TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 7501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7501 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI 13 sezione civile
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del G.O.P. Dott.ssa Antonietta De Simone, all'esito della trattazione dell'udienza del 30 giugno 2025, iscritta al n.rg 26306-2023, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies e 281 tredecies c.p.c.
TRA
, C.F.
< Parte_1 C.F._1 nato a Rockville Centre (USA)il [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
C.F. Persona_1
, cittadina statunitense;
C.F._2 Parte_2
nato il [...] a [...]; rappresentati e
[...]
difesi dall'avv. Aprigliano Salvatore giusta procura allegata al fascicolo telematico.
RICORRENTI
in persona del Ministro in carica dom. Controparte_1 ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Resistente contumace
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
Interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2023, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il , per ottenere idoneo Controparte_1 provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, e quindi ordinare all'ufficiale di stato Civile del Comune di appartenenza l'annotazione e la trascrizione nei registri dello Stato civile dell'avo; per sentir accertare che esso è cittadino italiano iure sanguinis sin dalla nascita. In particolare riferiscono che:
“…discendenti in linea retta dalla sig.ra cittadina italiana Persona_2 alla nascita, nata a [...] il [...] (Doc. 002)…La sig.ra è poi emigrata negli Stati Persona_2
Uniti….Dall'unione tra e , sono nati il sig. Persona_2 Parte_1
e il sig. , entrambi Parte_1 Parte_2 odierni attori”
è nato il [...], a [...]_1
e ha acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente
(Doc. 003).
è nato il [...], a [...]_2
e ha acquisito alla nascita la cittadinanza USA, in virtù del jus soli ivi vigente
(Doc. 004). Il sig. , a sua volta, ha generato in data 9/03/2022 Parte_1 sempre negli Stati Uniti a Riverview (USA), , anch'ella Persona_1 odierna attrice” Ciò posto, ne consegue che le parti hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ex art.1 legge 91/92. Gli stessi hanno provato ad ottenere, per via amministrativa, il riconoscimento dellostatus civitatis italiano per il possesso ininterrotto dello status civitatis italiano quali discendenti IN LINEA MASCHILE di cittadino italiano per nascita (status sussistente ex art. art. 1 l. 555/1912 per l'avo originario ed ex art. 1 co. 1 lett. a) l. 91/92 per i ricorrenti). Il ricorso ha riportato tutta la sequenza genealogica dal capostipite fino all'attuale ricorrente, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche — ove straniere — tradotte e munite di apostille. I ricorrenti precisano che il loro antenato cittadino italiano Per_2 naturalizzato statunitense, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana. I ricorrenti, in qualità di discendenti dall'antenato cittadino ed in virtù della permanenza della cittadinanza italiana lungo la descritta linea di discendenza, intendono richiedere l'accertamento e la dichiarazione della propria cittadinanza italiana. Inizialmente hanno tentato di chiedere l'accertamento per via amministrativa, come previsto dalla legge (infra), provando a prenotare un appuntamento tramite il sistema “Prenot@mi” al Consolato Generale d'Italia di Detroit, ma non hanno rinvenuto disponibilità di alcuna data per poter consegnare la documentazione Il PM non ha espresso parere. Il non si è costituito. Controparte_1
In rito, deve precisarsi che la controversia rientra nella competenza delle Sezioni Specializzate Immigrazione istituite con D.L. 13/2017 convertito in L. 46/2017 in vigore dal 18.8.2017; a norma dell'art. 3 comma 2 “il Tribunale giudica in composizione monocratica”. L'art. 19 bis D.Lgs. 150/2011 – norma aggiunta dal decreto cd. Minniti - “ le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione”. Non è di ostacolo a tale percorso il fatto che l'atto introduttivo sia eventualmente denominato “citazione”, diversamente da quanto previsto per il rito sommario de quo, dal momento che esso è, in sostanza un ricorso, regolarmente depositato , all'esito del quale il giudice ha fissato con decreto l'udienza di comparizione ed assegnato il termine per la notifica ai contraddittori, adempimento che è stato osservato.
Il Comune è carente di legittimazione passiva, stante il fatto che tale legittimazione in tali fattispecie, appartiene unicamente al
[...]
, in persona del Ministro in carica, quale articolazione CP_1 centrale del soggetto, il Sindaco del Comune in cui il richiedente risiede, che esercita su delega ministeriale la funzione di Ufficiale di Governo competente per la tenuta dei registri di stato civile e popolazione ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. 267/2000. La delega in parola comporta l'immediata riferibilità allo Stato, e per esso al , degli atti concernenti la cittadinanza Controparte_1 italiana, senza che influisca su tale principio il fatto che all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza la Legge assegni i compiti, di natura strumentale, di cui all'art. 23 commi 1 e 2 Legge n. 91/94.
Nel merito la domanda proposta è fondata. A norma dell'art. 4 del Codice Civile del 1865: «è cittadino il figlio di padre italiano».
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 della L. 555/1912: «è cittadino per nascita, il figlio di padre cittadino». La legge n. 555/1912, pertanto, sebbene confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio di cittadino a prescindere dal luogo di nascita, all'art. 7 intese garantire ai figli di cittadini italiani emigrati all'estero il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. L'art. 7 della L. 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di cittadino italiano - nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli (come nella fattispecie in esame)
- di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, riconoscendo, quindi, all'interessato, la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Di conseguenza, anche i discendenti hanno acquisito sin dalla nascita la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadini italiani. Giova a tal punto ricordare come anche il Tribunale di Roma ha autorevolmente evidenziato che «il mutamento di cittadinanza del genitore durante la minore età della prole non ha avuto rilievo ai fini del mantenimento della titolarità dello status civitatis italiano, ove i figli siano investititi “iure soli” del possesso di una cittadinanza straniera» in quanto «il regime di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 12 Legge n. 555/1912 non si estende a coloro i quali siano destinatari della disciplina dell'art. 7 della medesima legge ossia a coloro che, nati all'estero da genitore italiano o divenuto tale durante la minore età, siano considerati dallo stato di nascita propri cittadini “ab origine” per nascita nel territorio dello Stato secondo il principio dello ius soli …di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la minore età del figlio l'avesse perduta» precisando, inoltre, che «…non appare, pertanto, applicabile al figlio minore nato all'estero da cittadino italiano il sopracitato art. 12, disciplinante il diverso caso in cui il figlio di chi avesse perduto la cittadinanza, per effetto della scelta del genitore, avesse anche egli acquisito la cittadinanza di uno stato straniero in quanto ipotesi diversa da quella in cui la cittadinanza straniera già appartenesse al figlio iure soli» E' dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_1 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. I ricorrenti in via amministrativa avrebbero potuto presentare la domanda al Consolato Italiano competente per il luogo in cui risiedono. Sul punto si osserva che negli ultimi anni la maggior parte dei Parte_3 italiani, specie in Brasile e Usa, hanno violato ripetutamente ed in maniera irragionevole i termini per il riconoscimento della cittadinanza e numerose sentenze hanno censurato tale comportamento. Ad ogni buon conto l'incertezza che si viene a creare dall'impossibilità di sapere quando si potrà ottenere un appuntamento e quindi avviare il procedimento e l'irragionevolezza dei termini nei quali vengono fissati gli appuntamenti solo per il deposito della domanda, equivalgono ad una sostanziale negazione di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa Le domande di cittadinanza iure sanguinis sono - di regola - domande di natura amministrativa, quindi da presentarsi avanti l'autorità Consolare o al Comune italiano. Tutte le autorità Consolari/Comuni sono oggi improntante sull'interpretazione autentica fornita dal Ministero (Circolari K31.9 del 1991 e seguenti, già citate). Per l'effetto tutti i Consolati Italiani/Comuni oggi richiedono - per riconoscere la domanda di Cittadinanza Italiana iure sanguinis - semplicemente che l'avo italiano fosse italiano al momento della nascita del figlio/a. Non esiste alcuna interpretazione autentica che sostiene diversamente.
Ne consegue che non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo la oggettiva e perdurante impossibilità di accedere alla via amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto Tuttavia, l'Autorità consolare italiana non permette di presentare in qualsiasi momento una domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana: ed invero, l'utente interessato deve prima ottenere - attraverso l'apposito sistema elettronico predisposto dall'Autorità consolare - un appuntamento al fine di poter presentare la richiesta di accertamento della cittadinanza corredata dall'apposita documentazione e poi attendere la definizione del procedimento nel termine massimo previsto per legge (due anni, ex art. 3 DPR n. 362/1994): ottenere un appuntamento è pressoché impossibile o assolutamente difficile o comunque imprevedibile, come dimostrato dagli innumerevoli tentativi effettuati nel corso di molti mesi dagli odierni ricorrenti (doc. 15a - 15g). Gli odierni ricorrenti hanno provato anche a scrivere all'Autorità consolare la quale ha risposto (doc. 16) e stante i tempi abnormi di attesa si sono determinati a rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria, attesa l'impossibilità di ottenere tale riconoscimento nei termini stabiliti dalla legge. Sul punto il il , in data 14 dicembre 2022, ha fornito una risposta Parte_4 che conferma la situazione di estremo ritardo in cui versano gli uffici nell'evasione delle domande di cittadinanza iure sanguinis Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto
, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto , deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione. Ritiene pertanto questo giudicante che i ricorrenti del presente giudizio, sono cittadini italiani iure sanguinis fin dalla nascita. Per l'effetto di quanto esposto in fatto e diritto si ordina all'ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti conseguenti all'attribuzione di tale status civitatis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del GOP così dispone:
- Dichiara che i ricorrenti come sopra generalizzati e rappresentati, per i motivi esposti, hanno diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadini italiani Jure Sanguinis e sono tutti cittadini italiani in quanto discendenti da avo italiano che ha validamente trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana;
- per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- ordina, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile del Consolato italiano di procedere alle dovute iscrizioni, annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile;
- ordina al e, per esso, al competente ufficiale Controparte_1 dello Stato civile, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- Spese compensate. Così deciso in Napoli il 27 luglio 2025
Il GOT Dott.ssa Antonietta De Simone