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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3945/2013 + 280/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al N.R.G. 3945/2013 + N.R.G. 280/2014 promossa da:
( , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale su e P_ CP_2
, ( ),
[...] Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ,
[...] C.F._3 Parte_4
( ) e ( ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. ANTONIO CIMINO, presso il cui studio, sito in Catanzaro (CZ), Via
T. Campanella n. 55, elettivamente domicili ano
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._6 giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
ROSETTA PROFITI nonché dall'Avv. LUIGI COMBARIATI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di difensore depositata il 24.10.2014 , ed pagina 1 di 23 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Paglia n. 35
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte attorea: “accertare e dichiarare, l'esclusiva responsabilità di
[...] nella produzione dell'evento dannoso subito da CP_3 E_
; conseguentemente, condannare il convenuto a risarcire i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali arrecati a in proprio e nella CP_4 qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori e P_
, complessivamente quantificati, in €1.150.000,00 od in CP_2 quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della morte all'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannare il convenuto a risarcire i danni non patrimoniali arrecati a , Parte_7 Parte_3
e , complessivamente
[...] Parte_4 Parte_5 quantificati, per la causale di cui in narrativa, in € 870.000,00, od in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della morte del con -giunto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
3.- condannare il con-venuto a rifondere in favore degli attori spese, diritti ed onorari del giudizio, maggiorati di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea per infondatezza della stessa sia in fatto che diritto e dichiarare comunque la mancanza di responsabilità del convenuto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio ed Parte_1
pagina 2 di 23 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie P_
e conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
[...] CP_2
Tribunale, onde sentirlo condannare, previo Controparte_3 accertamento della responsabilità dello stesso per la morte di E_
, al risarcimento del danno quantificato in € 1.150.000,00.
[...]
Parte attrice esponeva: che nell'anno 2009, aveva Controparte_3 iniziato i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito in
LL di Stalettì, avvalendosi delle prestazioni lavorative di alcuni muratori, fra cui;
che il lavoratore aveva eseguito la propria E_ attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del convenuto, prevalentemente nei fine settimana, ricevendo retribuzione in denaro contante;
che, in data 21.11.2009, mentre lavorava nell'appartamento di proprietà del , cadeva dal balcone dell'immobile, CP_3 E_ trascinando con sé una porzione di ringhiera precedentemente tagliata e staccata dal fissaggio al muro al fine di consentire il trasporto nell'appartamento dei necessari materiali, come ordinato dal datore di lavoro;
che la morte di era stata causata dalla mancata E_ adozione delle misure di sicurezza o protezione che avrebbe dovuto predisporre il in quanto datore di lavoro;
che a causa della caduta, CP_3 il decedeva;
che, per tali fatti, veniva sottoposto Pt_6 Controparte_3
a procedimento penale per i reati di cui all'art. 589, comma 1 e 2, c.p. e 90 , comma 5, 96, comma 1 lett. g) e 146, comma 3, del d.gls. n. 81/08, definito, avanti al G.U.P., ai sensi dell'art. 444 c.p.p . con sentenza n. 102/12, con applicazione della pena di mesi nove di reclusione e concessione della sospensione condizionale.
In virtù di quanto innanzi esposto parte attorea rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Il giudizio prendeva il N.R.G. 3945/2013.
Instaurato il contraddittorio, c on comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.02.2014 si costituiva in giudizio il Controparte_3 quale eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, deducendo: che il convenuto era legato da un profondo vincolo di amicizia al pagina 3 di 23 defunto, il quale, insieme ad , nell'ambito di un semplice Persona_1 rapporto di cortesia e semmai nell'ottica di una prestazione d'opera, si era reso disponibile ad eseguire lavoretti di modestissima entità all'interno dell'appartamento del che il giorno del sinistro il e CP_3 Pt_6
era intenti a pulire l'appartamento da cartoni vuoti e sabbia Persona_1 all'interno dell'immobile, utilizzando l'ascensore per trasportare i materiali di risulta nel cortile e dunque operando a distanza di sicurezza dal luogo dell'incidente; che il taglio della ringhiera era stato arbitrariamente deciso ed eseguito dal;
che il convenuto aveva chiesto ai due operai la Pt_6 rimessione in pristino dello stato della ringhiera, assicurandosi che fosse fissata stabilmente da una parte e dall'altra ai due pilastri laterali del balcone;
che, pertanto, il posizionamento della ringhiera era tale da non poter comportare alcun rischio di caduta dall'alto; che il , senza Pt_6 alcuna ragione, aveva probabilmente oltrepassato in modo imprevedibile e repentino la ringhiera, saltandola o disancorandola da un lato all'insaputa del committente e, forse, a causa di un malore improvviso e di una spericolata ed abnorme manovra, si era sbilanciato e precipitato nel vuoto;
che il aveva definito con sentenza di patteggiamento il CP_3 procedimento penale per ragioni di carattere psicologico connesse al trauma subito;
che, nel caso di specie, non si applicherebbero le disposizioni del T.U in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro poiché i lavori nell'immobile erano stati eseguiti da una ditta terza e già ultimati al momento del tragico evento;
che il non potrebbe essere qualificato come datore di CP_3 lavoro, dal momento che l'opera affidata ad e era stata Per_1 Pt_6 eseguita dagli stessi senza alcuna ingerenza da parte del committente;
che, per tale ragione, deve escludersi che il fosse destinatario delle CP_3 norme antinfortunistiche;
che il comportamento imprudente ed abnorme del lavoratore avrebbe interrotto il nesso eziologico tra le asserite omissioni e l'evento morte, assurgendo a causa unica ed esclusiva del sinistro di cui è rimasto vittima il . Il convenuto contestava, infine, il quantum della Pt_6 pretesa avversaria, reputandolo eccessivo e non giustificato.
Per tali ragioni, rassegnava le conclusioni riportate in Controparte_3
pagina 4 di 23 premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_7 Parte_3
e in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 genitori e fratelli di , convenivano in giudizio E_ CP_3
chiedendo per i medesimi fatti la condanna del convenuto al
[...] risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale , complessivamente quantificato in € 870.000,00.
Il giudizio prendeva il N.R.G. 280/2014.
Si costituiva il quale resisteva alla domanda della Controparte_3 controparte con le medesime argomentazioni difensive svolte nel procedimento n. 3945/2013 R.G.A.C.
Con provvedimento del 24.10.2014, il precedente Giudice Istruttore, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva, disponeva la riunione del procedimento recante n. 280/2014 R.G. a quello iscritto al n. 3945/2013 R.G. e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, istruit e documentalmente e mediante prova orale, le cause riunite venivano rinviate per la precisazione delle conclusioni.
Il 17.11.2024 le cause venivano prese in decisione per essere rimess e successivamente sul ruolo con ordinanza del 15.01.2024.
In data 22.04.2024, le cause venivano riassegnate allo scrivente magistrato che, con ordinanza del 29.11.2024 ex art. 127-ter c.p.c., le tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che la domanda proposta dai congiunti ha ad oggetto il risarcimento dei danni iure proprio sia patrimoniali (la perdita dei redditi che avrebbe destinato alla famiglia) sia non patrimoniali E_
(per la perdita del rapporto parentale).
Trattandosi di danno iure proprio e non iure hereditatis, dal momento che i congiunti sono estranei al rapporto contrattuale intercorso tra il de cuius e pagina 5 di 23 l'odierno attore (contratto d'opera o contratto di lavoro), il diritto al risarcimento del danno trova la sua fonte nel principio generale di cui all'art. 2043 c.c., per i danni da essi direttamente patiti ed in relazione di causalità con l'evento morte imputabile ad una condotta omissiva illecita correlata ad una posizione di garanzia del datore di lavoro o del committente dell'opera.
Così inquadrata l'azione risarcitoria e i suoi presupposti, preme innanzitutto accertare se tra le parti fosse in essere un rapporto di lavoro subordinato o un contratto d'opera e quali siano gli obblighi di garanzia rispetto ai quali il può assumere la responsabilità per l'evento occorso al lavoratore. CP_3
La giurisprudenza ha individuato gli elementi essenziali che consentono di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti, chiarendo che “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n. 15631).
Tale soggezione si concretizza innanzitutto nell'emanazione di ordini specifici e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. sez. lav., 13/11/2017, n. 26758; Cass. sez. lav., 29/01/2015,
n. 1692), nonché nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav., 07/02/2013, n.
2931; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364;
Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326).
I tratti qualificanti la subordinazione sono, dunque, costituiti principalmente: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore (Cass. sez. lav. 09.05.2003 n. 7139).
Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari: a) l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; b) l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
c) l'assenza di rischio imprenditoriale;
d) la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente pagina 6 di 23 stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
e) la retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
f) l'esclusività della prestazione;
g) l'infungibilità soggettiva della prestazione (Cass. sez. lav.
24.02.2006 n. 4171; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669).
Dunque, l'indagine circa la sussistenza del vincolo di subordinazione deve consistere nell'accertamento della “eterodirezione” delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Nel caso di specie, si rinvengono gli indici sintomatici della subordinazione, atteso che dall'espletata istruttoria sono emersi l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del con conseguente limitazione CP_3 della sua autonomia, e l'onerosità della prestazione lavorativa.
Preme preliminarmente evidenziare che è destituita di fondamento l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste sollevata Persona_1 dal parte convenuta ha eccepito che deve CP_3 Persona_1 considerarsi titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolge nel rapporto controverso e, per tale ragione, incapace a testimoniare, in quanto è stato convenuto in altro giudizio da CP_3 al fine di sentire dichiarare la sua responsabilità esclusiva,
[...] prevalente o concorrente con per gli stessi fatti oggetto del E_ presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, in relazione all'incapacità a testimoniare, non rileva un interesse riferito ad azioni diverse da quelle oggetto di causa, proponibili o proposte dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. civ., n. 167/2018).
Nel caso di specie, non potrebbe né avrebbe potuto essere Persona_1 chiamato dall'attore in via alternativa o solidale quale soggetto passivo della pretesa fatta valere contro il né il convenuto potrebbe o avrebbe CP_3 potuto pretendere di essere garantito dallo stesso.
pagina 7 di 23 Ciò posto e venendo all'esame delle deposizioni testimoniali, il teste Per_1
- della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avuto riguardo
[...] alla coerenza ed analiticità delle sue dichiarazioni, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto alle sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento penale – all'udienza del 24.06.2016, ha dichiarato: “io insieme al lavoravamo per il che ci chiamava saltuariamente i Pt_6 CP_3 fine settimana e qualche volta se eravamo liberi anche durante la settimana.
Quando andavamo a lavorare da era lui stesso che ci impartiva le CP_3 direzioni sui lavori che dovevamo espletare e ci forniva anche i materiali da usare. ci pagava ogni tre/quattro fine settimana che lavoravamo. CP_3
I lavori che effettuavamo erano da considerare piccoli lavori edili in quanto noi provvedevamo a togliere calcinacci e fare le tracce per opere elettriche, opere idrauliche ed i lavori di demolizione, mentre per la messa in opera dei tramezzi e ricostruzione pareti è intervenuta altra ditta di cui non conosco il nome [..] le chiavi dell'appartamento non erano nella nostra disponibilità, il alcune volte ci apriva l'appartamento lui stesso, CP_3 altre volte ci consegnava le chiavi al mattino e noi le lasciavamo la sera, presso il negozio del suocero. Il ci procurava la sabbia, l'intonaco CP_3 ed il cemento, mentre le attrezzature tipo martello e scalpello e cazzuola erano nostre”.
Tali circostanze trovano ulteriore riscontro nella deposizione di
[...]
, teste di parte attrice escusso all'udienza del 17.06.2016, Testimone_1 dipendente dell' che svolge funzioni di P.G. e che si è Parte_8 occupato delle indagini a seguito dell'infortunio: “dalle indagini da me eseguite ho potuto accertare che il è deceduto a seguito E_ della caduta dal balcone mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di e preciso che Controparte_3
non era alle dipendenze di ma lavorava presso il E_ CP_3 che gli commissionava lavori e che in effetti fungeva da CP_3 CP_3 datore di lavoro in quanto impartiva le direttive e lo pagava . Aggiungo che il lavorava presso il prevalentemente il sabato e la Pt_6 CP_3 domenica in quanto gli altri giorni era alle dipendenze di altra ditta”.
pagina 8 di 23 Inoltre dai verbali di sommarie informazioni in atti rese da Parte_1
e (rispettivamente moglie e fratelli del Parte_5 Parte_4
) si evince che avesse iniziato a lavorare nei fine Pt_6 E_ settimana e occasionalmente nei giorni feriali presso l'immobile di proprietà di sin da maggio-giugno 2009 per guadagnare qualcosa in più, CP_3 ricevendo una retribuzione quantificata sulla base delle giornate lavorative prestate.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da , titolare dell'impresa che ha eseguito – Testimone_2 dal 4.04.2009 sino al 15.09.2009 - i lavori di demolizione e di rifacimento della tramezzatura interna dell'appartamento teatro del sinistro:
“nell'appartamento di ho lavorato soltanto nei giorni dal lunedì al CP_3 venerdì, nel fine settimana non ho mai lavorato (sabato e domenica). Mi accorgevo che nei giorni di fine settimana (sabato e domenica) qualcuno aveva lavorato portando i materiali occorrenti nell'appartamento.”
La circostanza che ad e fossero affidati Persona_1 E_ piccoli lavori di rifinitura e pulizia dell'appartamento trova conferma nella deposizione di e moglie e suocero Testimone_3 Testimone_4 dell'attore (“…si occupavano semplicemente di ripulire l'appartamento dal materiale che aveva lasciato la ditta che si è occupata della ristrutturazione oltre che di piccoli lavoretti di rifinitura, come ad esempio la sistemazione della presa della corrente”, cfr. verbale dell'udienza del 4 ottobre
2019). Inoltre sia che suo padre hanno Testimone_3 Testimone_4 dichiarato che i due operai si recavano presso per prendere Testimone_4 le chiavi dell'appartamento per ivi recarsi per eseguire i lavori e che le chiavi venivano consegnate a di volta in volta dal . Testimone_4 CP_3
Emerge inoltre dalle dichiarazioni di che e Testimone_4 E_
il giorno del sinistro avevano ritirato presso la sede Persona_1 dell' il furgone messo a disposizione dalla ditta Sokoed Controparte_5
S.R.L. per il trasporto del materiale di risulta, furgone che era stato prestato al da , come riferito dallo stesso in sede di sit. CP_3 Controparte_6
pagina 9 di 23 Ebbene, circa il periodo di lavoro , risulta dunque che e Persona_1
avessero iniziato a lavorare presso l'abitazione di E_ CP_3 già prima della chiusura del cantiere.
Inoltre, alla luce di tutti gli elementi probatori evidenziati e considerato che il era anche progettista e direttore dei lavori (cfr. all. 1 della CP_3 produzione attorea), non può che concludersi che egli impartiva direttive specifiche ai due lavoratori, sulla base dei lavori di rifinitura e pulizia che si rendevano di volta in volta necessari , occupandosi di fornirgli i mezzi e corrispondendogli la retribuzione per il lavoro prestato.
Né tale conclusioni possono ritenersi superate alla luce di quanto dichiarato dai testimoni di parte convenuta, in quanto nulla hanno riferito di rilevante sul punto, considerata la genericità delle informazioni fornite ed essendosi limitati a confermare che i due lavoratori si organizzavano autonomamente sulla base della sola circostanza che utilizzavano attrezzi propri.
Essendo, pertanto, emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, quanto agli obblighi di garanzia gravanti sul datore di lavoro, si rammenta che il datore di lavoro è responsabile degli infortuni occorsi ai dipendenti per violazione degli obblighi imposti in via preventiva dall'art. 2087 c.c., secondo cui deve predisporre cautele adeguate, secondo la comune prudenza e la normativa tecnica di settore, a proteggerli in concreto dai rischi connessi allo specifico tipo d'attività esercitata, ma deve anche disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione a loro disposizione .
L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro gli impone di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto degli specifici fattori di rischio . La mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, e idonee ad impedire l'evento lesivo oppure a ridurne le
pagina 10 di 23 conseguenze, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore (Cass. civ., sent. n. 25597/2021).
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavo ro sono dirette, infatti, a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, nonché da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, a meno che sia provata l'assoluta abnormità, atipicità ed eccezionalità del suo comportamento.
Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie, la dinamica dell'infortunio può ricostruirsi, dal complesso degli elementi acquisiti in sede penale e nel corso dell'istruttoria tenuta nel presente giudizio, nei termini che seguono.
I fatti si sono verificati presso l'appartamento di proprietà del committente,
sito in LL di Stalettì. Il aveva Controparte_3 CP_3 commissionato a e lavori edili di modesta E_ Persona_1 entità.
Il 21 novembre 2009 i due operai stavano eseguendo lavori di pulizia dell'appartamento e era intento a riempire secchi di sabbia E_
e a raccogliere cartoni all'interno dell'appartamento e a passarli al CP_3 che a sua volta li caricava nell'ascensore e li mandava al piano terra dove aspettava per scaricarli e vuotarli nel piazzale. Un cumulo Persona_1 di sabbia si trovava sul balcone esterno, come si evince dalla documentazione fotografica in atti.
Durante l'esecuzione dei descritti lavori, cadeva dal E_ balcone, trascinando con sé la ringhiera che in precedenza era stata tagliata e staccata dal fissaggio al muro e precipitando così da un'altezza di circa dieci metri.
Nessuno assisteva alla dinamica dell'infortunio, ma subito accorrevano
[...]
e altre persone, sentendo un forte rumore CP_3 Persona_1 dovuto alla caduta della ringhiera.
Venivano dunque allertati i soccorsi . riportava un E_ politrauma e decedeva alle ore 15.45.
All'esterno dell'immobile non era stato installato alcun ponteggio, né tantomeno il indossava dispositivi di sicurezza. Pt_6
pagina 11 di 23 Parte convenuta ha eccepito che la condotta del lavoratore deceduto era stata talmente imprudente ed abnorme da comportare l'esonero del da CP_3 responsabilità: secondo la prospettazione del e CP_3 E_
avrebbero di propria iniziativa deciso di tagliare la Persona_1 ringhiera del balcone, probabilmente per agevolare le operazioni di pulizia dell'appartamento – mandando giù i materiali attraverso il balcone ma solo quando erano soli.
Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui la condotta del lavoratore comporta l'esonero totale da responsabilità del soggetto gravato dalla posizione di garanzia quando la stessa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, ovvero laddove si tratti di condotta del danneggiato intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività. Si parla, a tal proposito, di “rischio elettivo”.
I testi, quanto alla rimozione del parapetto , hanno reso dichiarazioni contrastanti.
Il teste intimato da parte attrice, , ha dichiarato: “il Persona_1 [...] ci disse anche di togliere la ringhiera del balcone dal fissaggio al fine CP_3 di far entrare il cestello dell'autogru che doveva scaricare la sabbia occorrente per la messa in opera delle piastrelle che doveva eseguire l'altra ditta. Una volta tagliata la ringhiera per consentire tale operazione, veniva riposizionata in maniera che poggiasse da una parte sul pilastro di cemento
e dall'altra, incastrata tra due file di pacchi di mattonelle. Dopo aver posizionato così la ringhiera noi siamo tornati sul posto di lavoro dopo alcuni giorni ed abbiamo trovato la ringhiera non più incastrata tra le pile di mattonelle ma sostenuta da un cumulo di sabbia da una parte e dell'altra bloccata dal pilastro”.
I testi intimati da parte convenuta hanno invece dichiarato che l'iniziativa di tagliare la ringhiera era stata autonomamente assunta dal OC.
pagina 12 di 23 ha riferito: “Si è vero lo so perché io stessa chiesi ad Testimone_3
come mai avesse dichiarato agli inquirenti che era stato Persona_1 mio marito ad indicare di togliere la ringhiera;
lui negò di aver riferito tale circostanza agli inquirenti, dicendo che questi ultimi non avevano ben capito, rimarcando che egli sapeva bene che l'iniziativa di tagliare la ringhiera era stata esclusivamente di ”. E_ ha invece dichiarato di essere a conoscenza della Testimone_4 circostanza per aver sentito personalmente, “qualche giorno prima, forse quindici”, suo genero, ordinare di ripristinare Controparte_3 immediatamente la ringhiera e chiedere a perché l'avesse tagliata. Pt_6
Ebbene, si osserva che quanto dichiarato dalla parte attrice (ovvero che e avevano disancorato di propria Persona_1 E_ iniziativa la ringhiera probabilmente per agevolare le operazioni di pulizia dell'appartamento, mandando giù i materiali attraverso il balcone ) non può ritenersi dimostrato, considerata la discordanza delle deposizioni testimoniali sul punto: atteso che grava sul convenuto l'onere di provare l'interruzione del nesso causale, tale onere, nella specie, non può dunque ritenersi assolto.
In ogni caso, la circostanza relativa al taglio della ringhiera non assume un rilievo dirimente in quanto risulta provato che il fosse a CP_3 conoscenza del disancoraggio della ringhiera e non si fosse adoperato per adottare misure idonee alla completa messa in sicurezza del parapetto.
Ed infatti, ha dichiarato: “Preciso che la ringhiera era Testimone_3 arretrata rispetto al margine del balcone e quindi era spostata verso
l'interno, all'impiedi, a delimitazione del vuoto”. La stessa, in sede di sit, aveva dichiarato: “precedentemente ho visto la ringhiera con cui è caduto il
OC appoggiata a due pilastri ma non ho fatto caso se era anche legata ad essi”. ha dichiarato: “Si è vero. Ho visto che gli operai avevano Testimone_4 provveduto a legare la ringhiera.”
NB Rosario: “Ricordo che un pomeriggio di sabato io e mio cognato ci siamo recati presso l'appartamento e mio cognato, accortosi che la
pagina 13 di 23 ringhiera era stata spostata, ha detto ai due operai di rimetterla in sicurezza, e così fu fatto, precisamente fu legata.”
Infine, ha riferito : “Ricordo che la ringhiera era legata ai Testimone_5 due pilastri. I pilastri si trovavano ai due lati esterni del balcone.”
La circostanza trova altresì riscontro nelle sommarie informazioni rese nel procedimento penale da , condomino dello stesso Controparte_7 stabile di LL (cfr. all. n. 13 della produzione di parte convenuta), il quale ha dichiarato: “Preciso che i lavori edili in corso presso l'appartamento del sig. erano iniziati circa un mese fa. In CP_3 questo periodo ho notato che la ringhiera del balcone era stata rimossa per consentire il trasporto di materiale edile attraverso lo stesso balcone. Che io ricordi la ringhiera non era mai stata rimessa al suo posto. Questa cosa mi
è stata anche confermata dall'altro operaio presente al momento dell'infortunio mortale il quale mi diceva che la ringhiera rimossa era stata legata al pilastro.”
La prova della circostanza che la ringhiera fosse stata messa idoneamente in sicurezza non può dirsi raggiunta , non solo per le discordanti dichiarazioni dei testi ma anche in quanto non si evince dalle deposizioni testimoniali in che modo la balaustra sia stata legata ai pilastri .
Dalle dichiarazione dei testi emerge, dunque, che il non avesse CP_3 provveduto a saldare la ringhiera, pur essendo a conoscenza della rimozione della stessa da “qualche giorno prima, forse quindici” (cfr. deposizione di
, verbale dell'udienza 4.10.2019) e avesse ugualmente Testimone_4 consentito l'accesso all'immobile ai due lavoratori.
Preme inoltre evidenziare che la situazione di pericolo derivante dal disancoraggio di una parte della ringhiera è di immediata percepibilità da qualunque soggetto ordinariamente diligente;
a maggior ragione nel presente caso il rischio risultava del tutto percebile da il quale, in Controparte_3 quanto geometra nonché progettista e direttore dei lavori eseguiti presso lo stesso immobile, non può dirsi privo di conoscenze specifiche.
Ricostruita la dinamica dell'infortunio occorso a in data E_
21.11.2009, risulta dunque immediatamente evidente la sussistenza della pagina 14 di 23 responsabilità del convenuto per aver omesso di Controparte_3 predisporre le misure provvisionali idonee ad evitare il rischio di caduta dall'alto in considerazione dell'avvenuto disancoraggio della ringhiera - circostanza di cui, come emerso dall'espletata istruttoria, egli era a conoscenza da diversi giorni – e per non aver comunque verificato la corretta messa in sicurezza del parapetto.
Non vi è prova infatti che il convenuto abbia impedito l'accesso all'area pericolosa o l'abbia messa in sicurezza, attraverso l'installazione di una barriera fisica o di segnaletica volta a delimitare la predetta area, in grado d i ostacolare il passaggio del lavoratore onde prevenire la sua disattenzione o leggerezza, né, in alternativa, che abbia posto in essere una assidua vigilanza, pur essendo egli a conoscenza della rimozione de lla balaustra.
Secondo le risultanze della istruttoria testimoniale e documentale, poi, deve essere esclusa la configurabilità di un concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio occorsogli.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016).
23. In tale cornice, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori. 24. L'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante
l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (v. Cass. n.
30679 del 2019).” (Cass. civ., sent. n. 25597/2021).
pagina 15 di 23 Sebbene abbia allegato di non aver mai autorizzato i Controparte_3 lavoratori a tagliare la ringhiera, deve escludersi nel caso di spec ie la sussistenza di un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227, co. 1,
c.p.c., non avendo il adottato le misure protettive esigibili nel caso CP_3 concreto, anche in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, né vigilato affinchè le necessarie misure fossero di fatto rispettate da parte del dipendente.
Agli attori spetta pertanto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: il decesso della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare a causa del medesimo fatto illecito.
Tale danno, com'è pacifico, è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza della relazione parentale che legava i congiunti al defunto, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ., ord. n. 21837/2019).
La Suprema Corte ha chiarito che “In ordine alla prova del danno conseguenza - sub specie perdita del rapporto parentale va ricordato che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”. (Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Nel caso di specie, il legame parentale è stato provato sia da i genitori che dai fratelli del de cuius attraverso l'allegazione dello stato storico di famiglia in pagina 16 di 23 atti (cfr. all. n. 4 fascicolo di parte attrice del giudizio n. R.G.
280/2014), oltre ad essere stato confermato dalla moglie della vittima,
, che, all'udienza del 03.06.2016, ha dichiarato: “tra mio marito Parte_1
e la sua famiglia di origine vi erano buoni rapporti, si aiutavano a vicenda ed anche io tutt'ora ho buoni rapporti con i miei suoceri e i miei cognati.
Convivevo con mio marito e le bambine nella casa che era stata data in donazione a mio marito dai miei suoceri qualche mese prima dell'accaduto”.
Sul punto, teste di parte attrice e moglie del Testimone_3 CP_3 all'udienza del 4 ottobre 2019, ha riferito che il le aveva confidato Pt_6 di non avere buoni rapporti con la famiglia di origine.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno o attenuare la predetta presunzione, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione
(Cass. n. 9010/2022).
Si è poi precisato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio
- configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico - relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della
pagina 17 di 23 relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. civ. 27142/2024).
Ebbene, stante la vicinanza della teste al nonché la Tes_4 CP_3 genericità della dichiarazione resa, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiante e superata la presunzione iuris tantum.
Quanto a in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulle due figlie minori, il rapporto parentale e la convivenza sono stati dimostrati tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazion e.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
12065/2014, hanno chiarito: “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art.
115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta ” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 1205/2014).
Stante la non contestazione della relazione parentale che legava Parte_1
e le sue figlie al , tale circostanza deve ritenersi provata. Pt_6
Ciò posto, in relazione al quantum debeatur, questo giudicante non può fare a meno di prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
pagina 18 di 23 circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass. 21/04/2021, n. 10579; 29/09/2021, n. 26300; 10/11/2021,
n. 33005)” (v. Cass n. 15924 del 15 novembre 2022).
Devono, pertanto, applicarsi le tabelle elaborate dall'Osservatorio di LA
(oggi aggiornate al 2024), riviste proprio in ragione delle censure mosse dalla giurisprudenza di legittimità al precedente sistema di liquidazione a
“forbice”, e rese coerenti con i principi di diritto enunciati dalla S uprema
Corte in materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. I criteri indicati nelle predette tabelle consentono al giudice una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, la liquidazione nei confronti della moglie Parte_1 deve avvenire tenendo conto dell'età della vittima (36 anni al momento dell'infortunio mortale, punti 22), dell'età del congiunto danneggiato (38 anni al momento del decesso del marito, punti 2 2), della convivenza dei coniugi (punti 16), della presenza di altri superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 1 2, essendovi altri due superstiti, ovvero le figlie, cfr. autocertificazione). Si ritiene inoltre che, alla luce delle allegazioni e delle prove in atti, tale valore debba essere aumentato del 15%.
Deve essere, pertanto, essere riconosciuta alla moglie (tot. Parte_1 punti 72) la somma di euro 340.257,00.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dalle figlie, e , l'ammontare va P_ CP_2 calcolato come segue: tenendo conto dell'età della vittima (36 anni al momento dell'infortunio mortale, punti 22), dell'età del congiunto danneggiato (rispettivamente 6 e 2 ann i al momento del decesso del padre, punti 28), della convivenza tra padre e figli e (punti 16), della presenza di pagina 19 di 23 altri superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12, essendovi una madre e due figlie oltre alla vittima , cfr. autocertificazione).
Tale valore deve essere aumentato del 15%.
In conseguenza di tanto, deve essere riconosciuta la somma di euro
363.723,00 a ciascuna delle figlie, e (tot. punti 78). P_ CP_2
Si precisa che l'aumento del 15% è stato applicato in virtù della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: ed invero, lo sconvolgimento di vita dovuto alla perdita di un padre e di un giovane marito appartiene al comune sentire . Inoltre, nel caso in esame, la sofferenza patita dal nucleo familiare è aumentata dall'improvviso decesso del e dalle tragiche circostanze in cui è Pt_6 avvenuto.
In relazione al risarcimento del danno patito dai genitori della vittima e dai fratelli, si ritiene di non dover applicare l'aumento del 15% in ragione della non convivenza.
Dunque, ai genitori della vittima, e , devono Parte_7 Parte_3 essere riconosciuto 49 punti totali: 18 punti per l'età dei congiunti (57 e 59 al momento dell'evento morte), 22 punti per l'età del al momento del Pt_6 decesso, 9 punti per l'appartenenza al nucleo familiare di origine composto in totale da altre 3 persone (padre e altri due fratelli;
cfr. certificato in atti), per un totale di € 191.639,00 ciascuno.
A deve essere riconosciuto un totale di 41 punti: 16 punti Parte_4 per l'età del congiunto (37 al momento dell'evento morte), 16 punti per l'età del al momento del decesso , 9 punti per l'appartenenza al nucleo Pt_6 familiare di origine composto in totale da altre 3 persone (padre e altri due fratelli;
cfr. certificato in atti), per un totale di € 69.618,00.
A deve essere riconosciuto un totale di 43 punti: 18 punti Parte_5 per l'età del congiunto (27 al momento dell'evento morte), 16 punti per l'età del al momento del decesso , 9 punti per l'appartenenza al nucleo Pt_6 familiare di origine composto in totale da altre 3 persone (padre e altri due fratelli;
cfr. certificato in atti) per un totale di € 73.014,00.
pagina 20 di 23 Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Su tale somma, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, sofferto dalla moglie e dalle figlie del , Parte_1 Pt_6 consistente nella perdita delle elargizioni che sarebbero state erogate loro dal defunto ove non si fosse verificato l'illecito, si osserva che , all'esito dell'escussione testimoniale, è emerso che il provvedeva ai bisogni Pt_6 della famiglia con il proprio reddito e che il suo salario costituiva l'unica entrata per la famiglia.
Dunque, deve ritenersi provato che la scomparsa prematura del congiunto, a seguito del fatto illecito altrui, ha determinato una perdita economica per i superstiti: poiché dagli atti di causa è emerso che il era sposato e Pt_6 che con i due coniugi convivevano le due figlie minori non autosufficienti, deve desumersi ex art. 2729 c.c. che i congiunti godessero del contributo economico del defunto.
Tuttavia, in relazione al quantum debeatur, parte attrice non ha allegato né provato a quanto ammontasse il reddito della vittima al momento della morte, limitandosi genericamente a quantificare il danno sulla base del salario medio di un operaio pari a € 1.000,00.
Da ciò consegue che non può essere riconosciuto nessun importo a titolo di danno patrimoniale.
Quanto alle spese di lite, occorre premettere che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei
pagina 21 di 23 singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”(Cass. 25 marzo 2011, n.
6951).
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che le domande di parte attrice sono state accolte, sono poste a carico di e, tenuto conto della natura Controparte_3 della controversia e della complessità delle questioni trattate (media), si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022): quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 280/2014, considerato il valore (in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016), in complessivi € 5.882,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 3.544,00 per la fase di studio e €
2.338,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; quanto al giudizio iscritto al n. R.G.
3945/2013, considerato il valore (in base al decisum), in complessivi €
7.646,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 4.607,00 per la fase di studio e € 3.039,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, la liquidazione sarà unica
(avuto riguardo al valore € 1.593.613,00, in base al decisum) essendo stati riuniti i giudizi prima della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e riguardando l'esame delle stesse questioni (€ 17.594,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 10.417,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.).
P.Q.M.
pagina 22 di 23 Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- CONDANNA al pagamento: Controparte_3
• in favore di , della somma di € 340.257,00, oltre interessi Parte_1 legali come in parte motiva;
• in favore di in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su , della somma di € 363.723,00, oltre P_ interessi legali come in parte motiva;
• in favore di in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su , della somma di € 363.723,00, oltre CP_2 interessi legali come in parte motiva;
• in favore di , della somma di € 191.639,00, oltre interessi Parte_7 legali come in parte motiva;
• in favore di , della somma di € 191.639,00, oltre Parte_3 interessi legali come in parte motiva;
• in favore di della somma di € 69.618,00, oltre Parte_4 interessi legali come in parte motiva;
• in favore di della somma di € 73.014,00, oltre Parte_5 interessi legali come in parte motiva;
- CONDANNA al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 41.539,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ., con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Catanzaro, lì 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al N.R.G. 3945/2013 + N.R.G. 280/2014 promossa da:
( , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale su e P_ CP_2
, ( ),
[...] Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ,
[...] C.F._3 Parte_4
( ) e ( ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. ANTONIO CIMINO, presso il cui studio, sito in Catanzaro (CZ), Via
T. Campanella n. 55, elettivamente domicili ano
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, Controparte_3 C.F._6 giusta procura a margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
ROSETTA PROFITI nonché dall'Avv. LUIGI COMBARIATI, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di difensore depositata il 24.10.2014 , ed pagina 1 di 23 elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via Paglia n. 35
- PARTE CONVENUTA –
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Parte attorea: “accertare e dichiarare, l'esclusiva responsabilità di
[...] nella produzione dell'evento dannoso subito da CP_3 E_
; conseguentemente, condannare il convenuto a risarcire i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali arrecati a in proprio e nella CP_4 qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori e P_
, complessivamente quantificati, in €1.150.000,00 od in CP_2 quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della morte all'effettivo soddisfo;
conseguentemente, condannare il convenuto a risarcire i danni non patrimoniali arrecati a , Parte_7 Parte_3
e , complessivamente
[...] Parte_4 Parte_5 quantificati, per la causale di cui in narrativa, in € 870.000,00, od in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dal giorno della morte del con -giunto all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
3.- condannare il con-venuto a rifondere in favore degli attori spese, diritti ed onorari del giudizio, maggiorati di spese generali, I.V.A. e contributo C.P.A. come per legge”.
Parte convenuta: “voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: in via principale e nel merito rigettare la domanda attorea per infondatezza della stessa sia in fatto che diritto e dichiarare comunque la mancanza di responsabilità del convenuto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art.
93 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio ed Parte_1
pagina 2 di 23 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie P_
e conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
[...] CP_2
Tribunale, onde sentirlo condannare, previo Controparte_3 accertamento della responsabilità dello stesso per la morte di E_
, al risarcimento del danno quantificato in € 1.150.000,00.
[...]
Parte attrice esponeva: che nell'anno 2009, aveva Controparte_3 iniziato i lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito in
LL di Stalettì, avvalendosi delle prestazioni lavorative di alcuni muratori, fra cui;
che il lavoratore aveva eseguito la propria E_ attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del convenuto, prevalentemente nei fine settimana, ricevendo retribuzione in denaro contante;
che, in data 21.11.2009, mentre lavorava nell'appartamento di proprietà del , cadeva dal balcone dell'immobile, CP_3 E_ trascinando con sé una porzione di ringhiera precedentemente tagliata e staccata dal fissaggio al muro al fine di consentire il trasporto nell'appartamento dei necessari materiali, come ordinato dal datore di lavoro;
che la morte di era stata causata dalla mancata E_ adozione delle misure di sicurezza o protezione che avrebbe dovuto predisporre il in quanto datore di lavoro;
che a causa della caduta, CP_3 il decedeva;
che, per tali fatti, veniva sottoposto Pt_6 Controparte_3
a procedimento penale per i reati di cui all'art. 589, comma 1 e 2, c.p. e 90 , comma 5, 96, comma 1 lett. g) e 146, comma 3, del d.gls. n. 81/08, definito, avanti al G.U.P., ai sensi dell'art. 444 c.p.p . con sentenza n. 102/12, con applicazione della pena di mesi nove di reclusione e concessione della sospensione condizionale.
In virtù di quanto innanzi esposto parte attorea rassegnava dunque le conclusioni riportate in premessa.
Il giudizio prendeva il N.R.G. 3945/2013.
Instaurato il contraddittorio, c on comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.02.2014 si costituiva in giudizio il Controparte_3 quale eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, deducendo: che il convenuto era legato da un profondo vincolo di amicizia al pagina 3 di 23 defunto, il quale, insieme ad , nell'ambito di un semplice Persona_1 rapporto di cortesia e semmai nell'ottica di una prestazione d'opera, si era reso disponibile ad eseguire lavoretti di modestissima entità all'interno dell'appartamento del che il giorno del sinistro il e CP_3 Pt_6
era intenti a pulire l'appartamento da cartoni vuoti e sabbia Persona_1 all'interno dell'immobile, utilizzando l'ascensore per trasportare i materiali di risulta nel cortile e dunque operando a distanza di sicurezza dal luogo dell'incidente; che il taglio della ringhiera era stato arbitrariamente deciso ed eseguito dal;
che il convenuto aveva chiesto ai due operai la Pt_6 rimessione in pristino dello stato della ringhiera, assicurandosi che fosse fissata stabilmente da una parte e dall'altra ai due pilastri laterali del balcone;
che, pertanto, il posizionamento della ringhiera era tale da non poter comportare alcun rischio di caduta dall'alto; che il , senza Pt_6 alcuna ragione, aveva probabilmente oltrepassato in modo imprevedibile e repentino la ringhiera, saltandola o disancorandola da un lato all'insaputa del committente e, forse, a causa di un malore improvviso e di una spericolata ed abnorme manovra, si era sbilanciato e precipitato nel vuoto;
che il aveva definito con sentenza di patteggiamento il CP_3 procedimento penale per ragioni di carattere psicologico connesse al trauma subito;
che, nel caso di specie, non si applicherebbero le disposizioni del T.U in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro poiché i lavori nell'immobile erano stati eseguiti da una ditta terza e già ultimati al momento del tragico evento;
che il non potrebbe essere qualificato come datore di CP_3 lavoro, dal momento che l'opera affidata ad e era stata Per_1 Pt_6 eseguita dagli stessi senza alcuna ingerenza da parte del committente;
che, per tale ragione, deve escludersi che il fosse destinatario delle CP_3 norme antinfortunistiche;
che il comportamento imprudente ed abnorme del lavoratore avrebbe interrotto il nesso eziologico tra le asserite omissioni e l'evento morte, assurgendo a causa unica ed esclusiva del sinistro di cui è rimasto vittima il . Il convenuto contestava, infine, il quantum della Pt_6 pretesa avversaria, reputandolo eccessivo e non giustificato.
Per tali ragioni, rassegnava le conclusioni riportate in Controparte_3
pagina 4 di 23 premessa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_7 Parte_3
e in qualità di
[...] Parte_4 Parte_5 genitori e fratelli di , convenivano in giudizio E_ CP_3
chiedendo per i medesimi fatti la condanna del convenuto al
[...] risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale , complessivamente quantificato in € 870.000,00.
Il giudizio prendeva il N.R.G. 280/2014.
Si costituiva il quale resisteva alla domanda della Controparte_3 controparte con le medesime argomentazioni difensive svolte nel procedimento n. 3945/2013 R.G.A.C.
Con provvedimento del 24.10.2014, il precedente Giudice Istruttore, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva, disponeva la riunione del procedimento recante n. 280/2014 R.G. a quello iscritto al n. 3945/2013 R.G. e concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; quindi, istruit e documentalmente e mediante prova orale, le cause riunite venivano rinviate per la precisazione delle conclusioni.
Il 17.11.2024 le cause venivano prese in decisione per essere rimess e successivamente sul ruolo con ordinanza del 15.01.2024.
In data 22.04.2024, le cause venivano riassegnate allo scrivente magistrato che, con ordinanza del 29.11.2024 ex art. 127-ter c.p.c., le tratteneva in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere che la domanda proposta dai congiunti ha ad oggetto il risarcimento dei danni iure proprio sia patrimoniali (la perdita dei redditi che avrebbe destinato alla famiglia) sia non patrimoniali E_
(per la perdita del rapporto parentale).
Trattandosi di danno iure proprio e non iure hereditatis, dal momento che i congiunti sono estranei al rapporto contrattuale intercorso tra il de cuius e pagina 5 di 23 l'odierno attore (contratto d'opera o contratto di lavoro), il diritto al risarcimento del danno trova la sua fonte nel principio generale di cui all'art. 2043 c.c., per i danni da essi direttamente patiti ed in relazione di causalità con l'evento morte imputabile ad una condotta omissiva illecita correlata ad una posizione di garanzia del datore di lavoro o del committente dell'opera.
Così inquadrata l'azione risarcitoria e i suoi presupposti, preme innanzitutto accertare se tra le parti fosse in essere un rapporto di lavoro subordinato o un contratto d'opera e quali siano gli obblighi di garanzia rispetto ai quali il può assumere la responsabilità per l'evento occorso al lavoratore. CP_3
La giurisprudenza ha individuato gli elementi essenziali che consentono di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti, chiarendo che “L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. sez. lav., 14/06/2018, n. 15631).
Tale soggezione si concretizza innanzitutto nell'emanazione di ordini specifici e non di semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo (Cass. sez. lav., 13/11/2017, n. 26758; Cass. sez. lav., 29/01/2015,
n. 1692), nonché nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. sez. lav., 07/02/2013, n.
2931; Cass. sez. lav. 02.08.2010 n. 17992; Cass sez. lav. 22.08.2003 n. 12364;
Cass. sez. lav. 16.01.1996 n. 326).
I tratti qualificanti la subordinazione sono, dunque, costituiti principalmente: dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
dalla conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore (Cass. sez. lav. 09.05.2003 n. 7139).
Costituiscono, al contrario, elementi sussidiari: a) l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; b) l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
c) l'assenza di rischio imprenditoriale;
d) la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente pagina 6 di 23 stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
e) la retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
f) l'esclusività della prestazione;
g) l'infungibilità soggettiva della prestazione (Cass. sez. lav.
24.02.2006 n. 4171; Cass. sez. lav. 25.10.2004 n. 20669).
Dunque, l'indagine circa la sussistenza del vincolo di subordinazione deve consistere nell'accertamento della “eterodirezione” delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Nel caso di specie, si rinvengono gli indici sintomatici della subordinazione, atteso che dall'espletata istruttoria sono emersi l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del con conseguente limitazione CP_3 della sua autonomia, e l'onerosità della prestazione lavorativa.
Preme preliminarmente evidenziare che è destituita di fondamento l'eccezione di incapacità a testimoniare del teste sollevata Persona_1 dal parte convenuta ha eccepito che deve CP_3 Persona_1 considerarsi titolare di un interesse personale, attuale e concreto che lo coinvolge nel rapporto controverso e, per tale ragione, incapace a testimoniare, in quanto è stato convenuto in altro giudizio da CP_3 al fine di sentire dichiarare la sua responsabilità esclusiva,
[...] prevalente o concorrente con per gli stessi fatti oggetto del E_ presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, in relazione all'incapacità a testimoniare, non rileva un interesse riferito ad azioni diverse da quelle oggetto di causa, proponibili o proposte dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. civ., n. 167/2018).
Nel caso di specie, non potrebbe né avrebbe potuto essere Persona_1 chiamato dall'attore in via alternativa o solidale quale soggetto passivo della pretesa fatta valere contro il né il convenuto potrebbe o avrebbe CP_3 potuto pretendere di essere garantito dallo stesso.
pagina 7 di 23 Ciò posto e venendo all'esame delle deposizioni testimoniali, il teste Per_1
- della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avuto riguardo
[...] alla coerenza ed analiticità delle sue dichiarazioni, nonché all'assenza di contraddizioni rispetto alle sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento penale – all'udienza del 24.06.2016, ha dichiarato: “io insieme al lavoravamo per il che ci chiamava saltuariamente i Pt_6 CP_3 fine settimana e qualche volta se eravamo liberi anche durante la settimana.
Quando andavamo a lavorare da era lui stesso che ci impartiva le CP_3 direzioni sui lavori che dovevamo espletare e ci forniva anche i materiali da usare. ci pagava ogni tre/quattro fine settimana che lavoravamo. CP_3
I lavori che effettuavamo erano da considerare piccoli lavori edili in quanto noi provvedevamo a togliere calcinacci e fare le tracce per opere elettriche, opere idrauliche ed i lavori di demolizione, mentre per la messa in opera dei tramezzi e ricostruzione pareti è intervenuta altra ditta di cui non conosco il nome [..] le chiavi dell'appartamento non erano nella nostra disponibilità, il alcune volte ci apriva l'appartamento lui stesso, CP_3 altre volte ci consegnava le chiavi al mattino e noi le lasciavamo la sera, presso il negozio del suocero. Il ci procurava la sabbia, l'intonaco CP_3 ed il cemento, mentre le attrezzature tipo martello e scalpello e cazzuola erano nostre”.
Tali circostanze trovano ulteriore riscontro nella deposizione di
[...]
, teste di parte attrice escusso all'udienza del 17.06.2016, Testimone_1 dipendente dell' che svolge funzioni di P.G. e che si è Parte_8 occupato delle indagini a seguito dell'infortunio: “dalle indagini da me eseguite ho potuto accertare che il è deceduto a seguito E_ della caduta dal balcone mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di e preciso che Controparte_3
non era alle dipendenze di ma lavorava presso il E_ CP_3 che gli commissionava lavori e che in effetti fungeva da CP_3 CP_3 datore di lavoro in quanto impartiva le direttive e lo pagava . Aggiungo che il lavorava presso il prevalentemente il sabato e la Pt_6 CP_3 domenica in quanto gli altri giorni era alle dipendenze di altra ditta”.
pagina 8 di 23 Inoltre dai verbali di sommarie informazioni in atti rese da Parte_1
e (rispettivamente moglie e fratelli del Parte_5 Parte_4
) si evince che avesse iniziato a lavorare nei fine Pt_6 E_ settimana e occasionalmente nei giorni feriali presso l'immobile di proprietà di sin da maggio-giugno 2009 per guadagnare qualcosa in più, CP_3 ricevendo una retribuzione quantificata sulla base delle giornate lavorative prestate.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da , titolare dell'impresa che ha eseguito – Testimone_2 dal 4.04.2009 sino al 15.09.2009 - i lavori di demolizione e di rifacimento della tramezzatura interna dell'appartamento teatro del sinistro:
“nell'appartamento di ho lavorato soltanto nei giorni dal lunedì al CP_3 venerdì, nel fine settimana non ho mai lavorato (sabato e domenica). Mi accorgevo che nei giorni di fine settimana (sabato e domenica) qualcuno aveva lavorato portando i materiali occorrenti nell'appartamento.”
La circostanza che ad e fossero affidati Persona_1 E_ piccoli lavori di rifinitura e pulizia dell'appartamento trova conferma nella deposizione di e moglie e suocero Testimone_3 Testimone_4 dell'attore (“…si occupavano semplicemente di ripulire l'appartamento dal materiale che aveva lasciato la ditta che si è occupata della ristrutturazione oltre che di piccoli lavoretti di rifinitura, come ad esempio la sistemazione della presa della corrente”, cfr. verbale dell'udienza del 4 ottobre
2019). Inoltre sia che suo padre hanno Testimone_3 Testimone_4 dichiarato che i due operai si recavano presso per prendere Testimone_4 le chiavi dell'appartamento per ivi recarsi per eseguire i lavori e che le chiavi venivano consegnate a di volta in volta dal . Testimone_4 CP_3
Emerge inoltre dalle dichiarazioni di che e Testimone_4 E_
il giorno del sinistro avevano ritirato presso la sede Persona_1 dell' il furgone messo a disposizione dalla ditta Sokoed Controparte_5
S.R.L. per il trasporto del materiale di risulta, furgone che era stato prestato al da , come riferito dallo stesso in sede di sit. CP_3 Controparte_6
pagina 9 di 23 Ebbene, circa il periodo di lavoro , risulta dunque che e Persona_1
avessero iniziato a lavorare presso l'abitazione di E_ CP_3 già prima della chiusura del cantiere.
Inoltre, alla luce di tutti gli elementi probatori evidenziati e considerato che il era anche progettista e direttore dei lavori (cfr. all. 1 della CP_3 produzione attorea), non può che concludersi che egli impartiva direttive specifiche ai due lavoratori, sulla base dei lavori di rifinitura e pulizia che si rendevano di volta in volta necessari , occupandosi di fornirgli i mezzi e corrispondendogli la retribuzione per il lavoro prestato.
Né tale conclusioni possono ritenersi superate alla luce di quanto dichiarato dai testimoni di parte convenuta, in quanto nulla hanno riferito di rilevante sul punto, considerata la genericità delle informazioni fornite ed essendosi limitati a confermare che i due lavoratori si organizzavano autonomamente sulla base della sola circostanza che utilizzavano attrezzi propri.
Essendo, pertanto, emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, quanto agli obblighi di garanzia gravanti sul datore di lavoro, si rammenta che il datore di lavoro è responsabile degli infortuni occorsi ai dipendenti per violazione degli obblighi imposti in via preventiva dall'art. 2087 c.c., secondo cui deve predisporre cautele adeguate, secondo la comune prudenza e la normativa tecnica di settore, a proteggerli in concreto dai rischi connessi allo specifico tipo d'attività esercitata, ma deve anche disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione a loro disposizione .
L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro gli impone di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto degli specifici fattori di rischio . La mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, e idonee ad impedire l'evento lesivo oppure a ridurne le
pagina 10 di 23 conseguenze, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore (Cass. civ., sent. n. 25597/2021).
Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavo ro sono dirette, infatti, a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, nonché da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, a meno che sia provata l'assoluta abnormità, atipicità ed eccezionalità del suo comportamento.
Tenuto conto di tali principi, nel caso di specie, la dinamica dell'infortunio può ricostruirsi, dal complesso degli elementi acquisiti in sede penale e nel corso dell'istruttoria tenuta nel presente giudizio, nei termini che seguono.
I fatti si sono verificati presso l'appartamento di proprietà del committente,
sito in LL di Stalettì. Il aveva Controparte_3 CP_3 commissionato a e lavori edili di modesta E_ Persona_1 entità.
Il 21 novembre 2009 i due operai stavano eseguendo lavori di pulizia dell'appartamento e era intento a riempire secchi di sabbia E_
e a raccogliere cartoni all'interno dell'appartamento e a passarli al CP_3 che a sua volta li caricava nell'ascensore e li mandava al piano terra dove aspettava per scaricarli e vuotarli nel piazzale. Un cumulo Persona_1 di sabbia si trovava sul balcone esterno, come si evince dalla documentazione fotografica in atti.
Durante l'esecuzione dei descritti lavori, cadeva dal E_ balcone, trascinando con sé la ringhiera che in precedenza era stata tagliata e staccata dal fissaggio al muro e precipitando così da un'altezza di circa dieci metri.
Nessuno assisteva alla dinamica dell'infortunio, ma subito accorrevano
[...]
e altre persone, sentendo un forte rumore CP_3 Persona_1 dovuto alla caduta della ringhiera.
Venivano dunque allertati i soccorsi . riportava un E_ politrauma e decedeva alle ore 15.45.
All'esterno dell'immobile non era stato installato alcun ponteggio, né tantomeno il indossava dispositivi di sicurezza. Pt_6
pagina 11 di 23 Parte convenuta ha eccepito che la condotta del lavoratore deceduto era stata talmente imprudente ed abnorme da comportare l'esonero del da CP_3 responsabilità: secondo la prospettazione del e CP_3 E_
avrebbero di propria iniziativa deciso di tagliare la Persona_1 ringhiera del balcone, probabilmente per agevolare le operazioni di pulizia dell'appartamento – mandando giù i materiali attraverso il balcone ma solo quando erano soli.
Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione secondo cui la condotta del lavoratore comporta l'esonero totale da responsabilità del soggetto gravato dalla posizione di garanzia quando la stessa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, ovvero laddove si tratti di condotta del danneggiato intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività. Si parla, a tal proposito, di “rischio elettivo”.
I testi, quanto alla rimozione del parapetto , hanno reso dichiarazioni contrastanti.
Il teste intimato da parte attrice, , ha dichiarato: “il Persona_1 [...] ci disse anche di togliere la ringhiera del balcone dal fissaggio al fine CP_3 di far entrare il cestello dell'autogru che doveva scaricare la sabbia occorrente per la messa in opera delle piastrelle che doveva eseguire l'altra ditta. Una volta tagliata la ringhiera per consentire tale operazione, veniva riposizionata in maniera che poggiasse da una parte sul pilastro di cemento
e dall'altra, incastrata tra due file di pacchi di mattonelle. Dopo aver posizionato così la ringhiera noi siamo tornati sul posto di lavoro dopo alcuni giorni ed abbiamo trovato la ringhiera non più incastrata tra le pile di mattonelle ma sostenuta da un cumulo di sabbia da una parte e dell'altra bloccata dal pilastro”.
I testi intimati da parte convenuta hanno invece dichiarato che l'iniziativa di tagliare la ringhiera era stata autonomamente assunta dal OC.
pagina 12 di 23 ha riferito: “Si è vero lo so perché io stessa chiesi ad Testimone_3
come mai avesse dichiarato agli inquirenti che era stato Persona_1 mio marito ad indicare di togliere la ringhiera;
lui negò di aver riferito tale circostanza agli inquirenti, dicendo che questi ultimi non avevano ben capito, rimarcando che egli sapeva bene che l'iniziativa di tagliare la ringhiera era stata esclusivamente di ”. E_ ha invece dichiarato di essere a conoscenza della Testimone_4 circostanza per aver sentito personalmente, “qualche giorno prima, forse quindici”, suo genero, ordinare di ripristinare Controparte_3 immediatamente la ringhiera e chiedere a perché l'avesse tagliata. Pt_6
Ebbene, si osserva che quanto dichiarato dalla parte attrice (ovvero che e avevano disancorato di propria Persona_1 E_ iniziativa la ringhiera probabilmente per agevolare le operazioni di pulizia dell'appartamento, mandando giù i materiali attraverso il balcone ) non può ritenersi dimostrato, considerata la discordanza delle deposizioni testimoniali sul punto: atteso che grava sul convenuto l'onere di provare l'interruzione del nesso causale, tale onere, nella specie, non può dunque ritenersi assolto.
In ogni caso, la circostanza relativa al taglio della ringhiera non assume un rilievo dirimente in quanto risulta provato che il fosse a CP_3 conoscenza del disancoraggio della ringhiera e non si fosse adoperato per adottare misure idonee alla completa messa in sicurezza del parapetto.
Ed infatti, ha dichiarato: “Preciso che la ringhiera era Testimone_3 arretrata rispetto al margine del balcone e quindi era spostata verso
l'interno, all'impiedi, a delimitazione del vuoto”. La stessa, in sede di sit, aveva dichiarato: “precedentemente ho visto la ringhiera con cui è caduto il
OC appoggiata a due pilastri ma non ho fatto caso se era anche legata ad essi”. ha dichiarato: “Si è vero. Ho visto che gli operai avevano Testimone_4 provveduto a legare la ringhiera.”
NB Rosario: “Ricordo che un pomeriggio di sabato io e mio cognato ci siamo recati presso l'appartamento e mio cognato, accortosi che la
pagina 13 di 23 ringhiera era stata spostata, ha detto ai due operai di rimetterla in sicurezza, e così fu fatto, precisamente fu legata.”
Infine, ha riferito : “Ricordo che la ringhiera era legata ai Testimone_5 due pilastri. I pilastri si trovavano ai due lati esterni del balcone.”
La circostanza trova altresì riscontro nelle sommarie informazioni rese nel procedimento penale da , condomino dello stesso Controparte_7 stabile di LL (cfr. all. n. 13 della produzione di parte convenuta), il quale ha dichiarato: “Preciso che i lavori edili in corso presso l'appartamento del sig. erano iniziati circa un mese fa. In CP_3 questo periodo ho notato che la ringhiera del balcone era stata rimossa per consentire il trasporto di materiale edile attraverso lo stesso balcone. Che io ricordi la ringhiera non era mai stata rimessa al suo posto. Questa cosa mi
è stata anche confermata dall'altro operaio presente al momento dell'infortunio mortale il quale mi diceva che la ringhiera rimossa era stata legata al pilastro.”
La prova della circostanza che la ringhiera fosse stata messa idoneamente in sicurezza non può dirsi raggiunta , non solo per le discordanti dichiarazioni dei testi ma anche in quanto non si evince dalle deposizioni testimoniali in che modo la balaustra sia stata legata ai pilastri .
Dalle dichiarazione dei testi emerge, dunque, che il non avesse CP_3 provveduto a saldare la ringhiera, pur essendo a conoscenza della rimozione della stessa da “qualche giorno prima, forse quindici” (cfr. deposizione di
, verbale dell'udienza 4.10.2019) e avesse ugualmente Testimone_4 consentito l'accesso all'immobile ai due lavoratori.
Preme inoltre evidenziare che la situazione di pericolo derivante dal disancoraggio di una parte della ringhiera è di immediata percepibilità da qualunque soggetto ordinariamente diligente;
a maggior ragione nel presente caso il rischio risultava del tutto percebile da il quale, in Controparte_3 quanto geometra nonché progettista e direttore dei lavori eseguiti presso lo stesso immobile, non può dirsi privo di conoscenze specifiche.
Ricostruita la dinamica dell'infortunio occorso a in data E_
21.11.2009, risulta dunque immediatamente evidente la sussistenza della pagina 14 di 23 responsabilità del convenuto per aver omesso di Controparte_3 predisporre le misure provvisionali idonee ad evitare il rischio di caduta dall'alto in considerazione dell'avvenuto disancoraggio della ringhiera - circostanza di cui, come emerso dall'espletata istruttoria, egli era a conoscenza da diversi giorni – e per non aver comunque verificato la corretta messa in sicurezza del parapetto.
Non vi è prova infatti che il convenuto abbia impedito l'accesso all'area pericolosa o l'abbia messa in sicurezza, attraverso l'installazione di una barriera fisica o di segnaletica volta a delimitare la predetta area, in grado d i ostacolare il passaggio del lavoratore onde prevenire la sua disattenzione o leggerezza, né, in alternativa, che abbia posto in essere una assidua vigilanza, pur essendo egli a conoscenza della rimozione de lla balaustra.
Secondo le risultanze della istruttoria testimoniale e documentale, poi, deve essere esclusa la configurabilità di un concorso di colpa del lavoratore nella causazione dell'infortunio occorsogli.
La Suprema Corte ha più volte ribadito che “il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016).
23. In tale cornice, l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori. 24. L'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante
l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso (v. Cass. n.
30679 del 2019).” (Cass. civ., sent. n. 25597/2021).
pagina 15 di 23 Sebbene abbia allegato di non aver mai autorizzato i Controparte_3 lavoratori a tagliare la ringhiera, deve escludersi nel caso di spec ie la sussistenza di un concorso di colpa della vittima ai sensi dell'art. 1227, co. 1,
c.p.c., non avendo il adottato le misure protettive esigibili nel caso CP_3 concreto, anche in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, né vigilato affinchè le necessarie misure fossero di fatto rispettate da parte del dipendente.
Agli attori spetta pertanto il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale: il decesso della vittima causa non solo il massimo danno configurabile in capo alla stessa, ma anche e simultaneamente, l'estinzione del rapporto parentale con gli stretti congiunti che a loro volta subiscono immediatamente e direttamente la compromissione del loro interesse all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare a causa del medesimo fatto illecito.
Tale danno, com'è pacifico, è risarcibile se sia provata l'effettività e la consistenza della relazione parentale che legava i congiunti al defunto, ma non anche il rapporto di convivenza, non assurgendo quest'ultimo a connotato minimo di relativa esistenza (Cass. civ., ord. n. 21837/2019).
La Suprema Corte ha chiarito che “In ordine alla prova del danno conseguenza - sub specie perdita del rapporto parentale va ricordato che in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione”. (Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Nel caso di specie, il legame parentale è stato provato sia da i genitori che dai fratelli del de cuius attraverso l'allegazione dello stato storico di famiglia in pagina 16 di 23 atti (cfr. all. n. 4 fascicolo di parte attrice del giudizio n. R.G.
280/2014), oltre ad essere stato confermato dalla moglie della vittima,
, che, all'udienza del 03.06.2016, ha dichiarato: “tra mio marito Parte_1
e la sua famiglia di origine vi erano buoni rapporti, si aiutavano a vicenda ed anche io tutt'ora ho buoni rapporti con i miei suoceri e i miei cognati.
Convivevo con mio marito e le bambine nella casa che era stata data in donazione a mio marito dai miei suoceri qualche mese prima dell'accaduto”.
Sul punto, teste di parte attrice e moglie del Testimone_3 CP_3 all'udienza del 4 ottobre 2019, ha riferito che il le aveva confidato Pt_6 di non avere buoni rapporti con la famiglia di origine.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo”, che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno o attenuare la predetta presunzione, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione
(Cass. n. 9010/2022).
Si è poi precisato che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio
- configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico - relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della
pagina 17 di 23 relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)” (Cass. civ. 27142/2024).
Ebbene, stante la vicinanza della teste al nonché la Tes_4 CP_3 genericità della dichiarazione resa, non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiante e superata la presunzione iuris tantum.
Quanto a in proprio e quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sulle due figlie minori, il rapporto parentale e la convivenza sono stati dimostrati tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazion e.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
12065/2014, hanno chiarito: “la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art.
115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta ” (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 1205/2014).
Stante la non contestazione della relazione parentale che legava Parte_1
e le sue figlie al , tale circostanza deve ritenersi provata. Pt_6
Ciò posto, in relazione al quantum debeatur, questo giudicante non può fare a meno di prendere atto dei più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che ha ribadito che “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
pagina 18 di 23 circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (v. Cass. 21/04/2021, n. 10579; 29/09/2021, n. 26300; 10/11/2021,
n. 33005)” (v. Cass n. 15924 del 15 novembre 2022).
Devono, pertanto, applicarsi le tabelle elaborate dall'Osservatorio di LA
(oggi aggiornate al 2024), riviste proprio in ragione delle censure mosse dalla giurisprudenza di legittimità al precedente sistema di liquidazione a
“forbice”, e rese coerenti con i principi di diritto enunciati dalla S uprema
Corte in materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. I criteri indicati nelle predette tabelle consentono al giudice una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Nel caso di specie, la liquidazione nei confronti della moglie Parte_1 deve avvenire tenendo conto dell'età della vittima (36 anni al momento dell'infortunio mortale, punti 22), dell'età del congiunto danneggiato (38 anni al momento del decesso del marito, punti 2 2), della convivenza dei coniugi (punti 16), della presenza di altri superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 1 2, essendovi altri due superstiti, ovvero le figlie, cfr. autocertificazione). Si ritiene inoltre che, alla luce delle allegazioni e delle prove in atti, tale valore debba essere aumentato del 15%.
Deve essere, pertanto, essere riconosciuta alla moglie (tot. Parte_1 punti 72) la somma di euro 340.257,00.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale subito dalle figlie, e , l'ammontare va P_ CP_2 calcolato come segue: tenendo conto dell'età della vittima (36 anni al momento dell'infortunio mortale, punti 22), dell'età del congiunto danneggiato (rispettivamente 6 e 2 ann i al momento del decesso del padre, punti 28), della convivenza tra padre e figli e (punti 16), della presenza di pagina 19 di 23 altri superstiti nel nucleo familiare primario del danneggiato (punti 12, essendovi una madre e due figlie oltre alla vittima , cfr. autocertificazione).
Tale valore deve essere aumentato del 15%.
In conseguenza di tanto, deve essere riconosciuta la somma di euro
363.723,00 a ciascuna delle figlie, e (tot. punti 78). P_ CP_2
Si precisa che l'aumento del 15% è stato applicato in virtù della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: ed invero, lo sconvolgimento di vita dovuto alla perdita di un padre e di un giovane marito appartiene al comune sentire . Inoltre, nel caso in esame, la sofferenza patita dal nucleo familiare è aumentata dall'improvviso decesso del e dalle tragiche circostanze in cui è Pt_6 avvenuto.
In relazione al risarcimento del danno patito dai genitori della vittima e dai fratelli, si ritiene di non dover applicare l'aumento del 15% in ragione della non convivenza.
Dunque, ai genitori della vittima, e , devono Parte_7 Parte_3 essere riconosciuto 49 punti totali: 18 punti per l'età dei congiunti (57 e 59 al momento dell'evento morte), 22 punti per l'età del al momento del Pt_6 decesso, 9 punti per l'appartenenza al nucleo familiare di origine composto in totale da altre 3 persone (padre e altri due fratelli;
cfr. certificato in atti), per un totale di € 191.639,00 ciascuno.
A deve essere riconosciuto un totale di 41 punti: 16 punti Parte_4 per l'età del congiunto (37 al momento dell'evento morte), 16 punti per l'età del al momento del decesso , 9 punti per l'appartenenza al nucleo Pt_6 familiare di origine composto in totale da altre 3 persone (padre e altri due fratelli;
cfr. certificato in atti), per un totale di € 69.618,00.
A deve essere riconosciuto un totale di 43 punti: 18 punti Parte_5 per l'età del congiunto (27 al momento dell'evento morte), 16 punti per l'età del al momento del decesso , 9 punti per l'appartenenza al nucleo Pt_6 familiare di origine composto in totale da altre 3 persone (padre e altri due fratelli;
cfr. certificato in atti) per un totale di € 73.014,00.
pagina 20 di 23 Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Su tale somma, devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della Suprema Corte (S.U. n.
1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'illecito fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità sino al saldo.
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, sofferto dalla moglie e dalle figlie del , Parte_1 Pt_6 consistente nella perdita delle elargizioni che sarebbero state erogate loro dal defunto ove non si fosse verificato l'illecito, si osserva che , all'esito dell'escussione testimoniale, è emerso che il provvedeva ai bisogni Pt_6 della famiglia con il proprio reddito e che il suo salario costituiva l'unica entrata per la famiglia.
Dunque, deve ritenersi provato che la scomparsa prematura del congiunto, a seguito del fatto illecito altrui, ha determinato una perdita economica per i superstiti: poiché dagli atti di causa è emerso che il era sposato e Pt_6 che con i due coniugi convivevano le due figlie minori non autosufficienti, deve desumersi ex art. 2729 c.c. che i congiunti godessero del contributo economico del defunto.
Tuttavia, in relazione al quantum debeatur, parte attrice non ha allegato né provato a quanto ammontasse il reddito della vittima al momento della morte, limitandosi genericamente a quantificare il danno sulla base del salario medio di un operaio pari a € 1.000,00.
Da ciò consegue che non può essere riconosciuto nessun importo a titolo di danno patrimoniale.
Quanto alle spese di lite, occorre premettere che “il provvedimento discrezionale di riunione di più cause lascia immutata l'autonomia dei
pagina 21 di 23 singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni;
pertanto, la congiunta trattazione lascia integra la loro identità, tanto che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise: conseguentemente, la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolte in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”(Cass. 25 marzo 2011, n.
6951).
Le spese di lite seguono il criterio generale della soccombenza e della causalità e, considerato che le domande di parte attrice sono state accolte, sono poste a carico di e, tenuto conto della natura Controparte_3 della controversia e della complessità delle questioni trattate (media), si liquidano in dispositivo, applicando i valori tabellari medi, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022): quanto al giudizio iscritto al n. R.G. 280/2014, considerato il valore (in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016), in complessivi € 5.882,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 3.544,00 per la fase di studio e €
2.338,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.; quanto al giudizio iscritto al n. R.G.
3945/2013, considerato il valore (in base al decisum), in complessivi €
7.646,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 4.607,00 per la fase di studio e € 3.039,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Per le fasi istruttoria/trattazione e decisionale, la liquidazione sarà unica
(avuto riguardo al valore € 1.593.613,00, in base al decisum) essendo stati riuniti i giudizi prima della concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e riguardando l'esame delle stesse questioni (€ 17.594,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 10.417,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.).
P.Q.M.
pagina 22 di 23 Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
- CONDANNA al pagamento: Controparte_3
• in favore di , della somma di € 340.257,00, oltre interessi Parte_1 legali come in parte motiva;
• in favore di in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su , della somma di € 363.723,00, oltre P_ interessi legali come in parte motiva;
• in favore di in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale su , della somma di € 363.723,00, oltre CP_2 interessi legali come in parte motiva;
• in favore di , della somma di € 191.639,00, oltre interessi Parte_7 legali come in parte motiva;
• in favore di , della somma di € 191.639,00, oltre Parte_3 interessi legali come in parte motiva;
• in favore di della somma di € 69.618,00, oltre Parte_4 interessi legali come in parte motiva;
• in favore di della somma di € 73.014,00, oltre Parte_5 interessi legali come in parte motiva;
- CONDANNA al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_3 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 41.539,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ., con distrazione in favore dell'Erario.
Così deciso in Catanzaro, lì 19.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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