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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/10/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice IA BA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1220/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto:
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi residenti in [...] C.F._2
avv. BARUFFI NICOLA e AVV. BRUNO ERCOLE RICCARDO
- PARTI ATTRICI –
CONTRO
(P.I. ) con sede in Milano, Via Larga n. 8, in CP_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Unico Controparte_2
Avv. GATTO ANDREA -PARTE CONVENUTA-
E
1 (C.F. ) e Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) entrambi residenti in [...]CP_4 C.F._4
(SP)
Avv. ZUCCARELLI GIUSEPPE -PARTI CONVENUTE-
E
(C.F. ), nato il [...] alla CP_5 C.F._5
Spezia e (C.F. ), nata il Controparte_6 C.F._6
14.03.1972 a AN (SP), entrambi residenti in [...]
Avv. LUPINACCI SALVATORE -PARTI CONVENUTE-
E
(C.F. ), residente in [...] Controparte_7 C.F._7
Avv. ZUCCARELLI GIUSEPPE -PARTE CONVENUTA-
E
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_8 C.F._8
AN (SP) ed ivi residente
Avv. BIANCHINI STEFANO -PARTE CONVENUTA-
E
(C.F. ) e Controparte_9 C.F._9 CP_10
(C.F. ), entrambi residenti in [...]
[...] C.F._10
Avv. ZUCCARELLI GIUSEPPE -PARTI CONVENUTE-
E
(C.F. ) e CP_11 C.F._11 Controparte_12
(C.F. ) -PARTI CONVENUTE CONTUMACI- C.F._12
sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti costituite all'udienza del 21.10.2025:
2 PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
- In via principale dichiarare la costituzione, ai sensi dell'art. 1051 c.c., ovvero eventualmente anche per destinazione del buon padre di famiglia, di una servitù di passaggio, anche per transito di veicoli, in favore del fondo di proprietà degli attori sito in AN (SP), loc. Crociata, alla Via Chiavica, identificato al Catasto Fabbricati e Terreni Comune di AN Fg. 45 part.
959, con sovrastante fabbricato distinto al Fg. 45 mapp. 541 cat. c/2, come meglio descritti in narrativa, a carico dei fondi di proprietà dei convenuti contraddistinti al Catasto Fabbricati e Terreni Comune di AN Fg. 45 mapp. 721, 900 e 901, come meglio identificati in narrativa, al fine di consentire agli odierni attori l'accesso alla strada pubblica di Via Chiavica, stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma, c.c., le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire nonché l'ammontare dell'indennità eventualmente spettante ai proprietari dei fondi serventi ex art.
1053 c.c.
- in subordine: dichiarare la costituzione, ai sensi dell'art. 1052 c.c., di una servitù di passaggio, anche per transito di veicoli, in favore del fondo di proprietà degli attori come sopra individuato a carico dei fondi di proprietà dei convenuti contraddistinti al Catasto Fabbricati e Terreni Comune di AN
Fg. 45 mapp. 721, 900 e 901, come meglio identificati in narrativa;
- in ogni caso: Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre IVA e
CPA”
3 PER PARTE CONVENUTA CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adottare, in relazione alle domande formulate da parte attrice, ogni opportuna decisione in conformità alla legge e in ossequio
a quanto disposto dagli artt. 1051 e 1053 Cod. Civ.
Con vittoria di spese e competenze.”
PER PARTI CONVENUTE e : CP_3 CP_4
“si insiste per la reiezione della domanda attorea, con condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese legali di causa.”
PER PARTI CONVENUTE e CP_5 CP_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale respingere le domande degli attori perché infondate in fatto ed in diritto. Vinti spese e compensi professionali di lite”.
PER PARTE CONVENUTA DE MICHELI:
“si insiste per la reiezione della domanda attorea, con condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese legali di causa.”
PER PARTE CONVENUTA CP_8
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di compensi professionali e spese di causa”
PER PARTI CONVENUTE e CP_9 CP_10
“si insiste per la reiezione della domanda attorea, con condanna degli attori, in solido, al pagamento delle spese legali di causa.”
4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e comproprietari pro quota indivisa, per atto Parte_1 Parte_2
di compravendita a rog. Not. Chianca del 27.2.201,9 del terreno sito in
AN (SP), identificato al Catasto Fabbricati al foglio 45, mapp. 959, con soprastante fabbricato distinto al mapp. 541, hanno chiesto la costituzione di servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. sui fondi confinanti di proprietà dei soggetti convenuti in giudizio, nonché la determinazione dell'esatto percorso e dell'indennità spettante ai proprietari dei fondi serventi ex art. 1053 c.c. ovvero l'accertamento dell'esistenza della medesima servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia.
A fondamento delle domande proposte, gli attori hanno dedotto che:
- l'appezzamento di terreno di loro proprietà è la risultante di diversi frazionamenti di aree di dimensioni maggiori provenienti dalla medesima proprietà (originariamente in capo a e e CP_13 Controparte_14
successivamente oggetto di divisione da cui sono state originate le varie porzioni attualmente di proprietà anche dei convenuti);
- tale appezzamento di terreno è privo di un accesso diretto ed indipendente alla pubblica via, essendo circondato da una serie di fondi ed immobili di proprietà altrui;
- l'unico accesso al terreno è costituito da uno stradello privato pedonale che corre lungo il confine lato nord est, delimitato da un muretto di una altezza di circa 80 cm (quindi ad una quota superiore rispetto al fondo sottostante di proprietà degli odierni attori), che deve essere scavalcato per entrare nel terreno;
5 - la difficoltà di accesso impedisce agli stessi attori di manutenere adeguatamente il terreno, con conseguente potenziale rischio per l'igiene e la salubrità dei luoghi;
- il tecnico di fiducia degli attori, geom. ha individuato la via più Per_1 agevole e diretta per l'accesso alla pubblica via nell'attraversamento dei fondi contraddistinti al Fg. 45 mapp. 721, 900 e 901, rilevando inoltre come su tali mappali fosse già costituito il passo (originariamente necessario per l'accesso anche alla porzione di terreno di proprietà degli attuali attori) per destinazione del padre di famiglia;
mentre ha ritenuto inutilizzabile l'accesso posto al lato nord-est del terreno ove lo stradello privato a causa del dislivello di quota tra i due terreni e perché la costruzione di una discesa d'accesso andrebbe ad occupare gran parte della superficie del terreno sottostante.
- non è stato possibile giungere ad un accordo stragiudiziale con i convenuti, neppure in sede di mediazione;
proprietaria dell'area identificata al fg. 45 part. 721 sub 9, si è CP_1
costituita in giudizio, rimettendosi a giustizia, in quanto disinteressata al terreno di sua proprietà (di modeste dimensioni, non edificabile e che erroneamente riteneva aver già trasferito in comproprietà agli acquirenti delle unità abitative dell'edificio dalla stessa costruito), ritenendo inverosimile che dalla data di acquisito gli attori non avessero mai avuto accesso al proprio terreno ed anzi rilevando che gli stessi vi avrebbero acceduto tramite lo stradello indicato in atto di citazione e che la differenza di quota tra questo e il sottostante terreno, di circa 80 cm., ben potrebbe essere superata mediante realizzazione di una rampa di dimensioni contenute: soluzione maggiormente rispondente ai criteri di cui all'art. 1051 c.c. (per i costi limitati, assenza di indennità, brevità del percorso e minor aggravio per i fondi altrui).
6 , e si sono costituiti in Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
giudizio, contestando quanto dedotto da parte attrice ed eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessi dal presente giudizio, in quanto rispettivamente proprietari solo degli immobili ubicati solo nel mappale 12 ( ) e nel Persona_2
mappale 10 ( e quindi né proprietari, né comproprietari, né titolari CP_7
di alcun diritto di servitù sul tratto di strada ove gli attori vorrebbero costituire la servitù di passaggio.
Nel merito, , e hanno chiesto il rigetto delle CP_3 CP_4 CP_7
domande, rilevando che gli attori hanno richiesto una servitù di passaggio su un fondo abbandonato e in disuso (in assenza quindi di un bisogno attuale e concreto), comunque già dotato di una via di accesso alla strada pubblica sul lato nord-est, come rilevato anche dal CT degli attori, e che il fatto che l'attraversare tale stradello comporterebbe la perdita dell'utilizzo di una parte del loro terreno è circostanza non vera e comunque irrilevante.
e proprietari della particella 900 e CP_5 Controparte_6
comproprietari della particella 901, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in particolare contestando la dedotta e non provata interclusione del fondo stante l'esistenza di ben quattro percorsi, tra loro alternativi, che permetterebbero di raggiungere la via pubblica dalla proprietà degli attori (quello indicato dagli attori, adiacente al mappale 503; quello contiguo;
quello di cui alla particella 500 e quello che costeggia l'intera particella 959, che veniva utilizzato dai danti causa degli attori); ed inoltre rilevando che la part. 900 identificherebbe un cortile pertinenziale alla propria abitazione, quindi area non assoggettabile alla costituzione di servitù coattive.
7 Anche , comproprietario per la quota di ¼ del fondo Controparte_8 identificato al fg. 45 part. 901 e proprietario dell'intera porzione di immobile identificata al mappale 621 sub 12, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, contestando l'interclusione del fondo degli attori e rilevando la genericità degli argomenti dedotti a giustificazione della impossibilità di usufruire dello stradello indicato in atto di citazione, nonché la non assoggettabilità del terreno di sua proprietà a servitù coattiva di passaggio, ex art. 1051 comma 4 c.c., in quanto area di manovra per le auto ed infine la non riconducibilità della fattispecie all'ipotesi disciplinata dall'art. 1061 c.c.
I convenuti e comproprietari del mapp. Controparte_9 Controparte_10
721 sub.10, si sono costituiti tardivamente in giudizio, chiedendo a loro volta il rigetto delle domande attoree, associandosi alle difese ed argomentazioni degli altri e specificando ulteriormente che il terreno di loro proprietà non confina con quello degli attori e non rientra tra quelli originariamente di un unico proprietario poi oggetto di divisione, talchè non potrebbe ravvisarsi in ogni caso nei loro confronti la fattispecie della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia.
e sono rimasti contumaci, nonostante rituali CP_11 Controparte_12 notifiche dell'atto di citazione.
Verificata quindi la regolarità del contraddittorio, disposto il mutamento del rito nelle forme del rito semplificato, espletata la CTU sullo stato dei luoghi e rigettata all'udienza del 3.7.2025 l'istanza ex art. 700 c.p.c. proposta da parte attrice, all'udienza del 21.10.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe e a causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
8 Gli attori hanno chiesto di costituire ovvero di accertare una servitù di passaggio pedonale e carrabile (come meglio specificato all'udienza del
3.10.2024) ex art. 1051 c.c., 1062 c.c. e, con la memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. del 2.2.2024, anche ex art. 1052 c.c. sui fondi contraddistinti al Fg. 45 mapp. 721, mapp. 900 e mapp. 901.
Il CTU ha accertato che:
- il mapp. 721 è di proprietà, quanto al sub 9 di e quanto al CP_1
sub 10 di Parte_3
- il mapp. 900 è di proprietà di;
Parte_4
- il mapp. 901 è di proprietà di , e Parte_5 CP_8 Parte_4
.
[...]
Gli attori, che non hanno espresso riserve sull'operato e sulle conclusioni del
CTU né nel corso delle operazioni peritali, né in sede di osservazioni critiche dei rispettivi consulenti di parte, solo in memoria conclusionale, e dunque tardivamente, hanno rilevato che e sarebbero Persona_3 CP_4 comunque legittimati passivi in quanto il mapp. 721 risulta graffato all'edificio e il passaggio attraverserebbe quindi le parti comuni del complesso immobiliare realizzato a suo tempo da CP_1
A prescindere dalla scarsa valenza probatoria delle risultanze catastali, e quindi dalla graffatura indicata in mappa, è certo che l'area identificata dal sub 9 del mapp. 721 è rimasta in proprietà della società costruttrice del compendio immobiliare al momento della vendita agli acquirenti delle singole unità immobiliari ivi ricomprese, mentre la porzione sub 10 è in comproprietà di Parte_6
A ciò consegue, e non essendo dovuti ulteriori approfondimenti in questa sede, che non può esservi condominialità e/o comproprietà su beni che risultano di proprietà privata di terzi.
9 Preliminarmente va dunque rilevata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti e che non risultano CP_7 CP_3 CP_4
proprietari e/o comproprietari dei mappali oggetto del giudizio
Nel merito, si rileva quanto segue.
Va in primo luogo rigettata la domanda di accertamento della servitù di passaggio pedonale e carrabile per destinazione del padre di famiglia.
Anche a voler ritenere che tutti i terreni che dovrebbero costituire i fondi serventi siano appartenuti un tempo ad un unico originario proprietario, difetta nel caso di specie la sussistenza dell'opera di asservimento, visibile e permanente, nel momento dell'alienazione dei fondi da parte dell'unico originario proprietario, essendo irrilevanti i successivi mutamenti dello stato dei luoghi (così, tra le altre Cass. sez. II sent. n. 1269 del 18.1.2013, ma anche Cass. sez. II ord. n. 40824 del 20.12.2021): tale non potrebbe infatti ritenersi lo stradello, dal momento che il dislivello ora come allora esistente
(non essendovi prova contraria), ha sempre impedito quanto meno l'accesso veicolare al fondo asseritamente dominante (e verosimilmente anche quello pedonale, essendo necessario saltare dallo stradello ad un'altezza di circa un metro).
Quanto alla domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, la documentazione versata in atti e le risultanze peritali del Geom. consentono di ritenere comprovato che: Pt_7
-il fondo di proprietà degli attori è stato acquistato “privo di un proprio accesso indipendente” ed è quindi pacificamente intercluso alla pubblica via;
-negli atti di compravendita aventi ad oggetto le particelle oggetto di causa non sono state indicate servitù di passo a favore del fondo di proprietà degli attori;
10 - sono individuabili quattro percorsi alternativi, accuratamente descritti dal
CTU e dallo stesso indicati rispettivamente come A (ovvero quello richiesto da parte attrice), B (ovvero quello indicato come alternativo da tutti i convenuti), C e D.
Deve dunque accertarsi se il percorso indicato e preteso da parte attrice, sia quello che maggiormente risponda ai criteri di cui all'art. 1051 c.c.
La risposta è negativa, dovendosi semmai ritenere che il percorso più aderente al dettato di legge, rispetto a quello preteso da parte attrice, sia senza dubbio quello individuato con la lettera B (senza necessità di quindi di ulteriori raffronti con gli altri due percorsi alternativi, pure tecnicamente fattibili).
Ed infatti:
- Il percorso A ha una lunghezza di circa 49 ml., attraversa quattro distinte corti urbane di proprietà diverse tra loro, tra le quali sono presenti un primo cancello in ferro ed una successiva catena a delimitazione dell'ultima delle quattro corti da attraversare;
per realizzare il varco d'accesso alla proprietà attorea, si dovrebbe parzialmente demolire il muretto in calcestruzzo altro 20 cm. posto al termine del percorso, sul confine, e realizzare una piccola rampa e una griglia di raccolta delle acque meteoriche ricadenti nel terreno dominante;
l'indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi ammonterebbe ad € 17.552,00.
Il percorso B è costituito da una strada sterrata già esistente ed utilizzata come accesso carraio, strada che: misura una lunghezza di circa 34 ml.; è identificata dal sub. 6 mapp. 340, quale bene comune non censibile ai sub
24, 25, 26, 27, 28, 37, 40, 41 e 42 dello stesso mappale;
si sviluppa dunque totalmente all'interno del mappale 340, in fregio al confine sud dello stesso mappale e in aderenza al confine nord del terreno di parte attrice, ad una
11 quota di circa 1,10 ml. più elevata rispetto al piano di campagna del terreno attoreo.
Per accedere al terreno di parti attrici il CTU ha previsto necessariamente la realizzazione di uno scivolo di collegamento (tra strada sterrata e terreno sottostante) largo 3 mt,. per una lunghezza di 8 m. e con una pendenza pari al 7%, che andrebbe ad occupare circa il 7% dell'area totale (45,00 mq a fronte di un'area complessiva di mq. 570). Al fine di realizzare lo scivolo di accesso alla proprietà attrice, non sarebbe necessaria alcuna modifica al fondo servente, ovvero alla strada sterrata esistente, dovendosi unicamente spostare alcune piante ornamentali con un costo stimato dal CTU in €
200,00. L'indennità dovuta ai proprietari dei fondi serventi ammonterebbe ad
€ 6.660,00.
Va al riguardo rilevato che le contestazioni di parte attrice ai calcoli e metodi di calcolo indicati ed utilizzati dal CTU sono tardive, inammissibili e sottratte alla possibilità di un contraddittorio anche tecnico, in quanto contenute solo nelle note conclusive (il CT di parte attrice avrebbe dovuto depositare le osservazioni critiche nei tempi e modi indicati all'atto del conferimento di incarico al CTU nominato).
Va ancora rilevato che il dislivello è stato calcolato con approssimazione stante l'evidente stato di incuria e di vegetazione incolta in cui si presenta il fondo attoreo.
E' infine importante evidenziare che l'attrice è comproprietaria dei Pt_1
sub 37, 40, 41, 42 del mapp. 340, ove insiste lo stradello esistente, che dunque già ne può usufruire in virtù di tale titolo.
Riassumendo, dunque, il percorso alternativo, indicato dai convenuti, è sicuramente, rispetto a quello preteso dagli attori, più breve, coinvolgente un minor numero di proprietà altrui, meno gravoso per i fondi sui quali
12 insisterebbe la pretesa servitù di passo pedonale e carrabile (il percorso voluto dagli attori andrebbe ad invadere corti urbane ovvero aree comunque pertinenziali alle unità abitative di alcuni dei convenuti), meno dispendioso sotto il profilo della indennità da corrispondere ai proprietari dei fondi serventi.
Come già da tempo precisato dalla Suprema Corte (si veda Cass. sez. II sent. n 843 del 24.3.1971) nella comparazione dei rispettivi interessi del titolare del fondo dominante e del titolare fondo servente, e dunque anche al fine di valutare la sussistenza di migliori percorsi alternativi, deve attribuirsi prevalente rilevanza non al maggior comodo o vantaggio del fondo dominante, bensì al minor danno di quello servente.
Detto altrimenti, nel caso di specie la necessità per gli attori di realizzare opere di non rilevante entità (anche sotto il profilo economico) e di sacrificare una piccola parte del proprio terreno (di cui non è dato sapere l'utilizzo, essendo allo stato incolto) per la costruzione di una rampa d'accesso (come previsto nell'ipotesi del percorso alternativo indicato come B, rispetto al quale nessun significativo pregiudizio è emerso per i fondi c,d, serventi) non può prevalere sull'indubbio pesante pregiudizio o comunque disagio che i fondi dei convenuti subirebbero nel caso di costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile, come pretesa dagli attori sul percorso individuato come A (si pensi solo al fatto che alcuni dei convenuti dovrebbero rinunciare a propri posti auto esterni e ad aree agevoli di manovra, altri sarebbero costretti a consegnare le chiavi d'accesso del loro cancello).
Valgono le stesse considerazioni in riferimento alla domanda di costituzione di servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c., a prescindere da ogni considerazione in ordine alla ammissibilità della stessa (in relazione alla tardività della sua proposizione), ed al fatto che parte attrice non ha nemmeno fornito generiche allegazioni riguardo alla rispondenza della
13 costituzione della servitù alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, come richiesto dalla norma richiamata.
In conclusione, va rigettata ogni domanda di parte attrice con le dovute conseguenze in punto spese (ricomprensive anche di spese di CTP, ove richiesto, in quanto congrue, documentate e funzionali alla difesa tecnica), da liquidarsi come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della controversia da valutarsi secondo i criteri di cui all'art. 15 c.p.c. e dell'attività processuale espletata (limitata all'espletamento di CTU nella fase istruttoria e al deposito di nota conclusiva nella fase decisoria), che consente la riduzione del compenso per le singole fasi al di sotto dei valori medi tabellari.
Deve a tal fine aversi riguardo al fatto che i convenuti , Controparte_3
, e Controparte_4 Controparte_7 Controparte_9 CP_10
, in posizioni processuali pressochè analoghe, sono rappresentati da
[...]
un unico difensore e pertanto si dovrà procedere ad una liquidazione unitaria del compenso professionale, aumentata ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1220/2023, così provvede:
DICHIARA la carenza di legittimazione passiva dei convenuti CP_7
e CP_3 CP_4
RIGETTA le domande di parti attrici;
PONE definitivamente a carico di parti attrici le spese di CTU come già liquidate in corso di istruttoria;
CONDANNA parti attrici al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti liquidate rispettivamente
14 a) Quanto a in 3.500,00 per compenso professionale, oltre CP_1
rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
b) Quanto a , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
e , in € 6.000,00 per compenso Controparte_9 Controparte_10 professionale, oltre ad € 527,00 per spese di CTP a favore di oltre CP_10
rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
c) Quanto a e in € 3.500,00 per CP_5 Controparte_6
compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
d) Quanto a in € 3.500,00 per compenso professionale, Controparte_8
oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso alla Spezia il 21 ottobre 2025
Il Giudice
IA BA
15