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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10190 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 19504/24 all'udienza del 14/10/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA appresentato e difeso dall'avv.Drisaldi Luciano pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto: assenza visita medico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/5/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “Voglia il Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa, rendere prive di effetto giuridico le sanzioni adottate dall' con provvedimento del CP_1
12.4.2023 e, conseguentemente, dichiarare il diritto di a percepire, ai sensi Parte_1 dell'art. 2110 Cod. Civ. e dell'art. 38 Cost., l'indennità economica di malattia per il periodo di assenza, con condanna dell'Istituto al pagamento della somma dovuta a tale titolo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno del ricorso deduceva che, a seguito dell'infortunio verificatosi il 30/01/2023 e a seguito delle visite di controllo, gli veniva assegnata prognosi fino al 17 aprile 2023; che il ricorrente riceveva una lettera datata 12 aprile 2023 in cui si diceva che non era stata ritenuta giustificata l'assenza a visita di controllo del giorno 5 febbraio 2023 con conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia;
che il 5 febbraio cadeva di domenica e il ricorrente con la moglie erano presenti presso il domicilio essendo impossibilitato a deambulare;
che il medico incaricato ben poteva citofonare ad altri interni per farsi aprire il portone e immettere nella cassetta postale l'invito a visita medica ambulatoriale, o invitare il ricorrente a visita ambulatoriale tramite raccomandata come previsto dalla circolare numero 65 del 31 marzo 1989; che avverso il provvedimento era stato presentato ricorso al Comitato provinciale, respinto;
che il comportamento dell era illegittimo. CP_1
Concludeva come sopra. Si costituiva l assumendo l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per essere lo
CP_1 stesso risultato assente alla visita di controllo ed essendo chiuso il portone il medico non aveva potuto inserire nessun avviso non potendo accedere alle cassette per lettera , chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro. Chiedeva il rigetto del ricorso. Sentito il medico, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Occorre precisare che parte ricorrente ha impugnato prima in via amministrativa e , poi ,in via giudiziale, la comunicazione dell' del 12/4/23 con cui gli veniva comunicato che non
CP_1 era stata ritenuta giustificata l'assenza a visita di controllo il 5/2/23 con conseguente mancata indennizzabilità dei giorni di assenza per malattia . In ordine alla domanda dell' di integrazione del contraddittorio nei confronti del datore
CP_1 di lavoro, si ritiene che se pur l'indennità di malattia viene anticipata dal datore e poi conguagliata sui contributi, non si ravvisa litisconsorzio necessario con il datore di lavoro essendo oggetto del presente ricorso la comunicazione dell'
CP_1
Passando all'esame della questione dal verbale emerge che il medico ha effettuato CP_1
l'accesso presso l'abitazione del ricorrente alle 11,18 del 5/2/23 e l'esito è stato “ nessuno ha risposto all'indirizzo” nonostante il medico abbia citofonato più volte senza ottenere risposta.Inoltre il medico scrive “il portone è chiuso non posso accedere. Cassette per lettera non disponibili” “Impossibilità a lasciare invito” alla visita ambulatoriale di controllo. In udienza veniva sentita la moglie del ricorrente che dichiarava essere stato Parte_2 dimesso il marito il giovedì e di essere a casa la domenica , giorno della visita domiciliare , perché il marito non poteva deambulare Non avevano sentito il citofono perché forse dormivano, in quanto il marito aveva forti dolori e non potendo prendere farmaci per il dolore, soffrendo di colite ulcerosa, non si dormiva la notte, ecco perché forse al momento dell'accesso stavano dormendo e non avevano sentito il citofono.Affermava che il portone era munito di cassette postali e non avevano trovato nulla in cassetta. Veniva poi ascoltato il medico che aveva fatto l'accesso, , il quale riconosceva Parte_3 come allo stesso appartenente il verbale della visita domiciliare n 7010-2836 . Chiariva di non poter citofonare ad altri inquilini, altrimenti avrebbe violato la privacy ed il portone era chiuso, inoltre dichiarava che in genere suonava die tre volte e l'ultima suonata era lunga. Non gli risultava che il medico fosse tenuto ad inviare una raccomandata con l'invito a presentarsi a visita . Appare quindi accertato che nessuno ha risposto al citofono al medico che si era recato negli orari di reperibilità presso l'abitazione del ricorrente. Orbene non aver sentito il citofono per essersi addormentati non costituisce una giustificazione dell'assenza ,essendo limitati gli orari di reperibilità ed essendo onere del lavoratore porre in essere un comportamento che consenta al medico fiscale di fare il controllo. Per cui si ritiene che tale comportamento non sia stato tenuto dal lavoratore e che l'assenza sia ingiustificata . A nulla rileva il fatto che il medico non abbia lasciato l'avviso per la visita ambulatoriale e che non sia stata spedita una raccomandata , in quanto la visita attiene all'accertamento sanitario per confermare la prognosi , ma non attiene alla giustificazione dell'assenza Alla luce di tali considerazioni,il ricorso deve essere respinto e , vista la dichiarazione reddituale ex art 152 disp att cpc, si dichiarano irripetibili le spese di lite
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso dichiara irripetibili le spese di lite Roma 14/10/25
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 19504/24 all'udienza del 14/10/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA appresentato e difeso dall'avv.Drisaldi Luciano pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec t giusta procura alle liti notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto: assenza visita medico
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/5/24 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: “Voglia il Giudice designato, ogni contraria istanza disattesa, rendere prive di effetto giuridico le sanzioni adottate dall' con provvedimento del CP_1
12.4.2023 e, conseguentemente, dichiarare il diritto di a percepire, ai sensi Parte_1 dell'art. 2110 Cod. Civ. e dell'art. 38 Cost., l'indennità economica di malattia per il periodo di assenza, con condanna dell'Istituto al pagamento della somma dovuta a tale titolo. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno del ricorso deduceva che, a seguito dell'infortunio verificatosi il 30/01/2023 e a seguito delle visite di controllo, gli veniva assegnata prognosi fino al 17 aprile 2023; che il ricorrente riceveva una lettera datata 12 aprile 2023 in cui si diceva che non era stata ritenuta giustificata l'assenza a visita di controllo del giorno 5 febbraio 2023 con conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia;
che il 5 febbraio cadeva di domenica e il ricorrente con la moglie erano presenti presso il domicilio essendo impossibilitato a deambulare;
che il medico incaricato ben poteva citofonare ad altri interni per farsi aprire il portone e immettere nella cassetta postale l'invito a visita medica ambulatoriale, o invitare il ricorrente a visita ambulatoriale tramite raccomandata come previsto dalla circolare numero 65 del 31 marzo 1989; che avverso il provvedimento era stato presentato ricorso al Comitato provinciale, respinto;
che il comportamento dell era illegittimo. CP_1
Concludeva come sopra. Si costituiva l assumendo l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per essere lo
CP_1 stesso risultato assente alla visita di controllo ed essendo chiuso il portone il medico non aveva potuto inserire nessun avviso non potendo accedere alle cassette per lettera , chiedeva integrarsi il contraddittorio nei confronti del datore di lavoro. Chiedeva il rigetto del ricorso. Sentito il medico, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Occorre precisare che parte ricorrente ha impugnato prima in via amministrativa e , poi ,in via giudiziale, la comunicazione dell' del 12/4/23 con cui gli veniva comunicato che non
CP_1 era stata ritenuta giustificata l'assenza a visita di controllo il 5/2/23 con conseguente mancata indennizzabilità dei giorni di assenza per malattia . In ordine alla domanda dell' di integrazione del contraddittorio nei confronti del datore
CP_1 di lavoro, si ritiene che se pur l'indennità di malattia viene anticipata dal datore e poi conguagliata sui contributi, non si ravvisa litisconsorzio necessario con il datore di lavoro essendo oggetto del presente ricorso la comunicazione dell'
CP_1
Passando all'esame della questione dal verbale emerge che il medico ha effettuato CP_1
l'accesso presso l'abitazione del ricorrente alle 11,18 del 5/2/23 e l'esito è stato “ nessuno ha risposto all'indirizzo” nonostante il medico abbia citofonato più volte senza ottenere risposta.Inoltre il medico scrive “il portone è chiuso non posso accedere. Cassette per lettera non disponibili” “Impossibilità a lasciare invito” alla visita ambulatoriale di controllo. In udienza veniva sentita la moglie del ricorrente che dichiarava essere stato Parte_2 dimesso il marito il giovedì e di essere a casa la domenica , giorno della visita domiciliare , perché il marito non poteva deambulare Non avevano sentito il citofono perché forse dormivano, in quanto il marito aveva forti dolori e non potendo prendere farmaci per il dolore, soffrendo di colite ulcerosa, non si dormiva la notte, ecco perché forse al momento dell'accesso stavano dormendo e non avevano sentito il citofono.Affermava che il portone era munito di cassette postali e non avevano trovato nulla in cassetta. Veniva poi ascoltato il medico che aveva fatto l'accesso, , il quale riconosceva Parte_3 come allo stesso appartenente il verbale della visita domiciliare n 7010-2836 . Chiariva di non poter citofonare ad altri inquilini, altrimenti avrebbe violato la privacy ed il portone era chiuso, inoltre dichiarava che in genere suonava die tre volte e l'ultima suonata era lunga. Non gli risultava che il medico fosse tenuto ad inviare una raccomandata con l'invito a presentarsi a visita . Appare quindi accertato che nessuno ha risposto al citofono al medico che si era recato negli orari di reperibilità presso l'abitazione del ricorrente. Orbene non aver sentito il citofono per essersi addormentati non costituisce una giustificazione dell'assenza ,essendo limitati gli orari di reperibilità ed essendo onere del lavoratore porre in essere un comportamento che consenta al medico fiscale di fare il controllo. Per cui si ritiene che tale comportamento non sia stato tenuto dal lavoratore e che l'assenza sia ingiustificata . A nulla rileva il fatto che il medico non abbia lasciato l'avviso per la visita ambulatoriale e che non sia stata spedita una raccomandata , in quanto la visita attiene all'accertamento sanitario per confermare la prognosi , ma non attiene alla giustificazione dell'assenza Alla luce di tali considerazioni,il ricorso deve essere respinto e , vista la dichiarazione reddituale ex art 152 disp att cpc, si dichiarano irripetibili le spese di lite
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso dichiara irripetibili le spese di lite Roma 14/10/25
Il giudice