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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 647/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 22.9.2025
(tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) Il Giudice, dott.ssa IA IE, letti gli atti;
viste le note depositate dalle parti;
letto l'art. 429 c.p.c.
Pronuncia la seguente sentenza.
L'Aquila, 14 ottobre 2025
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 647 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data
22 settembre 2025,
promossa da:
(C.F.: ), nato il [...] in [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente (67100), Fraz. San Vittorino, alla Via Casa Salomone, n° 46, elettivamente domiciliato in
L'Aquila, alla Via del Beato Cesidio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabio D'Alessandro, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo,
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]), s.n.c., CP_2
C.F.: , nata il [...] in [...], ivi residente (67100),
[...] C.F._3
Fraz. Coppito, alla Via Beffi, n° 11; C.F.: ), nata il Parte_2 C.F._4
11.09.1984 in L'Aquila (AQ), residente in [...], tutte elettivamente domiciliate in Brindisi, alla via Taranto , presso lo studio dell'Avv. Parte_2 che le rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, OPPOSTE
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: Voglia l'On.le Tribunale di L'Aquila adito, in accoglimento integrale del presente libello difensivo e disattesa ogni contraria istanza, per tutto quanto esposto nella suestesa narrativa: 1) In via cautelare, ritenuta l'apparente meritevolezza delle ragioni di opposizione, il relativo fonda- mento su prova scritta e/o di pronta soluzione, l'insussistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi dell'opposto a seguito della contestazione espressa dall'opponente, e considerato il grave, attuale ed irreparabile pregiudizio per il debitore nelle more della cognizione ordinaria, denegare e/o sospendere la provvisoria esecutorietà del titolo opposto ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c.; 2) In via pregiudiziale e nel rito, dichiarare
l'inammissibilità della domanda monitoria, perché esercitata al di fuori della deputata sede divisoria del patrimonio del de cuius Sig. 3) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza totale o parziale Controparte_3 del credito ingiunto dalla parte ricorrente per le causali di cui all'avverso ricorso monitorio ed al titolo impugnato;
e per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori come per legge, tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.».
Per le opposte: “chiede l'integrale accoglimento della domanda delle convenute e si riporta a tutti gli atti difensivi, e nello specifico: in via pregiudiziale A) rigetto dell'opposizione ex art 650 c.p.c per superamento dei termini dell'opposizione e omessa prova della mancata conoscenza per causa tassativa ex lege alla data del 20/02/2023; B) in via principale: dichiarare la legittimazione del sig. quale conduttore non in qualità di erede;
dichiarare l'opposizione Pt_1 inammissibile in forza del titolo esecutivo fondato su prova scritta;
dichiarare l' opposizione inammissibile per certezza del credito vantato;
DOMANDA RICONVENZIONALE PER I CANONI A SCADERE dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e/o accertare la conferma del del D. Ing. con richiesta di pagamento dei canoni non pagati per mancato rilascio dell'immobile sino ad oggi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante. Si premettono i fatti salienti della vicenda.
Con ricorso monitorio depositato in data 24.07.2019, le Sigg.re , Controparte_1 CP_2
e assumendosi uniche eredi universali del Sig.
[...] Parte_2 CP_3 scomparso il 02.07.2013 in L'Aquila (AQ), adivano il Tribunale Civile di L'Aquila perché
[...] venisse ingiunto al Sig. il pagamento della somma di € 136.891,00, oltre interessi Parte_1 moratori sino al saldo, a titolo di canoni insoluti per il godimento dell'immobile ubicato in San Vittorino
IT (AQ) alla Via S.S. 80, km 9,500, adibito a cucina e sala ristorante, giusta contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 01.07.2013 e registrato in data 05.07.2013 al n° 2678, Serie 3, presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila.
In accoglimento della domanda monitoria, veniva emesso in data 24.07.2019 il decreto ingiuntivo n°
445/2019 Pt_3
Avverso il predetto atto, dichiarato definitivamente esecutivo per mancanza di opposizione tempestiva, proponeva opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., il Sig. , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 20.03.2023, deducendo con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo:
- di non essere venuto tempestivamente a conoscenza dell'esistenza dell'atto a causa della nullità della notifica. Secondo l'opponente, in data 01.08.2019 le opposte avevano richiesto all'Ufficiale Giudiziario presso l'U.N.E.P. di L'Aquila la notificazione del plico nelle modalità autorizzate dall'art. 143 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità assoluta, benché fosse loro conosciuto, o quantomeno diligentemente conoscibile, l'effettivo domicilio del destinatario, collocato, sin dal principio del 2019, presso il compendio immobiliare sito in San Vittorino di L'Aquila (AQ) alla Via Fontecchio (poi ridenominata Via
Casa Salomone), n° 46-48-50. A riprova di quanto sostenuto, il Sig. produceva documentazione Pt_1 atta a dimostrare la presunta conoscenza della controparte del luogo di dimora;
- che anche l'Ufficiale Giudiziario presso l'U.N.E.P. di L'Aquila, affidatario della notifica all'ingiunto, aveva omesso le formalità impartite dalla norma di cui all'art. 143 c.p.c., mancando di effettuare e di dare successivo conto esplicito, nel corpo della relazione, delle indagini concretamente svolte nella diligente ricerca del destinatario apparentemente irreperibile;
da ciò derivava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- di aver avuto conoscenza del decreto opposto solo in data 20.02.2023, ovvero dalla data di accoglimento da parte della Cancelleria del Tribunale di L'Aquila dell'istanza di visibilità depositata dal suo difensore nel fascicolo telematico n° 2058/2019 R.G. Trib. L'Aquila; - pertanto, essendo stato l'atto di citazione introduttivo notificato in data 20.03.2025, l'opposizione ex art. 650 c.p.c avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposta;
L'opponente, nel merito, contestava la qualità di eredi delle Sig.ra e Persona_1 Per_2
di guisa che, avendo l'opponente, in qualità di erede del Sig. acquistato la
[...] Persona_3 titolarità di almeno il 50% del credito ingiunto, insieme con l'atra coerede , tale credito, Controparte_1 almeno per tale misura, doveva considerarsi estinto per confusione. Eccepiva, poi, la intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. di ogni diritto anteriore al febbraio 2018, dei crediti per canoni locatizi asseritamente maturati nel lasso contrattuale corrente dal 01.04.2013 al 31.12.2019, nonché la prescrizione ex art. 2946 c.c. dei crediti derivanti dalla restituzione del deposito cauzionale. Infine, eccepiva l'inammissibilità della richiesta di pagamento in via monitoria e perciò al di fuori del procedimento di divisione del patrimonio relitto del Sig. Controparte_3
Sulla base di tali motivi, il ricorrente concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in via pregiudiziale e nel rito, l'inammissibilità della domanda monitoria, perché esercitata al di fuori della deputata sede divisoria del patrimonio del de cuius Sig. CP_3 ed in via principale e nel merito, la declaratoria dell'insussistenza totale o parziale del credito
[...] ingiunto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio le opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, la parte deduceva:
- che il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il decreto ingiuntivo n.°445/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 24.07.2019, erano stato notificati al in data 1.08/.019, ai sensi Parte_1 dell'art.143 cpc, stante la dichiarazione di sua irreperibilità emessa dagli Uffici Competenti;
- che con decreto n. cron. 7624/2019 del 18.12.2019 il Tribunale di L'Aquila aveva dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.°445/2019;
- che pertanto la parte aveva tentato in più momenti a notificare al l'atto di precetto: in data Pt_1
7.01.2020 ed in data 18.05.2020, sempre nelle forme di cui all'art.143 c.p.c., e successivamente, in data
07/05/2022, al nuovo indirizzo di residenza del L'Aquila Via Casa Salomone n.46, ma l'addetto Pt_1
UNEP del Tribunale di L'Aquila restituiva l'atto con la seguente indicazione “non si riviene la via indicata,, non compaiono indicazioni, non si rinviene il numero civico indicato”;
- che finalmente, in data 11.08.2022 l'Ufficiale giudiziario, cui era stato richiesto di eseguire una nuova notifica, riusciva a notificare gli atti a mani del sig. . Parte_1
Ritenevano le opposte, pertanto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sig. Pt_1 fosse da ritenere, comunque fuori termine, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 650 c.p.c.,
[...] in quanto l'opponente aveva avuto conoscenza legale dell'atto in data 11.08.2022, ovvero quando il medesimo gli era stato notificato a mani, e l'atto di citazione in opposizione era stato notificato ben oltre il termine di 40 giorni legislativamente previsto.
Sulla base di tali premesse, le opposte concludevano chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali effettuate da entrambe le parti e, rassegnate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, assegnato a decisione all'udienza del 22.09.2025.
**
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perché tardiva, è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, in caso di opposizione tardiva, ai fini della valutazione della sua ammissibilità, ciò che rileva non è la data della presunta notifica, bensì il momento in cui l'intimato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (cfr. Cass. Civ. n. 31348/2024).
In sostanza, la parte intimata, una volta venuta a conoscenza in qualunque modo dell'esistenza del decreto ingiuntivo, ha l'onere di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni da tale conoscenza, indipendentemente dalla validità della notifica.
Se il debitore omette di proporre opposizione entro tale termine, nessuna opposizione è più possibile, risultando irrilevante la regolarità della notifica (cfr. Cass. n. 23955/2022).
Ebbene, nel caso di specie, la parte opposta ha dimostrato di aver portato alla conoscenza dell'odierno opponente e il decreto ingiuntivo e il pedissequo precetto in data 11.08.2022, quando i due atti sono stati notificati dall'Ufficiale giudiziario nelle mani di quest'ultimo.
Tale circostanza non è contestata dall'opponente.
Pertanto, in tale data l'opponente ha avuto legale conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed è da tale data che doveva decorrere il termine legale dei quaranta giorni per proporre opposizione all'atto.
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 20.03.2023 e depositato in Cancelleria in data 29.03.2025, dunque ben oltre il termine di 40 giorni normativamente previsto.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sig. Parte_1 va dichiarata inammissibile, con la conseguenza che deve essere accertato il passaggio in giudicato fra le parti della statuizione di condanna di cui al decreto ingiuntivo tardivamente opposto in questa sede. Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n°55/2014, applicando i valori medi di compenso, con esclusione della fase istruttoria, riduzione del 50% degli importi relativi alla fase introduttiva e decisoria per la natura documentale della causa.
Per Questi Motivi
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1
❖ per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di L'Aquila n° 445 del
26.7.2019;
❖ condanna l'opponente a rifondere alle opposte le spese di lite che liquida in € Parte_1
5.493,00 per compensi legali (liquidati ex D.M. n°55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in L'Aquila, il 14.10.2025
Il Giudice
IA IE
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 22.9.2025
(tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) Il Giudice, dott.ssa IA IE, letti gli atti;
viste le note depositate dalle parti;
letto l'art. 429 c.p.c.
Pronuncia la seguente sentenza.
L'Aquila, 14 ottobre 2025
Il giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IA IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 647 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data
22 settembre 2025,
promossa da:
(C.F.: ), nato il [...] in [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente (67100), Fraz. San Vittorino, alla Via Casa Salomone, n° 46, elettivamente domiciliato in
L'Aquila, alla Via del Beato Cesidio n. 9, presso lo studio dell'Avv. Fabio D'Alessandro, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo,
OPPONENTE
contro
(C.F.: ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]), s.n.c., CP_2
C.F.: , nata il [...] in [...], ivi residente (67100),
[...] C.F._3
Fraz. Coppito, alla Via Beffi, n° 11; C.F.: ), nata il Parte_2 C.F._4
11.09.1984 in L'Aquila (AQ), residente in [...], tutte elettivamente domiciliate in Brindisi, alla via Taranto , presso lo studio dell'Avv. Parte_2 che le rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, OPPOSTE
OGGETTO DEL GIUDIZIO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'opponente: Voglia l'On.le Tribunale di L'Aquila adito, in accoglimento integrale del presente libello difensivo e disattesa ogni contraria istanza, per tutto quanto esposto nella suestesa narrativa: 1) In via cautelare, ritenuta l'apparente meritevolezza delle ragioni di opposizione, il relativo fonda- mento su prova scritta e/o di pronta soluzione, l'insussistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi dell'opposto a seguito della contestazione espressa dall'opponente, e considerato il grave, attuale ed irreparabile pregiudizio per il debitore nelle more della cognizione ordinaria, denegare e/o sospendere la provvisoria esecutorietà del titolo opposto ai sensi degli artt. 648 e 649 c.p.c.; 2) In via pregiudiziale e nel rito, dichiarare
l'inammissibilità della domanda monitoria, perché esercitata al di fuori della deputata sede divisoria del patrimonio del de cuius Sig. 3) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza totale o parziale Controparte_3 del credito ingiunto dalla parte ricorrente per le causali di cui all'avverso ricorso monitorio ed al titolo impugnato;
e per
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze difensive, oltre accessori come per legge, tutte da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.».
Per le opposte: “chiede l'integrale accoglimento della domanda delle convenute e si riporta a tutti gli atti difensivi, e nello specifico: in via pregiudiziale A) rigetto dell'opposizione ex art 650 c.p.c per superamento dei termini dell'opposizione e omessa prova della mancata conoscenza per causa tassativa ex lege alla data del 20/02/2023; B) in via principale: dichiarare la legittimazione del sig. quale conduttore non in qualità di erede;
dichiarare l'opposizione Pt_1 inammissibile in forza del titolo esecutivo fondato su prova scritta;
dichiarare l' opposizione inammissibile per certezza del credito vantato;
DOMANDA RICONVENZIONALE PER I CANONI A SCADERE dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e/o accertare la conferma del del D. Ing. con richiesta di pagamento dei canoni non pagati per mancato rilascio dell'immobile sino ad oggi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione".
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante. Si premettono i fatti salienti della vicenda.
Con ricorso monitorio depositato in data 24.07.2019, le Sigg.re , Controparte_1 CP_2
e assumendosi uniche eredi universali del Sig.
[...] Parte_2 CP_3 scomparso il 02.07.2013 in L'Aquila (AQ), adivano il Tribunale Civile di L'Aquila perché
[...] venisse ingiunto al Sig. il pagamento della somma di € 136.891,00, oltre interessi Parte_1 moratori sino al saldo, a titolo di canoni insoluti per il godimento dell'immobile ubicato in San Vittorino
IT (AQ) alla Via S.S. 80, km 9,500, adibito a cucina e sala ristorante, giusta contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in data 01.07.2013 e registrato in data 05.07.2013 al n° 2678, Serie 3, presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila.
In accoglimento della domanda monitoria, veniva emesso in data 24.07.2019 il decreto ingiuntivo n°
445/2019 Pt_3
Avverso il predetto atto, dichiarato definitivamente esecutivo per mancanza di opposizione tempestiva, proponeva opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., il Sig. , con atto di Parte_1 citazione notificato in data 20.03.2023, deducendo con riguardo all'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo:
- di non essere venuto tempestivamente a conoscenza dell'esistenza dell'atto a causa della nullità della notifica. Secondo l'opponente, in data 01.08.2019 le opposte avevano richiesto all'Ufficiale Giudiziario presso l'U.N.E.P. di L'Aquila la notificazione del plico nelle modalità autorizzate dall'art. 143 c.p.c. per le ipotesi di irreperibilità assoluta, benché fosse loro conosciuto, o quantomeno diligentemente conoscibile, l'effettivo domicilio del destinatario, collocato, sin dal principio del 2019, presso il compendio immobiliare sito in San Vittorino di L'Aquila (AQ) alla Via Fontecchio (poi ridenominata Via
Casa Salomone), n° 46-48-50. A riprova di quanto sostenuto, il Sig. produceva documentazione Pt_1 atta a dimostrare la presunta conoscenza della controparte del luogo di dimora;
- che anche l'Ufficiale Giudiziario presso l'U.N.E.P. di L'Aquila, affidatario della notifica all'ingiunto, aveva omesso le formalità impartite dalla norma di cui all'art. 143 c.p.c., mancando di effettuare e di dare successivo conto esplicito, nel corpo della relazione, delle indagini concretamente svolte nella diligente ricerca del destinatario apparentemente irreperibile;
da ciò derivava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- di aver avuto conoscenza del decreto opposto solo in data 20.02.2023, ovvero dalla data di accoglimento da parte della Cancelleria del Tribunale di L'Aquila dell'istanza di visibilità depositata dal suo difensore nel fascicolo telematico n° 2058/2019 R.G. Trib. L'Aquila; - pertanto, essendo stato l'atto di citazione introduttivo notificato in data 20.03.2025, l'opposizione ex art. 650 c.p.c avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposta;
L'opponente, nel merito, contestava la qualità di eredi delle Sig.ra e Persona_1 Per_2
di guisa che, avendo l'opponente, in qualità di erede del Sig. acquistato la
[...] Persona_3 titolarità di almeno il 50% del credito ingiunto, insieme con l'atra coerede , tale credito, Controparte_1 almeno per tale misura, doveva considerarsi estinto per confusione. Eccepiva, poi, la intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. di ogni diritto anteriore al febbraio 2018, dei crediti per canoni locatizi asseritamente maturati nel lasso contrattuale corrente dal 01.04.2013 al 31.12.2019, nonché la prescrizione ex art. 2946 c.c. dei crediti derivanti dalla restituzione del deposito cauzionale. Infine, eccepiva l'inammissibilità della richiesta di pagamento in via monitoria e perciò al di fuori del procedimento di divisione del patrimonio relitto del Sig. Controparte_3
Sulla base di tali motivi, il ricorrente concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in via pregiudiziale e nel rito, l'inammissibilità della domanda monitoria, perché esercitata al di fuori della deputata sede divisoria del patrimonio del de cuius Sig. CP_3 ed in via principale e nel merito, la declaratoria dell'insussistenza totale o parziale del credito
[...] ingiunto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituivano in giudizio le opposte, chiedendo il rigetto dell'opposizione. In particolare, la parte deduceva:
- che il ricorso per ingiunzione di pagamento ed il decreto ingiuntivo n.°445/2019, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 24.07.2019, erano stato notificati al in data 1.08/.019, ai sensi Parte_1 dell'art.143 cpc, stante la dichiarazione di sua irreperibilità emessa dagli Uffici Competenti;
- che con decreto n. cron. 7624/2019 del 18.12.2019 il Tribunale di L'Aquila aveva dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n.°445/2019;
- che pertanto la parte aveva tentato in più momenti a notificare al l'atto di precetto: in data Pt_1
7.01.2020 ed in data 18.05.2020, sempre nelle forme di cui all'art.143 c.p.c., e successivamente, in data
07/05/2022, al nuovo indirizzo di residenza del L'Aquila Via Casa Salomone n.46, ma l'addetto Pt_1
UNEP del Tribunale di L'Aquila restituiva l'atto con la seguente indicazione “non si riviene la via indicata,, non compaiono indicazioni, non si rinviene il numero civico indicato”;
- che finalmente, in data 11.08.2022 l'Ufficiale giudiziario, cui era stato richiesto di eseguire una nuova notifica, riusciva a notificare gli atti a mani del sig. . Parte_1
Ritenevano le opposte, pertanto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sig. Pt_1 fosse da ritenere, comunque fuori termine, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 650 c.p.c.,
[...] in quanto l'opponente aveva avuto conoscenza legale dell'atto in data 11.08.2022, ovvero quando il medesimo gli era stato notificato a mani, e l'atto di citazione in opposizione era stato notificato ben oltre il termine di 40 giorni legislativamente previsto.
Sulla base di tali premesse, le opposte concludevano chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio veniva istruito con produzioni documentali effettuate da entrambe le parti e, rassegnate le conclusioni e depositati gli scritti conclusivi, assegnato a decisione all'udienza del 22.09.2025.
**
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perché tardiva, è fondata e deve essere accolta.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, in caso di opposizione tardiva, ai fini della valutazione della sua ammissibilità, ciò che rileva non è la data della presunta notifica, bensì il momento in cui l'intimato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto (cfr. Cass. Civ. n. 31348/2024).
In sostanza, la parte intimata, una volta venuta a conoscenza in qualunque modo dell'esistenza del decreto ingiuntivo, ha l'onere di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni da tale conoscenza, indipendentemente dalla validità della notifica.
Se il debitore omette di proporre opposizione entro tale termine, nessuna opposizione è più possibile, risultando irrilevante la regolarità della notifica (cfr. Cass. n. 23955/2022).
Ebbene, nel caso di specie, la parte opposta ha dimostrato di aver portato alla conoscenza dell'odierno opponente e il decreto ingiuntivo e il pedissequo precetto in data 11.08.2022, quando i due atti sono stati notificati dall'Ufficiale giudiziario nelle mani di quest'ultimo.
Tale circostanza non è contestata dall'opponente.
Pertanto, in tale data l'opponente ha avuto legale conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ed è da tale data che doveva decorrere il termine legale dei quaranta giorni per proporre opposizione all'atto.
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 20.03.2023 e depositato in Cancelleria in data 29.03.2025, dunque ben oltre il termine di 40 giorni normativamente previsto.
Alla luce di quanto detto, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Sig. Parte_1 va dichiarata inammissibile, con la conseguenza che deve essere accertato il passaggio in giudicato fra le parti della statuizione di condanna di cui al decreto ingiuntivo tardivamente opposto in questa sede. Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente in quanto soccombente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n°55/2014, applicando i valori medi di compenso, con esclusione della fase istruttoria, riduzione del 50% degli importi relativi alla fase introduttiva e decisoria per la natura documentale della causa.
Per Questi Motivi
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ Dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da;
Parte_1
❖ per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di L'Aquila n° 445 del
26.7.2019;
❖ condanna l'opponente a rifondere alle opposte le spese di lite che liquida in € Parte_1
5.493,00 per compensi legali (liquidati ex D.M. n°55/2014), oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in L'Aquila, il 14.10.2025
Il Giudice
IA IE