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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 1199/2023 R.G.L. promossa
DA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
Contro pro tempore della società “ , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avvocato Maria Luisa Vaccaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo, Via La Farina, n. 3.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore.
-RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società “V&F
CARBURANTI s.r.l.” proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-
001878102-prot. 5500.27/02/2023.0140854 e n. CP_2 CodiceFiscale_1 CP_2
5500.27/02/2023.0140858 emesse dall' e notificate il 07.03.2023, con le quali CP_2
gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.000,00, quale sanzione
1 amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 e succ.modif., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori, relative all' anno 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza del debito contributivo, per aver già provveduto al pagamento delle somme richieste, a seguito di presentazione di istanza di rateizzazione, la nullità delle ordinanze per la mancata allegazione degli atti prodromici in essa richiamati, la decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione ex art. 14 della L. 689/81 nonché la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata.
Concludeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo di: “Ritenere e dichiarare per i motivi sopra descritti nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione n. OI-001878102-prot. CP_2
5500.27/02/2023.0140854 emessa da via Laurana 59, in persona del CP_3
direttore pro-tempore e notificata all'opponente in data 07/03/2023 Ritenere e dichiarare per i motivi sopra descritti nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001857645-prot. 5500.27/02/2023.0140858 emessa da via CP_2 CP_3
Laurana 59, in persona del direttore pro-tempore e notificata all'opponente in data
07/03/2023 e delle sanzioni accessorie. In subordine, in caso di soccombenza, rideterminare la sanzione in un'altra somma che il Giudice riterrà equa secondo giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (cfr. conclusioni ricorso).
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato mediante la notifica CP_2
del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia
(cfr. nota di deposito del 19.04.2023).
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 05 marzo 2025 per il deposito delle note scritte.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti, emerge che la somma oggetto delle ordinanze impugnate era stata già richiesta al ricorrente con avviso di addebito n. 596
2 2018 00051501-49 di € 85,61, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente al mese di agosto
2018.
In data 18.12.2018, il aveva chiesto ed ottenuto dalla Pt_1 Controparte_4
la rateizzazione del relativo importo, unitamente a quello risultante da
[...]
altro avviso di addebito (cfr. prospetto inadempienze e istanza accoglimento rateizzazione).
Ne consegue che, al momento della asserita notifica degli atti di accertamento (ottobre
2019), richiamati dalle ordinanze oggi impugnate, era già in corso la rateizzazione cui parte ricorrente dava puntuale adempimento, come dimostrano i bollettini di pagamento delle rate allegati.
Ne consegue che, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-001878102- prot. 5500.27/02/2023.0140854 e n. OI-001857645-prot. CP_2 CP_2
5500.27/02/2023.0140858 emesse dall' e notificate il 07.03.2023; CP_2
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 06.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 1199/2023 R.G.L. promossa
DA
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante Parte_1
Contro pro tempore della società “ , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avvocato Maria Luisa Vaccaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo, Via La Farina, n. 3.
-RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore.
-RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.04.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della società “V&F
CARBURANTI s.r.l.” proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. OI-
001878102-prot. 5500.27/02/2023.0140854 e n. CP_2 CodiceFiscale_1 CP_2
5500.27/02/2023.0140858 emesse dall' e notificate il 07.03.2023, con le quali CP_2
gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.000,00, quale sanzione
1 amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 e succ.modif., per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori, relative all' anno 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'insussistenza del debito contributivo, per aver già provveduto al pagamento delle somme richieste, a seguito di presentazione di istanza di rateizzazione, la nullità delle ordinanze per la mancata allegazione degli atti prodromici in essa richiamati, la decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione ex art. 14 della L. 689/81 nonché la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata.
Concludeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, chiedendo di: “Ritenere e dichiarare per i motivi sopra descritti nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione n. OI-001878102-prot. CP_2
5500.27/02/2023.0140854 emessa da via Laurana 59, in persona del CP_3
direttore pro-tempore e notificata all'opponente in data 07/03/2023 Ritenere e dichiarare per i motivi sopra descritti nulla e/o annullabile l'ordinanza ingiunzione n.
OI-001857645-prot. 5500.27/02/2023.0140858 emessa da via CP_2 CP_3
Laurana 59, in persona del direttore pro-tempore e notificata all'opponente in data
07/03/2023 e delle sanzioni accessorie. In subordine, in caso di soccombenza, rideterminare la sanzione in un'altra somma che il Giudice riterrà equa secondo giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” (cfr. conclusioni ricorso).
L' non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato mediante la notifica CP_2
del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sicché ne va dichiarata la contumacia
(cfr. nota di deposito del 19.04.2023).
A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 05 marzo 2025 per il deposito delle note scritte.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, dalla documentazione versata in atti, emerge che la somma oggetto delle ordinanze impugnate era stata già richiesta al ricorrente con avviso di addebito n. 596
2 2018 00051501-49 di € 85,61, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente al mese di agosto
2018.
In data 18.12.2018, il aveva chiesto ed ottenuto dalla Pt_1 Controparte_4
la rateizzazione del relativo importo, unitamente a quello risultante da
[...]
altro avviso di addebito (cfr. prospetto inadempienze e istanza accoglimento rateizzazione).
Ne consegue che, al momento della asserita notifica degli atti di accertamento (ottobre
2019), richiamati dalle ordinanze oggi impugnate, era già in corso la rateizzazione cui parte ricorrente dava puntuale adempimento, come dimostrano i bollettini di pagamento delle rate allegati.
Ne consegue che, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata, con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze-ingiunzione n. OI-001878102- prot. 5500.27/02/2023.0140854 e n. OI-001857645-prot. CP_2 CP_2
5500.27/02/2023.0140858 emesse dall' e notificate il 07.03.2023; CP_2
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che CP_2
liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 06.03.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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