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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 249/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(p. iva ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Nicola Iannarone (c.f. giusta procura C.F._1
allegata all'atto di appello .……........................APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Lucia Manna (c.f. ) e LA Galiano (c.f. C.F._2
) -APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE C.F._3
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1883/2020, emessa dal tribunale di Avellino in data 15.12.2020.
Conclusioni delle parti:
-per l'appellante principale:
“1) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex artt.
351 e 283 c.p.c., disporre per le ragioni espresse la sospensione della efficacia
esecutiva e/o della esecutorietà della sentenza n.1883/2020 del Tribunale di
Avellino, all'esito della comparizione personale delle parti;
2) in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la
domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto accertare e
dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...]
per le causali dedotte in giudizio. Parte_2
Con condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle
spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione”;
-per l'appellata ed appellante incidentale:
“
1. Preliminarmente rigettare l'avversa richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
ovvero, in subordine, condizionarne il beneficio alla corresponsione di
cauzione di pari importo;
2. Dichiarare anche ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile, improcedibile,
improponibile e, comunque, infondato l'appello formulato da parte avversa, e
conseguenzialmente rigettarlo;
3. In accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, e
dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata
dalla per inesatto adempimento della prestazione da Parte_1
parte della e conseguenzialmente rigettarla;
Parte_2 condannare la al pagamento delle spese di lite da Parte_1
liquidarsi in € 8.675,78, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, in
applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, senza alcuna
compensazione tenuto conto del criterio della maggiore soccombenza di parte
attrice.
In via subordinata, confermare la sentenza appellata.
In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo
grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Avellino, la
[...]
conveniva in giudizio la per sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
che nulla era dovuto alla stessa per le obbligazioni relative al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, con accertamento del grave inadempimento contrattuale della controparte e con condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni cagionati, con eventuale compensazione delle reciproche pretese;
a tal fine deduceva di aver affidato al vettore giusta scrittura Parte_2
privata datata 24.4.2013, i servizi di trasporto connessi alla consegna e ritiro della biancheria presso i propri clienti privati sull'isola d'Ischia e che, nello specifico, le parti pattuivano, tra l'altro il corrispettivo di € 250,00 per ogni viaggio, previa verifica mensile in contraddittorio, e la durata contrattuale di mesi 6, con scadenza il 26.10.2013. Deduceva inoltre che la convenuta Pt_2
benchè il contratto di trasporto si fosse rinnovato tacitamente alla scadenza del
26.10.2013, le comunicava arbitrariamente in data 29.10.2013 che dall'1.11.2013 non avrebbe effettuato più consegne per conto della Parte_1
intendendo risolto il contratto alla scadenza oramai trascorsa del
[...] 26.10.2013. Così l'attrice contestava la legittimità della disdetta per asserito mancato rispetto del preavviso di 90 giorni, contestava la fattura a saldo di €.
77.490,87, deducendo inoltre che la aveva indebitamente trattenuto Pt_2
della biancheria di proprietà dell'attrice.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda, ritenendo di aver correttamente adempiuto a quanto contrattualmente stabilito;
spiegava inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme ancora dovute a saldo delle prestazioni rese.
Espletata l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti, il tribunale emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale determinava in €.
42.236,94 l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'attrice alla convenuta,
compensando per metà le spese di lite e condannando l'attrice al pagamento della residua metà. Motivava a tal fine il tribunale irpino, per quel che può
rilevare relativamente al presente giudizio di gravame, che, stante la reciproca contestazione con riferimento al numero di viaggi effettuati dalla in Pt_2
esecuzione del citato contratto, risultavano provati solamente alcuni trasporti di biancheria effettuati dalla nell'isola d'Ischia, e precisamente quelli, Pt_2
identificati in numero di 258, per i quali erano stati prodotti i tagliandi per i viaggi in traghetto;
a detto numero andava moltiplicato il prezzo pattuito per singolo viaggio, pari ad €. 250,00. Inoltre il tribunale riteneva provato, con le note di contestazione di alcuni clienti, anche l'ammanco di una parte della biancheria imputabile alla così riconoscendo un risarcimento del danno Pt_2
a vantaggio della equitativamente quantificato in €.
5.000. Infine, Parte_1
relativamente alla problematica dell'asserito rinnovo tacito del contratto,
motivava il giudice di primo grado che il contratto era ordinariamente cessato alla scadenza contrattualmente concordata, non sussistendo clausole prevedenti il rinnovo automatico dello stesso.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la a Parte_1
cui resiste, formulando altresì appello incidentale, la Parte_2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante principale (che appaiono adeguatamente circoscritti, cosi rigettando l'eccezione di violazione dell'art. 342 cpc proposta dalla difesa della risultano essere Pt_2
sostanzialmente due e sono così riassumibili:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la su cui incombeva il relativo onere Pt_2
della prova, non abbia fornito dimostrazione delle prestazioni realizzate.
La suddetta censura non appare condivisibile.
Infatti, il giudice di primo grado, a fronte delle contrapposte tesi sull'esatto numero di viaggi realizzato dal vettore per conto della committente, considerata anche la circostanza che le prove testimoniali raccolte non avevano avuto il crisma della decisività, ha correttamente posto a fondamento della propria decisione l'unico dato probatorio rilevante: i biglietti di linea del traghetto
Ischia Porto – Pozzuoli, così da poter individuare in 258 il numero dei viaggi realizzati dalla in esecuzione del rapporto contrattuale. Pt_2
Il suddetto dato scaturisce dalla produzione in giudizio, da parte della difesa della dei suddetti titoli di viaggio, e quindi correttamente il giudice di Pt_2
primo grado, proprio in applicazione dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto provata solamente parte della domanda della con i documenti prodotti dalla Pt_2 medesima.
2) Violazione dell'art. 112 cpc.
La difesa dell'appellante principale ritiene che il giudice di primo grado abbia violato l'art. 112 cpc, non essendosi pronunciato su una eccezione proposta dalla circa la mancata verifica mensile in contraddittorio del numero Parte_1
dei viaggi.
Detta censura risulta infondata, atteso che non vi era specifica domanda dell'appellante in tal senso (la violazione dell'art. 112 cpc presuppone un'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta), trattandosi di mera contestazione difensiva.
E' ovvio che le parti non abbiano effettuato la verifica mensile dei viaggi in contraddittorio;
se fosse esistita detta verifica, la decisione del giudice di primo grado, quantomeno sotto il profilo dell'impianto motivazionale, sarebbe stata diversa (e probabilmente la controversia non sarebbe proprio sorta).
Il giudice di primo grado, quindi, proprio considerando la mancanza di una verifica in contraddittorio, ha posto a fondamento della propria decisione il numero di viaggi provati con i biglietti del traghetto Ischia – Pozzuoli, così di fatto dando per scontata la mancanza della suddetta verifica in contraddittorio dei viaggi.
Esaminiamo ora i motivi di appello incidentale proposti dalla Parte_2
che sono due e possono così riassumersi:
[...]
1) Erroneità nella valutazione equitativa del danno.
La difesa della censura in quantum liquidato dal giudice di primo grado Pt_2
a titolo risarcitorio per gli ammanchi di biancheria subiti dalla controparte.
Velatamente ritiene anche non provati gli ammanchi medesimi. Il rilievo risulta essere del tutto generico e quindi non oltrepassa la soglia della ammissibilità.
Infatti, per un verso, il giudice di primo grado ha motivato di ritenere provati gli ammanchi di biancheria tenendo conto della documentata contestazione effettuata da alcuni clienti della tra cui spicca quelle dalla Citara Parte_1
Mare ER RL (ammanchi comunicati al vettore) e detta circostanza non risulta specificatamente contestata;
sotto altro verso, la mera critica sull'eccessività del risarcimento riconosciuto non risulta minimamente idonea a scalfire la correttezza del quantum riconosciuto in via equitativa, non evidenziando l'appellante diversi criteri o parametri su cui basarsi per la detta quantificazione.
2) Violazione degli artt. 91 e 92 cpc sul governo delle spese di lite.
La difesa della lamenta la compensazione parziale, nella misura del 50 Pt_2
%, delle spese di lite operata dal tribunale, lamentandosi anche dell'applicazione dei minimi tariffari per la parte liquidata a suo favore.
La censura non coglie nel segno.
Questa Corte, considerata la circostanza che nel giudizio di primo grado entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti (e quindi anche la in ordine alla domanda risarcitoria ex adverso avanzata), ha fatto Pt_2
corretto utilizzo degli art. 91 e 92 cpc, compensando per metà le spese di lite e condannando la parte “maggiormente” soccombente (e quindi la al Parte_1
pagamento della residua parte. Il criterio utilizzato appare pienamente conforme al principio di soccombenza ed alle proporzioni economiche del decisum.
Sotto altro verso, il giudice di primo grado ha motivato che l'applicazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite era motivata “dall'attività complessivamente svolta …considerata l'estrema snellezza della fase
decisoria” e detto passo motivazionale non risulta specificatamente assoggettato a censura.
Pertanto sia l'appello principale e sia quello incidentale devono essere rigettati.
Le spese e competenze professionali del giudizio di gravame, atteso il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, devo essere interamente compensate tra le parti, sussistendo reciproca soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello Parte_1
incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 1883/2020, Parte_2
emessa dal tribunale di Avellino in data 15.12.2020, così dispone:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze professionali del giudizio di secondo grado;
3. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale,
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.
Napoli, li 24.9.2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliare est.
(dr. Sandro de Paola)
(dr. Rosaria Morrone)
Ruolo Generale n. 249/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:
dott. Rosaria MORRONE Presidente
dott. Stefano CELENTANO Consigliere
dott. Sandro DE PAOLA Giudice Ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto d'appello proposto
da
(p. iva ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Nicola Iannarone (c.f. giusta procura C.F._1
allegata all'atto di appello .……........................APPELLANTE PRINCIPALE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2
avv.ti Lucia Manna (c.f. ) e LA Galiano (c.f. C.F._2
) -APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE C.F._3
^^^^^
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1883/2020, emessa dal tribunale di Avellino in data 15.12.2020.
Conclusioni delle parti:
-per l'appellante principale:
“1) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto ex artt.
351 e 283 c.p.c., disporre per le ragioni espresse la sospensione della efficacia
esecutiva e/o della esecutorietà della sentenza n.1883/2020 del Tribunale di
Avellino, all'esito della comparizione personale delle parti;
2) in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la
domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l'effetto accertare e
dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...]
per le causali dedotte in giudizio. Parte_2
Con condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle
spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione”;
-per l'appellata ed appellante incidentale:
“
1. Preliminarmente rigettare l'avversa richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
ovvero, in subordine, condizionarne il beneficio alla corresponsione di
cauzione di pari importo;
2. Dichiarare anche ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile, improcedibile,
improponibile e, comunque, infondato l'appello formulato da parte avversa, e
conseguenzialmente rigettarlo;
3. In accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, e
dichiarare l'infondatezza della domanda di risarcimento danni formulata
dalla per inesatto adempimento della prestazione da Parte_1
parte della e conseguenzialmente rigettarla;
Parte_2 condannare la al pagamento delle spese di lite da Parte_1
liquidarsi in € 8.675,78, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, in
applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014, senza alcuna
compensazione tenuto conto del criterio della maggiore soccombenza di parte
attrice.
In via subordinata, confermare la sentenza appellata.
In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese del secondo
grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione a comparire dinanzi al tribunale di Avellino, la
[...]
conveniva in giudizio la per sentir dichiarare Parte_1 Parte_2
che nulla era dovuto alla stessa per le obbligazioni relative al rapporto contrattuale intercorso tra le parti, con accertamento del grave inadempimento contrattuale della controparte e con condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni cagionati, con eventuale compensazione delle reciproche pretese;
a tal fine deduceva di aver affidato al vettore giusta scrittura Parte_2
privata datata 24.4.2013, i servizi di trasporto connessi alla consegna e ritiro della biancheria presso i propri clienti privati sull'isola d'Ischia e che, nello specifico, le parti pattuivano, tra l'altro il corrispettivo di € 250,00 per ogni viaggio, previa verifica mensile in contraddittorio, e la durata contrattuale di mesi 6, con scadenza il 26.10.2013. Deduceva inoltre che la convenuta Pt_2
benchè il contratto di trasporto si fosse rinnovato tacitamente alla scadenza del
26.10.2013, le comunicava arbitrariamente in data 29.10.2013 che dall'1.11.2013 non avrebbe effettuato più consegne per conto della Parte_1
intendendo risolto il contratto alla scadenza oramai trascorsa del
[...] 26.10.2013. Così l'attrice contestava la legittimità della disdetta per asserito mancato rispetto del preavviso di 90 giorni, contestava la fattura a saldo di €.
77.490,87, deducendo inoltre che la aveva indebitamente trattenuto Pt_2
della biancheria di proprietà dell'attrice.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Parte_2
domanda, ritenendo di aver correttamente adempiuto a quanto contrattualmente stabilito;
spiegava inoltre domanda riconvenzionale per il pagamento delle somme ancora dovute a saldo delle prestazioni rese.
Espletata l'istruttoria, sulle conclusioni delle parti, il tribunale emetteva la sentenza oggetto del presente gravame, a mezzo della quale determinava in €.
42.236,94 l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'attrice alla convenuta,
compensando per metà le spese di lite e condannando l'attrice al pagamento della residua metà. Motivava a tal fine il tribunale irpino, per quel che può
rilevare relativamente al presente giudizio di gravame, che, stante la reciproca contestazione con riferimento al numero di viaggi effettuati dalla in Pt_2
esecuzione del citato contratto, risultavano provati solamente alcuni trasporti di biancheria effettuati dalla nell'isola d'Ischia, e precisamente quelli, Pt_2
identificati in numero di 258, per i quali erano stati prodotti i tagliandi per i viaggi in traghetto;
a detto numero andava moltiplicato il prezzo pattuito per singolo viaggio, pari ad €. 250,00. Inoltre il tribunale riteneva provato, con le note di contestazione di alcuni clienti, anche l'ammanco di una parte della biancheria imputabile alla così riconoscendo un risarcimento del danno Pt_2
a vantaggio della equitativamente quantificato in €.
5.000. Infine, Parte_1
relativamente alla problematica dell'asserito rinnovo tacito del contratto,
motivava il giudice di primo grado che il contratto era ordinariamente cessato alla scadenza contrattualmente concordata, non sussistendo clausole prevedenti il rinnovo automatico dello stesso.
Avverso la suddetta sentenza propone appello la a Parte_1
cui resiste, formulando altresì appello incidentale, la Parte_2
Ragioni in fatto e diritto della decisione
I motivi di gravame proposti dalla difesa dell'appellante principale (che appaiono adeguatamente circoscritti, cosi rigettando l'eccezione di violazione dell'art. 342 cpc proposta dalla difesa della risultano essere Pt_2
sostanzialmente due e sono così riassumibili:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.
L'appellante ritiene che il giudice di primo grado abbia fatto falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la su cui incombeva il relativo onere Pt_2
della prova, non abbia fornito dimostrazione delle prestazioni realizzate.
La suddetta censura non appare condivisibile.
Infatti, il giudice di primo grado, a fronte delle contrapposte tesi sull'esatto numero di viaggi realizzato dal vettore per conto della committente, considerata anche la circostanza che le prove testimoniali raccolte non avevano avuto il crisma della decisività, ha correttamente posto a fondamento della propria decisione l'unico dato probatorio rilevante: i biglietti di linea del traghetto
Ischia Porto – Pozzuoli, così da poter individuare in 258 il numero dei viaggi realizzati dalla in esecuzione del rapporto contrattuale. Pt_2
Il suddetto dato scaturisce dalla produzione in giudizio, da parte della difesa della dei suddetti titoli di viaggio, e quindi correttamente il giudice di Pt_2
primo grado, proprio in applicazione dell'art. 2697 c.c., ha ritenuto provata solamente parte della domanda della con i documenti prodotti dalla Pt_2 medesima.
2) Violazione dell'art. 112 cpc.
La difesa dell'appellante principale ritiene che il giudice di primo grado abbia violato l'art. 112 cpc, non essendosi pronunciato su una eccezione proposta dalla circa la mancata verifica mensile in contraddittorio del numero Parte_1
dei viaggi.
Detta censura risulta infondata, atteso che non vi era specifica domanda dell'appellante in tal senso (la violazione dell'art. 112 cpc presuppone un'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta), trattandosi di mera contestazione difensiva.
E' ovvio che le parti non abbiano effettuato la verifica mensile dei viaggi in contraddittorio;
se fosse esistita detta verifica, la decisione del giudice di primo grado, quantomeno sotto il profilo dell'impianto motivazionale, sarebbe stata diversa (e probabilmente la controversia non sarebbe proprio sorta).
Il giudice di primo grado, quindi, proprio considerando la mancanza di una verifica in contraddittorio, ha posto a fondamento della propria decisione il numero di viaggi provati con i biglietti del traghetto Ischia – Pozzuoli, così di fatto dando per scontata la mancanza della suddetta verifica in contraddittorio dei viaggi.
Esaminiamo ora i motivi di appello incidentale proposti dalla Parte_2
che sono due e possono così riassumersi:
[...]
1) Erroneità nella valutazione equitativa del danno.
La difesa della censura in quantum liquidato dal giudice di primo grado Pt_2
a titolo risarcitorio per gli ammanchi di biancheria subiti dalla controparte.
Velatamente ritiene anche non provati gli ammanchi medesimi. Il rilievo risulta essere del tutto generico e quindi non oltrepassa la soglia della ammissibilità.
Infatti, per un verso, il giudice di primo grado ha motivato di ritenere provati gli ammanchi di biancheria tenendo conto della documentata contestazione effettuata da alcuni clienti della tra cui spicca quelle dalla Citara Parte_1
Mare ER RL (ammanchi comunicati al vettore) e detta circostanza non risulta specificatamente contestata;
sotto altro verso, la mera critica sull'eccessività del risarcimento riconosciuto non risulta minimamente idonea a scalfire la correttezza del quantum riconosciuto in via equitativa, non evidenziando l'appellante diversi criteri o parametri su cui basarsi per la detta quantificazione.
2) Violazione degli artt. 91 e 92 cpc sul governo delle spese di lite.
La difesa della lamenta la compensazione parziale, nella misura del 50 Pt_2
%, delle spese di lite operata dal tribunale, lamentandosi anche dell'applicazione dei minimi tariffari per la parte liquidata a suo favore.
La censura non coglie nel segno.
Questa Corte, considerata la circostanza che nel giudizio di primo grado entrambe le parti sono risultate reciprocamente soccombenti (e quindi anche la in ordine alla domanda risarcitoria ex adverso avanzata), ha fatto Pt_2
corretto utilizzo degli art. 91 e 92 cpc, compensando per metà le spese di lite e condannando la parte “maggiormente” soccombente (e quindi la al Parte_1
pagamento della residua parte. Il criterio utilizzato appare pienamente conforme al principio di soccombenza ed alle proporzioni economiche del decisum.
Sotto altro verso, il giudice di primo grado ha motivato che l'applicazione dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese di lite era motivata “dall'attività complessivamente svolta …considerata l'estrema snellezza della fase
decisoria” e detto passo motivazionale non risulta specificatamente assoggettato a censura.
Pertanto sia l'appello principale e sia quello incidentale devono essere rigettati.
Le spese e competenze professionali del giudizio di gravame, atteso il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, devo essere interamente compensate tra le parti, sussistendo reciproca soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello Parte_1
incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. 1883/2020, Parte_2
emessa dal tribunale di Avellino in data 15.12.2020, così dispone:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, con conferma integrale della sentenza di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze professionali del giudizio di secondo grado;
3. Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. 115/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale,
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13; dispone che la cancelleria provveda alle annotazioni di rito nonché agli adempimenti necessari per la riscossione.
Napoli, li 24.9.2025
Il Presidente Il Giudice Ausiliare est.
(dr. Sandro de Paola)
(dr. Rosaria Morrone)