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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 29/07/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 26.6.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno
2023, al numero 262, promossa con domanda depositata in data 27.1.2023
da
(già incorporante Parte_1 CP_1 [...]
, in persona dei procuratori speciali, Dott. e CP_2 Parte_2
Avv. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Dal Bo e Cecilia Parte_3
Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Antonio Rosario
Bongarzone, in Isola del Liri (FR), Via Siracusa n.5 contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio De Santis, Controparte_3 con studio in Frosinone, Via Tommaso Landolfi n.167, giusta procura in atti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n.708/2022, emesso in data 16.12.2022 dal
Tribunale di Frosinone in favore di , già dipendente della Controparte_3 società dal 1.1.2002 al 12.5.2022, decreto con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma complessiva di €.13.786,00. In sede monitoria, la lavoratrice aveva sostenuto che: 1) aveva prestato la propria attività lavorativa presso il punto vendita di Fiuggi;
2) era stata CP_1 distaccata, dal 18.2.2019 al 31.01.2022, presso il punto vendita
[...]
sito in Palestrina – Via Prenestina Antica;
3) non aveva ricevuto CP_2 il rimborso delle spese di viaggio, nonché l'indennità di trasferta previste all'art.162 del CCNL applicato al rapporto di lavoro;
4) era rimasta, pertanto, creditrice nei confronti dell' della complessiva somma di €.13.786,10, di Pt_4 cui €.7.008,10 a titolo di rimborso chilometrico (calcolato sulla base delle relative tabelle ACI) ed €.6.777,99 a titolo di diaria.
Nel presente giudizio, a fondamento dell'opposizione, la società ricorrente ha dedotto: 1) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e la conseguente nullità o comunque invalidità del decreto ingiuntivo opposto, atteso che, nella specie, non sussisteva alcuno dei presupposti di cui all'art.633 c.p.c. necessari per poter concedere il decreto ingiuntivo;
2) l'infondatezza ricorso: a) perché la lavoratrice era stata inviata in missione presso lo store di Palestrina per il periodo dal 18.2.2019 al 31.1.2020 o 15.2.2020 (e non già fino al 15.2.2022 come sostenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo); b) perché l'art.162 del CCNL
Terziario – applicato al rapporto prevede il rimborso delle sole Controparte_4 spese effettive di viaggio e prevede espressamente la possibilità, per il datore di lavoro, di rimborsare, oltre alle spese effettivamente sostenute per il viaggio, le spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, in luogo della corresponsione della diaria, in tale ipotesi quindi non dovuta. La società opponente aveva legittimamente optato proprio per tale seconda modalità di rimborso delle spese di trasferta/missione. Sull'intranet aziendale si trovava pubblicato il modulo che la lavoratrice avrebbe potuto, ed anzi dovuto, compilare al fine di ottenere il rimborso delle spese, sia di viaggio, sia di vitto e alloggio, effettivamente sostenute durante il periodo di trasferta, modulo ove la dipendente lavoratrice avrebbe dovuto indicare, oltre che i propri dati anagrafici e le motivazioni del rimborso, anche la “descrizione spese” (“modulo rimborso spese dipendenti”: all. n.4 . In tale sezione, avrebbero dovuto essere Pt_1 indicati la tipologia di spesa (per es. “spese di trasporto”, “vitto” ecc.) e il numero dei relativi allegati ed importi (scontrini e ricevute). La dipendente non aveva però compilato né presentato alcun modulo di rimborso autorizzato dall'Area Manager ovvero dal Regional Manager, né aveva documentato all' le Pt_4 spese sostenute durante il periodo di trasferta e neanche risultava che avesse concordato con l'Area Manager la possibilità di utilizzare, per lo spostamento, la propria autovettura;
c) per l'erroneità dei conteggi depositati.
Su queste premesse la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo di: in accoglimento del presente ricorso in opposizione, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o nullo e/o invalido e/o illegittimo e/o comunque revocare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto n. 708/2022, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in data
16.12.2022 e notificato, via pec, in data 19.12.2022, per difetto dei presupposti di emissione e/o comunque poiché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso del contributo unificato pari ad € 118,50”.
Regolarmente notificato il ricorso, si è costituita la convenuta, deducendo che: a) effettivamente il periodo di distacco – e non di trasferta - era stato dal
18.2.2019 al 16.2.2020 (vedi pag. 4 memoria); b) la non aveva mai Pt_1 dato alla lavoratrice indicazioni ordine ad eventuali modalità di richiesta di rimborsi diverse da quelle previste dal CCNL Terziario – Controparte_4 applicato al rapporto;
c) le spettavano sia il rimborso delle spese di viaggio, usando il criterio del rimborso chilometrico sulla base delle relative tabelle ACI depositate, tenendo conto dell'autovettura posseduta e della distanza necessaria per raggiungere il luogo di lavoro oggetto di distacco;
sia l'indennità per la diaria calcolata in base alla disciplina prevista dal CCNL applicato (in misura inferiore al doppio della retribuzione giornaliera di fatto, ridotta di 1/3 se la trasferta non comporta pernottamento fuori sede;
ridotta ulteriormente del 10% per le missioni di durata superiore ad un mese o quando le mansioni del lavoratore comportino viaggi abituali); d) la procedura richiesta per i rimborsi dalla riguardava le trasferte e non i distacchi, quale si era concretizzato nel Pt_1 caso di specie, in cui vi era stato il distacco della lavoratrice alla . Controparte_2
Su queste premesse la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del D.I. opposto;
In via principale, rigettare l'avversa opposizione e confermare integralmente il D.I. opposto;
In via subordinata, condannare comunque la società opponente, in
p.l.r.p.t., al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 13.786,00 o CP_3 nella diversa misura che risulterà di giustizia, per le causali tutte di cui in premessa.
Vittoria di spese”.
All'udienza del 6.7.2023 è stata rigettata l'istanza di parte convenuta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i opposto. Sono stati quindi escussi i testi ammessi ed e' stata espletata C.T.U. contabile.
All'udienza del 26.6.2025 la causa è stata discussa dai procuratori delle parti, mediante il deposito di note telematiche, e quindi è stata decisa dal Giudice adito con sentenza di cui si è data lettura.
Il ricorso in opposizione può essere solo parzialmente accolto, per i motivi appresso indicati.
La convenuta ha reclamato in sede monitoria il pagamento della somma complessiva di €.13.786,00, di cui €.7.008,10 a titolo di rimborso chilometrico
(calcolato sulla base delle relative tabelle ACI) ed €.6.777,99 a titolo di diaria, dovute dalla società in forza del disposto dell'art.162 del CCNL Terziario –
e maturate in virtù del distacco operato dal datore di lavoro Controparte_4 presso nel punto vendita sito in Palestrina. Controparte_2
L'opponente ha dedotto che la somma non era dovuta, perché l'art.162 del
CCNL applicato al rapporto prevede il rimborso delle sole spese effettive di viaggio – che la dipendente non aveva né richiesto, né provato di aver affrontato
- e prevede poi espressamente la possibilità, per il datore di lavoro, di rimborsare, oltre alle spese effettivamente sostenute per il viaggio, le spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, in luogo della corresponsione della diaria, in tale ipotesi quindi non dovuta. La società opponente aveva legittimamente optato proprio per tale seconda modalità di rimborso delle spese di trasferta/missione, mettendo a disposizione sull'intranet aziendale il modulo che la lavoratrice avrebbe dovuto compilare al fine di ottenere il rimborso delle spese, sia di viaggio, sia di vitto e alloggio, effettivamente sostenute durante il periodo di trasferta, modulo che però la non aveva mai presentato. CP_3
Osserva il Giudicante che con provvedimento dell'11.2.2019 la
[...] ebbe a distaccare la ricorrente presso altra società, LA GARDENIA Parte_1
BEATY S.p.A., che sottoscrisse l'atto per ratifica (cfr. doc. n.8 di parte convenuta).
Si osservi che il provvedimento ha per oggetto la “comunicazione distacco presso la società e nello stesso si legge (la sottolineatura è del Controparte_2 Giudicante) che “tale distacco è motivato dalla necessità, di entrambe le società, di uniformare le procedure tecniche di vendita e di gestione, già applicate a CP_1
e che si rende utile implementare anche presso la distaccataria così da consentire
l'uniformità dei nuovi standard/modelli aziendali condivisi.
Considerato che
la
[...] ha chiesto alla società distaccante la disponibilità di una unità lavorativa CP_2 per un periodo sufficiente ad attuare il progetto di sviluppo che la società distaccante dispone, con Lei, di tale qualificazione professionale prevista e necessaria per le suddette attività, Le comunichiamo il predetto distacco a carattere temporaneo per il periodo su indicato e presso le sedi anzidette. Lei rimarrà alle dipendenze della società distaccante pertanto per la gestione amministrativa del rapporto di lavoro ed il suo trattamento retributivo dovrà continuare a far riferimento allo scrivente che resta il suo datore di lavoro … viene espressamente attribuito alla società distaccataria il potere direttivo nei suoi confronti affinché le sue prestazioni possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva”
Non v'è dubbio che nella specie sia stato posto in essere un vero e proprio distacco da parte dell'opponente e non si sia invece realizzata un'ipotesi di mera trasferta. Invero, nel distacco, ex art.30 D.Lgs. n.276/2003, il lavoratore rimane dipendente dell'azienda originaria (distaccante), che rimane responsabile del trattamento economico e normativo e che ha un interesse specifico nel distacco;
il dipendente svolge però la sua attività presso un'altra azienda (distaccataria), sotto la direzione di quest'ultima. Nella trasferta, invece, il lavoratore continua a dipendere dalla stessa azienda, ma viene temporaneamente spostato in un'unità produttiva del datore di lavoro diversa da quella abituale.
Ebbene, nella specie, oltre all'inequivoca e reiterata indicazione contenuta nel provvedimento dell'11.2.2019 che veniva operato un “distacco” della CP_3 presso altra società, si rinvengono nella comunicazione tutti gli elementi identificativi dell'istituto del distacco. La veniva, infatti, inviata CP_3 temporaneamente dalla presso altra società (e non presso altra sede Pt_1 dell'opponente), per uno specifico interesse della distaccante e rimanendo alle dipendenze di quest'ultima, mentre l'attività lavorativa si sarebbe poi dovuta svolgere sotto il potere direttivo di altro soggetto, ovvero la società distaccataria.
Quanto osservato assume rilievo decisivo per la definizione del presente giudizio.
Si osservi che l'art.162 del CCNL Terziario - Distribuzione Moderna Organizzata, applicato al rapporto, prevede che l'azienda ha facoltà di inviare il proprio personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso, il comma 2 dispone che: “al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; 4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.191; 4) qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo”. Al comma 3 è, invece, disposto che: “Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali”. Nel quarto comma è infine stabilito che: “in luogo delle diarie di cui al numero 4 del secondo comma nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio con trattamento uniforme per tutto il personale”.
L'ampia dizione della norma contrattuale, che ha riguardo a tutte le situazioni nelle quali il datore di lavoro invii proprio personale in “missione temporanea fuori dalla propria residenza”, fa sì che la stessa possa applicarsi anche all'ipotesi che rileva nel presente giudizio, nel quale – come si è osservato - vi è stato il distacco della ricorrente presso altra azienda in un luogo di lavoro sito in località
(Palestrina-Roma) diversa da quella di residenza (Trivigliano-Frosinone).
Dell'applicabilità della norma contrattuale anche all'ipotesi che rileva nel presente giudizio non dubita neanche parte ricorrente che, infatti, ha invocato la specifica previsione del quarto comma della norma stessa al fine di escludere che il rimborso delle spese di vitto e alloggio della venisse calcolato CP_3 ai sensi del comma 2, punto n.4, della norma medesima. In particolare, la società opponente ha sostenuto che l'art.162 del CCNL Terziario – Distribuzione
Moderna Organizzata prevede, al comma 2, punto 1), il rimborso delle sole spese effettive di viaggio e prevede poi espressamente, al comma 4, la possibilità, per il datore di lavoro, di rimborsare, oltre alle spese effettivamente sostenute per il viaggio, anche le (sole) spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, in luogo della corresponsione della diaria di cui al comma 2, punto n.4, che in tale ipotesi quindi non sarebbe dovuta. Osserva al riguardo il Giudicante che, in effetti, il datore di lavoro può optare per il rimborso delle spese effettive di vitto e alloggio, in luogo della corresponsione della diaria, ma la disciplina regolamentare invocata a tal fine dalla non è idonea a derogare alla disciplina contrattuale con riguardo Pt_1 all'erogazione della diaria giornaliera. Ciò per la semplice, ma decisiva, circostanza che la regolamentazione datoriale ha espressamente riguardo alle sole ipotesi di trasferta del dipendente – tanto da intitolarsi, inequivocabilmente,
“Procedura trasferte e rimborsi spese personale dipendente di negozio” (cfr. all. n.3
- e non all'ipotesi nettamente distinta che rileva nel presente giudizio, Pt_1 ovvero quella del distacco del dipendente presso altro soggetto.
Quanto osservato priva quindi di fondamento l'assunto della società secondo cui - in luogo del pagamento della diaria di cui al comma 2, punto n.4, dell'art.162 del CCNL Terziario - Distribuzione Moderna Organizzata – la sarebbe stata tenuta al pagamento delle sole spese effettive di vitto Pt_1
e alloggio della in concreto però non dovute in mancanza della prova CP_3 da parte della lavoratrice delle spese di questo genere effettivamente affrontate nei giorni di lavoro presso la distaccataria.
Va, quindi, affermato il diritto della convenuta, a percepire le somme spettanti a titolo di diaria prevista dall'art.162, comma 2, n. 4, e comma 3, del
CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), per i giorni di lavoro svolti in regime di distacco nel periodo dal 18.2.2019 al 16.2.2020, tenuto conto dei giorni di distacco che emergono dal conteggio depositato da parte convenuta, con l'eccezione dei mesi di febbraio 2019, gennaio 2020 e febbraio 2020, in relazione ai quali i giorni da considerare sono, rispettivamente, in numero di 7,
18 e 11, come emerge dalla schermate della presenze della convenuta, depositate in atti dalla opponente (doc. n.7). Va, invece, esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'art.162 del CCNL, in forza del quale “Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno”, considerato che nel caso di specie il distacco è durato un anno, periodo di sicuro non “breve”.
Ai fini del calcolo del dovuto è stata espletata C.T.U. contabile che, per il periodo dal 18.02.2019 al 16.2.2020, ha calcolato in misura di €.24.709,64 la diaria spettante alla resistente ex art.162, comma 2, n. 4, e comma 3, del CCNL.
Si osservi che il perito, per calcolare la diaria spettante, ha calcolato dapprima la retribuzione di fatto giornaliera della considerato che il CP_3 comma 2, n.4, dell'art.162 cit. dispone che la diaria deve essere non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art.191 del
CCNL. L'art.191 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata a sua volta prevede che “la retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 189 nonché da tutti gli altri elementi retributivi avente carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge”. Il precedente art. 189 – normale retribuzione – così dispone: “1. La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a) paga base nazionale conglobata;
b) indennità di contingenza;
c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 188; e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva”.
Sulla base delle richiamate disposizioni contrattuali il C.T.U. ha quindi determinato la retribuzione di fatto giornaliera della convenuta in misura di
€.95,33.
Ai sensi dell'art.162 del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, il perito ha poi proceduto: 1) al raddoppio della quota giornaliera della predetta retribuzione di fatto (art.162, comma 2, n.4); 2) alla successiva riduzione di un terzo, non essendoci pernottamento fuori sede (art.162, comma 2, n.4); 3) alla ulteriore riduzione del 10%, trattandosi di missione di durata superiore al mese (art.162, comma 3).
Il perito ha così ottenuto la retribuzione di fatto giornaliera utilizzabile per calcolare la diaria, pari a €.114,39, che ha poi moltiplicato per i 216 giorni di distacco, ottenendo la somma complessiva di €.24.709,64.
Tale importo è superiore a quello oggetto della domanda monitoria, ma la circostanza non è ostativa alla condanna della società opponente al pagamento in favore della convenuta della predetta somma, considerato, da un lato, che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un nuovo giudizio a cognizione piena nel quale il Giudice deve in ogni caso accertare la fondatezza e l'entità della pretesa del creditore (cfr. Cass. 7020/2019), con la conseguenza che, se all'esito del giudizio di opposizione, il credito risulti superiore a quello ingiunto, il debitore va condannato al pagamento delle somme effettivamente dovute, come emerse nel giudizio a cognizione piena. D'altro lato, va evidenziato, che, costituendosi nel presente giudizio, la convenuta ha comunque chiesto di condannare la società opponente “al pagamento in favore della sig.ra della somma di CP_3
€13.786,00 o nella diversa misura che risulterà di giustizia”. Ebbene, la Cassazione
(cfr. sentenza n.29537/2024; conf. Cass. n.35302/2022) ha evidenziato che formule quali "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni che accompagnano le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituiscono una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare della somma effettivamente da liquidarsi. Tale circostanza ricorre nel caso di specie, nel quale è stato necessario espletare C.T.U. contabile per determinare il quantum debeatur, in considerazione del fatto che la contrattazione collettiva fa riferimento per la determinazione della diaria spettante al lavoratore in missione alla nozione di “retribuzione di fatto giornaliera”, che non è immediata determinazione.
La convenuta ha anche chiesto in sede monitoria il rimborso delle spese di viaggio sostenute durante il periodo di distacco. Sul punto va evidenziato che il richiamato art.162 del CCNL applicato al rapporto, dispone, al comma 2 che: “al personale – fatta eccezione per gli operatori di vendita – compete: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio”.
Per spese effettive di viaggio devono intendersi i costi in concreto sostenuti dal dipendente per raggiungere la sede di lavoro durante la missione. Può trattarsi dei costi affrontati per l'acquisto di biglietti di viaggio (aereo, treno, autobus, ecc.), per prendere un taxi o noleggiare un'auto o per pagare pedaggi autostradali o parcheggi. Può trattarsi anche dei costi correlati all'utilizzo di un mezzo proprio, se autorizzato dal datore di lavoro.
Orbene, quanto ai primi, deve osservarsi che la convenuta nessuna documentazione ha prodotto idonea ad attestare l'avvenuto pagamento di biglietti di viaggio, pedaggi, parcheggi, o altro, durante il periodo di distacco, pagamento che, peraltro, neanche ha dedotto che vi fosse stato.
La resistente ha, invece, richiesto il rimborso chilometrico per l'utilizzo del proprio mezzo. Sul punto va osservato che l'istruttoria ha evidenziato che la convenuta non aveva concordato con la sua diretta superiore (l'Area Manager) la possibilità di utilizzare, per lo spostamento, la propria autovettura, requisito indispensabile per ottenere il richiesto rimborso. La specifica circostanza dell'assenza dell'autorizzazione all'uso di un proprio mezzo emerge in maniera chiara dalle deposizioni, pur divergenti su molti punti, della teste
[...]
, allora Area Manager, che ha riferito che la “non mi Tes_1 CP_3 chiese l'autorizzazione per l'utilizzo del suo mezzo” e della collega della convenuta,
la quale ha dichiarato che: “Ero presente quando la Testimone_2 CP_3 chiese alla di essere autorizzata ad utilizzare la propria auto perché il punto Tes_1 vendita era collegato male con i mezzi pubblici. La disse che non l'avrebbe Tes_1 autorizzata”.
Le considerazioni che precedono comportano, quindi, il rigetto della domanda della convenuta relativa al rimborso delle spese di viaggio sostenute durante il periodo del disposto distacco.
Alla luce di quanto osservato devono quindi ritenersi dovuti alla convenuta soltanto gli importi richiesti a titolo di diaria ex art.162, comma 2, n. 4, e comma
3, del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, che, come osservato, ammontano ad €.24.709,64.
L'opposto decreto ingiuntivo va dunque revocato, sia perché emesso per il diverso importo di €.13.786,00, sia perché emerso anche per un titolo non dovuto, ovvero il rimborso delle spese di viaggio.
L'opponente va, in definitiva, condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di €.24.709,64, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Quanto al regolamento delle spese di lite, va osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr, ex plurimis, Cass. n.15916/2021,
n.17854/2020; n.16431/2019), anche con riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che, all'esito finale della lite, risulti vittoriosa per effetto dell'accoglimento, seppure non integrale, della sua domanda, non può subire la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute della parte soccombente. Il parziale accoglimento dell'opposizione è situazione idonea soltanto ad attenuare la soccombenza dell'opponente e comporta perciò una semplice riduzione delle spese a suo carico (ai sensi dell'art.92, comma 2, c.p.c.), in una proporzione che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n.30592/2017).
La struttura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, fa sì che il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quanto originariamente richiesto, resta comunque la parte parzialmente vittoriosa che, in base al principio di causalità, non può essere condannata alle spese processuali (cfr. Cass.
n.17854/2020 e n.18125/2017 e, più in generale, con riferimento alla regolazione delle spese in presenza di accoglimento parziale della domanda, Cass. n.26918/2018; Cass.
n.1572/ 2018).
In applicazione dei richiamati principi, le spese del presente giudizio di opposizione vanno compensate tra le parti nei limiti di 1/5, mentre la residua parte va posta a carico della parte opponente, che è risultata debitrice della convenuta soltanto in relazione ad uno dei titoli azionati dalla lavoratrice in sede monitoria, anche se poi, in relazione all'altro titolo di cui al decreto ingiuntivo opposto (diaria), è risultata debitrice in misura maggiore di quella oggetto dell'ingiunzione.
Le spese sono liquidate in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022.
Anche le spese di C.T.U. restano a carico di parte opponente e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.708/2022;
b) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 convenuta della somma di €.24.709,64, a titolo di diaria Controparte_3 prevista dall'art.162, comma 2, n.4, e comma 3, del CCNL Distribuzione Moderna
Organizzata, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
c) rigetta la domanda della convenuta di rimborso delle spese di viaggio sostenute durante il periodo di distacco;
d) compensa tra le parti, nei limiti di 1/5, le spese del giudizio, ponendo a carico di parte opponente la residua parte, liquidata in favore di parte convenuta nella misura di €.4.310,40, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario;
e) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 29.7.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi