Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere avv. Sante Umberto Pedullà Consigliere relatore all'udienza tenuta con le modalità della “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c., per come disposto con decreto del Presidente del Collegio ritualmente comunicato alle parti costituite, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 834 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te Pt_1 Parte_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e
Francesco Muscari Tomajoli, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai costituiti procuratori, in Catanzaro, Via Acri, presso l'ufficio legale dell' , Pt_2
Appellante
E
elettivamente domiciliata in Cosenza alla G. Caloprese n. 90, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesca Bruno che la rappresenta e difende,
Appellata
Oggetto: Appello a Sentenza n. 311/2022 del Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro, emessa il 23 febbraio 2022. Ripetizione indebito pensionistico.
Conclusioni delle parti come dagli atti.
Svolgimento del processo
1. L'appello è proposto dall' avverso la sentenza con la Parte_3
quale il Tribunale di Cosenza, nel decidere su due ricorsi (riuniti) promossi dalla ed in accoglimento degli stessi, ha così pronunciato: “…Va dunque Controparte_1
dichiarato che non esiste alcuna posizione debitoria della ricorrente nei confronti
2. Il Tribunale ha operato la ricostruzione in fatto nei termini che seguono:
“…Con ricorso depositato in data 3.8.2018 parte ricorrente esponeva:
- di essere titolare di pensione n. 30028897 Cat. VR con decorrenza dal 1.2.2000 riconosciuta nel 2015, nonché pensione Certificato N° 20041109 categ.SO (Pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dal
1.10.1997 e di pensione n.31012012 categoria IR ( Pensioni di invalidità e di inabilità
e assegni di invalidità, liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni) dal 15.01.1992 fino al 2015;
- che con nota del 04.08.2015 l' sede di Cosenza la informava della liquidazione Pt_1 della pensione di vecchiaia cat. VR a decorrere da 1 febbraio 2000 per l'importo di
€ 137,63 mensili maggiorata dall'integrazione al minimo, con diritto agli arretrati maturati e da corrispondere a decorrere dal 1.2.2000 ;
- che pertanto, veniva riconosciuto il diritto agli arretrati maturati dal 1.2.2000 al
31.07.2015 per la somma complessiva di € 88.8191,01;
- che l' con la comunicazione relativa alla riliquidazione comunicava altresì la Pt_1 trattenuta di € 58.171,02 quale “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione”così specificate: € 28.227,62 recupero per quote di pensione cod. 251
(ossia pensione di invalidità a carico della gestione coltivatori diretti) ed € 29.031,88 recupero per quote di pensione cod. 252 (pensione ai superstiti liquidate a carico del fondo pensioni;
- che pertanto a seguito di dette illegittime trattenute, l' corrispondeva nel mese Pt_1 di ottobre 2015 esclusivamente la somma di € 16.937,18 anziché quella di €
88.819,01;
- che l' oltre alla trattenuta in compensazione della somma di € 58.171,02 aveva Pt_1 effettuato una ritenuta mensile sulla pensione di vecchiaia (cat.VR) di circa € 180,00 circa dal mese di settembre 2016 al mese di novembre 2017 per una somma complessiva di € 3.050,76 ;
- di aver proposto avverso il predetto provvedimento, in data 21.07.2017 ricorso amministrativo definito amministrativamente il 2.2.2018, cui aveva fatto seguito nel mese di novembre 2017 il rimborso in suo favore di € 2.880,00
- che nonostante l'esito positivo in autotutela, l' non aveva Controparte_3
provveduto a restituire le somme dovute a titolo di arretrati in favore della ricorrente, - che pertanto ad oggi permane in capo alla signora un credito di € CP_1
71.436,52 a titolo di arretrati.
Eccepiva l'illegittimità delle trattenute per omessa motivazione, e la sussistenza dei requisiti della sanatoria ex art. 52 L. 88/89. art 13 L.412/91, la decadenza dal diritto di effettuare trattenute sugli arretrati, l'illegittimità dell'imposizione fiscale su somme non erogate e la prescrizione dei crediti vantati.
Concludeva chiedendo “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'erogazione in proprio favore degli arretrati maturati in € 88.819,01 come da prospetto di cui alla nota del 4 agosto 2015 con condanna dell' in persona del Pt_1
legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore della ricorrente, le somme illegittimamente trattenute per complessivi € 71.436,52 e o in quell'altra maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- -Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, con espressa pronuncia di annullamento, della nota datata 04.08.2015, nella parte in cui l' ha comunicato di aver provveduto a Pt_1 trattenere la somma di € 58.171,02 quali “somme non dovute e trattenute da questa agenzia di produzione” e la somma di €13.265,50 per IRPEf anno precedente per la somma complessiva di € 71.436,52 per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a titolo di indebito e per le causali sopra esposte, con conseguente condanna dell' in persona del legale rappresentante pro tempore a Pt_1 corrispondere in favore della ricorrente la somma illegittimamente trattenuta di €
71.436,52 oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
-
-Accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'irripetibilità delle somme in contestazione e il diritto della ricorrente all'erogazione in proprio favore della somma di € 58.171,02 a titolo di arretrati, nonché della somma di € 13.265,50 trattenuta per irpef su somme giammai corrisposte e per l'effetto condannare l' Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della medesima signora la predetta somma di € 71.436,52 o in quell'altra CP_1
maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
2) In via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 04.08.2015, per intervenuta decadenza del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere e dichiarare l'applicazione della sanatoria ex artt 52 L.88/89 e 13 L. 412/ 91, dichiarando la non debenza delle somme da parte della ricorrente e per l'effetto condannare l' in persona del legale Pt_1
rappresentante pro tempore a corrispondere le somme illegittimamente trattenute oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3) In via subordinata: Accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme in contestazione con restituzione di quelle trattenute per intervenuta prescrizione del diritto dell'Ente, con conseguenza declaratoria che nulla è dovuto dalla ricorrente all'ente previdenziale e restituzione in suo favore delle somme trattenute oltre interessi di legge;
“
Con ricorso depositato in data 13.8.2018 la ricorrente esponeva che l con nota Pt_1 del 13.8.2015 aveva chiesto la restituzione della somma di € 30.218,65 mentre con successiva nota del 27.ottobre 2015 le aveva comunicato l'esistenza di un credito di
€ 30.558,51 a seguito di rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
che tuttavia detta somma non le era stata erogata;
che a decorrere dal mese di settembre 2016 e fino a novembre 2017 le era stata effettuata una trattenuta mensile di circa € 180,00 sulla pensione di vecchiaia ctg VR ma che a seguito di ricorso amministrativo le era stata rimborsata la somma di € 2880,00.
Eccepiva anche in questo giudizio l'illegittimità delle trattenute per omessa motivazione, e la sussistenza dei requisiti della sanatoria ex art. 52 L. 88/89 e art 13
L.412/91, la decadenza dal diritto di effettuare trattenute sugli arretrati, l'illegittimità dell'imposizione fiscale su somme non erogate e la prescrizione dei crediti vantati.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento impugnato…”.
3. Il Tribunale, nella costituzione dell' , ricostruita la disciplina applicabile Pt_1 alle azioni di accertamento negativo dell'indebito e riportata la giurisprudenza in materia, ha respinto le eccezioni di indeterminatezza e decadenza mosse dalla ricorrente ed ha nominato CTU per il calcolo delle somme ripetibili;
3.a. All'esito del deposito dell'elaborato peritale, contenente pure le risposte alle osservazioni delle parti anche a seguito di integrazione documentale autorizzata, ha riportato in motivazione le conclusioni dell'ausiliare, condividendole e ritendo la relazione tecnicamente corretta e immune da vizi logico giuridici, nei termini che seguono: “…Il CTU nella sua relazione ha evidenziato che la ricorrente è titolare di due pensioni :1)Reversibilità SO/20041109 con decorrenza 10/1997 e 2) Assegno
Ordinario d'Invalidità IR/31012012 con decorrenza 08/1991; che in data 4/8/2015 la
IR viene trasformata in Pensione di Vecchiaia VR/30028897 con decorrenza 02/2000 per cui si determina un arretrato pari ad € 88.373,01, da corrispondere al netto di eventuali ritenute per tassazione Irpef, oltre che per somme corrisposte in precedenza, ovvero € 28.227,62, corrispondenti a quanto percepito con la pensione IR da 02/2000
a 08/2015.
“Risulta altresì che il trattamento Minimo sulla VR, veniva revocato sulla pensione
SO con ricostituzione del 13/8/2015, e ciò determinava un debito di € 29.931,88.
Dette somme (€ 28.227,62 e € 29.931,88) venivano entrambe recuperate in fase di definizione del credito di € 88.373,01 e la differenza, pari ad € 16.937,18, veniva erogata con la rata di pensione VR di ottobre 2015.
In una fase successiva, di controllo, si constata l'erronea attribuzione del Trattamento
Minimo sulla VR, per cui in data 27/10/2015 si rimedia ripristinandolo giustamente sulla SO con una ricostituzione da cui scaturisce un credito di € 30.326,21 e riportando “al calcolo puro” la VR sin dalla decorrenza (02/2000), per cui si determina un debito di € 56.572,25 (RI 12142842), del quale si avvia la procedura di recupero con trattenute sulla pensione, dopo averlo decurtato del credito di €
30.326,21.
56.572,25 (RI 12142842 (debito) costituito dalla revoca Trattamento Minimo VR da
02/2000 a 11/2015) – 30.326,21 (ripristino (credito) Trattamento Minimo SO da
02/2000 a 11/2015) = 26.246,04 (residuo debito RI 12142842)
In seguito al ricorso al Comitato Provinciale il residuo debito RI 12142842 viene abbandonato in autotutela e vengono restituiti € 2.880,00 (ovvero quanto recuperato con le trattenute sulla pensione) con valuta 20/12/2017.
In ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 10315, in data 31/5/2019 con procedura
Pagamenti Vari si provvede a porre in pagamento la somma di € 32.193,50 (costituita dal credito di € 30.326,21 più gli interessi legali).
E' necessario rimarcare che: la somma di € 30.326,21 è stata utilizzata due volte: a scomputo del debito di €
56.572,25 ed in ottemperanza del Decreto Ingiuntivo.
La somma di € 16.937,18 non è spettante perché fuoriuscita dall'errata attribuzione del Trattamento Minimo sulla VR.
In sostanza alla IG.ra è dovuta la differenza tra quanto percepito Controparte_1 da 2/2000 a 8/2015 di IR e di VR, quantificata in € 2.994,88 circa. Per tutto quanto esposto, si conferma che il debito, se non sussiste sulla SO, è piuttosto quello determinato dalla revoca del Trattamento Minimo sulla VR, pari ad €
56.572,25 (RI 12142842).
Dagli atti in possesso, da comunicazione del 13 agosto 2015 risultava un debito pari ad euro 30.218,65 per la decurtazione del trattamento minimo sulla SO, che veniva però calcolato su integrazione al minimo di 126.01. si evince poi come da comunicazione del 27 ottobre 2015, un credito pari ad euro 30.558,51 (SO 245,42 +
INTEGRAZIONE AL MINIMO 126,01) derivante dalla Comunicazione di
Riliquidazione Pensione n. 20041109 Cat. SO, e che provengono dal ricalcolo della pensione stessa, tali importi scaturenti dai calcoli di cui sopra sono parte integrante dei cedolini di pensione Percepito 542,00 SO 245.42+ integrazione al minimo
126.01+ assegno di invalidità 119.18.
Il calcolo della pensione VR realizza un credito da parte della signora di CP_1
euro 88.373,01, (composta da 137,63 pensione coldiretti per contributi versati e
235,03 per integrazione al minimo totale 370,81) da tale credito va decurtato per il periodo 02/2000 a 08/2015, le somme relative all'assegno di invalidità IR, che calcolato ammonta ad euro 28.227,62 e dal debito per la revoca del trattamento minimo della pensione SO perché già incluso nel calcolo della pensione VR, pari ad euro 29.934,88: ne deriva un debito da parte dell pari ad euro 25.210,51. Ne Pt_1
consegue dunque che nessun debito possa essere attribuito alla signora CP_1
nella vertenza in questione.
Tuttavia , per come esposto dal dott. , sembrerebbe esistere un debito pari Per_1 ad euro 56.970,06 per come comunicato dall' con lettera del 27 ottobre 2015, Pt_1 derivante da un ricalcolo da parte dell'ente sulla pensione VR, e in particolare dalla decurtazione del trattamento minimo percepito dalla signora nella VR, CP_1
perché calcolato e percepito sulla SO, già calcolato e detratto sulla realizzazione del credito derivante dal calcolo della VR, ma tale decurtazione è stata calcolata sull'integrazione al minimo ad euro 235.03 mensili, mentre l'integrazione al minimo sulla SO era di euro 126,01;
In sintesi, la signora avrebbe dovuto percepire 88.897,19 di VR considerato che va tolto 28.227,62 per IR = 60.669,57 considerato che va tolto l'integrazione al minimo sulla SO di 30.603.87= rimangono 30.065,70.
La signora avendo percepito in totale euro 30.202,68 al lordo delle trattenute irpef e avendo l' decurtato le somme di cui sopra non ha alcun debito nei confronti Pt_1 dell' Per quanto riguarda il credito derivante dall'integrazione al minimo nella Pt_1
SO come comunicato dall' con nota del 27 ottobre 2015, non sussiste perché Pt_1 rientrante nell'importo di pensione già percepito nel corso degli anni dalla signora
”. Parte_4
4. Con l'appello l' , intanto, premette: “…Doverosamente va premesso che Pt_1
l' ha proposto ricorso in appello (RG 762/2021—Udienza 27.06.2023) avverso Pt_1 la sentenza n.2022/21 resa dal Tribunale di Cosenza che rigettava l'opposizione Pt_1
a decreto ingiuntivo per come notificato dalla IGnora per un Controparte_1
importo pari ad euro 30.558,51.
4.a. Poi espone conteggi in dissenso, chiede la rinnovazione della CTU e conclude
“…Alla luce delle doglianze indicate, voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, accogliere il gravame proposto dall' ( previa riunione con il Pt_1
giudizio recante n.762/21), riformando e/o annullando la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Cosenza in funzione di Giudice del Lavoro e, per l'effetto, adottare pronuncia che dichiari la dovutezza di complessivi euro 56.572,25 in favore dell' Pt_1 con condanna alla restituzione di essa somma…”.
5. Si è costituita la pensionata ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità, perché non sono indicati gli elementi (capo della decisone impugnata, censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
e violazione di legge denunciata ai fini della decisione impugnata), e per aver proposto una domanda nuova.
5.a. Riporta la Sentenza con la quale la Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello di cui alla premessa dell' , che espone in questi termini: “…(In tal Pt_1 senso Corte d'Appello di Catanzaro nel giudizio vertente tra le stesse parti iscritto al n.762/2021 R.G. e definito con sentenza n. 961/2023 passata in giudicato. Ex multis Cass. 9244/2007 “ Nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata”.
5.b. Deduce che l'appellante ha apoditticamente, con clausola di stile, lamentato
“violazioni delle singole disposizioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisone, per la conseguente e piena affermazione della fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo”, senza indicare quali siano le disposizioni di legge violate né la loro rilevanza ai fini della decisone, anzi ha fatto riferimento al decreto ingiuntivo
(oggetto di altra causa).
5.c. Eccepisce che l'appellante per la prima volta in sede di gravame chiede
“dichiararsi la dovutezza di complessivi euro 56.575,25 in favore dell' con Pt_1 condanna alla restituzione della stessa” ma nel giudizio di primo grado, come risulta dalla memoria di costituzione, non aveva proposto domanda riconvenzionale in tal senso, limitando le proprie difese alla richiesta di rigettare il ricorso.
--- All'Udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter del c.p.c., acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
I. L'appello è infondato e va respinto.
I.a. Deve preliminarmente rilevarsi che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Nella fattispecie in esame l'appellante si è limitato a trascrivere pedissequamente quanto già dedotto nella memoria di costituzione del primo giudizio, riferendo l'excursus della vicenda, limitandosi ad eccepire la valutazione del CTU, che tuttavia in parte trascrive facendola propria, senza addurre specifici motivi e puntuali argomentazioni idonee a scalfire e /o confutare quelle del giudice di prime cure, né tantomeno a contestare e proporre una diversa valutazione contabile. Invero l'unica lamentela rassegnata è relativa alla circostanza che il Tribunale ha recepito le conclusioni dell'ausiliare. I.b. L'appello non contiene alcuna contestazione in diritto, anzi si rileva che l'Ente appellante in questa fase contraddice quanto dedotto e dichiarato nel precedente grado di giudizio, soprattutto nelle note autorizzate, depositate successivamente alla perizia e all'udienza in cui il CTU aveva reso chiarimenti;
nel gravame non solo non contesta la relazione peritale ma non fa riferimento ad alcun credito dell' , ribadendo Pt_2 invece l'annullamento del provvedimento di debito dell'appellata in autotutela. Invero
l'appello altro non è che la riproposizione pedissequa delle osservazioni alla bozza alle quali il Consulente del Giudice aveva già fornito risposta, condivisa in sentenza dal primo Giudice.
I.c. Nel merito il gravame proposto dall'appellante verte esclusivamente sulla
“non condivisibilità” del decisum in merito all'insussistenza di alcuna posizione debitoria dell'appellata nei confronti dell . Ma, in merito alla valutazione della Pt_1
relazione peritale, si evidenzia come le conclusioni del CTU (a cui era stato posto il seguente quesito: “Accerti il CTU il quantum eventualmente dovuto dal ricorrente per i titoli indicati nelle comunicazioni impugnate tenendo conto della prescrizione. Pt_1
Accerti quant'altro utile ai fini di giustizia”) conseguano ad una puntuale e analitica disamina della documentazione, compresa quella fornita in integrazione dal consulente dell' pertanto la stessa deve ritenersi tecnicamente corretta e immune Pt_1
da vizi logico giuridici, e l'appellante si è limitato acriticamente a contestare la relazione senza indicare elementi e argomentazioni tali da confutarne la valenza, ed anche per tale ragione deve essere disattesa la richiesta di rinnovazione.
I.d. Quanto al preliminare richiamo col quale l'appellante ha dedotto la pendenza di altro appello alla sentenza con la quale il Tribunale di Cosenza aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, (nelle more già decisa dalla Corte), si rileva che l' con un proprio provvedimento del 27.10.2015 aveva riconosciuto il credito di Pt_1
€ 30.558,51 dell'appellata, ed in forza di detta documentazione, costituente prova certa del credito, il Tribunale di Cosenza aveva emesso il decreto ingiuntivo
N.615/2018, successivamente confermato dalla Corte d'Appello di Catanzaro.
II. Quanto alla domanda di condanna a restituzione della somma di € 56.572,25, avanzata per la prima volta in tale sede, si rileva che trattasi di domanda nuova e in quanto tale deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art 345 c.p.c. a mente del quale “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio dal giudice”. II.a. Ne consegue che l'appello è infondato e la sentenza impugnata va confermata perch'è corretta nella parte in cui il primo giudice facendo buon governo delle norme, della giurisprudenza di legittimità in materia di indebito previdenziale e della valutazione contabile del CTU, ha accertato e dichiarato che non esiste alcuna posizione debitoria della ricorrente.
III. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
IV. L'esito del gravame comporta che si dia atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato in data 17 agosto 2022, avverso la Sentenza n. 311/2022 del Tribunale di
Cosenza, Giudice del Lavoro, emessa il 23 febbraio 2022, così provvede:
1.-Rigetta l'appello.
2.-Condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 1.996,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3.-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma
1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU
n. 4315/2020).
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 14 aprile 2025.
Il Cons. Est.
Avv. Sante U. Pedullà
Il Presidente
Dr.ssa Barbara Fatale