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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 697/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 18/02/2025
È presente per parte ricorrente e per delega dell avv Silvio Del Regno l avv Giovanni Longobardi il quale si riporta ai propri atti di causa e chiede che la causa sia decisa. Il giudice, dato atto che nessuno è presente in aula, alle ore 12,50 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, da lettura alla pubblica udienza del 17.09.2024 ai sensi degli artt. 447 bis e 429 c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 697 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: “intimazione di sfratto per morosità”, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Inferiore alla via Attilio Barbarulo n. 105, presso lo studio dell'avv. Silvio Del Regno, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/2/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato il 30.03.2021, il sig. - premesso di aver concesso in Parte_1 locazione al sig. , ad uso abitativo, l'immobile di sua proprietà, sito in Casal Velino frazione CP_1
Marina al corso Europa, 38/f, identificato nel NCEU di detto Comune al foglio 32, particella n. 1930 categoria catastale A/2 - intimava al conduttore sfratto per morosità. Deduceva che il conduttore non aveva provveduto al pagamento del canone di locazione stabilito in euro 5.000,00 annui da corrispondere in due rate semestrali anticipate di euro 2.400,00 a settembre (primo semestre) e marzo (secondo semestre), e che la morosità accumulata dal mese di settembre 2020 al mese di marzo 2021 ammontava ad euro 2.600,00.
L'istante concludeva per la convalida dello sfratto intimato e, in caso di opposizione, per l'emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c, con richiesta di fissazione, a breve, della data di esecuzione dello sfratto. Chiedeva altresì, emettersi ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per i canoni di locazione scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali delle singole scadenze fino al soddisfo;
pronunciarsi la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per il grave inadempimento del conduttore con condanna al rilascio e contestuale consegna delle chiavi e la condanna del conduttore al pagamento delle spese processuali.
Era presente, personalmente, in giudizio il sig. , alla prima udienza di comparizione del CP_1
29.04.2021; all'udienza del 13.05.2021 il ricorrente insisteva per la convalida dello sfratto e per l'emissione del decreto ingiuntivo, dichiarando la persistenza della morosità.
Parte resistente, presente in giudizio personalmente, si opponeva alla convalida dello sfratto intimato.
Con provvedimento del 19.05.2021, il Tribunale di Vallo della Lucania, ordinava, ex. art. 665 c.p.c., al sig.
di rilasciare, in favore del ricorrente, l'immobile sito in Casal Velino frazione Marina al Corso CP_1
Europa 38/f piano terra, fissando per l'esecuzione coattiva la data del 31.10.2021. Il Tribunale, ordinava, altresì il mutamento del rito, fissando per la discussione l'udienza del 17.03.2022 e concedendo termine, all'intimante, sino a 30 giorni prima dell'udienza di discussione per il deposito di memorie integrative, e all'intimato sino a 10 giorni prima, della predetta udienza, per il deposito di memoria integrativa. Inoltre, assegnava alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Il ricorrente depositava memoria integrativa, con cui rappresentava che, nonostante l'ordinanza di rilascio, il sig. non aveva consegnato l'immobile e ribadiva la persistenza della morosità, estesasi CP_1 fino al febbraio 2022, che ammontava complessivamente ad euro 7.600,00, concludeva per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, e per la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati e delle indennità di occupazione per la permanenza nell'immobile successivamente al provvedimento giudiziale di rilascio.
2 All'udienza di discussione del 17.03.2022 parte ricorrente depositava: 1) memorie ex art. 414 c.p.c.; 2) verbale del procedimento di mediazione con esito negativo;
3) verbale di liberazione dell'immobile dell'8/2/2022 e alla successiva udienza del 27/9/2022 procura speciale relativa al procedimento di mediazione.
Concludeva come da memoria ex art. 414 c.p.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, e per la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati e delle indennità di occupazione per la permanenza nell'immobile successivamente al provvedimento giudiziale di rilascio per un ammontare di euro 7.600,00, e alla refusione delle spese ed onorari di causa all'avvocato antistatario.
Il Giudice fissava l'udienza del 17.09.2024 per la discussione orale, differita al 18/2/2025 per la notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore formulata dal ricorrente, merita accoglimento.
Come è a tutti noto il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onore della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso in esame parte ricorrente provava la fonte del proprio diritto e il conduttore non dimostrava di aver regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso;
“tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambi le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (cfr. Cass. Civ. n. 1773/2001;
Cass. Civ. n. 7083/2006).
La gravità dell'inadempimento, difatti, non va commisurata all'entità del danno, ma alla rilevanza della violazione della volontà manifestata dai contraenti, alle caratteristiche del rapporto e al concreto interesse di ciascuna delle parti coinvolte ad una esatta e tempestiva prestazione. La mancata corresponsione dei canoni per anni integra un inadempimento grave, perché altera sensibilmente il sinallagma contrattuale.
La valutazione sull'importanza dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 c.c. deve essere unitaria in relazione a tutto il comportamento del debitore, desumibile anche dal protarsi della mora nel corso del
3 giudizio e nel caso in esame il conduttore non solo non offriva il pagamento prima della notificazione dell'atto di intimazione, ma anche nel corso del giudizio persisteva nel proprio comportamento (cfr. Cass.
Civ. 2346/1998).
Va, dunque, dichiarata la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione e il resistente va condannato al pagamento dei canoni dovuti fino al rilascio dell'immobile del'8/2/2022, oltre accessori nella misura legale dalle singole scadenze.
Le spese, seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni, definitamente pronunciando in ordina alla domanda proposta con atto notificato il 30.03.2021 da nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione sottoscritto in data 23.09.2019 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Vallo della Lucania in data 23.09.2019 e condanna il resistente al pagamento della somma di euro 7.600,00 per canoni fino al mese di febbraio 2022 e scaduti fino al rilascio del 08.02.2022, oltre interessi nella misura legale con decorrenza dalle singole scadenze;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , che CP_1 Parte_1 si liquidano in complessivi euro 2600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/2/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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Verbale udienza del 18/02/2025
È presente per parte ricorrente e per delega dell avv Silvio Del Regno l avv Giovanni Longobardi il quale si riporta ai propri atti di causa e chiede che la causa sia decisa. Il giudice, dato atto che nessuno è presente in aula, alle ore 12,50 dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, da lettura alla pubblica udienza del 17.09.2024 ai sensi degli artt. 447 bis e 429 c.p.c. della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 697 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: “intimazione di sfratto per morosità”, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Inferiore alla via Attilio Barbarulo n. 105, presso lo studio dell'avv. Silvio Del Regno, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 18/2/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato il 30.03.2021, il sig. - premesso di aver concesso in Parte_1 locazione al sig. , ad uso abitativo, l'immobile di sua proprietà, sito in Casal Velino frazione CP_1
Marina al corso Europa, 38/f, identificato nel NCEU di detto Comune al foglio 32, particella n. 1930 categoria catastale A/2 - intimava al conduttore sfratto per morosità. Deduceva che il conduttore non aveva provveduto al pagamento del canone di locazione stabilito in euro 5.000,00 annui da corrispondere in due rate semestrali anticipate di euro 2.400,00 a settembre (primo semestre) e marzo (secondo semestre), e che la morosità accumulata dal mese di settembre 2020 al mese di marzo 2021 ammontava ad euro 2.600,00.
L'istante concludeva per la convalida dello sfratto intimato e, in caso di opposizione, per l'emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c, con richiesta di fissazione, a breve, della data di esecuzione dello sfratto. Chiedeva altresì, emettersi ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per i canoni di locazione scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi legali delle singole scadenze fino al soddisfo;
pronunciarsi la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per il grave inadempimento del conduttore con condanna al rilascio e contestuale consegna delle chiavi e la condanna del conduttore al pagamento delle spese processuali.
Era presente, personalmente, in giudizio il sig. , alla prima udienza di comparizione del CP_1
29.04.2021; all'udienza del 13.05.2021 il ricorrente insisteva per la convalida dello sfratto e per l'emissione del decreto ingiuntivo, dichiarando la persistenza della morosità.
Parte resistente, presente in giudizio personalmente, si opponeva alla convalida dello sfratto intimato.
Con provvedimento del 19.05.2021, il Tribunale di Vallo della Lucania, ordinava, ex. art. 665 c.p.c., al sig.
di rilasciare, in favore del ricorrente, l'immobile sito in Casal Velino frazione Marina al Corso CP_1
Europa 38/f piano terra, fissando per l'esecuzione coattiva la data del 31.10.2021. Il Tribunale, ordinava, altresì il mutamento del rito, fissando per la discussione l'udienza del 17.03.2022 e concedendo termine, all'intimante, sino a 30 giorni prima dell'udienza di discussione per il deposito di memorie integrative, e all'intimato sino a 10 giorni prima, della predetta udienza, per il deposito di memoria integrativa. Inoltre, assegnava alle parti termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Il ricorrente depositava memoria integrativa, con cui rappresentava che, nonostante l'ordinanza di rilascio, il sig. non aveva consegnato l'immobile e ribadiva la persistenza della morosità, estesasi CP_1 fino al febbraio 2022, che ammontava complessivamente ad euro 7.600,00, concludeva per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, e per la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati e delle indennità di occupazione per la permanenza nell'immobile successivamente al provvedimento giudiziale di rilascio.
2 All'udienza di discussione del 17.03.2022 parte ricorrente depositava: 1) memorie ex art. 414 c.p.c.; 2) verbale del procedimento di mediazione con esito negativo;
3) verbale di liberazione dell'immobile dell'8/2/2022 e alla successiva udienza del 27/9/2022 procura speciale relativa al procedimento di mediazione.
Concludeva come da memoria ex art. 414 c.p.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, e per la condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati e delle indennità di occupazione per la permanenza nell'immobile successivamente al provvedimento giudiziale di rilascio per un ammontare di euro 7.600,00, e alla refusione delle spese ed onorari di causa all'avvocato antistatario.
Il Giudice fissava l'udienza del 17.09.2024 per la discussione orale, differita al 18/2/2025 per la notificazione dell'ordinanza di mutamento del rito.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore formulata dal ricorrente, merita accoglimento.
Come è a tutti noto il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onore della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso in esame parte ricorrente provava la fonte del proprio diritto e il conduttore non dimostrava di aver regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso;
“tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in modo apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma negoziale;
completandosi, poi, l'indagine mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambi le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alle particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (cfr. Cass. Civ. n. 1773/2001;
Cass. Civ. n. 7083/2006).
La gravità dell'inadempimento, difatti, non va commisurata all'entità del danno, ma alla rilevanza della violazione della volontà manifestata dai contraenti, alle caratteristiche del rapporto e al concreto interesse di ciascuna delle parti coinvolte ad una esatta e tempestiva prestazione. La mancata corresponsione dei canoni per anni integra un inadempimento grave, perché altera sensibilmente il sinallagma contrattuale.
La valutazione sull'importanza dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 c.c. deve essere unitaria in relazione a tutto il comportamento del debitore, desumibile anche dal protarsi della mora nel corso del
3 giudizio e nel caso in esame il conduttore non solo non offriva il pagamento prima della notificazione dell'atto di intimazione, ma anche nel corso del giudizio persisteva nel proprio comportamento (cfr. Cass.
Civ. 2346/1998).
Va, dunque, dichiarata la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione e il resistente va condannato al pagamento dei canoni dovuti fino al rilascio dell'immobile del'8/2/2022, oltre accessori nella misura legale dalle singole scadenze.
Le spese, seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira Bellantoni, definitamente pronunciando in ordina alla domanda proposta con atto notificato il 30.03.2021 da nei confronti di , ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, Parte_1 CP_1 così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione sottoscritto in data 23.09.2019 e registrato presso l'Agenzia delle
Entrate – Ufficio di Vallo della Lucania in data 23.09.2019 e condanna il resistente al pagamento della somma di euro 7.600,00 per canoni fino al mese di febbraio 2022 e scaduti fino al rilascio del 08.02.2022, oltre interessi nella misura legale con decorrenza dalle singole scadenze;
2) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , che CP_1 Parte_1 si liquidano in complessivi euro 2600,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 18/2/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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