Art. 565.
(Concessione d'ipoteca su nave).
Sulla nave puo' solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita', per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.
(Concessione d'ipoteca su nave).
Sulla nave puo' solo concedersi ipoteca volontaria.
La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullita', per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave.