- può valere il richiamo a qualche specifico principio costituzionale. Anzi, l'art. 47, 2 co., Cost., il quale prevede che la Repubblica "Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione", deve indurre a tutt'altra conclusione. Qualunque lettura si voglia dare di quel principio costituzionale, non è ammissibile rovesciare integralmente la logica del precetto così posto, per giustificare una compromissione del diritto all'accesso alla proprietà della casa di abitazione, come quella prodotta dalla normativa impugnata. L'art. 20 della l. prov. Bolzano n.
13 del 1977, dunque, non trova alcun supporto nei principi costituzionali e, al contrario, determinando discriminazioni irrazionali e arbitrarie tra soggetti egualmente titolari del diritto a conseguire - mediante presentazione di domanda - la cessione in proprietà degli alloggi loro assegnati in locazione, viola l'art. 3 della Costituzione;
esso perciò va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il diritto dell'assegnatario in locazione degli alloggi già appartenenti al patrimonio dell e trasferiti all'IPEAA di CP_6
(del quale solo è questione nei giudizi principali) in ordine alla cessione in proprietà CP_1 degli stessi resti salvo solo qualora la domanda di cessione in proprietà sia stata presentata entro e non oltre il 6 settembre 1972.” (C. Cost. sent. n. 178/1987).
I principi di eguaglianza e di ragionevolezza fungono da criterio ermeneutico fondamentale nell'esegesi delle norme, la cui salvaguardia può implicare persino l'applicazione di una disciplina sopravvenuta anche a rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti, pur in assenza di efficacia retroattiva (cfr. Cass. civ. ord. n. 7527/2024).
Una lettura costituzionalmente orientata a siffatti principi giustifica, mutatis mutandis,
l'interpretazione della norma secondaria di cui all'art. 40 D.P.G.P. secondo cui la domanda è soggetta all'art. 107 l.p. n. 13/1998 non già dal momento del trasferimento in una struttura di assistenza, bensì dal momento in cui si palesa lo stato di non autosufficienza, momento in cui sorgeva il diritto in base alla previgente norma, poiché nella fattispecie in esame il ritardato
Pag. 15 di 21 accertamento dei presupposti ed il mancato trasferimento della madre risultano ascrivibili a fatti estranei alla sfera dell'interessato e dipesi esclusivamente dalla pubblica amministrazione.
3.6. Sotto diverso profilo, l'ente comunale invoca le finalità perseguite dalla l.p. n. 5/2022 (art. 2)
e l'emergenza abitativa del territorio, a giustificazione dell'introduzione della residenza anagrafica quale criterio condizionante il subentro in base all'art. 19 D.P.G.P. n. 28/2023, onde permettere l'accesso ad un'abitazione con canone sociale/ agevolato a chi possiede (oltre ai requisiti di carattere economico) l'elemento oggettivo e dichiarato della permanenza sul territorio, e l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente.
Le argomentazioni non sono però convincenti.
In primo luogo, le finalità perseguite dalla l.p. n. 5/2022, come sopra visto, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle enucleate all'art. 1 della l.p. n. 13/1998, fra cui si annoverano “la costruzione, l'acquisto, il recupero e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito” (lett. a).
In secondo luogo, il legame oggettivo con il territorio era contemplato già dalla vecchia norma, la quale poneva come requisito la convivenza nell'abitazione da almeno due anni, da intendersi, nel silenzio del legislatore, quale effettiva coabitazione con l'assegnataria-locataria.
Il diverso elemento di natura soggettiva, rappresentato dalla “intenzione di abitarvi stabilmente” risultava inoltre già tutelato dalle ipotesi di revoca dell'assegnazione, come disciplinate dall'art. 15, co. 4, l.p. n. 5/2022 (norma di immediata applicazione che ha comportato l'abrogazione del previgente art. 110 l.p. n. 13/1998), fra cui è annoverato il caso di mancata occupazione dell'abitazione, salvo autorizzazione per gravi motivi (lett. c).
Il requisito meramente formale della residenza anagrafica risulta dunque irragionevole alla luce delle finalità perseguite, come peraltro si evince da una recente pronuncia in siffatta materia della
Corte costituzionale: “Non è idoneo a superare la descritta incoerenza l'argomento speso dalla
Regione a difesa della norma, secondo cui il requisito della residenza protratta per più di cinque anni servirebbe «a garantire un'adeguata stabilità nell'ambito della regione prima della concessione dell'alloggio» di edilizia residenziale pubblica, cioè di un «beneficio di carattere continuativo». La previa residenza ultraquinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la
Pag. 16 di 21 residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il
"rischio di instabilità" del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro.” (C. cost. sent. n. 44/2020).
Solo per completezza si dà atto dell'inconferenza del fatto che il ricorrente è comproprietario per la quota di una metà di un'abitazione di 62 mq in Stoccarda, come da lui regolarmente comunicato all'ente nel 2019 (doc 1 convenuto). Siffatto elemento non è mai stato ravvisato come ostativo al diritto al subentro, né si evincono impedimenti normativi sulla base delle fonti sopra richiamate.
Quanto all'irrilevanza degli effetti pregiudizievoli per le situazioni in cui il parente convivente avesse maturato i requisiti al subentro in base alla vecchia disciplina, se è vero che la finalità perseguita dall'intervento pubblico per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quale l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti, assume una valenza primaria e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa (v. Cass. civ. sent. n. 21137/2020), vanno tuttavia distinte le posizioni di chi sia legato alla res da un rapporto qualificato dalle posizioni dei soggetti che invece vantino una mera aspettativa sulla stessa. La normativa provinciale qualifica espressamente come diritto la posizione giuridica di vantaggio in capo convivente, volta alla successione nell'abitazione in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, senza dunque che vi sia un margine discrezionale della P.A. Il diritto, secondo l'art. 107 l.p. n. 13/1998 sorgeva automaticamente al sussistere dei requisiti di convivenza regolarmente dichiarata.
Sul punto sono degni di rilievo i principi affermati da altra pronuncia della Corte costituzionale, relativa ad una norma provinciale sempre in materia di edilizia residenziale pubblica:
“Indubbiamente l'esigenza di contemperare l'interesse privato dell'assegnatario e dei suoi familiari conviventi all'uso del bene con la destinazione del medesimo al servizio sociale dell'abitazione (trattandosi di un alloggio di edilizia residenziale pubblica) giustifica una selezione che riduca a una cerchia ristretta di soggetti, qualificati da un intenso rapporto di comunione di vita con l'assegnatario, i beneficiari della tutela privilegiata operante mediante la successione nel contratto di locazione. Ed è del pari fuori dubbio che il legislatore provinciale, in quanto investito in questa materia di competenza primaria, non è vincolato, come le regioni a statuto ordinario, ai criteri più larghi adottati dal citato punto 10 della deliberazione
Pag. 17 di 21 del C.I.P.E. 19 dicembre 1981, la quale, in caso di decesso dell'assegnatario, ammette a subentrare nell'assegnazione non solo i figli, ma tutti i discendenti, sempre che concorra il requisito della stabile convivenza. Ma, nell'assumere una regola più rigorosa, il legislatore provinciale deve rispettare il criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.
In quanto esclude dalla successione nel rapporto locatizio anche i figli di un figlio premorto dell'assegnatario, coi quali quest'ultimo aveva proseguito una convivenza già in atto col loro genitore, la norma impugnata fa dipendere la possibilità per i nipoti ex filio di continuare a fruire dell'alloggio assegnato all'avo dalla condizione della sopravvivenza del loro genitore. Se il figlio dell'assegnatario, con lui convivente insieme con la sua prole, sopravvive, ai nipoti ex filio, attraverso il subentro del loro genitore nel contratto di locazione, continua a estendersi il godimento dell'alloggio, con diritto di ulteriore successione nel rapporto ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge prov. n. 13 del 1977, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 44 del 1988.
Se invece, turbato ordine mortalitatis, il figlio premuore all'assegnatario, alla morte di quest'ultimo i nipoti ex filio, sebbene l'avo abbia continuato a tenerli presso di sè, vengono privati dell'alloggio.
Nonostante che l'assegnatario abbia mostrato la volontà di estendere incondizionatamente il godimento della cosa locata ai nipoti ex filio, la tutela del bisogno dell'alloggio nella forma della successione nel contratto di locazione opera in loro favore solo con la mediazione del loro genitore, cioè viene subordinata alla condizione eminentemente aleatoria della sua sopravvivenza all'assegnatario. Tale disparità di trattamento delle due ipotesi, che dal punto di vista del rapporto di convivenza dell'assegnatario con i nipoti ex filio sono identiche, e si differenziano solo per il fatto della premorienza o della sopravvivenza del loro genitore, non è ragionevole e pertanto deve essere rimossa.” (C. cost. sent. n. 28/1990).
Analogamente il diritto a succedere nel caso di specie è dipeso in via del tutto aleatoria dal momento dell'accertamento dell'aggravamento della assegnataria-locataria, poiché un altro figlio
– che avesse parimenti maturato i requisiti in base alla vecchia disciplina – avrebbe fatto salvo il proprio diritto al subentro, qualora il genitore assegnatario avesse ottenuto l'idoneità al trasferimento per l'aggravarsi delle condizioni di salute prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ovvero dopo un biennio dalla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente versava incolpevolmente nell'impossibilità di poter maturare in tempo il nuovo requisito della residenza anagrafica, la cui introduzione non solo per
Pag. 18 di 21 le considerazioni sopra compendiate è del tutto irragionevole rispetto alle finalità perseguite, ma ha anche comportato la decadenza dal diritto alla successione già maturato. Tale effetto sfavorevole non può ricadere su situazioni in cui la condotta, id est il mancato trasferimento della residenza anagrafica, all'epoca in cui venne posta in essere, non era ostativa all'attribuzione del diritto, che era stato acquisito in base alla disciplina previgente:
“L'estensione della decadenza, rispetto a fatti determinatisi nel vigore di una disciplina che non li qualificava come preclusivi dell'assegnazione in locazione, si tradurrebbe in una sorta di sanzione a carico dell'assegnatario, il quale verrebbe a perdere l'alloggio per atti legittimamente compiuti sulla base della normativa del tempo, e non avrebbe del resto alcuna possibilità di ovviare al più rigoroso o comunque diverso regime sopraggiunto, in mancanza di una disposizione transitoria che conceda un termine per dismettere il bene la cui proprietà dovrebbe implicare l'improseguibilità del rapporto di assegnazione.
Giustificazione a detta estensione, peraltro, non potrebbe emergere dagli obiettivi pubblicistici perseguiti con la realizzazione e gestione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, e dalla connessa esigenza di coordinare e bilanciare le posizioni dell'assegnatario in locazione, divenuto
"possidente" secondo lo ius superveniens, con le aspettative di altri aspiranti all'assegnazione, privi di appartamenti con caratteristiche ad essa ostative (tesi sostenuta dal Procuratore generale a corredo delle riportate conclusioni).
Al riguardo va rilevato che riassegnazione in locazione è costitutiva di un diritto soggettivo di godimento, e che il conflitto fra tale diritto e le posizioni di mero interesse legittimo di chi potrebbe ottenere riassegnazione del bene, dopo la decadenza dell'assegnatario in atto, non è risolvibile in base al mero richiamo della prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato
(prevalenza ravvisatole soltanto fino al momento in cui si concluda il procedimento amministrativo di assegnazione;
v. Cass. 24 luglio 1993 n. 8319), dato che il sacrificio di un diritto soggettivo, per esigenze di ordine generale, non può prescindere da una specifica disposizione che espressamente contempli un intervento autoritativo sul diritto stesso, fissandone presupposti e modalità. Una diversa esegesi, inoltre, esporrebbe le norme in esame a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza di una parità di trattamento in situazioni non omogenee, quella dell'acquisto di un altro alloggio nel vigore di legge che ne preveda il riverberarsi in via rescissoria sull'assegnazione e quella dell'acquisto medesimo effettuato in un contesto normativo non contemplante alcun effetto sul rapporto. Ne
Pag. 19 di 21 discende che i condivisibili rilievi del circa l'operatività della L.R. del Veneto n. 10 del CP_1
1996, in tema di decadenza dall'assegnazione per perdita dei requisiti, anche nelle assegnazioni in corso, in quanto rapporti di durata soggetti alla legge sopravvenuta con riguardo agli effetti successivi alla sua entrata in vigore (v. Cass. 16 febbraio 1999 n. 1304 e 29 novembre 1999
n. 13314, con riferimento alla citata L.R. del Veneto n. 19 del 1990), non infirmano il decisum della sentenza impugnata, dovendosi affermare, in adesione a principio già enunciato da questa
Corte con riguardo alla similare L.R. del Friuli-Venezia Giulia 30 maggio 1988, n. 37 (sent. 2 aprile 2004 n. 6503), che la decadenza dall'assegnazione, prevista dalla L. n. 10 del 1996, artt.
2 e 27, per l'ipotesi di acquisizione della proprietà di altro alloggio nel territorio nazionale con valore catastale eccedente un determinato limite, non è applicabile nei rapporti in corso in relazione ad acquisti intervenuti prima della sua entrata in vigore (come pacificamente nella specie).” Cass. civ. sent. n. 25018/2005; cfr. anche Cass. civ. sent. n. 6503/2004).
3.7. In definitiva, in ragione delle rappresentate incongruenze che deriverebbero dall'applicazione della normativa sopravvenuta alla fattispecie in esame, per violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, oltre che di ragionevolezza, l'art. 40 D.P.G.P. deve essere interpretato nel senso che la disciplina previgente di cui all'art. 107 l.p. n. 13/1997 continui ad applicarsi a fattispecie, come quelle in esame, in cui il parente abbia maturato il diritto a succedere nell'assegnazione in base alla disciplina previgente e versasse nell'incolpevole impossibilità di maturare il nuovo requisito della residenza anagrafica biennale prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Ne consegue l'annullamento in via incidentale della determinazione dirigenziale della direttrice dell'ufficio edilizia del Comune di n.1726 del 07/05/2024 nella parte in cui rigetta CP_1
l'istanza di subentro.
IV. Spese di lite
3. Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
In considerazione della novità delle questioni sussistono i presupposti per compensare la metà delle spese di lite, con conseguente condanna del convenuto a rifondere al ricorrente la restante metà delle spese.
La liquidazione avviene come da dispositivo in applicazione dei seguenti parametri: D.M. n.
55/2014 Ministero della Giustizia, valore indeterminato, scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della
Pag. 20 di 21 fase istruttoria/di trattazione per assenza di attività svolta, oltre rimborso forfettario in misura del
15% ed accessori per previdenza ed iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. accerta il diritto del ricorrente alla successione Parte_1 nell'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Brennero n.3/A/3 già in concessione alla defunta signora e per l'effetto annulla la Persona_1 determinazione dirigenziale della direttrice dell'ufficio edilizia del CP_1 CP_1
n.1726 del 07/05/2024 nella parte in cui rigetta l'istanza di subentro;
2. condanna il convenuto a rifondere al ricorrente Controparte_1 [...]
a metà delle spese del presente giudizio, con compensazione fra le parti Parte_1 della restante metà, spese liquidate per l'intero in euro 7.616,00 per compensi, rimborso forfettario in misura del 15% ed accessori per previdenza ed iva come per legge sulle poste soggette ed oltre spese future occorrende.
Così deciso, lì 07.06.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
Pag. 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Prima Sezione Civile
N. R.G. 2049/2024
Il Tribunale in persona del Giudice Massimiliano Segarizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da
- (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata da considerarsi in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Monica Bonomini
Parte ricorrente nei confronti di
- (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Bianca Maria Giudiceandrea e Alessandra Merini
Parte convenuta con oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo;
azione di accertamento del diritto al subentro in alloggio di proprietà comunale trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.2024, rassegnate le seguenti
CONCLUSIONI
➢ dalla procuratrice di parte ricorrente , come da ricorso: Parte_1
“- Voglia il tribunale adito, contrariis reiectis, previa disapplicazione risp. annullamento della determinazione dirigenziale della direttrice dell'ufficio edilizia del n.1726 Controparte_1 del 07/05/2024 nella parte in cui rigetta dell'istanza di subentro effettuata dal signor Parte_1
e previa disapplicazione risp. annullamento degli art. 40 e 19 comma 2 del Decreto del
Presidente della Provincia di 23 agosto 2023 n.28 accertare e dichiarare il diritto del CP_1 signor al subentro rispettivamente successione nell'assegnazione Parte_1
Pag. 1 di 21 dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Brennero n.3/A/3 già in concessione alla defunta signora , madre convivente avendo lo stesso i requisiti di legge;
Persona_1
- In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi in cui vi fosse contestazione sulla circostanza che il ricorrente convivesse a far data dal mese di giugno 2019 con la defunta signora nell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Brennero n. 3/A/3 e ove Persona_1 non venisse considerata sufficiente la documentazione dimessa, si chiede l'ammissione del seguente capitolo di prova:
1) “Vero che il signor conviveva con la madre signora nell'alloggio Parte_1 Persona_1 di proprietà comunale sito in Via Brennero n. 3/A/3 a far data dal giugno 2019, occupandosi attivamente delle sue necessità ed accompagnandola spesso in ambulanza per le frequenti visite cui era sottoposta” testi di;
di ; Testimone_1 CP_1 Controparte_2 CP_1 CP_3
di;
di
[...] CP_1 Controparte_4 CP_1 con vittoria di compensi e spese, oltre CAP e IVA come per legge.”
➢ dalle procuratrici di parte convenuta , come da comparsa: Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le ragioni di cui in narrativa accertare e dichiarare l'inammissibilità ed in ogni caso l'infondatezza del ricorso sub RG 2049/24 e per l'effetto rigettare lo stesso e le domande tutte ivi contenute, anche in quelle in via istruttoria eventuale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP e 0,04% )”. CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Allegazioni delle parti e cenni processuali
1. Con ricorso depositato in data 10.07.2024 il signor ha evocato in giudizio Parte_1 il chiedendo l'accertamento del proprio diritto a subentrare Controparte_1 nell'assegnazione dell'alloggio di proprietà dell'ente, sito in via Brennero n. 3/A/3, già concesso in locazione ai sensi della l.p. n. 13/1998 alla madre, signora con la quale Persona_1 coabitava regolarmente giusta autorizzazione del 17.06.2019, seppur formalmente iscritto all'AIRE.
A fondamento della spiegata domanda espone quanto segue:
• durante la coabitazione egli provvedeva a tutte le necessità dell'anziana madre, di cui era amministratore di sostegno, senza tuttavia ivi spostare la residenza, anche per poter
Pag. 2 di 21 conservare il proprio conto corrente all'estero e non dover sostituire la targa del veicolo, incombenze non affrontate specialmente al sopraggiungere dell'emergenza COVID;
• in data 30.08.2023 la madre veniva ricoverata presso il nosocomio di ed ivi CP_1 decedeva in data 09.09.2023, dopo che era stata avviata la procedura per il suo definitivo ricovero presso la struttura di lungodegenza Firmian, non consentendo le sue condizioni di salute di continuare a vivere presso l'appartamento;
• in data 19.09.2023 il signor si recava presso gli uffici comunali per chiedere il Parte_1 subentro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 della l.p. 12/1998, che prevedeva il solo requisito della coabitazione da due anni con la concessionaria;
tuttavia la domanda non sarebbe stata accettata/egli sarebbe stato indotto a desistere dal presentarla, per difetto dei requisiti della residenza anagrafica da due anni antecedenti al decesso, prevista dall'art. 19 del D.P.G.P. n. 28/2023, entrato in vigore il 01.09.2023;
• in data 27.12.2023 il signor riceveva la diffida del alla Parte_1 Controparte_1 riconsegna dell'alloggio entro 15 giorni a seguito del decesso della concessionaria
, giusto richiamo all'art. 19 del D.P.G.P. n. 28/2023; Persona_1
• in data 04.01.2024 egli presentava controdeduzioni, esponendo di essersi recato per presentare domanda presso gli uffici comunali entro i 60 giorni dal decesso della madre e formulava richiesta di successione nella concessione-contratto;
• seguivano le repliche dell'ente alle osservazioni e quindi l'avviso di diniego della richiesta di successione, nonché nuova presa di posizione del sig. Parte_1
• con determinazione dirigenziale n. 1726 del 07.05.2024 la domanda di subentro veniva respinta definitivamente per le ragioni già illustrate;
• nelle more della presentazione del ricorso il signor stipulava contratto Parte_1 transitorio con riserva di rivalsa di quanto versato.
In diritto il ricorrente lamenta la falsa applicazione e violazione dell'art. 11 delle preleggi, dell'art. 107 l.p. n. 13/1998 nonché dell'art. 7 l.p. n. 17/1993 risp. art. 3 legge n. 241/1990 per erroneità e contraddittorietà della motivazione, in quanto la nuova normativa sarebbe stata applicata con effetto retroattivo al diritto di subentro che sarebbe già stato acquisito prima della sua entrata in vigore in base alla disciplina previgente, imponendo un ulteriore requisito più gravoso. Inoltre, deduce che egli avrebbe maturato il diritto al subentro anche ai sensi dell'art.
Pag. 3 di 21 107, punto 6 l.p. n. 13/1998 a seguito del ricovero della madre in data 30.08.2023, quando venne constata la necessità di sistemazione in un centro per lungodegenti.
2. Si è costituito il , insistendo per il rigetto della domanda attorea, ritenendo Controparte_1 infondata ogni contestazione. In particolare, ha sottolineato la recessività del diritto del privato di fronte ad un rapporto di durata in materia pubblicistica, la non irragionevolezza dell'intervento normativo a carattere generale e non discriminatorio, avente finalità di soddisfare i bisogni abitativi primari, per permettere così l'accesso ad un'abitazione con canone sociale a chi possiede l'elemento oggettivo e dichiarato della permanenza sul territorio, nonché l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente. Ha contestato infine la sussistenza del requisito della coabitazione ininterrotta per due anni e l'ammissibilità dei testi indicati.
3. Assegnati termini per note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base della sola istruttoria documentale in data 08.05.2025.
Si rileva che nelle note conclusive il Comune di ha evidenziato che il sig. CP_1 Parte_1 non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti per il subentro a norma della l.p. n. 5/2022, in quanto avrebbe chiesto la coabitazione espressamente solo per assistere la madre anziana, la qual circostanza implica temporaneità, ed avrebbe mantenuto e continuato a mantenere la residenza anagrafica in Germania, dove avrebbe lavorato e dove riceverebbe la pensione.
II. Inquadramento della domanda e normativa di riferimento
1. Oggetto della domanda di parte ricorrente è il diritto del signor a Parte_1 subentrare nel contratto di locazione concesso alla madre e relativo all'alloggio Persona_1 di proprietà del Comune di , ivi collocato in via Brennero n. 3/A/3. CP_1
Benché nessuna delle parti abbia prodotto l'originario contratto, è da ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto fra l'ente e la madre del ricorrente, il quale sul punto ha prodotto varia documentazione che ne attesta la sussistenza, fra cui l'autorizzazione alla coabitazione del
17.06.2019, a seguito della quale il canone mensile per l'alloggio con posto auto veniva aumentato ad euro 139,58 giusta la corrispondenza intercorsa fra le parti per il calcolo del canone di locazione (docc. 1 e 2 ricorrente), nonché la varia documentazione scambiata prima per il subentro e poi per la stipula di un contratto provvisorio (docc.
8-22 ricorrente).
La competenza spetta, come pacificamente dedotto da parte ricorrente, al giudice ordinario, al quale è devoluto l'accertamento del diritto soggettivo all'assegnazione dell'abitazione, in cui il provvedimento di revoca viene in rilievo quale mero presupposto ostativo al riconoscimento del
Pag. 4 di 21 diritto affermato dal ricorrente, che risulta quindi legittimato a contestarne la validità nei limiti in cui ne subisce gli effetti pregiudizievoli, secondo un'interpretazione della domanda in base al petitum sostanziale ovvero al bene oggetto della pretesa, con conseguente declaratoria di inefficacia incidenter tantum degli atti della Pubblica Amministrazione e loro disapplicazione da parte del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato E del R.D. n. 2248/1865 (cfr. Cass.
S.U. n. 15013/2021: “In tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi domandi l'accertamento del diritto a continuare a detenere un immobile in forza di una pregressa convenzione tra un ente pubblico e una cooperativa edilizia, opponendosi ad un provvedimento della P.A. di rilascio dell'immobile ad uso abitativo asseritamente occupato senza titolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto un diritto soggettivo e risultando contestato il diritto di agire esecutivamente della stessa P.A., non rilevando, in senso contrario, la circostanza che venga altresì dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie, l'ordine di sgombero), dei quali sia meramente richiesta la disapplicazione da parte del giudice ordinario, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la permanenza del rapporto da cui dipende la prosecuzione della detenzione qualificata del bene in capo all'attore e, conseguentemente,
l'inesigibilità del suo rilascio disposto dall'ente pubblico.”; cfr. Cass. S.U. n. 3389/2002).
Ciò posto, merita di essere esaminata puntualmente la normativa in rilievo nel caso di specie.
Si ricorda che la Provincia ha competenza legislativa primaria nella materia in oggetto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 10 dello Statuto di autonomia di cui al DPR n. 670/1972.
2. Disciplina fino al 31.08.2023
2.1. Innanzitutto, merita di essere esaminata la disciplina vigente al momento in cui il signor venne autorizzato alla coabitazione in data 17.06.2019 e rimasta Parte_1 inalterata sino al 31.08.2023.
All'epoca l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'IPES, della
Provincia, dei comuni e degli enti pubblici era disciplinata dal capo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (art. 94 ss.). La legge persegue, ai sensi dell'art. 1, tra altre, le seguenti finalità: la costruzione, l'acquisto, il recupero e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito (lett. a).
L'art. 97 prevedeva ai commi 1 e 2 i seguenti requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione:
Pag. 5 di 21 (1) Per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 94, comma 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) devono avere da almeno 5 anni la residenza o il posto di lavoro in provincia e da almeno due anni nel comune in cui sono situate le abitazioni;
b) non possono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia, nè aver ceduto negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda un tale diritto;
lo stesso vale per il coniuge non separato;
c) …
(2) Qualora le abitazioni su cui il richiedente o il coniuge non legalmente separato possiedono i diritti di cui al comma 1, lettera b), si trovino fuori provincia, il richiedente è escluso dall'assegnazione di abitazioni in locazione soltanto se il valore convenzionale di tali abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, corrisponda al valore convenzionale di un'abitazione adeguata alla famiglia del richiedente in base alle disposizioni di legge provinciali.”.
In base all'art. 101, comma 6, l'abitazione poteva essere abitata solo dalle persone indicate nella domanda di assegnazione, mentre altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto previa autorizzazione. Era infatti prevista la tenuta di un elenco dei locatari all'art. 105.
La successione nell'assegnazione era invece disciplinata dall'art. 107 come segue:
“(1) In caso di decesso del locatario, il coniuge superstite subentra nell'assegnazione ed il contratto di locazione viene trascritto a suo favore.
(2) In mancanza del coniuge superstite, le sottoelencate persone hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione nel seguente ordine:
1. i figli;
2. i figli dei figli;
3. i genitori;
4. i fratelli e le sorelle.
(3) Le persone indicate al comma 2 devono fornire la prova della convivenza con il locatario da almeno due anni al momento del decesso e dell'inserzione nell'elenco dei locatari indicato all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire nell'elenco dei locatari di cui
Pag. 6 di 21 all'articolo 105. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli che al momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.
(4) …
(4/bis) La domanda di assegnazione dell'abitazione deve essere presentata dalle persone di cui ai commi 2 e 4 entro un anno dal decesso del conduttore. Decorso il termine di un anno dal decesso del conduttore senza che sia stata presentata la domanda di assegnazione dell'abitazione, l'abitazione si intende occupata illegittimamente.
(5) ….
(6) Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e da rendere necessaria la sistemazione in una struttura per lungodegenti, il coniuge superstite che non sia già cointestatario del contratto di locazione e le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105. I fratelli, le sorelle ed i figli dei figli al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti devono avere convissuto con il locatario da almeno dieci anni e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.
(7) ….” (enfasi del sottoscritto estensore).
Il canone di locazione è stabilito con regolamento di esecuzione (art. 112)
L'art. 109 prevede l'annullamento dell'assegnazione dell'abitazione e la conseguente risoluzione del contratto di locazione qualora dopo la consegna, venga accertato che l'assegnazione è stata conseguita in contrasto con le disposizioni vigenti.
L'art. 110 disciplina la revoca dell'assegnazione e la conseguente risoluzione del contratto di locazione nei confronti di chi sia proprietario o di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia (lett. g); qualora l'abitazione si trovi fuori provincia, la revoca viene disposta solamente qualora il valore convenzionale dell'abitazione sia pari al valore convenzionale di un'abitazione adeguata al conduttore in base alle disposizioni di legge provinciali, fermo il diritto del locatario di evitare la revoca se entro 30 giorni si dichiara disposto a pagare il canone provinciale (comma 2).
2.2. Dal 22.07.2022 è però entrata in vigore la legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5.
Pag. 7 di 21 Con essa il legislatore è intervenuto in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale “al fine di soddisfare la copertura del fabbisogno abitativo primario nella Provincia autonoma di
” (art. 1), disciplinando in particolare “i requisiti per l'assegnazione, l'annullamento e la CP_1 revoca dell'assegnazione di abitazioni in locazione a canone sociale e di abitazioni in locazione
a canone sostenibile nonché i rapporti di locazione;
” (art. 1, co. 2, lett. b) nonché precisando che l'edilizia residenziale sociale “ha lo scopo di soddisfare il fabbisogno abitativo di singole persone e nuclei familiari in situazione di disagio economico, sociale o abitativo” (art. 1, co. 4).
Fra le finalità perseguite dalla nuova normativa (art. 2) figurano quelle di soddisfare i bisogni abitativi primari e risolvere l'emergenza abitativa delle famiglie (n. 1), migliorare la qualità di vita della popolazione, mettendo a disposizione abitazioni in locazione a canone sostenibile (n.
2), assegnare alle persone aventi diritto abitazioni in locazione a canone sociale e abitazioni in locazione a canone sostenibile (n. 4).
L'art. 13 della l.p. n. 5/2022 ha demandato ad un regolamento di esecuzione il compito di stabilire i requisiti ed i criteri di preferenza per l'assegnazione in locazione a canone sociale e a canone sostenibile, fra cui il periodo minimo di residenza o di lavoro nel territorio provinciale o comunale (co. 1, lett. a), la titolarità di diritti reali su abitazioni da parte del richiedente o di componenti del nucleo familiare, inclusi diritti reali all'estero.
L'art. 14 ha demandato ad altro regolamento di esecuzione l'individuazione dei criteri per l'accoglimento di ulteriori persone, il cambio di abitazione e la successione nell'assegnazione.
L'art. 15 ha disciplinato in maniera analoga alla previgente disciplina la revoca dell'assegnazione, fra cui la titolarità di diritti su un alloggio adeguato al fabbisogno del nucleo familiare e la mancata occupazione dell'abitazione, salva la sussistenza di gravi motivi.
A norma dell'art. 21 l.p. n. 5/2022 le domande di successione nell'assegnazione, presentate prima dell'entrata in vigore della predetta legge, sono valutate ai sensi degli articoli 104, 107 e 108 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (co. 3).
L'art. 23, comma 2 ha infine disposto l'abrogazione dell'art. 107 l.p. n. 13/1998 dall'entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione.
3. Disciplina dal 01.09.2023
3.1. In data 01.09.2023 è entrato in vigore il c.d. “secondo regolamento di esecuzione” di cui al decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 23 agosto 2023 n. 28, con conseguente abrogazione della previgente disciplina relativa alla successione nel contratto.
Pag. 8 di 21 L'art. 4 prevede che tutti i componenti del nucleo familiare devono occupare stabilmente l'abitazione entro 60 giorni dalla firma del contratto (co. 1), mentre i componenti che al momento dell'assegnazione non si trovano nel territorio della provincia devono occupare l'abitazione entro sei mesi dalla consegna ed eleggervi la residenza anagrafica (co. 2).
L'art. 19 del D.P.G.P. n. 28/2023 stabilisce quanto segue in merito alla successione nel contratto:
“(1) Salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 5 – che stabilisce il diritto di subentro a favore del partner che al momento del decesso dell'assegnatario risulti nell'elenco delle persone residenti e abbia la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione, oltre al requisito, in caso di convivenza di fatto, della convivenza da almeno due anni (NDR) – in caso di decesso dell'assegnataria/assegnatario o di suo ricovero definitivo in una residenza per anziani come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, e successive modifiche, o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dalla deliberazione n. 888 della Giunta provinciale del 29 novembre 2022, le sottoelencate persone succedono nel diritto all'assegnazione, nel seguente ordine:
a) i figli e le figlie;
b) i figli/le figlie dei figli/delle figlie;
c) i genitori;
d) la/il partner convivente da meno di due anni;
e) i fratelli e le sorelle;
f) i generi e le nuore.
(2) Figli, figlie e genitori devono sia essere iscritti nell'elenco delle persone residenti sia avere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione nei due anni precedenti il decesso, ricovero definitivo o trasferimento. La durata biennale della convivenza non è richiesta per i figli e le figlie che al momento del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita.
…
(4) La domanda di successione nell'assegnazione dell'abitazione va presentata di norma entro
60 giorni dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento dell'assegnataria/assegnatario.
Pag. 9 di 21 (5) A seguito della successione nell'assegnazione l'ente locatore verifica che non sussista nessuna delle cause di revoca di cui all'articolo 15 della legge. Per i debiti pregressi vi è
l'obbligo di assunzione della responsabilità solidale.
(6) L'assegnazione alle persone indicate al comma 1 in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e
3 avviene fino alla successiva scadenza del contratto di locazione originario e, in ogni caso, per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento dell'assegnataria originaria/assegnatario originario.
(7) Se la persona di cui al comma 6 è in possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione in locazione a canone sociale o a canone sostenibile, le viene assegnata
l'abitazione occupata con la tipologia di locazione per la quale soddisfa i requisiti. Qualora
l'abitazione occupata sia sottoutilizzata e sia disponibile un'abitazione adeguata, si dispone il cambio di alloggio.
(8) Se al verificarsi della fattispecie di cui al comma 1 nessuna/nessuno dei componenti del nucleo familiare è in possesso dei requisiti per la successione nell'assegnazione ai sensi del presente articolo, su richiesta può essere stipulato un contratto transitorio di 18 mesi a canone provinciale.
(9) Salvo quanto previsto dal comma 7, alla scadenza di cui ai commi 6 e 8 l'abitazione in locazione deve essere restituita libera da persone e cose. Dopo tale termine viene disposto il rilascio dell'abitazione secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 3.
(10) Accertata la fattispecie di cui al comma 1 e decorso il termine di cui al comma 4 senza che sia stata presentata alcuna domanda di successione nell'assegnazione dell'abitazione, l'ente locatore sollecita la presentazione della domanda di successione o il rilascio dell'abitazione entro 15 giorni. Se ciò non avviene, l'abitazione è considerata occupata senza titolo, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dalla data del decesso, del ricovero definitivo o del trasferimento.
(…)” (enfasi del sottoscritto estensore).
L'art. 40, comma 1, dispone infine che nel caso di decesso, ricovero definitivo in una residenza per anziani o trasferimento fuori provincia della parte conduttrice prima dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, la successione avviene ai sensi dell'art. 107 l.p. n. 13/1998.
III. Nel merito della domanda di parte ricorrente
1. Si osserva in primo luogo il potere del giudice ordinario di sindacare la legittimità delle norme secondarie cui si ricollegano gli effetti abrogativi di una previgente norma primaria, in forza di
Pag. 10 di 21 una “sostanziale delegificazione” derivante da un atto avente forza di legge conferente la delega ad emanare la norma di natura regolamentare, senza necessità di sollevare la questione di legittimità a norma dell'art. 134 Cost. (cfr. Corte. cost. sent. n. 427/2000 e sent. n. 100/2000).
2. In secondo luogo si rileva che non è stata eccepita nel presente giudizio l'eventuale tardività della presentazione della domanda di successione entro il più breve termine di 60 giorni di cui all'art. 19, comma 4, del D.P.G.P. n. 28/2023.
Tantomeno l'ente convenuto ha mai contestato, né stragiudizialmente, né in questo giudizio,
l'allegazione secondo cui il signor si sarebbe presentato presso gli uffici comunali in Parte_1 data 19.09.2023 per presentare la domanda di subentro, ma sarebbe stato indotto a desistere dal funzionario preposto. Né l'ente ha contestato che sull'apposto sito internet fosse ancora indicata la vigenza della disciplina di cui all'art. 107 l.p. n. 13/1998, la quale prevedeva il termine più lungo di un anno.
La nuova disciplina prevede peraltro che l'ente solleciti la presentazione della domanda di successione al decorso del termine dei sessanta giorni (art. 19, co. 9).
Tali circostanze giustificano indubbiamente la rimessione in termini del ricorrente secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma regolamentare alla luce dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Carta fondamentale, e, quindi, del legittimo affidamento riposto dal privato nell'azione pubblica, senza pertanto che possa ritenersi preclusa la domanda per motivi di tardività.
3. Per quanto rileva nella fattispecie in esame, ai fini della successione nell'assegnazione sotto la vigenza dell'art. 107 l.p. n. 13/1998 era sufficiente il requisito della convivenza da almeno due anni del decesso e la semplice iscrizione nell'elenco dei locatari da almeno due anni, non legata a date o a tempi minimi (cfr. T.R.G.A. , sent. n. 230/2004). CP_1
3.1. Posto che la sussistenza del primo requisito è pacifica, oltre che risultare ex tabulas dalla richiesta e relativa autorizzazione rilasciata dell'ente in data 17.06.2019 (docc. 1 e 2 convenuto), la coabitazione effettiva con la madre assegnataria è dimostrata da plurimi elementi.
L'odierno ricorrente ha infatti ricoperto pacificamente l'ufficio di amministrazione di sostegno della madre, venendo quindi ritenuto soggetto idoneo ad occuparsi dell'anziana dall'autorità giudiziaria. In effetti, egli risulta esseri preso costantemente cura della medesima, come attestato dal Vicedirettore della Croce Bianca Stefan Viehweider a partire dall'anno 2022 fino al decesso della concessionaria, assistendo in 20 mesi a circa 60 trasporti (doc. 4 ricorrente). Sono altresì
Pag. 11 di 21 agli atti numerose fotografie relative al ricorrente in , da solo o con la madre a partire CP_1 dalla fine dell'anno 2020, con indicazione della data in cui sono state scattate, dimesse in vista della prima udienza del 21.11.2024.
Inoltre, vari vicini di casa hanno reso dichiarazioni scritte, secondo cui il signor era un Parte_1 inquilino presente, che si è preso cura della madre a partire quanto meno dall'anno 2020 (v. dichiarazioni Reinhold Prossliner, , – docc. 12, 13 e 14 CP_3 Controparte_4 ricorrente).
Va poi osservato che l'amministrazione provinciale prima della instaurazione del presente giudizio non ha mai addotto a motivo di rigetto della domanda di successione il difetto del requisito della convivenza, bensì solo il dato formale del mancato trasferimento della residenza anagrafica presso l'alloggio, tanto nella comunicazione del 01.12.2023, quanto e soprattutto nelle successive repliche del 30.01.2024 e del 19.03.2024 (docc. 5, 7 e 9 convenuto). Solamente nella comparsa di costituzione il Comune ha contestato in via del tutto generica la sussistenza della convivenza, ritenendola in ogni caso inconferente, così come ha apoditticamente l'attendibilità delle dichiarazioni scritte sulla mera base di un rapporto di amicizia che vengono riferiti solo dalla signora senza che peraltro ciò mini la veridicità di quanto ivi riferito. CP_4
L'effettiva coabitazione di desume altresì dalla cartella clinica della defunta, da cui si evince che ella giunse all'ospedale di in piena notte accompagnata dal figlio, a conferma del fatto CP_1 che questi viveva nello stesso alloggio della madre in caso di bisogno (doc. 5 ricorrente, pag. 10).
Infine, dopo l'autorizzazione a coabitare, egli risulta aver scambiato varia corrispondenza con l'amministrazione per la gestione del rapporto, indicando sin dalla e-mail del 16.11.2020 il proprio numero di cellulare italiano ed il numero di casa con prefisso n. 0471, relativo al
[...]
, a riprova di essere raggiungibile sul territorio e non in Germania, dove risiedeva CP_1 formalmente giusta iscrizione all'AIRE (doc. 3 ricorrente, pag. 1).
Alla luce del quadro complessivo di elementi forniti dal ricorrente e della mancanza di qualsivoglia allegazione di elementi di segno contrario da parte del convenuto, deve ritenersi dimostrata l'effettiva convivenza del signor con la locataria quanto meno dal 2020. Parte_1
3.2. In base invece all'art. 19 D.P.G.P. n. 28/2023, un figlio che voglia ora subentrare nel contratto deve essere sia iscritto nell'elenco delle persone residenti, sia avere la residenza anagrafica presso l'abitazione in locazione nei due anni antecedenti al decesso, ricovero definitivo o trasferimento.
Pag. 12 di 21 Il discrimine per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina è, in base all'art. 40, comma 1,
D.P.G.P. n. 28/2023, il momento del decesso, del ricovero definitivo in una residenza per anziani o del trasferimento del locatario fuori provincia: se l'evento è avvenuto prima dell'entrata in vigore del regolamento, la successione avviene ai sensi dell'art. 107 l.p. n. 13/1998, mentre in caso diverso si applica la nuova disciplina.
Ciò posto, sia l'art. 107 l.p. n. 13/1998, sia l'art. 19 D.P.G.P. n. 28/2023 ricollegano il momento in cui sorge il diritto a richiedere il subentro al decesso ovvero al ricovero definitivo del locatario in una struttura sostanzialmente deputata ad ospitarlo l'assegnatario in ragione delle sue aggravate condizioni di salute, facendo decorrere da tali eventi il momento da cui iniziare a decorrere il requisito temporale a ritroso per succedere nel contratto.
3.3. Ad un attento esame dell'art. 107, co. 6, l.p. n. 13/1998, ci si avvede però che il diritto del parente convivente a subentrare sorge in realtà nel momento stesso in cui l'assegnatario non è più autosufficiente, mentre il ricovero funge da dies a quo per il calcolo del termine a ritroso del requisito temporale:
“Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale che esso debba essere considerato non più autosufficiente… le persone di cui al comma 2 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105.”.
3.4. La nuova disciplina di cui all'art. 19, co. 1, D.P.G.P. n. 28/2023 individua invece il momento in cui sorge il diritto a succedere nella concessione-contratto in quello del ricovero stesso: “…in caso di decesso dell'assegnataria/assegnatario o di suo ricovero definitivo in una residenza per anziani come definita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018,
e successive modifiche, o di suo trasferimento in una struttura di assistenza abitativa o assistenza abitativa plus ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), dalla deliberazione n. 888 della
Giunta provinciale del 29 novembre 2022, le sottoelencate persone succedono nel diritto all'assegnazione, nel seguente ordine: …”.
Con riguardo ai concetti di non autosufficienza e di strutture assistenziali si rinvia all'art. 2 della l.p. n. 9/2007 ed alla sentenza n. 247/2024 di questo Tribunale, dimessa da parte ricorrente sub doc. 24, secondo cui sono da ritenersi ricomprese anche le strutture non meglio tipizzate messe a disposizione del soggetto che non sia più in grado, in ragione delle proprie condizioni di salute e
Pag. 13 di 21 dell'assistenza che conseguentemente necessita, di continuare ad abitare autonomamente presso l'appartamento concesso, avuto conto degli artt. 2 e 3 Cost. nonché della disciplina speciale in materia di disabilità, ex art. 32 e 117 Cost., con riguardo all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, oltre che della Convenzione delle nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con l. n. 18 del 2009.
3.5. Ai fini dell'applicazione dell'una o dell'altra disciplina diventa pertanto dirimente il momento in cui venga accertata la non autosufficienza del concessionario ed il trasferimento in una struttura di assistenza, momento che segna l'applicabilità o meno dell'art. 107 l.p. n.
13/1998.
Nel caso di specie, la madre del ricorrente, signora è stata ricoverata presso il Persona_1 reparto di geriatria dell'ospedale di la sera del 30.08.2023, ma l'accertamento che le sue CP_1 condizioni di salute ne comportavano il trasferimento in una struttura per lungodegenti (mai intervenuta causa sopraggiunto decesso) è stato compiuto solamente il 06.09.2023 (docc. 6 e 7 ricorrente).
In base alla cartella clinica, già all'ingresso in geriatria la signora presentava Persona_1
“condizioni generali scadenti” e all'esame obiettivo neurologico evidenziava incostanza (“si/no a domande semplici, esegue qualche ordine, non franchi segni di iato”), tanto che già in data
31.08.2023 la struttura sanitaria teneva un colloquio con il figlio e ADS in merito alle precarie condizioni di salute (doc. 6 ricorrente, pagg. 5 e 10). Le condizioni erano tali che solo pochi giorni dopo, in data 06.09.2023, veniva accertata l'idoneità per il suo trasferimento nella struttura di lungodegenza 'Firmian' (doc. 7 ricorrente).
Dal che si evince che la concessionaria-locataria versava sin dal momento del ricovero ospedaliero in situazioni tali che ne escludevano l'autosufficienza e ne richiedevano un trasferimento in apposita struttura assistenziale, non essendosi verificati ulteriori peggioramenti nel corso del breve ricovero.
Qualora il nosocomio di avesse provveduto a verificare già in data 31.08.2023 lo stato di CP_1 non autosufficienza e vi fosse stata la possibilità di trasferire immediatamente la assegnataria- locataria in un reparto di lungodegenza, la domanda del signor sarebbe stata ancora Parte_1 soggetta all'art. 107 l.p. n. 13/1998, avendone maturato tutti i requisiti, senza che assuma rilevanza il mancato ricovero a causa del successivo decesso e dalla eventuale indisponibilità di posti letto.
Pag. 14 di 21 Se ne evince all'evidenza la disparità di trattamento fra situazioni analoghe, a seconda delle tempistiche della struttura sanitaria pubblica nell'accertare lo stato di non autosufficienza dell'assegnatario-locatario e della disponibilità di posti per esso in strutture di lungodegenza, momento determinante la disciplina applicabile, con il conseguente effetto di riservare un differente trattamento alla medesima situazione:
“Né, a sostenere il pregiudizio - arrecato ex post dalla l. prov. n. 13 del 1977 alle aspettative ormai maturatesi in ordine alla cessione in proprietà degli alloggi già nel patrimonio dell CP_6
- può valere il richiamo a qualche specifico principio costituzionale. Anzi, l'art. 47, 2 co., Cost., il quale prevede che la Repubblica "Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione", deve indurre a tutt'altra conclusione. Qualunque lettura si voglia dare di quel principio costituzionale, non è ammissibile rovesciare integralmente la logica del precetto così posto, per giustificare una compromissione del diritto all'accesso alla proprietà della casa di abitazione, come quella prodotta dalla normativa impugnata. L'art. 20 della l. prov. Bolzano n.
13 del 1977, dunque, non trova alcun supporto nei principi costituzionali e, al contrario, determinando discriminazioni irrazionali e arbitrarie tra soggetti egualmente titolari del diritto a conseguire - mediante presentazione di domanda - la cessione in proprietà degli alloggi loro assegnati in locazione, viola l'art. 3 della Costituzione;
esso perciò va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il diritto dell'assegnatario in locazione degli alloggi già appartenenti al patrimonio dell e trasferiti all'IPEAA di CP_6
(del quale solo è questione nei giudizi principali) in ordine alla cessione in proprietà CP_1 degli stessi resti salvo solo qualora la domanda di cessione in proprietà sia stata presentata entro e non oltre il 6 settembre 1972.” (C. Cost. sent. n. 178/1987).
I principi di eguaglianza e di ragionevolezza fungono da criterio ermeneutico fondamentale nell'esegesi delle norme, la cui salvaguardia può implicare persino l'applicazione di una disciplina sopravvenuta anche a rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti, pur in assenza di efficacia retroattiva (cfr. Cass. civ. ord. n. 7527/2024).
Una lettura costituzionalmente orientata a siffatti principi giustifica, mutatis mutandis,
l'interpretazione della norma secondaria di cui all'art. 40 D.P.G.P. secondo cui la domanda è soggetta all'art. 107 l.p. n. 13/1998 non già dal momento del trasferimento in una struttura di assistenza, bensì dal momento in cui si palesa lo stato di non autosufficienza, momento in cui sorgeva il diritto in base alla previgente norma, poiché nella fattispecie in esame il ritardato
Pag. 15 di 21 accertamento dei presupposti ed il mancato trasferimento della madre risultano ascrivibili a fatti estranei alla sfera dell'interessato e dipesi esclusivamente dalla pubblica amministrazione.
3.6. Sotto diverso profilo, l'ente comunale invoca le finalità perseguite dalla l.p. n. 5/2022 (art. 2)
e l'emergenza abitativa del territorio, a giustificazione dell'introduzione della residenza anagrafica quale criterio condizionante il subentro in base all'art. 19 D.P.G.P. n. 28/2023, onde permettere l'accesso ad un'abitazione con canone sociale/ agevolato a chi possiede (oltre ai requisiti di carattere economico) l'elemento oggettivo e dichiarato della permanenza sul territorio, e l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente.
Le argomentazioni non sono però convincenti.
In primo luogo, le finalità perseguite dalla l.p. n. 5/2022, come sopra visto, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle enucleate all'art. 1 della l.p. n. 13/1998, fra cui si annoverano “la costruzione, l'acquisto, il recupero e la presa in locazione di abitazioni da assegnare in locazione ai richiedenti a più basso reddito” (lett. a).
In secondo luogo, il legame oggettivo con il territorio era contemplato già dalla vecchia norma, la quale poneva come requisito la convivenza nell'abitazione da almeno due anni, da intendersi, nel silenzio del legislatore, quale effettiva coabitazione con l'assegnataria-locataria.
Il diverso elemento di natura soggettiva, rappresentato dalla “intenzione di abitarvi stabilmente” risultava inoltre già tutelato dalle ipotesi di revoca dell'assegnazione, come disciplinate dall'art. 15, co. 4, l.p. n. 5/2022 (norma di immediata applicazione che ha comportato l'abrogazione del previgente art. 110 l.p. n. 13/1998), fra cui è annoverato il caso di mancata occupazione dell'abitazione, salvo autorizzazione per gravi motivi (lett. c).
Il requisito meramente formale della residenza anagrafica risulta dunque irragionevole alla luce delle finalità perseguite, come peraltro si evince da una recente pronuncia in siffatta materia della
Corte costituzionale: “Non è idoneo a superare la descritta incoerenza l'argomento speso dalla
Regione a difesa della norma, secondo cui il requisito della residenza protratta per più di cinque anni servirebbe «a garantire un'adeguata stabilità nell'ambito della regione prima della concessione dell'alloggio» di edilizia residenziale pubblica, cioè di un «beneficio di carattere continuativo». La previa residenza ultraquinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la
Pag. 16 di 21 residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il
"rischio di instabilità" del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro.” (C. cost. sent. n. 44/2020).
Solo per completezza si dà atto dell'inconferenza del fatto che il ricorrente è comproprietario per la quota di una metà di un'abitazione di 62 mq in Stoccarda, come da lui regolarmente comunicato all'ente nel 2019 (doc 1 convenuto). Siffatto elemento non è mai stato ravvisato come ostativo al diritto al subentro, né si evincono impedimenti normativi sulla base delle fonti sopra richiamate.
Quanto all'irrilevanza degli effetti pregiudizievoli per le situazioni in cui il parente convivente avesse maturato i requisiti al subentro in base alla vecchia disciplina, se è vero che la finalità perseguita dall'intervento pubblico per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quale l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti, assume una valenza primaria e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa (v. Cass. civ. sent. n. 21137/2020), vanno tuttavia distinte le posizioni di chi sia legato alla res da un rapporto qualificato dalle posizioni dei soggetti che invece vantino una mera aspettativa sulla stessa. La normativa provinciale qualifica espressamente come diritto la posizione giuridica di vantaggio in capo convivente, volta alla successione nell'abitazione in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge, senza dunque che vi sia un margine discrezionale della P.A. Il diritto, secondo l'art. 107 l.p. n. 13/1998 sorgeva automaticamente al sussistere dei requisiti di convivenza regolarmente dichiarata.
Sul punto sono degni di rilievo i principi affermati da altra pronuncia della Corte costituzionale, relativa ad una norma provinciale sempre in materia di edilizia residenziale pubblica:
“Indubbiamente l'esigenza di contemperare l'interesse privato dell'assegnatario e dei suoi familiari conviventi all'uso del bene con la destinazione del medesimo al servizio sociale dell'abitazione (trattandosi di un alloggio di edilizia residenziale pubblica) giustifica una selezione che riduca a una cerchia ristretta di soggetti, qualificati da un intenso rapporto di comunione di vita con l'assegnatario, i beneficiari della tutela privilegiata operante mediante la successione nel contratto di locazione. Ed è del pari fuori dubbio che il legislatore provinciale, in quanto investito in questa materia di competenza primaria, non è vincolato, come le regioni a statuto ordinario, ai criteri più larghi adottati dal citato punto 10 della deliberazione
Pag. 17 di 21 del C.I.P.E. 19 dicembre 1981, la quale, in caso di decesso dell'assegnatario, ammette a subentrare nell'assegnazione non solo i figli, ma tutti i discendenti, sempre che concorra il requisito della stabile convivenza. Ma, nell'assumere una regola più rigorosa, il legislatore provinciale deve rispettare il criterio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.
In quanto esclude dalla successione nel rapporto locatizio anche i figli di un figlio premorto dell'assegnatario, coi quali quest'ultimo aveva proseguito una convivenza già in atto col loro genitore, la norma impugnata fa dipendere la possibilità per i nipoti ex filio di continuare a fruire dell'alloggio assegnato all'avo dalla condizione della sopravvivenza del loro genitore. Se il figlio dell'assegnatario, con lui convivente insieme con la sua prole, sopravvive, ai nipoti ex filio, attraverso il subentro del loro genitore nel contratto di locazione, continua a estendersi il godimento dell'alloggio, con diritto di ulteriore successione nel rapporto ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge prov. n. 13 del 1977, aggiunto dall'art. 3 della legge n. 44 del 1988.
Se invece, turbato ordine mortalitatis, il figlio premuore all'assegnatario, alla morte di quest'ultimo i nipoti ex filio, sebbene l'avo abbia continuato a tenerli presso di sè, vengono privati dell'alloggio.
Nonostante che l'assegnatario abbia mostrato la volontà di estendere incondizionatamente il godimento della cosa locata ai nipoti ex filio, la tutela del bisogno dell'alloggio nella forma della successione nel contratto di locazione opera in loro favore solo con la mediazione del loro genitore, cioè viene subordinata alla condizione eminentemente aleatoria della sua sopravvivenza all'assegnatario. Tale disparità di trattamento delle due ipotesi, che dal punto di vista del rapporto di convivenza dell'assegnatario con i nipoti ex filio sono identiche, e si differenziano solo per il fatto della premorienza o della sopravvivenza del loro genitore, non è ragionevole e pertanto deve essere rimossa.” (C. cost. sent. n. 28/1990).
Analogamente il diritto a succedere nel caso di specie è dipeso in via del tutto aleatoria dal momento dell'accertamento dell'aggravamento della assegnataria-locataria, poiché un altro figlio
– che avesse parimenti maturato i requisiti in base alla vecchia disciplina – avrebbe fatto salvo il proprio diritto al subentro, qualora il genitore assegnatario avesse ottenuto l'idoneità al trasferimento per l'aggravarsi delle condizioni di salute prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, ovvero dopo un biennio dalla sua entrata in vigore.
Nel caso di specie, inoltre, il ricorrente versava incolpevolmente nell'impossibilità di poter maturare in tempo il nuovo requisito della residenza anagrafica, la cui introduzione non solo per
Pag. 18 di 21 le considerazioni sopra compendiate è del tutto irragionevole rispetto alle finalità perseguite, ma ha anche comportato la decadenza dal diritto alla successione già maturato. Tale effetto sfavorevole non può ricadere su situazioni in cui la condotta, id est il mancato trasferimento della residenza anagrafica, all'epoca in cui venne posta in essere, non era ostativa all'attribuzione del diritto, che era stato acquisito in base alla disciplina previgente:
“L'estensione della decadenza, rispetto a fatti determinatisi nel vigore di una disciplina che non li qualificava come preclusivi dell'assegnazione in locazione, si tradurrebbe in una sorta di sanzione a carico dell'assegnatario, il quale verrebbe a perdere l'alloggio per atti legittimamente compiuti sulla base della normativa del tempo, e non avrebbe del resto alcuna possibilità di ovviare al più rigoroso o comunque diverso regime sopraggiunto, in mancanza di una disposizione transitoria che conceda un termine per dismettere il bene la cui proprietà dovrebbe implicare l'improseguibilità del rapporto di assegnazione.
Giustificazione a detta estensione, peraltro, non potrebbe emergere dagli obiettivi pubblicistici perseguiti con la realizzazione e gestione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, e dalla connessa esigenza di coordinare e bilanciare le posizioni dell'assegnatario in locazione, divenuto
"possidente" secondo lo ius superveniens, con le aspettative di altri aspiranti all'assegnazione, privi di appartamenti con caratteristiche ad essa ostative (tesi sostenuta dal Procuratore generale a corredo delle riportate conclusioni).
Al riguardo va rilevato che riassegnazione in locazione è costitutiva di un diritto soggettivo di godimento, e che il conflitto fra tale diritto e le posizioni di mero interesse legittimo di chi potrebbe ottenere riassegnazione del bene, dopo la decadenza dell'assegnatario in atto, non è risolvibile in base al mero richiamo della prevalenza dell'interesse pubblico sull'interesse privato
(prevalenza ravvisatole soltanto fino al momento in cui si concluda il procedimento amministrativo di assegnazione;
v. Cass. 24 luglio 1993 n. 8319), dato che il sacrificio di un diritto soggettivo, per esigenze di ordine generale, non può prescindere da una specifica disposizione che espressamente contempli un intervento autoritativo sul diritto stesso, fissandone presupposti e modalità. Una diversa esegesi, inoltre, esporrebbe le norme in esame a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., per l'irragionevolezza di una parità di trattamento in situazioni non omogenee, quella dell'acquisto di un altro alloggio nel vigore di legge che ne preveda il riverberarsi in via rescissoria sull'assegnazione e quella dell'acquisto medesimo effettuato in un contesto normativo non contemplante alcun effetto sul rapporto. Ne
Pag. 19 di 21 discende che i condivisibili rilievi del circa l'operatività della L.R. del Veneto n. 10 del CP_1
1996, in tema di decadenza dall'assegnazione per perdita dei requisiti, anche nelle assegnazioni in corso, in quanto rapporti di durata soggetti alla legge sopravvenuta con riguardo agli effetti successivi alla sua entrata in vigore (v. Cass. 16 febbraio 1999 n. 1304 e 29 novembre 1999
n. 13314, con riferimento alla citata L.R. del Veneto n. 19 del 1990), non infirmano il decisum della sentenza impugnata, dovendosi affermare, in adesione a principio già enunciato da questa
Corte con riguardo alla similare L.R. del Friuli-Venezia Giulia 30 maggio 1988, n. 37 (sent. 2 aprile 2004 n. 6503), che la decadenza dall'assegnazione, prevista dalla L. n. 10 del 1996, artt.
2 e 27, per l'ipotesi di acquisizione della proprietà di altro alloggio nel territorio nazionale con valore catastale eccedente un determinato limite, non è applicabile nei rapporti in corso in relazione ad acquisti intervenuti prima della sua entrata in vigore (come pacificamente nella specie).” Cass. civ. sent. n. 25018/2005; cfr. anche Cass. civ. sent. n. 6503/2004).
3.7. In definitiva, in ragione delle rappresentate incongruenze che deriverebbero dall'applicazione della normativa sopravvenuta alla fattispecie in esame, per violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, oltre che di ragionevolezza, l'art. 40 D.P.G.P. deve essere interpretato nel senso che la disciplina previgente di cui all'art. 107 l.p. n. 13/1997 continui ad applicarsi a fattispecie, come quelle in esame, in cui il parente abbia maturato il diritto a succedere nell'assegnazione in base alla disciplina previgente e versasse nell'incolpevole impossibilità di maturare il nuovo requisito della residenza anagrafica biennale prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.
Ne consegue l'annullamento in via incidentale della determinazione dirigenziale della direttrice dell'ufficio edilizia del Comune di n.1726 del 07/05/2024 nella parte in cui rigetta CP_1
l'istanza di subentro.
IV. Spese di lite
3. Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
In considerazione della novità delle questioni sussistono i presupposti per compensare la metà delle spese di lite, con conseguente condanna del convenuto a rifondere al ricorrente la restante metà delle spese.
La liquidazione avviene come da dispositivo in applicazione dei seguenti parametri: D.M. n.
55/2014 Ministero della Giustizia, valore indeterminato, scaglione di valore da euro 26.000,01 ad euro 52.000, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della
Pag. 20 di 21 fase istruttoria/di trattazione per assenza di attività svolta, oltre rimborso forfettario in misura del
15% ed accessori per previdenza ed iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,
1. accerta il diritto del ricorrente alla successione Parte_1 nell'assegnazione dell'alloggio di proprietà comunale sito in Via Brennero n.3/A/3 già in concessione alla defunta signora e per l'effetto annulla la Persona_1 determinazione dirigenziale della direttrice dell'ufficio edilizia del CP_1 CP_1
n.1726 del 07/05/2024 nella parte in cui rigetta l'istanza di subentro;
2. condanna il convenuto a rifondere al ricorrente Controparte_1 [...]
a metà delle spese del presente giudizio, con compensazione fra le parti Parte_1 della restante metà, spese liquidate per l'intero in euro 7.616,00 per compensi, rimborso forfettario in misura del 15% ed accessori per previdenza ed iva come per legge sulle poste soggette ed oltre spese future occorrende.
Così deciso, lì 07.06.2025
Il Giudice
Massimiliano Segarizzi
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