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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/04/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
03.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Fabrica di Roma (VT), Via Leprata n. 44, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Cardarelli n.
6, presso lo studio dell'avv. Barbara Grillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in Fabrica di Roma, Via Sudellone, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F.lli
Rosselli n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Bufalini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.07.2024, chiedeva la revoca della sentenza n. Parte_1
1058/2011 (R.G. n. 1799/2008) nella parte in cui questo Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 15.06.1997, poneva a CP_1 suo carico l'importo mensile di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla ex moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nata il [...]. Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di percepire unicamente lo stipendio mensile di € 1.750,00, oltre la tredicesima mensilità pari ad € 1.200,00, con cui deve far fronte alle spese necessarie non solo per la figlia ma anche per le altre tre figlie , nata il [...], Per_1 Per_2
, nata il [...], e nata il [...]. Per_3 Per_4
Il ricorrente aggiungeva di non avere alcun rapporto con la figlia la quale, ormai Per_1
maggiorenne, laureatasi in giurisprudenza, trasferitasi a vivere a Modena, dove risiede con il proprio compagno, non si è attivata per reperire un'occupazione, perdendo così il diritto all'assegno di mantenimento, che non potrebbe essere più rivendicato dalla resistente.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La resistente osservava che la figlia ventiseienne, si era laureata con il massimo dei voti in Per_1
giurisprudenza e si era trasferita a Modena, ove conviveva con altri studenti in un appartamento condotto in locazione, per svolgere la pratica forense, non remunerata, al fine di conseguire il titolo di avvocato ed esercitare la professione legale.
La resistente aggiungeva che la figlia il cui compagno è uno studente universitario privo di Per_1 redditi, non ha avuto la possibilità di rendersi economicamente indipendente, proprio per l'impegno profuso nello svolgimento della pratica forense.
3. All'udienza del 05.12.2024 il ricorrente ha ribadito di non riuscire a sostenere le spese per la figlia e per le altre tre figlie, ritenendo congruo ridurre l'assegno di mantenimento fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di che nel frattempo aveva portato a termine la Per_1
pratica forense. Ha aggiunto, altresì, che la resistente conviveva con il suo nuovo compagno e
2 lavorava presso il bar di proprietà del figlio dello stesso.
La resistente, invece, ha insistito per la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura di €
250,00, in quanto non più convivente con lei dal mese di aprile, doveva essere messa in Per_1
condizione di sperimentare le proprie capacità per reperire un lavoro remunerato.
All'udienza del 03.04.2025, in mancanza di un accordo fra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria e senza la concessione dei termini per il deposito di ulteriori scritti difensivi.
4. La domanda è fondata e nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Occorre preliminarmente rilevare che la resistente ha perso la legittimazione “iure proprio” a percepire l'assegno di mantenimento nell'interesse della figlia Per_1
Invero, il genitore che conviva con il figlio maggiorenne non economicamente indipendente è munito di legittimazione “iure proprio” a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio stesso.
Si tratta di una “legittimazione alternativa e concorrente” rispetto alla legittimazione del figlio maggiorenne convivente;
legittimazioni fondate su due autonomi diritti: da un lato, il diritto del genitore convivente di percepire dall'altro genitore l'assegno di mantenimento in favore del figlio, in forza del comune dovere di entrambi i genitori verso il figlio medesimo, ai sensi degli artt. 147 e
148 c.c.: il versamento dell'assegno periodico al genitore convivente con il figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che l'ascendente si trova a dover sostenere mensilmente;
dall'altro lato, il diritto del figlio maggiorenne non economicamente indipendente all'assegno di mantenimento (artt. 315 bis e 337 septies c.c.).
È tuttavia necessario che il genitore che si ritiene legittimato “iure proprio” sia colui che provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente. Solo in questo caso, infatti, il genitore richiedente l'assegno per il figlio maggiorenne è titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020;
Cass., n. 35629/2018; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 359/2014; Cass., n. 25300/2013; Cass., n.
18075/2013; Cass. n. 21437/2007; Cass., n. 4188/2006; Cass., n. 8007/2005; Cass., n. 9067/2002,
Cass., n. 9353/1999; Cass., n. 8868/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che la coabitazione abituale o prevalente costituisce un indice univoco dell'apporto fornito al figlio maggiorenne dal genitore richiedente l'assegno di mantenimento per il figlio medesimo.
La “coabitazione abituale” o “prevalente”, peraltro, ricorre qualora la casa familiare rimanga in
3 concreto un punto di riferimento stabile per il figlio maggiorenne, il quale vi faccia sistematico ritorno, così da mantenere con la stessa un “collegamento stabile” (Cass., n. 30179/2024; Cass., n.
21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Il “collegamento stabile” con la casa familiare si configura anche qualora la coabitazione con il genitore non sia quotidiana, perché l'assenza del figlio può protrarsi per periodi non brevi, per motivi di studio o di lavoro, ma è comunque necessario che il figlio stesso vi ritorni regolarmente, appena possibile (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Pertanto, delle due l'una: a) il genitore richiedente l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente convive con quest'ultimo ed è colui che provvede materialmente alle esigenze del figlio stesso, allora sia il richiedente, sia il figlio medesimo saranno legittimati a percepire l'assegno; b) il genitore richiedente l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente non convive con quest'ultimo e non è il genitore che provvede materialmente alle esigenze del figlio stesso, allora il richiedente non sarà legittimato
“iure proprio” a ricevere l'assegno stesso.
Ora, è maggiorenne, vive a Modena (circostanza pacifica), dove ha trasferito la propria Per_1
residenza, almeno dal mese di giugno 2024 (all. 4 del ricorso), e non è ritornata a vivere, almeno sporadicamente e anche non quotidianamente, nella casa familiare assieme alla resistente, né durante lo svolgimento della pratica forense a Modena, né dopo averla ultimata nel novembre 2024
(cfr. certificato di compiuta pratica depositato dalla resistente in data 25.11.2024).
La resistente ha affermato che non convive più con lei dal mese di aprile 2024, ma non ha Per_1
specificato il momento a partire dal quale si è trasferita a Modena e non ha neppure dedotto di Per_1 aver provveduto al pagamento del canone di locazione per l'abitazione in cui la figlia vive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta che non ha mantenuto un “collegamento Per_1 stabile” con l'abitazione familiare e la resistente non ha dimostrato di aver sostenuto economicamente la figlia ormai maggiorenne, supportandola durante lo svolgimento della pratica forense a Modena.
Di qui, il difetto di legittimazione “iure proprio” della resistente alla percezione dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nel giudizio divorzile in favore della figlia Per_1
Non potrebbe neppure soccorrere la legittimazione c.d. “straordinaria”, in quanto le ipotesi di
“sostituzione processuale” (l'azione è esperita a tutela di un diritto “altrui”, ma “in nome proprio”) non solo sono tipiche e tassative (ricorrono soltanto qualora la legge le preveda espressamente;
artt.
81 e 111 c.p.c.; art. 2900 c.c.), ma, trattandosi di eccezioni alla regola per cui chiunque può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.), devono essere interpretate restrittivamente e non sono suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 preleggi).
4 Ne discende la sola legittimazione di alla percezione dell'assegno di mantenimento da parte Per_1
del ricorrente, (ri)quantificato come di seguito.
In proposito, occorre ricordare che l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, verificando se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata (Cass., n. 7961/2024; Cass., n. 7666/2022).
Inoltre, l'obbligo dei genitori di sostenere economicamente i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., n. 26875/2023; Cass., n.
38366/2021; Cass., n. 17380/2020; Cass., n. 19696/2019; Cass. n. 32529/2018); salvo il caso in cui il figlio maggiorenne abbia portato a termine il proprio percorso di studi (ipotesi in cui si presume un'inerzia colposa del figlio;
Cass., n. 12952/2016), ma non si sia attivato fattivamente per reperire un'occupazione o spendere il titolo conseguito onde fare ingresso nel mondo del lavoro.
Incombe sul genitore che chiede l'esclusione o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne l'onere di provare che quest'ultimo ha raggiunto un certo livello di competenza professionale e tecnica e che, tuttavia, non si è adoperato nel reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., n. 26875/2023; Cass. n. 38366/2021; Cass., n.
17380/2020; Cass., n. 19696/2019; Cass. n. 32529/2018)
Ebbene, ha diritto di percepire direttamente un assegno di mantenimento dal ricorrente, perché Per_1
non risulta aver raggiunto la piena autosufficienza economica, pur con le seguenti precisazioni. vive ormai stabilmente a Modena, dove ha completato la pratica forense verosimilmente Per_1 remunerata, secondo l'id quoad plerumque accidit, in considerazione del contesto geografico in cui l'ha svolta. Peraltro, è verosimile che abbia continuato a collaborare e a lavorare con lo studio Per_1
legale presso il quale ha svolto la pratica forense, anche per far fronte al pagamento del canone di locazione della casa in cui abita. Del resto, non vi sono elementi che consentano di giungere a diverse conclusioni.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, egli percepisce l'importo di € 1.750,00, oltre la dodicesima mensilità pari a circa 1.200,00 euro, e deve occuparsi delle accresciute esigenze delle sue tre figlie, , e Per_2 Per_3 Per_4
In considerazione dei mutamenti di fatto sopra esposti, sussistono giustificati motivi per ridurre l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente con la sentenza n. 1058/2011 sino ad €
5 150,00. Il ricorrente dovrà corrispondere alla figlia altresì, le spese straordinarie nella misura Per_1
del 50%.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente (anche in considerazione della mancata risposta, senza giustificato motivo, alla proposta transattiva avanzata dal ricorrente) e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, tenuto conto della complessità del giudizio, dell'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con riduzione dei compensi per la fase decisionale nella misura di ½.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 1374/2024, vertente tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) A parziale modifica della sentenza n. 1058/2011 (R.G. n. 1799/2008) del 17.11.2011, dispone che corrisponderà ad a titolo di mantenimento, l'importo di € Parte_1 Parte_2
150,00, da rivalutarsi in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida nella somma di € 4.357,50, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 11.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
03.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Fabrica di Roma (VT), Via Leprata n. 44, ed elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Cardarelli n.
6, presso lo studio dell'avv. Barbara Grillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in Fabrica di Roma, Via Sudellone, ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via F.lli
Rosselli n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Bufalini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.07.2024, chiedeva la revoca della sentenza n. Parte_1
1058/2011 (R.G. n. 1799/2008) nella parte in cui questo Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 15.06.1997, poneva a CP_1 suo carico l'importo mensile di € 250,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da versare alla ex moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia nata il [...]. Per_1
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva di percepire unicamente lo stipendio mensile di € 1.750,00, oltre la tredicesima mensilità pari ad € 1.200,00, con cui deve far fronte alle spese necessarie non solo per la figlia ma anche per le altre tre figlie , nata il [...], Per_1 Per_2
, nata il [...], e nata il [...]. Per_3 Per_4
Il ricorrente aggiungeva di non avere alcun rapporto con la figlia la quale, ormai Per_1
maggiorenne, laureatasi in giurisprudenza, trasferitasi a vivere a Modena, dove risiede con il proprio compagno, non si è attivata per reperire un'occupazione, perdendo così il diritto all'assegno di mantenimento, che non potrebbe essere più rivendicato dalla resistente.
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La resistente osservava che la figlia ventiseienne, si era laureata con il massimo dei voti in Per_1
giurisprudenza e si era trasferita a Modena, ove conviveva con altri studenti in un appartamento condotto in locazione, per svolgere la pratica forense, non remunerata, al fine di conseguire il titolo di avvocato ed esercitare la professione legale.
La resistente aggiungeva che la figlia il cui compagno è uno studente universitario privo di Per_1 redditi, non ha avuto la possibilità di rendersi economicamente indipendente, proprio per l'impegno profuso nello svolgimento della pratica forense.
3. All'udienza del 05.12.2024 il ricorrente ha ribadito di non riuscire a sostenere le spese per la figlia e per le altre tre figlie, ritenendo congruo ridurre l'assegno di mantenimento fino al Per_1 raggiungimento dell'indipendenza economica di che nel frattempo aveva portato a termine la Per_1
pratica forense. Ha aggiunto, altresì, che la resistente conviveva con il suo nuovo compagno e
2 lavorava presso il bar di proprietà del figlio dello stesso.
La resistente, invece, ha insistito per la conferma dell'assegno di mantenimento nella misura di €
250,00, in quanto non più convivente con lei dal mese di aprile, doveva essere messa in Per_1
condizione di sperimentare le proprie capacità per reperire un lavoro remunerato.
All'udienza del 03.04.2025, in mancanza di un accordo fra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria e senza la concessione dei termini per il deposito di ulteriori scritti difensivi.
4. La domanda è fondata e nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Occorre preliminarmente rilevare che la resistente ha perso la legittimazione “iure proprio” a percepire l'assegno di mantenimento nell'interesse della figlia Per_1
Invero, il genitore che conviva con il figlio maggiorenne non economicamente indipendente è munito di legittimazione “iure proprio” a richiedere l'assegno di mantenimento per il figlio stesso.
Si tratta di una “legittimazione alternativa e concorrente” rispetto alla legittimazione del figlio maggiorenne convivente;
legittimazioni fondate su due autonomi diritti: da un lato, il diritto del genitore convivente di percepire dall'altro genitore l'assegno di mantenimento in favore del figlio, in forza del comune dovere di entrambi i genitori verso il figlio medesimo, ai sensi degli artt. 147 e
148 c.c.: il versamento dell'assegno periodico al genitore convivente con il figlio maggiorenne rappresenta un contributo concreto alla copertura delle spese correnti che l'ascendente si trova a dover sostenere mensilmente;
dall'altro lato, il diritto del figlio maggiorenne non economicamente indipendente all'assegno di mantenimento (artt. 315 bis e 337 septies c.c.).
È tuttavia necessario che il genitore che si ritiene legittimato “iure proprio” sia colui che provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente. Solo in questo caso, infatti, il genitore richiedente l'assegno per il figlio maggiorenne è titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020;
Cass., n. 35629/2018; Cass., n. 921/2014; Cass., n. 359/2014; Cass., n. 25300/2013; Cass., n.
18075/2013; Cass. n. 21437/2007; Cass., n. 4188/2006; Cass., n. 8007/2005; Cass., n. 9067/2002,
Cass., n. 9353/1999; Cass., n. 8868/1998).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che la coabitazione abituale o prevalente costituisce un indice univoco dell'apporto fornito al figlio maggiorenne dal genitore richiedente l'assegno di mantenimento per il figlio medesimo.
La “coabitazione abituale” o “prevalente”, peraltro, ricorre qualora la casa familiare rimanga in
3 concreto un punto di riferimento stabile per il figlio maggiorenne, il quale vi faccia sistematico ritorno, così da mantenere con la stessa un “collegamento stabile” (Cass., n. 30179/2024; Cass., n.
21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Il “collegamento stabile” con la casa familiare si configura anche qualora la coabitazione con il genitore non sia quotidiana, perché l'assenza del figlio può protrarsi per periodi non brevi, per motivi di studio o di lavoro, ma è comunque necessario che il figlio stesso vi ritorni regolarmente, appena possibile (Cass., n. 30179/2024; Cass., n. 21749/2022; Cass., n. 29977/2020).
Pertanto, delle due l'una: a) il genitore richiedente l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente convive con quest'ultimo ed è colui che provvede materialmente alle esigenze del figlio stesso, allora sia il richiedente, sia il figlio medesimo saranno legittimati a percepire l'assegno; b) il genitore richiedente l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente indipendente non convive con quest'ultimo e non è il genitore che provvede materialmente alle esigenze del figlio stesso, allora il richiedente non sarà legittimato
“iure proprio” a ricevere l'assegno stesso.
Ora, è maggiorenne, vive a Modena (circostanza pacifica), dove ha trasferito la propria Per_1
residenza, almeno dal mese di giugno 2024 (all. 4 del ricorso), e non è ritornata a vivere, almeno sporadicamente e anche non quotidianamente, nella casa familiare assieme alla resistente, né durante lo svolgimento della pratica forense a Modena, né dopo averla ultimata nel novembre 2024
(cfr. certificato di compiuta pratica depositato dalla resistente in data 25.11.2024).
La resistente ha affermato che non convive più con lei dal mese di aprile 2024, ma non ha Per_1
specificato il momento a partire dal quale si è trasferita a Modena e non ha neppure dedotto di Per_1 aver provveduto al pagamento del canone di locazione per l'abitazione in cui la figlia vive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta che non ha mantenuto un “collegamento Per_1 stabile” con l'abitazione familiare e la resistente non ha dimostrato di aver sostenuto economicamente la figlia ormai maggiorenne, supportandola durante lo svolgimento della pratica forense a Modena.
Di qui, il difetto di legittimazione “iure proprio” della resistente alla percezione dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente nel giudizio divorzile in favore della figlia Per_1
Non potrebbe neppure soccorrere la legittimazione c.d. “straordinaria”, in quanto le ipotesi di
“sostituzione processuale” (l'azione è esperita a tutela di un diritto “altrui”, ma “in nome proprio”) non solo sono tipiche e tassative (ricorrono soltanto qualora la legge le preveda espressamente;
artt.
81 e 111 c.p.c.; art. 2900 c.c.), ma, trattandosi di eccezioni alla regola per cui chiunque può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 Cost.), devono essere interpretate restrittivamente e non sono suscettibili di interpretazione analogica (art. 14 preleggi).
4 Ne discende la sola legittimazione di alla percezione dell'assegno di mantenimento da parte Per_1
del ricorrente, (ri)quantificato come di seguito.
In proposito, occorre ricordare che l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, deve essere operato secondo una valutazione comparativa delle condizioni delle parti, verificando se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e provvedendo ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale- reddituale accertata (Cass., n. 7961/2024; Cass., n. 7666/2022).
Inoltre, l'obbligo dei genitori di sostenere economicamente i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., n. 26875/2023; Cass., n.
38366/2021; Cass., n. 17380/2020; Cass., n. 19696/2019; Cass. n. 32529/2018); salvo il caso in cui il figlio maggiorenne abbia portato a termine il proprio percorso di studi (ipotesi in cui si presume un'inerzia colposa del figlio;
Cass., n. 12952/2016), ma non si sia attivato fattivamente per reperire un'occupazione o spendere il titolo conseguito onde fare ingresso nel mondo del lavoro.
Incombe sul genitore che chiede l'esclusione o la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne l'onere di provare che quest'ultimo ha raggiunto un certo livello di competenza professionale e tecnica e che, tuttavia, non si è adoperato nel reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., n. 26875/2023; Cass. n. 38366/2021; Cass., n.
17380/2020; Cass., n. 19696/2019; Cass. n. 32529/2018)
Ebbene, ha diritto di percepire direttamente un assegno di mantenimento dal ricorrente, perché Per_1
non risulta aver raggiunto la piena autosufficienza economica, pur con le seguenti precisazioni. vive ormai stabilmente a Modena, dove ha completato la pratica forense verosimilmente Per_1 remunerata, secondo l'id quoad plerumque accidit, in considerazione del contesto geografico in cui l'ha svolta. Peraltro, è verosimile che abbia continuato a collaborare e a lavorare con lo studio Per_1
legale presso il quale ha svolto la pratica forense, anche per far fronte al pagamento del canone di locazione della casa in cui abita. Del resto, non vi sono elementi che consentano di giungere a diverse conclusioni.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, egli percepisce l'importo di € 1.750,00, oltre la dodicesima mensilità pari a circa 1.200,00 euro, e deve occuparsi delle accresciute esigenze delle sue tre figlie, , e Per_2 Per_3 Per_4
In considerazione dei mutamenti di fatto sopra esposti, sussistono giustificati motivi per ridurre l'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente con la sentenza n. 1058/2011 sino ad €
5 150,00. Il ricorrente dovrà corrispondere alla figlia altresì, le spese straordinarie nella misura Per_1
del 50%.
5. Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente (anche in considerazione della mancata risposta, senza giustificato motivo, alla proposta transattiva avanzata dal ricorrente) e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “indeterminabile – complessità bassa”, tenuto conto della complessità del giudizio, dell'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con riduzione dei compensi per la fase decisionale nella misura di ½.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. 1374/2024, vertente tra e , così provvede: Parte_1 CP_1
1) A parziale modifica della sentenza n. 1058/2011 (R.G. n. 1799/2008) del 17.11.2011, dispone che corrisponderà ad a titolo di mantenimento, l'importo di € Parte_1 Parte_2
150,00, da rivalutarsi in base agli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
2) Condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida nella somma di € 4.357,50, oltre accessori di legge.
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 11.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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