Decreto cautelare 13 settembre 2024
Ordinanza cautelare 11 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01244/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04213/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4213 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Lanzara, Alessio Guasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rilascio di Nulla Osta archeologico n. -OMISSIS-, emesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ex art. 58 norme variante PRG Napoli, in data 21.8.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e -OMISSIS-di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 23 luglio 2025 il dott. Alfonso GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
Con il ricorso in trattazione i ricorrenti, titolari di un esercizio di pizzeria in un immobile, sede anche della controinteressata -OMISSIS-, impugnano il provvedimento di rilascio di Nulla Osta archeologico n. -OMISSIS-, emesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ex art. 58 norme variante PRG Napoli, in data 21.8.2024;
La questione, oggetto dell’attuale contenzioso, riguarda una lunga vicenda processuale ben nota a questo T.A.R., che ha visto coinvolti i ricorrenti e altro condomino, proprietario dell’immobile, sul quale è stata accertata, dal Tribunale Civile di Napoli, la realizzazione di una serie di abusi nel cortile di proprietà condominiale. Il Tribunale, in sede esecutiva, ha pertanto incaricato un c.t.u. di provvedere alla demolizione di tali abusi. Avverso tale attività sono insorti i ricorrenti, che con ricorso R.G. 220/25, proposto innanzi a questo Tar, hanno contestato l’utilizzo della CILD da parte del Cc.t.u., ritenendolo strumento non adeguato al tipo di attività da svolgere.
Le parti costituite presentavano documenti e memorie e, alla Camera di consiglio del 19 novembre 2025, la causa è stata ritenuta in decisione, previo avviso dato alle parti presenti, come da verbale, in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art 60 c,p.a.
Con Ordinanza n. 577/25 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione avanzata da parte ricorrente, ritenendo assistita da idoneo fumus la doglianza della medesima in ordine al necessario assoggettamento degli interventi edilizi in controversia al regime, sia pur semplificato, della Scia, previsto dall’art. 22 del T.U.E. anziché alla CILD. In osservanza a tale pronunciamento, pertanto, il c.t.u. presentava, in data 27/05/25, al Comune di Napoli apposita Scia, onde assolvere al proprio incarico. Anche avverso tale atto sono insorti i ricorrenti, contestandone i presupposti applicativi alla fattispecie e chiedendo, al Comune, di impedire il consolidamento della Scia inoltrata dal c.t.u., affermando, tra l’altro, che sarebbe mancato il nulla osta della Soprintendenza all’esecuzione dei lavori.
Giova rammentare che anche sul punto la Sezione si è già pronunciata, in sede cautelare, con diffusa motivazione che conviene riportare:
“Posto che con il ricorso all’esame parte ricorrente contesta proprio la predetta SCIA presentata dal CTU per procedere ai ridetti lavori di demolizione, impugnando il diniego dell’istanza di non lasciare consolidare la citata SCIA presentata dal CTU in osservanza al dictum della Sezione di cui alla richiamata ordinanza cautelare n. 577/2025, conseguendone l’insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, atteso che la contestata Scia che ne forma oggetto, costituisce adempimento a detta ordinanza cautelare, che ha motivatamente giudicato necessaria per l’effettuazione dei lavori di demolizione de quibus, la sussistenza di un titolo edilizio, ancorché semplificato, “superiore";
Rammentato altresì che con la recente sentenza n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025 resa sul ricorso numero di R.G. 4043/2025 proposto dai ricorrenti avverso il nulla osta della Soprintendenza del 16 luglio 2025, la Sezione ha “Ritenuto, conclusivamente, che non può essere impedita l’esecuzione di un giudicato civile che ha condannato il -OMISSIS-all’esecuzione delle opere de quibus, costituenti atti dovuti”;
Ritenuto, conseguentemente, anche sulla scorta della riportata considerazione, che il provvedimento impugnato, con cui sostanzialmente si motiva il diniego della diffida di non lasciare consolidare la SCIA presentata dal CTU il 27/05/2025, poiché “l’ufficio ritiene che non sussista alcun motivo per invalidare la SCIA in questione atteso che trattasi di mero intervento di demolizione di opere abusive così come stabilito nei contenziosi civili tra le parti”, appaia immune da censure;
Ritenuta, inoltre, non assistita da fumus boni iuris la censura, (pag. 17 del ric.), secondo cui stante la caducazione per rinunzia della CILD, la SCIA sostitutiva resterebbe priva del “previo” parere della Soprintendenza, osservando per contro il Collegio che in relazione alla SCIA, sostitutiva della precedente CILD, la Soprintendenza ha emesso il nuovo parere favorevole in data 16 luglio 2025 (all. 3, produz. -OMISSIS--OMISSIS- del 30/9/2025), del resto preannunciato con nota della Soprintendenza del 25/06/2025 inviata al CTU (All. 2 produz. cit.)” (Ord. cautelare del 28 ottobre 2025, n. 2622).
Con il ricorso in trattazione i ricorrenti definiscono meglio l’oggetto del contendere nella seguente questione: “in caso di rinuncia al procedimento in funzione del quale è stato chiesto, ed ottenuto, il parere soprintendizio, tale evento trascina con sé il parere medesimo, caducandolo, oppure, trattandosi di atto amministrativo autonomo, esso rimane in vita e spiega efficacia anche al di fuori del procedimento nel quale è domandato?” (memoria di replica ricorrente del 7 luglio 2025).
Orbene, il Collegio è dell’avviso che la rinuncia al procedimento, in funzione del quale era stato chiesto il parere soprintendizio, assorbe e travolge anche quest’ultimo, del quale non si coglie più la ragion d’essere e la finalità.
Ne consegue che tale parere non ha più, perché li ha per tale via dismessi, ragion d’essere ed effetti lesivi, conseguendone, ad oggi, la sua non impugnabilità.
Giova altresì ribadire in questa sede quanto già dalla Sezione sancito con la sentenza n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025, resa sul ricorso numero di R.G. 4043/2025 proposto dai ricorrenti avverso il nulla osta della Soprintendenza del 16 luglio 2025, là dove la Sezione ha “Ritenuto, conclusivamente, che non può essere impedita l’esecuzione di un giudicato civile che ha condannato il -OMISSIS- all’esecuzione delle opere de quibus, costituenti atti dovuti”.
Vale anche la pena richiamare ad abundantiam quanto già dalla Sezione precisato con la medesima sentenza n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2025, ovverosia che:
“che il primo motivo di ricorso appare infondato poiché la mancanza di specifica istanza non ha effetti impeditivi sull’emissione di un nuovo nulla osta soprintendizio concernente la SCIA presentata dal proprietario della struttura immobiliare;
Considerato altresì quanto al secondo motivo di gravame, che alcuno dei lavori previsti nella esecuzione 12775/2022 è di svellimento del prevedibile o preteso basolato, ma solo per la posa in opera delle basi della scaletta da ricostruirsi con la seconda SCIA; scaletta già esistente e da ricostruire ed esistente su un piano di calpestio più basso”.
Orbene, alla stregua di tutto quanto finora rammentato e puntualizzato, anche il ricorso in epigrafe si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, in favore -OMISSIS--OMISSIS- s,a,s., essendosi il Ministero della Cultura limitato a produrre relazioni di servizio della Soprintendenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali a favore dell’-OMISSIS-, liquidate in € 1000,00 (mille), oltre accessori come per legge, compensandole nei confronti del Ministero della Cultura
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso GR, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso GR | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.