Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 34585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34585 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 14253/2023 Numero sezionale 4241/2025 Numero di raccolta generale 34585/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Oggetto
RESPONSABILITÀ
Dott.ssa
LI RUBINO
- Presidente -
CIRCOLAZIONE STRADALE
Dott.
AN VA
- Consigliere -
Dott.
CO LLRI
- Rel. Consigliere -
Udienza del 5/11/2025 -
UP
R.G.N. 14253/2023
Dott.ssa
ST ON
- Consigliera -
Rep.
Dott.
LUIGI LA BATTAGLIA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14253/2023 proposto da: NA TI, rappresentata e difesa dall'avv. MARINO MACOLA, con domicilio digitale ex lege;
contro
- ricorrente
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante, quale impresa designata per il Piemonte dal FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, rappresentata e dall'avv. GIANCARLO TRIGGIANI, con domicilio digitale ex lege;
difesa
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10/2023 del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, depositata in data 9/1/2023.
-
Firmato Da: LI RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: CO LLRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5cbcbele0da69c7
Numero registro generale 14253/2023 Numero sezionale 4241/2025 Numero di raccolta generale 34585/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/11/2025 dal Consigliere dott. CO LLRI. Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione in persona del dott. MICHELE DI MAURO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 9/1/2023, il Tribunale di Alessandria ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da IN TI per la condanna della Società Reale Mutua di Assicurazioni, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti dalla TI in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale l'autovettura danneggiante, immediatamente dopo la collisione tra gli autoveicoli, era risultata rubata secondo quanto evidenziato dal proprietario che di tale furto aveva presentato denuncia all'autorità competente.
dileguatasi
2. A fondamento della decisione assunta, il giudice d'appello ha evidenziato come delle conseguenze del sinistro dedotto in giudizio non dovesse rispondere il Fondo di garanzia per le vittime della strada, bensì il proprietario del veicolo danneggiante (e il relativo assicuratore), il quale, secondo quanto risultato dalla denuncia di furto, aveva lasciato il veicolo incustodito, aperto e con le chiavi di accensione a bordo, si dà rendere evidente che la circolazione del mezzo non fosse in concreto avvenuta in contrasto con la sua volontà ai sensi dell'art. 2054 c.c.
3. Avverso la sentenza d'appello, IN TI propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione.
2
Firmato Da: LI RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: CO LLRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5cbcbele0da69c7
Numero registro generale 14253/2023 Numero sezionale 4241/2025
Numero di raccolta generale 34585/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
4. La Società Reale Mutua di Assicurazioni, in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, resiste con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
6. Con ordinanza interlocutoria n. 8346 del 30/3/2025, il Collegio della Terza Sezione civile ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo ai fini della relativa discussione in pubblica udienza.
7. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
8. Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2054, co. 3, c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, in caso di furto di un veicolo all'interno del quale il proprietario abbia lasciato le chiavi di accensione, continui a rispondere, a tempo indeterminato, l'assicuratore del veicolo stesso, e non già il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonostante l'avvenuta presentazione, da parte del derubato, della tempestiva denuncia di tale furto prima del verificarsi del sinistro (come avvenuto nel caso di specie); e tanto, al di là della ritenuta inapplicabilità dell'art. 2054, co. 3., c.c. a tale ipotesi, viceversa governata dagli artt. 283, co. 1, e 122, co. 3, del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005).
2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, co. 3, c.c. in relazione agli artt. 283, co. 1, e 122, co. 3, d.lgs. n. 209/2005, per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la denuncia di furto presentata dal derubato alle autorità competenti prima del sinistro non valga a integrare la manifestazione, da parte dello stesso, di una specifica volontà contraria
3
Firmato Da: LI RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: CO LLRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5cbcbele0da69c7
Numero registro generale 14253/2023 Numero sezionale 4241/2025 Numero di raccolta generale 34585/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
alla circolazione, tale da escludere la responsabilità del proprietario, ai sensi dell'art. 2054, co. 3, c.c.
3. Entrambi i motivi congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione sono infondati.
4. Osserva il Collegio come, secondo il tradizionale e consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1820 del 29/01/2016, Rv. 638539 01; cfr., più di recente, Sez. 3,
-
Ordinanza n. 15237 del 30/05/2024, Rv. 671193-01).
5. La persistente responsabilità del proprietario, per non aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l'impiego della propria autovettura da parte di terzi, è stata, in particolare, riconosciuta, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nel caso di negligente custodia da parte del proprietario, consistita (come nel caso oggetto dell'odierno esame) nell'aver lasciato inserita la chiave di accensione del proprio veicolo rimasto, sia pur temporaneamente, incustodito, così agevolando la condotta di impossessamento da parte del terzo (cfr., Sez. 3, Ordinanza n. 15237 del 30/05/2024, Rv. 671193 - 01, cit.).
6. Questa Corte si è altresì interrogata sull'effettiva persistenza della responsabilità del proprietario e del suo assicuratore per la sua negligente custodia, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005, che nega la persistente efficacia del contratto di assicurazione dell'autoveicolo, qualora la circolazione di quest'ultimo sia avvenuta *contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1,
4
Firmato Da: LI RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: CO LLRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5cbcbele0da69c7
Numero registro generale 14253/2023 Numero sezionale 4241/2025 Numero di raccolta generale 34585/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza».
7. A tale interrogativo questa Corte ha ritenuto di dare risposta positiva, riaffermando la propria tradizionale giurisprudenza sulla base di argomentazioni che questo Collegio ritiene di condividere nella loro interezza e di ribadire, anche al fine di assicurarne continuità.
8. Vale sottolineare, in particolare, la circostanza testuale costituita dal diretto riferimento, posto dall'art. 122, comma 3, alla formula dell'art. 2054, terzo comma, cod. civ., volta a confermare l'insussistenza di alcuna volontà innovativa sul punto.
9. Sotto altro profilo, la permanente vigenza del contratto di assicurazione deve ritenersi destinata a giovare, tanto alla parte danneggiata la quale non è costretta a rivalersi sul Fondo di garanzia per le vittime della strada, con tutti i limiti risarcitori che ne conseguono quanto allo stesso proprietario che, in caso contrario, correrebbe il rischio, almeno in linea teorica, di vedersi esposto all'azione di rivalsa del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 292 del d.lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dei responsabili del sinistro. 10. Numerose ragioni di ordine sistematico e di tutela del contraente debole - che è, in questo caso, il soggetto assicurato al quale la vettura è stata rubata per un'evidente leggerezza, così come accertato dal giudice di merito con decisione non sindacabile in questa sede - impongono di continuare a ritenere operativa l'assicurazione in caso di circolazione avvenuta invito domino e non già prohibente domino. 11. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
5
Firmato Da: LI RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: CO LLRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5dbcbele0da69c7
Numero registro generale 14253/2023 Numero sezionale 4241/2025
Numero di raccolta generale 34585/2025 Data pubblicazione 29/12/2025
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 5 novembre 2025.
Il Consigliere est.
Il Presidente
Marco Dell'Utri
10
6
LI RU
Firmato Da: LI RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 3aa65e7cd6b5364a - Firmato Da: CO LLRI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5cbcbele0da69c7