Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 09/12/2025, n. 7936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7936 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5232 del 2025, proposto da AR DA, rappresentata e difeso dall'avvocato Flavio Brusciano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa di Briano, in persona del Sindaco incarica, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Luciano Mottola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della determinazione del Responsabile dell'Area Affari Istituzionali del Comune di Villa di Briano RCG N° 364/2025 del 24 settembre 2025, avente ad oggetto " Avviso pubblico per lo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n° 1 unità lavorativa, con il profilo di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato [...] approvazione atti ", con la quale è stato approvato il verbale n. 2 del 19 settembre 2025 e nominata vincitrice della procedura la Dott.ssa IA RI;
b) del verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 19 settembre 2025, prot. n. 10168/2025, richiamato e approvato dalla suindicata determina, nella parte in cui non ha disposto l'interpello della ricorrente e ha proposto la nomina della controinteressata;
c) del silenzio serbato dal Comune di Villa di Briano sull'atto di diffida e messa in mora notificato in data 9 ottobre 2025 a mezzo p.e.c., con cui si chiedeva l'annullamento in autotutela della predetta determina e la nomina della ricorrente;
d) ove esistente e per quanto di ragione, del contratto individuale di lavoro stipulato tra il Comune di Villa di Briano e la dott.ssa IA RI in esecuzione della determina impugnata;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29 ottobre 2022 e l'Avviso Pubblico del 31 dicembre 2024, nella parte in cui fossero interpretati in senso difforme da quanto dedotto nel presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della sig.ra RI IA e del Comune di Villa di Briano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS AL nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Villa di Briano -con determina del 31 dicembre 2024- ha indetto una procedura per lo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti per l'assunzione a tempo indeterminato di n° 1 unità lavorativa, con il profilo di assistente sociale a tempo pieno ed indeterminato.
2. Con il ricorso in trattazione la ricorrente contesta gli atti indicati in epigrafe a mezzo dei quali il Comune intimato ha nominato quale vincitrice della anzidetta procedura la dott.ssa IA RI, odierna controinteressata, contestualmente censurando l’avviso pubblico ed i verbali della commissione, nonché il silenzio presuntivamente serbato dal Comune di Villa di Briano sull'atto di diffida e messa in mora notificato a mezzo p.e.c. del 9 ottobre 2025 finalizzato all'annullamento in autotutela dei gravati atti comunali.
3. Si espone in fatto che:
-il Comune di Villa di Briano a mezzo del gravato avviso pubblico invitava “ a segnalare la graduatoria, presentando manifestazione di interesse, i soggetti idonei, interessati all’assunzione presso il Comune di Villa di Briano, collocati nelle graduatorie in corso di validità, approvate da Enti del Comparto Funzioni Locali, in seguito all’espletamento di concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminato, con profilo professionale analogo a quello che si intende ricoprire ”;
-l’Avviso prevedeva nella la sezione "CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE PROCEDIMENTO che " Individuata la graduatoria della quale avvalersi ai fini della copertura dei posti indicati nell’avviso si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento, in rigoroso ordine di graduatoria, dei soggetti utilmente collocati, compresi coloro che non abbiano presentato la manifestazione di interesse ai quali è assegnato un termine di 5 giorni per manifestare la propria disponibilità all'assunzione da parte del Comune di Villa di Briano. Il mancato riscontro equivale a rinuncia ".
- la ricorrente risultava idonea non vincitrice nella graduatoria del concorso pubblico per n. 1 Funzionario EQ Assistente Sociale, approvata dal Comune di Casapesenna con Determinazione n. 261 del 23 maggio 2023;
-in tale graduatoria, la dott.ssa DA si collocava al 6° posto con un punteggio di 48,40, mentre la controinteressata, dott.ssa IA RI, si posizionava al 7° posto con un punteggio inferiore, pari a 48,25;
- l'Amministrazione, dopo aver espletato la fase istruttoria, prendeva atto che solo il Comune di Casapenna aveva concesso l'utilizzo della propria graduatoria a tempo indeterminato per il profilo di assistente sociale;
-essendo già stati assunti i candidati collocati nelle posizioni dalla 1ª alla 5ª dell’anzidetta graduatoria, la ricorrente risultava essere la prima candidata utilmente collocata e disponibile per lo scorrimento e, dunque, avrebbe dovuto essere assunta dal Comune di Villa di Briano come assistente sociale;
-sennonché, la ricorrente (che non aveva in origine manifestato interesse alla utilizzazione della graduatoria) del tutto illegittimamente non sarebbe stata convocata dal Comune intimato per poter manifestare la propria disponibilità all’assunzione nel termine di 5 giorni previsto dal bando;
4. Parte ricorrente, che ha esteso l’impugnativa al contratto individuale di lavoro stipulato tra il Comune di Villa di Briano e la dott.ssa IA, ha affidato il gravame ad un unico motivo di ricorso così di seguito rubricato: I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS (AVVISO PUBBLICO DEL 31.12.2024) E DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 84 DEL 29.10.2022. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTOVINCOLO E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ E MANIFESTA ILLOGICITÀ.
5. Si sono costituite in resistenza la controinteressata e l’Amministrazione civica intimata eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. e nel merito l’infondatezza della domanda azionata siccome sarebbe stato onere della ricorrente (a seguito della pubblicazione degli atti della procedura) a comunicare la propria disponibilità ad essere assunta; la ricorrente, quindi, avrebbe rinunziato a far valere la propria posizione in graduatoria salvo poi a mutare il proprio convincimento a valle della nomina della controinteressata.
6. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025 prevista per la trattazione dell’incidente cautelare sentiti difensori delle parti presenti, verificata l’integrità del contraddittorio e previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. È fondata l’eccezione formulata dalle parti resistenti di difetto di giurisdizione del G.A appartenendo la fattispecie alla cognizione del giudice ordinario.
8. Si premette che in base all'art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 " 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. [...] ".
9. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in fattispecie similari ( ex multis , Cass., Sez. Un., 22 agosto 2019 n. 21607) ha precisato che in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi del d.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4.
10. Ora, nel caso di specie, la domanda azionata -in uno alla diffida di parte ricorrente volta a sollecitare l’Amministrazione intimata ad agire in autotutela- ha ad oggetto il preteso diritto all’assunzione in ragione della posizione di parte ricorrente nella graduatoria utilizzata dal Comune, senza che vi sia una contestuale contestazione di una nuova procedura comparativa.
11. Il petitum sostanziale è costituito, dunque, dal diritto all'assunzione che la ricorrente rivendica nei confronti del Comune, al di fuori dell'ambito di una procedura concorsuale, che spetta, in applicazione dei sopra richiamati principi, alla cognizione del giudice ordinario.
12. Pertanto, la ricorrente in quanto utilmente collocata nella graduatoria finale di una selezione pubblica ancora efficace (che il Comune resistente ha deciso di utilizzare) non può che rivolgersi al giudice ordinario vantando, per le ragioni anzidette, un diritto perfetto all'assunzione, derivante dalla decisione dell'amministrazione di coprire i posti vacanti mediante mero scorrimento della graduatoria di altro ente pubblico.
13. La contestazione giudiziale, invero, ha ad oggetto esclusivo la modalità di attuazione di tale scorrimento, ritenuta impeditiva dell'invocato beneficio assunzionale (in termini, T.A.R. NA, Sez. III, 10 dicembre 2024, n.6922), dovendo, peraltro, accertarsi esclusivamente il perfezionamento o meno della rinunzia alla posizione in graduatoria e, quindi, il diritto all’assunzione.
14. Parimenti inammissibile è l’azione ex art. 117 c.p.a volta a contestare il silenzio dell’Amministrazione sulla richiesta di annullamento in autotutela, dal momento che anche tale domanda presuppone la giurisdizione del G.A e la sussistenza di una posizione di interesse legittimo che, per le ragioni anzidette, non sussiste nel caso all’esame (Tar Roma, Sez. I, 4 giugno 2024, n. 11393).
15. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, dovendosi affermare, in relazione alla presente fattispecie, la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
16. Si ravvisano, nondimeno, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AS Di NA, Presidente
OS AL, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AL | EL AS Di NA |
IL SEGRETARIO