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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/10/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER MA ST, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3769/2024 RG Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Agostini;
Parte_1 contro
Controparte_1
, in persona dei rispettivi ll.rr.p.t.,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse MA Grazia Luppi ,
DI CI e NE NZ;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la parte resistente in epigrafe al fine di conseguire la caducazione del decreto n. 829 del
10.11.2023, con cui era stata disposta la trattenuta del compenso orario del docente per pretesa assenza ingiustificata dal servizio dalle ore 15.20 alle ore 16.20 in occasione del Consiglio di Classe della 3a G del , nonché della sanzione disciplinare della censura Controparte_2 irrogata dal DS del predetto liceo con provvedimento prot. 5 riservato del 10.04.2024.
Si costituivano le parti convenute resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione.
All'odierna udienza il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di pagamento della somma trattenuta sulla retribuzione in esecuzione del decreto 829 del
10.11.2023, a fronte della revoca da parte dell'Istituto scolastico convenuto della sanzione disciplinare della censura, irrogata con provvedimento prot. 5 riservato del 10.04.2024. Spese compensate”. Le parti, dopo ampia e serena discussione, dichiaravano congiuntamente di aderire alla ipotesi conciliativa prospettata dall'Ufficio e chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere a spese compensate.
Deve a questo punto ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Sulla base delle superiori considerazioni, dato atto della adesione bilaterale delle parti alla proposta transattiva formulata dal Tribunale, va dichiarata -su congiunta istanza delle parti- la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese su accordo delle parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Latina, 28 ottobre 2025
Il Giudice
ER MA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER MA ST, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3769/2024 RG Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Agostini;
Parte_1 contro
Controparte_1
, in persona dei rispettivi ll.rr.p.t.,
[...] rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse MA Grazia Luppi ,
DI CI e NE NZ;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2024, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_2
Tribunale la parte resistente in epigrafe al fine di conseguire la caducazione del decreto n. 829 del
10.11.2023, con cui era stata disposta la trattenuta del compenso orario del docente per pretesa assenza ingiustificata dal servizio dalle ore 15.20 alle ore 16.20 in occasione del Consiglio di Classe della 3a G del , nonché della sanzione disciplinare della censura Controparte_2 irrogata dal DS del predetto liceo con provvedimento prot. 5 riservato del 10.04.2024.
Si costituivano le parti convenute resistendo al ricorso ed invocandone la reiezione.
All'odierna udienza il Tribunale formulava la seguente proposta transattiva: “rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di pagamento della somma trattenuta sulla retribuzione in esecuzione del decreto 829 del
10.11.2023, a fronte della revoca da parte dell'Istituto scolastico convenuto della sanzione disciplinare della censura, irrogata con provvedimento prot. 5 riservato del 10.04.2024. Spese compensate”. Le parti, dopo ampia e serena discussione, dichiaravano congiuntamente di aderire alla ipotesi conciliativa prospettata dall'Ufficio e chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere a spese compensate.
Deve a questo punto ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Sulla base delle superiori considerazioni, dato atto della adesione bilaterale delle parti alla proposta transattiva formulata dal Tribunale, va dichiarata -su congiunta istanza delle parti- la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese su accordo delle parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Latina, 28 ottobre 2025
Il Giudice
ER MA ST