Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1994, n. 157
Articolo 2
Versione
10 marzo 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.
Entrata in vigore il 10 marzo 1994