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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU AG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 30.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati dall'Avv. Alberto Lancellotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 09.10.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. i signori e non hanno alcuna pretesa di natura economica Parte_1 Parte_2
l'uno nei confronti dell'altro, in quanto autonomi economicamente ed essendo stati definiti i rapporti patrimoniali esistenti fra loro e disponendo ciascuno di mezzi sufficienti per una vita libera e dignitosa;
2. la casa coniugale, sita a Monza (MB) in Via Antonio Pacinotti n. 23/A, presa in affitto dalla sig.ra
a cui il contratto di locazione è intestato, rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1 Pt_1 ove vi continuerà ad abitare;
[...]
3. il canone di locazione, tutte le spese relative ai propri consumi (elettricità, acqua, gas, spese condominiali ecc.) e le tasse comunali (tassa rifiuti) relative alla casa coniugale sita a Monza (MB),
Via Antonio Pacinotti n. 23/A, dal 9.09.2024, e cioè da quando il sig. si è trasferito in Parte_2 altra abitazione, sono e saranno totalmente a carico della sig.ra ; parimenti il sig. Parte_1 , che vive fuori dalla casa coniugale dal 9.09.2024 provvede e provvederà al pagamento Parte_2 del canone di locazione, delle spese relative ai propri consumi (elettricità, acqua, spese condominiali ecc.) e le tasse comunali (tassa rifiuti) relative alla propria abitazione locata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
11.11.2023;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 178, parte I, anno 2023);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
AU AG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. AU AG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 30.09.2025 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a [...] in data [...] entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati dall'Avv. Alberto Lancellotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 09.10.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. i signori e non hanno alcuna pretesa di natura economica Parte_1 Parte_2
l'uno nei confronti dell'altro, in quanto autonomi economicamente ed essendo stati definiti i rapporti patrimoniali esistenti fra loro e disponendo ciascuno di mezzi sufficienti per una vita libera e dignitosa;
2. la casa coniugale, sita a Monza (MB) in Via Antonio Pacinotti n. 23/A, presa in affitto dalla sig.ra
a cui il contratto di locazione è intestato, rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1 Pt_1 ove vi continuerà ad abitare;
[...]
3. il canone di locazione, tutte le spese relative ai propri consumi (elettricità, acqua, gas, spese condominiali ecc.) e le tasse comunali (tassa rifiuti) relative alla casa coniugale sita a Monza (MB),
Via Antonio Pacinotti n. 23/A, dal 9.09.2024, e cioè da quando il sig. si è trasferito in Parte_2 altra abitazione, sono e saranno totalmente a carico della sig.ra ; parimenti il sig. Parte_1 , che vive fuori dalla casa coniugale dal 9.09.2024 provvede e provvederà al pagamento Parte_2 del canone di locazione, delle spese relative ai propri consumi (elettricità, acqua, spese condominiali ecc.) e le tasse comunali (tassa rifiuti) relative alla propria abitazione locata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Monza in data
11.11.2023;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monza per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 178, parte I, anno 2023);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 27.11.2025
Il Presidente est.
AU AG