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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/09/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8062/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04/07/2025 da 1) Parte_1
Nata a Roma (RM) il 25/01/1986 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Rancati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Napoli (NA) il 03/08/1982 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Monterosso Al Mare (SP) il 27.08.2016 (anno 2016, atto n. 14, Reg. Atti di Matrimonio, parte II, serie C) In comunione legale dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Sino al trasferimento immobiliare di cui al successivo punto 2) la signora continuerà Parte_1 ad abitare la casa familiare sita in Milano, via Bronzino 14, senza alcun onere nei confronti del signor
. Controparte_1
2) Il signor si impegna ora per allora a cedere e vendere alla signora Controparte_1 Pt_1
al prezzo ora per allora concordato di € 300.000,00 (trecentomila/00), la sua quota di
[...] comproprietà pari a ½ di piena proprietà dell'unità immobiliare in condominio sita in Milano, via
Bronzino 14, nello stato di fatto in cui si trova con tutto quanto l'arreda e correda, costituita da (i) un appartamento composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, vano guardaroba, disimpegno, doppi servizi, ripostiglio e due balconi al terzo piano (quarto fuori terra), con annesso un vano di cantina al piano interrato;
(ii) dalla proporzionale quota di comproprietà degli enti comuni ai sensi dell'art. 1117 e seguenti c.c. e del Regolamento di condominio, in ragione di millesimi 52,31
(cinquantadue virgola trentuno), il tutto contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano
“al foglio 317 (trecentodiciassette) con il mappale 413/19 (quattrocentotredici subalterno 19), Via
Bronzino n. 14, piano 3-S1, scala B, z.c. 2, cat. A/2, cl. 5, vani 6,5, superficie catastale totale mq 141, totale escluse aree scoperte: mq. 139, r.c. Euro 1.342,79, con riferimento alla planimetria depositata in catasto a corredo della denuncia di variazione in data 2 ottobre 2018 (prot. n. MI0383558)”, così come descritto nell'atto di compravendita Notaio di Milano in data 15 ottobre 2018 N. Persona_1
Rep.19633 N.12951 Raccolta (doc.5).
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
(i) L'impegno a vendere - e corrispettivamente quello ad acquistare da parte della signora Pt_1
- sono validi ed efficaci a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente ricorso
[...] congiunto e resteranno fermi ed efficaci, senza nessuna possibilità di modificazione anche per quanto attiene al prezzo convenuto.
(ii) Le Parti si impegnano a riprodurre l'accordo raggiunto in relazione al suddetto immobile in apposito atto di trasferimento immobiliare che verrà stipulato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione da Notaio prescelto dall'acquirente, con tutte le esenzioni previste dall'art. 19 della Legge n. 74 del 6 Marzo 1987 – regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalle sentenze della Corte Costituzionale n.
176/1992 e n. 154/1999 ed in conformità delle circolari ministeriali n. 49/E del 16 marzo 2000, n. 27/E del 21 giugno 2012 e n. 2/E del 21 Febbraio 2014 e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione e franco libero, salvo l'ipoteca, da pesi, vincoli, servitù, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza e servitù attiva e passiva.
(iii) L'acquirente, ovvero la signora si accollerà integralmente tutti gli oneri del Pt_1 trasferimento.
(iv) La signora corrisponderà il prezzo pattuito di € 300.000,00 (trecentomila/00) Pt_1 contestualmente al rogito.
(v) La signora nel medesimo termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della Pt_1 sentenza di separazione corrisponderà al signor l'importo di €4.800,00 CP_1
(quattromilaottocento/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute per le utenze, con bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT 87 Y 01030 03406 000000880362 - Banca Monte
Paschi di Siena.
(vi) Dalla sottoscrizione del presente ricorso sino alla data del rogito la signora avrà il Pt_1 godimento esclusivo dell'immobile facendosi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie, senza che il signor possa far valere alcuna pretesa in relazione alla propria quota. CP_1
(vii) Il signor dichiara che con l'esatto adempimento di quanto previsto al presente punto CP_1
2) non avrà più nulla a pretendere dalla signora relativamente all'immobile oggetto di Pt_1 trasferimento.
3) Il signor entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso si impegna a prelevare CP_1 dalla casa familiare gli effetti personali ancora in essa presenti.
4) Le Parti dichiarano che con l'adempimento di quanto previsto e riconosciuto con il presente accordo hanno definito tutti i loro rapporti economici e patrimoniali e pertanto di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione o causa.
5) Le spese legali del presente giudizio sono integralmente compensate tra le Parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio a Monterosso al Mare (SP) il 27.08.2016;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monterosso Al Mare (SP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, nonché alla comunicazione al Comune di Napoli dove l'atto è stato parimenti trascritto
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG