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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/10/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2904 del Ruolo Generale dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza del 31.10.2025, tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Maria Parte_1
AZ LI in virtù di mandato alle liti in atti
-opponente- c o n t r o in persona del legale rappresentante p. t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall' avv. Stella Vera De Benedittis in virtù di mandato alle liti in atti;
- opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. ing. 315/24 (RG n. 343/2024)
Svolgimento del processo. Il decreto ingiuntivo opposto trae origine dalla pretesa creditoria della società opposta di ottenere il pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica in favore dell' opposta, documentato dalle fatture n. 20220200035040 del 10/08/2022, n. 20220200037855 del 15/09/2022 20220200045253 del 07/10/2022 per un importo complessivo di Euro 19. 246,90 e trae origine dal contratto di fornitura di Energia elettrica per uso non domestico, per l'esercizio commerciale della società opponente, sito in NO (Loc. Casalabate) via Lungomare Nord. 47. L'opponente ha dedotto che, mentre nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione del Contratto la tariffa applicata dal fornitore, cosiddetta tariffa PUN (Prezzo Unico Nazionale), con riferimento alle tre fasce orarie F1, F2, F3 era di circa € 0,050, € 0,048, € 0,038, come da fattura di riferimento n. 2020020002330 del 13/08/20 (doc.2 del fascicolo di parte attrice), nel corso del rapporto e senza alcun preavviso le tariffe applicate dal fornitore andavano aumentando sino a raggiungere importi assolutamente esosi (c.f.r. la fattura n. 20210200022516 del 15/07/2021 di € 2.380,72, doc.3 del fascicolo di parte attrice), le cui tariffe per fascia oraria risultavano notevolmente aumentate: -F1 € 0,097 aumento del 194%; -F2 € 0,098 aumento del 204%; -F3 € 0,083 aumento del 218%. Ha aggiunto che, nonostante gli illegittimi aumenti, applicati in assenza della doverosa preventiva comunicazione, si è vista costretta a pagare le fatture indicate al fine di evitare la sospensione della fornitura durante il periodo di apertura stagionale del proprio esercizio commerciale. Che, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 si è vista recapitare le fatture oggetto del ricorso monitorio, nelle quali veniva operata una variazione delle tariffe sino al 1200%. Ha dedotto quindi i seguenti motivi di opposizione: “A. Illegittimità del Decreto ingiuntivo n.315/24 per illiceità delle pretese creditorie. Violazione degli artt. 9 e 16 co.1-2-3-4 delle Condizioni Generali di Contratto;
B. Illegittimità del Decreto ingiuntivo n.315/24 per illiceità delle pretese creditorie per violazione del D.L. n.115/2022 “Decreto Aiuti Bis”. Con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha dedotto la “nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte con riferimento all'applicabilità di una Tariffa Variabile”. Si è costituita l'opposta contrastando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita documentalmente. Disposto il rinvio per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e depositato le comparse conclusionali. Motivi della decisione. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Sempre in termini generali, si osserva che, in tema di ripartizione degli oneri probatori aventi ad oggetto la prova del contratto di somministrazione, spetta al preteso creditore, in forza dell'art. 2697 c.c. in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, dare anche evidenza del quantum dei kWh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata). La S.C. ha specificamente affermato in materia di somministrazione che “in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). Fatte queste doverose premesse, posto che non vi è contestazione sull'esistenza del contratto e sull'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica nella quantità indicata nelle fatture (rectius, la contestazione sui consumi è del tutto generica ed è noto che spetta al cliente dimostrare con prove concrete l'eventuale malfunzionamento del contatore o l'erroneità delle letture;
la semplice contestazione generica non è sufficiente a superare la validità dei dati di consumo registrati), le risultanze istruttorie documentali consentono di ritenere infondata l'opposizione. Dallo scrutinio del contratto di somministrazione di energia elettrica in questione, si evince chiaramente che esso prevede una un'offerta fissa per i primi 12 mesi e variabile a seconda dell'andamento del mercato al prezzo, calcolato secondo la formula: “pun+ €/Kwh 0,007”. Nella sezione del contratto denominata “Durata e rinnovo” si legge “Per i corrispettivi unitari mono e fasce di cui sopra si intendono fissi e invariabili per i primi 12 mesi di fornitura a partire dalla data di inizio della somministrazione;
dopo tale data verranno adeguati nella misura del 100% della variazione del prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica secondo la seguente formula;
pfn=punn + euro 7,00 al mwh, dove pfn è il prezzo unitario per la fascia n-esima; punn è la componente del prezzo unitario della n-esima fascia pari, per ogni fascia oraria, alla media aritmetica mensile del prezzo unico nazionale (pun) nelle ore appartenenti alla fascia oraria n- esima. e' fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle cgc.” Pertanto, non vi è stata una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ma semplicemente (in applicazione delle stesse), la variazione del prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa Elettrica. Per lo stesso motivo, non trova applicazione alla fattispecie quanto previsto dal c.f. Decreto Aiuti bis (il DL 115/2022), convertito in L. 142/22 del 21.9.22, che prevede una limitazione alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura gas e luce (in particolare, tale normativa prevede che fino al 30 aprile 2023 non siano efficaci le clausole che nel contratto permettono alla società di fornitura di modificare le condizioni relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso per il cliente). Tale limitazione però non si applica, sempre per espressa previsione della medesima norma, ai contratti nel mercato tutelato, nonché a quelli nel mercato libero (come in quello di specie), nei quali viene previsto che il prezzo dell'energia o del gas rimanga fisso solo per un dato periodo di tempo dopo il quale il contratto stesso prevede una determinazione dello stesso agganciato a delle variabili “terze” (le oscillazioni del prezzo di mercato) indipendenti dal fornitore. Né, infine, risultano violati i principi di trasparenza e buona fede precontrattuale e contrattuale sia con riferimento sia alle norme sulla pubblicità ingannevole sia con riferimento a quanto disposto dal Codice di Condotta Commerciale;
in particolare, nelle “condizioni particolari di fornitura”, allegate al contratto, viene ben specificato che il prezzo dell'energia elettrica viene calcato in base al PUN;
inoltre, il conteggio per la determinazione della tariffa è di semplice individuazione, attraverso una semplice operazione algebrica. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 315/24 (RG n. 343/2024);
2. condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione del DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in Euro 2.540,00 ai minimi tariffari, oltre r.f.s.g., IVA e CPA come per legge.
Addì 03.12.2025 Il Giudice Onorario
Dott. Cosimo CALVI
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2904 del Ruolo Generale dell'anno 2024, passata in decisione all'udienza del 31.10.2025, tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Maria Parte_1
AZ LI in virtù di mandato alle liti in atti
-opponente- c o n t r o in persona del legale rappresentante p. t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall' avv. Stella Vera De Benedittis in virtù di mandato alle liti in atti;
- opposta -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. ing. 315/24 (RG n. 343/2024)
Svolgimento del processo. Il decreto ingiuntivo opposto trae origine dalla pretesa creditoria della società opposta di ottenere il pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica in favore dell' opposta, documentato dalle fatture n. 20220200035040 del 10/08/2022, n. 20220200037855 del 15/09/2022 20220200045253 del 07/10/2022 per un importo complessivo di Euro 19. 246,90 e trae origine dal contratto di fornitura di Energia elettrica per uso non domestico, per l'esercizio commerciale della società opponente, sito in NO (Loc. Casalabate) via Lungomare Nord. 47. L'opponente ha dedotto che, mentre nei mesi immediatamente successivi alla sottoscrizione del Contratto la tariffa applicata dal fornitore, cosiddetta tariffa PUN (Prezzo Unico Nazionale), con riferimento alle tre fasce orarie F1, F2, F3 era di circa € 0,050, € 0,048, € 0,038, come da fattura di riferimento n. 2020020002330 del 13/08/20 (doc.2 del fascicolo di parte attrice), nel corso del rapporto e senza alcun preavviso le tariffe applicate dal fornitore andavano aumentando sino a raggiungere importi assolutamente esosi (c.f.r. la fattura n. 20210200022516 del 15/07/2021 di € 2.380,72, doc.3 del fascicolo di parte attrice), le cui tariffe per fascia oraria risultavano notevolmente aumentate: -F1 € 0,097 aumento del 194%; -F2 € 0,098 aumento del 204%; -F3 € 0,083 aumento del 218%. Ha aggiunto che, nonostante gli illegittimi aumenti, applicati in assenza della doverosa preventiva comunicazione, si è vista costretta a pagare le fatture indicate al fine di evitare la sospensione della fornitura durante il periodo di apertura stagionale del proprio esercizio commerciale. Che, nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022 si è vista recapitare le fatture oggetto del ricorso monitorio, nelle quali veniva operata una variazione delle tariffe sino al 1200%. Ha dedotto quindi i seguenti motivi di opposizione: “A. Illegittimità del Decreto ingiuntivo n.315/24 per illiceità delle pretese creditorie. Violazione degli artt. 9 e 16 co.1-2-3-4 delle Condizioni Generali di Contratto;
B. Illegittimità del Decreto ingiuntivo n.315/24 per illiceità delle pretese creditorie per violazione del D.L. n.115/2022 “Decreto Aiuti Bis”. Con le memorie ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha dedotto la “nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte con riferimento all'applicabilità di una Tariffa Variabile”. Si è costituita l'opposta contrastando l'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La causa è stata istruita documentalmente. Disposto il rinvio per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e depositato le comparse conclusionali. Motivi della decisione. In termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Sempre in termini generali, si osserva che, in tema di ripartizione degli oneri probatori aventi ad oggetto la prova del contratto di somministrazione, spetta al preteso creditore, in forza dell'art. 2697 c.c. in caso di contestazione della debenza del credito con riferimento al quantum dei consumi, dare anche evidenza del quantum dei kWh erogati ai fini della prova della debenza del preteso corrispettivo (commisurato alla quantità di energia erogata). La S.C. ha specificamente affermato in materia di somministrazione che “in conformità agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante” (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3, 28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193). Fatte queste doverose premesse, posto che non vi è contestazione sull'esistenza del contratto e sull'avvenuta somministrazione dell'energia elettrica nella quantità indicata nelle fatture (rectius, la contestazione sui consumi è del tutto generica ed è noto che spetta al cliente dimostrare con prove concrete l'eventuale malfunzionamento del contatore o l'erroneità delle letture;
la semplice contestazione generica non è sufficiente a superare la validità dei dati di consumo registrati), le risultanze istruttorie documentali consentono di ritenere infondata l'opposizione. Dallo scrutinio del contratto di somministrazione di energia elettrica in questione, si evince chiaramente che esso prevede una un'offerta fissa per i primi 12 mesi e variabile a seconda dell'andamento del mercato al prezzo, calcolato secondo la formula: “pun+ €/Kwh 0,007”. Nella sezione del contratto denominata “Durata e rinnovo” si legge “Per i corrispettivi unitari mono e fasce di cui sopra si intendono fissi e invariabili per i primi 12 mesi di fornitura a partire dalla data di inizio della somministrazione;
dopo tale data verranno adeguati nella misura del 100% della variazione del prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica secondo la seguente formula;
pfn=punn + euro 7,00 al mwh, dove pfn è il prezzo unitario per la fascia n-esima; punn è la componente del prezzo unitario della n-esima fascia pari, per ogni fascia oraria, alla media aritmetica mensile del prezzo unico nazionale (pun) nelle ore appartenenti alla fascia oraria n- esima. e' fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 7 delle cgc.” Pertanto, non vi è stata una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, ma semplicemente (in applicazione delle stesse), la variazione del prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa Elettrica. Per lo stesso motivo, non trova applicazione alla fattispecie quanto previsto dal c.f. Decreto Aiuti bis (il DL 115/2022), convertito in L. 142/22 del 21.9.22, che prevede una limitazione alle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura gas e luce (in particolare, tale normativa prevede che fino al 30 aprile 2023 non siano efficaci le clausole che nel contratto permettono alla società di fornitura di modificare le condizioni relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso per il cliente). Tale limitazione però non si applica, sempre per espressa previsione della medesima norma, ai contratti nel mercato tutelato, nonché a quelli nel mercato libero (come in quello di specie), nei quali viene previsto che il prezzo dell'energia o del gas rimanga fisso solo per un dato periodo di tempo dopo il quale il contratto stesso prevede una determinazione dello stesso agganciato a delle variabili “terze” (le oscillazioni del prezzo di mercato) indipendenti dal fornitore. Né, infine, risultano violati i principi di trasparenza e buona fede precontrattuale e contrattuale sia con riferimento sia alle norme sulla pubblicità ingannevole sia con riferimento a quanto disposto dal Codice di Condotta Commerciale;
in particolare, nelle “condizioni particolari di fornitura”, allegate al contratto, viene ben specificato che il prezzo dell'energia elettrica viene calcato in base al PUN;
inoltre, il conteggio per la determinazione della tariffa è di semplice individuazione, attraverso una semplice operazione algebrica. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 315/24 (RG n. 343/2024);
2. condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione del DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 in Euro 2.540,00 ai minimi tariffari, oltre r.f.s.g., IVA e CPA come per legge.
Addì 03.12.2025 Il Giudice Onorario
Dott. Cosimo CALVI