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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dott.ssa LUCIA MINAURO Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2088/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1008/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
28/01/2019 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rodolfo Spanò (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ) e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Angela Maruzzella (c.f. C.F._4
); C.F._5
APPELLATI
OGGETTO: transazione
CONCLUSIONI: come da note depositate all'udienza dello 03 ottobre 2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 19.05.2005, conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, , Parte_1 chiedendo la condanna dello stesso all'adempimento delle prestazioni non ancora eseguite di cui all'atto di transazione sottoscritto in data 23/10/2000 e al pagamento della penale contrattuale.
A sostegno della domanda, la parte attrice deduceva:
− di essere proprietario di due vani terranei ed accessori siti in Frattaminore alla
Piazza Crispi n. 24;
− che , nel 1995, aveva iniziato lavori di manutenzione Parte_1
straordinaria del piano sovrastante i predetti vani di sua proprietà, ponendo in essere opere che minavano la staticità del vecchissimo e fatiscente edificio;
− che con azione di danno temuto, aveva ottenuto dal Pretore di Frattamaggiore ordinanza del 03.06.1996, con cui veniva vietato al di proseguire i Pt_1
detti lavori di ristrutturazione;
− che, convenuto il nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Napoli, Pt_1 al fine di ottenere la conferma dell'ordinanza predetta e l'abbattimento delle opere illegittimamente eseguite, all'udienza del 15.02.2001, le parti avevano prodotto atto di transazione della lite, sottoscritto il 23.10.2000, dichiarando di rinunciare al giudizio, con conseguente estinzione dello stesso;
− che la transazione prevedeva l'obbligo, per il , di eseguire a sua cura Pt_1
e spese i lavori di consolidamento e ristrutturazione nei due vani ed accessori in titolarità di esso entro e non oltre il termine di due anni dal CP_2 dissequestro del cantiere e dalla revoca dell'ordinanza pretorile di sospensione dei lavori, con una penale di Lire 100.000 (pari ad Euro 51,65) per ogni giorno di ritardo;
− che, per effetto dell'accordo raggiunto, il , previa comunicazione al Pt_1
dell'inizio dei lavori con atto protocollato il 25.06.2001 Parte_3 al n. 5862, in adempimento delle obbligazioni assunte con l'atto di transazione, dava inizio ai lavori pattuiti, per poi, tuttavia, sospenderli
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arbitrariamente e senza mai più riprenderli, nonostante i ripetuti solleciti inoltratigli.
Si costituiva il convenuto , il quale impugnava e contestava la Parte_1
domanda attorea, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata, chiedendone, pertanto, il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) in accoglimento alla domanda principale, accertato l'inadempimento del Pt_1
agli obblighi assunti con l'atto di transazione, condanna il medesimo a
[...]
dare esecuzione al contratto e ad eseguire i lavori indicati nella predetta scrittura, come specificati in parte motiva;
2) condanna al Parte_1 pagamento a titolo di penale della somma di €.20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal 16.02.2003 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna alla refusione delle spese di lite;
4) Parte_1 pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente”.
Il giudizio di appello.
Avverso tale sentenza, notificata il data 21 marzo 2019, , con Parte_1
atto di appello notificato il 19/04/2019, ha proposto impugnazione, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, A) in via preliminare disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza per la sussistenza del fumus bonis juris e del periculum in mora;
B) nel merito 1) accertare e statuire che il sig. ha eseguito tempestivamente, a proprie cure e Parte_1 spese tutti i lavori indicati nell'atto di transazione in atti depositato ad eccezione di quelli indicati dal CTU;
2) accertare e statuire che i lavori per cui
è causa non sono stati completati per colpa dei signori ovvero del CP_2
, perché volevano che fossero eseguiti solo in conformità al Parte_2 progetto e ai calcoli dell'ing ; 3) rigettare la domanda perché CP_3 infondata;
4) rigettare la domanda di condanna dell'appellante al pagamento
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della penale perchè inammissibile, improcedibile ed infondata;
C) in subordine
5) indicare nel 2007 ovvero nel diverso termine successivo al 2004 il termine inziale per la decorrenza dei lavori da parte del e, dunque, nei due Pt_1
anni successivi il termine finale per la esecuzione dei lavori per cui è causa;
6) stabilire che alcuna penale è dovuta dal per i motivi indicati nel Pt_1
presente atto;
7) rideterminare la penale non solo nella misura inferiore rispetto a quella statuita dal Tribunale, ma anche per il ritardo nella decisione non imputabile al per i motivi esposti nel presente atto;
8) riformare la Pt_1
sentenza anche sulle spese legali per i motivi esposti;
9) condannare i signori
e in solido al pagamento delle competenze e delle spese di CP_2 CP_1
causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Il , in estrema sintesi, censura la sentenza impugnata, deducendo che Pt_1
il giudice di primo grado avrebbe errato:
1. nel ritenere raggiunta la prova dell'inadempimento della transazione;
2. nel ritenere non provate le circostanze da lui dedotte sulla causa del mancato completamento dei lavori;
3. nel valutare la questione della decorrenza del termine entro cui egli avrebbe dovuto eseguire i lavori di cui all'atto di transazione;
4. nell'applicazione della penale per il ritardo, nonché nella sua quantificazione, non potendo essere a lui addebitate “le disfunzioni del sistema giustizia che ha visto la conclusione nel 2019 di una causa di primo grado iniziata nel
2005”;
5. nella regolazione delle spese di lite, sia con riferimento alla loro determinazione, sia avuto riguardo all'addebito delle stesse a suo carico.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 6.9.2019, si sono costituiti e nella qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
contestando l'impugnazione proposta perché inammissibile, improcedibile e Pt_2
infondata, chiedendone il rigetto. Hanno spiegato, altresì, appello incidentale per i seguenti motivi di gravame:
1. erronea e illegittima riduzione della penale per il ritardo nella esecuzione della prestazione;
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2. violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il tribunale tenuto conto, nell'applicare la penale, del periodo di durata del processo instaurato dal creditore per far valere il proprio diritto;
3. erronea e illegittima esclusione dell'obbligo contrattualmente assunto di esecuzione delle fondazioni con erronea valutazione dei documenti probatori;
4. mancata quantificazione delle spese di CTU;
Per questi motivi
, in parziale riforma della decisione impugnata in via incidentale, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello incidentale;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 03 ottobre 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello principale è infondato.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione con la quale l'impugnante, premettendo che, in data 21.3.2019, l'avv. Marruzzella, dichiaratosi difensore di deceduto nel mese di dicembre del 2017, ha notificato ex art 170 cpc Parte_2 la copia conforme della sentenza di primo grado, deduce l'inesistenza del mandato a notificare da parte del detto procuratore.
Invero, "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione". (vedi Cass. S.U. 4/7/2014 n. 15295, cui adde Cass.
18/1/2016 n. 710; cfr. pure Cass. n. 20840/2018; Cass. n. 27633/2018).
Quanto al merito, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
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Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto provato l'inadempimento della transazione, è del tutto infondato.
Il giudice di primo grado ha evidenziato che, sia la stipula dell'atto transattivo, sia il contenuto delle specifiche obbligazioni assunte dal , fossero dati pacifici, Pt_1 non avendo quest'ultimo, nella comparsa di costituzione e risposta, nulla dedotto, né in ordine alla validità della scrittura, né sul suo contenuto, dichiarando di “essere disponibile alla immediata esecuzione dei lavori”.
Le uniche contestazioni del convenuto/odierno appellante inerivano, infatti, esclusivamente all'ipotizzata responsabilità a suo carico per il ritardo nella esecuzione delle opere, che egli asseriva essere dipeso da causa a lui non imputabile.
Tuttavia, le circostanze dallo stesso addotte, al fine di provare la carenza di responsabilità in ordine all'inadempimento a lui contestato, non hanno trovato riscontro, né nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in sede di istruttoria, né all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che il Tribunale ha compiutamente analizzato.
Invero, l'interruzione dei lavori da parte del risulta confermata dalle sue Pt_1
stesse allegazioni difensive (avendo egli, nel corso del primo grado del giudizio, sostenuto che, dopo la data di ultimazione del tetto, aveva sospeso i lavori, in quanto si erano resi necessari nuovi calcoli a seguito della sopravvenuta normativa antisismica). Le giustificazioni addotte dal in ordine alle cause della Pt_1
mancata ripresa dei lavori non hanno trovato però alcun riscontro probatorio, essendo stato chiarito dal CTU che al momento dell'accordo era in vigore il D.M. del
09.01.1996 e che il DM del 2005, recante nuove regole antisismiche obbligatorie per le costruzioni edificate dal gennaio 2008 era stato emanato successivamente al termine fissato per il completamento delle opere (“…L'accordo transattivo datato
23/10/2000 prevedeva che i lavori indicati nell'atto dovevano essere completati entro due anni dal dissequestro del cantiere e dalla revoca dell'ordinanza di sospensione dei lavori. Il sig. inviava comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di Pt_1
Frattaminore e p.c. al competente comando VV.UU. (prot. n. 5862 del 25/06/2001), dichiarando che i lavori sarebbero ripresi il giorno 25/06/2001. Si deduce quindi che i
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lavori dovevano essere completati entro la fine di giugno del 2003. Se gli interventi fossero stati ultimati entro la data prevista, le norme sismiche allora vigenti facevano riferimento al D.M. 16/01/96.
Il progetto redatto dall'ing. è stato depositato al Genio Civile in Persona_1
data 24/02/2006. In questo caso facevano ancora riferimento le norme sismiche di cui al D.M. 16/01/96, previgenti al D.M. 14/09/2005 non ancora obbligatorio dato il periodo di transizione previsto per legge”.
A fronte di tale chiara e logica ricostruzione, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere pacifica la circostanza della sospensione dei lavori sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e Controparte_2 Tes_1
, che sarebbero entrambi inattendibili. Inoltre, sussisterebbe una incapacità
[...]
a testimoniare ex art. 246 cpc in capo al teste Controparte_2
Il giudice di primo grado non avrebbe colto, poi, le reali ragioni della mancata ripresa dei lavori, ovvero l'eccessiva onerosità del costo degli stessi, secondo i calcoli ed il progetto redatti dall'ing e la volontà dei (padre e figlio) di seguire CP_3 CP_2
solo le sue indicazioni. Tale dato sarebbe evincibile dalla deposizione resa dal teste all'udienza del 16.5.2007 (il quale aveva confermato di aver ricevuto CP_3
incarico dal di eseguire i calcoli per la esecuzione dei lavori e di essere Pt_1
stato pure da lui remunerato per tale attività), dalla testimonianza di CP_2
resa all' udienza del 17.12.2007 (dalla quale emerge che l'ing.
[...] CP_3
aveva dato indicazioni di utilizzare dei pali, attesa la presenza di una grotta sotto al fabbricato), nonché dalla testimonianza di (il quale aveva Testimone_2
confermato che i lavori non erano stati completati per responsabilità del che CP_2 pretendeva l'esecuzione degli stessi secondo il progetto ed il computo metrico dell'ing. e non dell'ing. ). CP_3 Per_1
La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle suddette circostanze, né considerato che i calcoli ed il progetto dell'ing. , riportati dalla CTU, erano Per_1 corretti e da ciò conseguirebbe l'erroneità dei calcoli e del progetto dell'ing. . CP_3
Tali elementi, secondo la ricostruzione dell'impugnante, avrebbero dovuto indurre il primo giudice ad una diversa valutazione dei fatti di causa, anche in considerazione
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della circostanza che, come accertato dal CTU, il aveva impedito al CP_2 Pt_1
di eseguire i lavori nella porzione di sua proprietà.
Le censure dell'impugnante non colgono nel segno.
Deve innanzitutto considerarsi che il presupposto per il quale il ha allegato Pt_1 di aver affidato ad un altro tecnico l'incarico per rielaborare nuovi calcoli, come emerge dalle difese dallo stesso esperite nel giudizio di primo grado (cfr. comparsa di risposta depositata il 31.10.2005 in cui si legge: “dalla data ultimazione del tetto, il comparente, a seguito della nuova normativa antisismica, ha avuto vari incontri con
l'attore per affidare l'incarico ad un tecnico per la rielaborazione di nuovi calcoli”), era proprio la sopravvenienza della nuova normativa antisismica che, come accertato dal
CTU e come chiarito dal giudice di primo grado, era intervenuta successivamente al termine fissato per il completamento delle opere.
L'incarico di effettuare i calcoli strutturali conferito all'ing. era stato infatti CP_3
conferito dal al detto tecnico nel 2004, quindi ben oltre il termine del Pt_1
15.02.2003, previsto dalla transazione per il completamento dei lavori.
Palesemente infondate si rivelano poi le censure mosse dall'appellante in ordine all'incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c. ed alla sua Controparte_2
inattendibilità, in ragione del fatto che il teste avrebbe usato espressioni incompatibili con la sua estraneità ai fatti, per essere stato presente a tutti gli incontri tra Pt_1
ed il padre e per essere portatore, nel giudizio, di un interesse personale. Pt_2
A parte la considerazione che il nel momento in cui ha reso la testimonianza CP_2
(nell'anno 2007), avrebbe potuto, al massimo, essere portatore nel giudizio di un interesse di mero fatto, appare dirimente che l'eccezione ex art. 246 c.p.c. non è stata ritualmente proposta, atteso che, come chiarito dalla SS.UU. della Suprema
Corte, «L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova».
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«Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità».
«La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 9456/2023).
Quanto all'attendibilità del teste, le dichiarazioni rese dallo stesso circa la circostanza della sospensione dei lavori da parte del hanno trovato ampi riscontri Pt_1 nell'espletata istruttoria, essendo stato ammesso, come detto, dallo stesso appellante che le opere intraprese in esecuzione della transazione avevano subito una battuta di arresto ed essendo ampiamente comprovato dalla c.t.u. il mancato completamento dei lavori.
Ne consegue l'irrilevanza di tutte le questioni agitate dall'impugnante in ordine all'attendibilità del detto testimone, potendosi ritenere la circostanza dallo stesso riferita (valorizzata dal primo giudice) della sospensione dei lavori del tutto pacifica ed essendo in contestazione solo le ragioni della mancata ripresa degli stessi che, invano, il ha cercato di ricondurre a cause a lui non imputabili, o alla Pt_1
responsabilità del senza tuttavia fornire adeguata prova delle sue asserzioni. CP_2
Pur prescindendo dalla testimonianza resa da insomma, tutti gli Controparte_2
elementi probatori acquisiti al processo e le consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio di primo grado comprovano inequivocabilmente la responsabilità del per la mancata ultimazione dei lavori. Pt_1
Sempre del tutto infondata, per le ragioni appena esposte, si rivela la doglianza contenuta nell'atto di impugnazione con riferimento alla testimonianza dell'ing.
che, nella parte in cui il teste dichiara “l'attore non mi ha chiamato per CP_3 controllare se i lavori fossero stati eseguiti”, non sarebbe, ad avviso dell'impugnante,
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dotata di efficacia probante in ordine alla mancata ripresa dei lavori. Invero, lo stesso
, come ampiamente esposto, ha riferito di aver eseguito solo il tetto di Pt_1
copertura, sospendendo i lavori per la supposta necessità di adeguamento alla normativa antisismica ed inoltre la circostanza che gli stessi non fossero stati completati nei termini pattuiti trova conferma negli accertamenti tecnici ed in tutte le dichiarazioni testimoniali, compresa quella teste , fratello Testimone_2 dell'odierno appellante (“Ricordo che il tetto era già stato realizzato, poi gli incontri per la ripresa dei lavori tra le parti ci furono a partire dall'anno 2004).”
Per quanto esposto, del tutto destituite di fondamento si rivelano anche le censure con le quali l'impugnante assume che il primo giudice avrebbe ignorato le sue difese, omettendo ogni valutazione anche sulla testimonianza di Testimone_2
Sulla base di un'attenta valutazione delle risultanze istruttorie e delle cc.tt.uu. espletate, il Tribunale ha, invece, compiutamente accertato che le opere oggetto dell'atto transattivo, al momento dell'emissione della sentenza, non erano state eseguite dal , rilevando che lo stesso “avrebbe dovuto: 1) rafforzare le Pt_1 fondazioni attraverso la creazione di setti in cemento armato… “il numero dei setti, le loro caratteristiche geometriche, i materiali adoperati, la tipologia delle armature, le tecnologie impiegate, sono anche indicate nella documentazione tecnica allegata siglata dai tecnici di parte”; 2) estendere i provvedimenti di cui sopra a tutto il perimetro della proprietà , ….4) provvedere al risanamento di tutte le Parte_2
pareti del fabbricato ivi comprese quelle di proprietà Parolisi con riempimento dei vuoti e sacritura delle lesioni esistenti, nonché eliminazione delle infiltrazioni dovute alle acque piovane;
5) rifare nei locali del l'intonaco, l'impianto elettrico, idrico CP_2
e igienico con la posa in opera dei servizi igienici e rubinetteria e la loro sostituzione in caso di rottura, la tinteggiatura totale delle pareti e del soffitto, oltre la messa in opera di piattabande in cemento armato o in ferro, ove necessario;
6) sostituire i pavimenti e i battiscopa con altre di uguale caratteristiche;
7) smontare e rimettere in opera gli infissi con eventuali riparazioni;
…10) portare allo stesso livello i pavimenti dei vani di proprietà 11) provvedere al trasporto dei materiali di risulta a CP_2 rifiuto”.
Osserva inoltre il Tribunale, come il CTU, nella relazione integrativa depositata all'esito degli ulteriori accertamenti diretti a verificare la consistenza geologica del
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sottosuolo, aveva ritenuto non più necessari gli interventi sulle sottofondazioni ( seguito della verifica statica del fabbricato, dalla quale è risultata la mancanza della necessità di interventi di sottofondazione …” (pag. 36 della seconda relazione del
CTU ing. datata 27.10.2014 depositata il 06.11.2014)>>), atteso che le Per_2
fondazioni del fabbricato non necessitano di alcun consolidamento (<< la cavità antropica non viene in alcun modo influenzata (in termini tensionali e deformazionali) dalla presenza dei fabbricati sovrastanti, in particolare di quello Parolisi/Gaudino.
Dunque per quanto attiene alle fondazioni, alla luce dell'attuale normativa antisismica
e impiegando i più moderni codici di calcolo, si deve ritenere che queste non necessitano di alcun intervento>>).
Correttamente, dunque, in accoglimento della domanda, il primo giudice ha condannato il alla esecuzione dei lavori indicati nell'atto di transazione (ad Pt_1
esclusione dei lavori alle sottofondazioni) da eseguire come da computo metrico redatto dall'ing. nelle relazioni depositate. Per_2
Deve, a questo punto rilevarsi l'infondatezza delle censure proposte dagli appellanti incidentali, nella parte in cui gli stessi deducono che il giudice avrebbe errato nel ritenere non necessari i lavori relativi alle sottofondazioni, nonostante l'obbligo assunto contrattualmente, indipendentemente dai calcoli di verifica statica compiuti dal consulente tecnico.
Innanzitutto, nell'atto di transazione, non v'è alcun riferimento esplicito e specifico alle sottofondazioni. Inoltre, correttamente, sulla base dell'espletata c.t.u., il giudice di primo grado ha accertato come, alla luce dell'attuale normativa antisismica e impiegando i più moderni codici di calcolo, le fondazioni del fabbricato non necessitino di alcun consolidamento, in quanto “la cavità antropica non viene in alcun modo influenzata (in termini tensionali e deformazionali) dalla presenza dei fabbricati sovrastanti, in particolare di quello Parolisi/Gaudino”.
Inoltre, il motivo è inammissibile ex art. 100 cpc, atteso che, come emerge dagli atti, gli appellati hanno accettato, senza riserva alcuna, i lavori eseguiti dall'appellante in data 02.02.2022 (cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
13.10.2022, con le quali gli appellati, nel dare dell'esecuzione dei lavori, hanno
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altresì chiesto che la penale per il ritardo sia riconosciuta dal 16.02.2003 al
02.02.2022).
L'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (cfr., fra le atre, Cass. n.
41509/2021, Cass. n. 9201/2021, Cass. sez. un. n. 10553/2017).
Sia l'impugnante principale, che gli appellanti incidentali hanno poi censurato la decisione del giudice in ordine all'applicazione della penale per il ritardo nella esecuzione della prestazione.
In particolare, l'appellante principale ritiene: che alcuna penale avrebbe dovuto essere a lui applicata, prevedendo la transazione obbligazioni a carico di una sola delle parti ed avendo egli dimostrato la ferma e seria volontà di adoperarsi per risolvere la questione e l'ostacolo frapposto alla richiesta di esecuzione dei lavori non necessari;
che il termine inziale da cui far decorrere l'esecuzione dei lavori dovrebbe essere ancorato al 2006. ovvero al 2008, dovendo farsi riferimento alla variante depositata nel 2008, coincidente con quella del deposito degli elaborati da parte dell'ing. e dell'arch. (in quanto solo a seguito dei documenti redatti Per_1 Pt_4
e depositati da detti tecnici sarebbe stato possibile individuare la idoneità tecnico amministrativa della pratica e, dunque, far decorrere il termine per dare inizio ai lavori); che, in ogni caso, le lungaggini processuali non dovrebbero ricadere su di lui;
che, infine, sarebbe del tutto immotivata da parte del primo giudice la quantificazione in €. 20.00 della penale a lui applicata.
Gli appellanti incidentali contestano, invece, la decisione del giudice di ridurre la penale, in considerazione della parziale esecuzione dei lavori da parte del . Pt_1
Deducono, in particolare, che il giudice non avrebbe considerato la maggiore incidenza, sia quantitativa, che qualitativa delle opere rimaste ineseguite, i danni rilevanti subiti dalla proprietà risultanti dalla ctu e dalla documentazione CP_2
versata in atti;
la malafede del debitore nel rimanere inadempiente nella ripresa dei lavori. Lamentano, altresì, che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice di prime cure ha condannato al pagamento della penale prevista dall'atto Parte_1
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transattivo per ogni giorno di ritardo, decorrente dal 16.02.2003, all'attualità e non,
“per tutto il tempo che maturerà nel corso del giudizio”, così come chiesto nell'atto di citazione in primo grado dalla parte attrice.
Ritiene il Collegio che risulti fondata esclusivamente tale ultima censura proposta dagli appellanti incidentali e che le doglianze dell'appellante principale siano, invece, del tutto infondate.
Invero, accertato l'inadempimento degli obblighi dedotti in transazione, il giudice di prime cure, correttamente, ha applicato la penale con cui le parti avevano inteso determinare preventivamente la misura del risarcimento dovuto nel caso di ritardo nell'adempimento.
Innanzitutto, la transazione sottoscritta il 23.10.2000 prevede obbligazioni a carico di entrambe le parti e non del solo , essendosi il obbligato a Pt_1 Parte_2
rinunciare alle azioni legali intraprese nei confronti del e ad accollarsi le Pt_1 spese tecnico legali di sua competenza (cfr. art. 12 dell'atto di transazione). In particolare, la rinuncia da parte del riguardava l'azione di danno temuto, in CP_2
virtù della quale egli aveva ottenuto dal Pretore di Frattamaggiore ordinanza del
03.06.1996 con cui veniva vietato al di proseguire i lavori di ristrutturazione Pt_1
della parte di fabbricato di sua proprietà. A seguito della detta ordinanza il CP_2
aveva convenuto il nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Napoli R.G. Pt_1
6315/96 onde ottenere, la conferma dell'ordinanza predetta e l'abbattimento delle opere che il aveva asseritamente eseguito anche successivamente Pt_1 all'emissione di tale provvedimento. A fronte di tale rinuncia, il si era Pt_1
obbligato ad eseguire a sua cura e spese i lavori di consolidamento e ristrutturazione nei due vani ed accessori di proprietà del CP_2
Non v'è dubbio, poi, che la decorrenza della penale debba essere fissata al
16.02.2003, avendone le parti contrattualmente fissato i criteri di determinazione in caso di mancata consegna dei lavori nei termini espressamente pattuiti. L'atto di transazione stipulato in data 23.10.2000 prevedeva, infatti, che i lavori a carico del dovessero essere eseguiti entro due anni dal dissequestro del cantiere, Pt_1 avvenuto il 15.2.2001, a seguito della transazione e dell'estinzione del relativo giudizio.
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Con riferimento alla quantificazione della penale, ritiene il Collegio che, correttamente, il giudice di primo grado abbia proceduto alla riduzione della stessa, determinandola nella misura di 20,00 (in luogo di € 51,65) al giorno.
Osserva il tribunale: <<…con la clausola penale le parti hanno inteso determinare preventivamente la misura del risarcimento dovuto nel caso di ritardo della parte nell'adempimento.
La penale pattuita è dovuta indipendentemente dalla prova del danno sempre, che il debitore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Essa può essere richiesta cumulativamente alla domanda di adempimento non essendo sottoposta al divieto di cui all'art. 1383 c.c. che riguarda la diversa ipotesi di penale per inadempimento (Cass. N.12826/2004).
La penale può però essere diminuita dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. In altri termini l'art. 1384 c.c. mira alla tutela e ricostruzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o comunque non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente.
Secondo quanto accertato in corso di causa i lavori avrebbero dovuto terminare il
16.2.2003 in quanto nella scrittura allegata era previsto per il completamento delle opere, il temine di due anni dal dissequestro del cantiere o dalla revoca dell'ordinanza di sospensione, pacificamente intervenuta in data 15.2.2001.
Emerge poi che una parte della prestazione dedotta nella transazione è stata eseguita nei termini pattuiti, mentre una parte, ossia quella relativa al rifacimento delle sottofondazioni, non è necessaria (c.f.r. CTU)>>.
La decisione è corretta e deve essere condivisa, in quanto conforme a criteri di equità. Risulta, infatti, evidente, indipendentemente da una rigida correlazione con l'entità del danno subito dal ed avuto riguardo all'interesse del creditore CP_2 all'adempimento, che solo una parte dei lavori non erano stati eseguiti dal e Pt_1
che altra parte degli stessi, a seguito della sopravvenuta normativa antisismica, non fosse necessaria (come emerso chiaramente dalla c.t.u. espletata nel giudizio di
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primo grado). Ha errato invece il primo giudice a limitare la condanna al pagamento della penale all'attualità, avendo la parte attrice, nel giudizio di primo grado chiesto
“la condanna del convenuto al pagamento dell'importo della penale contrattualmente stabilita in Lire 100.000 (Euro 51,65) per ogni giorno di ritardo dal 16.02.2003 e per tutto il tempo che maturerà nel corso del giudizio”.
Secondo pacifico orientamento della Suprema Corte, infatti, ove sia stata pattuita una penale per la mancata o ritardata esecuzione prestazione, prevedendosi una determinata somma di denaro per ogni giorno di mora, ai fini della determinazione dell'importo complessivo cui è tenuto il debitore, si deve computare anche il periodo di durata del processo instaurato dal creditore per far valere il proprio diritto;
né ciò contrasta con il diritto di ciascuno, garantito costituzionalmente, di resistere in giudizio, atteso il principio per cui le conseguenze del colpevole ritardo nella esecuzione di una prestazione debbono gravare per intero esclusivamente sulla parte inadempiente (cfr. Cass. civ. 23.05.2002 n. 7528).
Ciò posto, come rilevato dalle parti, il ha ultimato i lavori in data 02.02.2022 Pt_1
e, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della relativa censura proposta dall'impugnante principale, la penale risulta dovuta con decorrenza dal 16.2.2003 e sino alla data di ultimazione dei lavori. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere Parte_1
condannato al pagamento a titolo di penale per il ritardo della somma di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal 16.02.2003 fino alla data del
02.02.2022, oltre interessi.
Deve essere, inoltre, accolta l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dall'appellante incidentale, avendo il Tribunale omesso di indicare nel dispositivo l'ammontare delle spese liquidate ai CC.TT.UU.
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n.
18837/10).
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Tenuto conto, dunque, dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione incidentale, si ritiene equa la compensazione per un quarto delle spese del doppio grado del giudizio che, per gli ulteriori ¾ dovranno essere rifuse a e Controparte_1 dall'appellante e che, in tale già ridotta misura, si Controparte_2 Parte_1 liquidano, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'opera prestata, in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata) e con attribuzione all'avvocato Angela Maruzzella, dichiaratasi antistataria.
Rimane assorbito nella decisione il motivo di appello formulato dal in punto Pt_1
di spese, mentre le spese di c.t.u. rimangono a carico di , come Parte_1
statuito dal giudice di primo grado.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il
30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello notificato in data Parte_1
19/04/2019, nonché sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1
avverso la sentenza n. 85617/2005 del Tribunale di Napoli, Controparte_2
pubblicata in data 28/01/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da CP_1
e e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 2)
[...] Controparte_2 dell'impugnata sentenza condanna al pagamento a titolo di Parte_1 penale della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal
16.2.2003 e fino alla data del 02.02.2022, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
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3) compensa tra le parti per ¼ le spese del doppio grado del giudizio e condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e con attribuzione all'avvocato Angela Maruzzella, i restanti ¾ delle
[...]
spese che, in tale ridotta misura, liquida:
- per il primo grado, in € 279,75 per spese ed € 7.757,25 per compensi;
- per il presente grado in € 6.000,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
4) corregge il dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che, laddove risulta scritto: << pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente>>, deve intendersi e leggersi < pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico della parte soccombente>>;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dott.ssa LUCIA MINAURO Consigliere rel. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2088/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1008/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
28/01/2019 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rodolfo Spanò (c.f. ; C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ) e c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Angela Maruzzella (c.f. C.F._4
); C.F._5
APPELLATI
OGGETTO: transazione
CONCLUSIONI: come da note depositate all'udienza dello 03 ottobre 2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 19.05.2005, conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, , Parte_1 chiedendo la condanna dello stesso all'adempimento delle prestazioni non ancora eseguite di cui all'atto di transazione sottoscritto in data 23/10/2000 e al pagamento della penale contrattuale.
A sostegno della domanda, la parte attrice deduceva:
− di essere proprietario di due vani terranei ed accessori siti in Frattaminore alla
Piazza Crispi n. 24;
− che , nel 1995, aveva iniziato lavori di manutenzione Parte_1
straordinaria del piano sovrastante i predetti vani di sua proprietà, ponendo in essere opere che minavano la staticità del vecchissimo e fatiscente edificio;
− che con azione di danno temuto, aveva ottenuto dal Pretore di Frattamaggiore ordinanza del 03.06.1996, con cui veniva vietato al di proseguire i Pt_1
detti lavori di ristrutturazione;
− che, convenuto il nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Napoli, Pt_1 al fine di ottenere la conferma dell'ordinanza predetta e l'abbattimento delle opere illegittimamente eseguite, all'udienza del 15.02.2001, le parti avevano prodotto atto di transazione della lite, sottoscritto il 23.10.2000, dichiarando di rinunciare al giudizio, con conseguente estinzione dello stesso;
− che la transazione prevedeva l'obbligo, per il , di eseguire a sua cura Pt_1
e spese i lavori di consolidamento e ristrutturazione nei due vani ed accessori in titolarità di esso entro e non oltre il termine di due anni dal CP_2 dissequestro del cantiere e dalla revoca dell'ordinanza pretorile di sospensione dei lavori, con una penale di Lire 100.000 (pari ad Euro 51,65) per ogni giorno di ritardo;
− che, per effetto dell'accordo raggiunto, il , previa comunicazione al Pt_1
dell'inizio dei lavori con atto protocollato il 25.06.2001 Parte_3 al n. 5862, in adempimento delle obbligazioni assunte con l'atto di transazione, dava inizio ai lavori pattuiti, per poi, tuttavia, sospenderli
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arbitrariamente e senza mai più riprenderli, nonostante i ripetuti solleciti inoltratigli.
Si costituiva il convenuto , il quale impugnava e contestava la Parte_1
domanda attorea, poiché inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata, chiedendone, pertanto, il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.
Espletata l'istruttoria del caso, anche a mezzo consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1) in accoglimento alla domanda principale, accertato l'inadempimento del Pt_1
agli obblighi assunti con l'atto di transazione, condanna il medesimo a
[...]
dare esecuzione al contratto e ad eseguire i lavori indicati nella predetta scrittura, come specificati in parte motiva;
2) condanna al Parte_1 pagamento a titolo di penale della somma di €.20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal 16.02.2003 all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna alla refusione delle spese di lite;
4) Parte_1 pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente”.
Il giudizio di appello.
Avverso tale sentenza, notificata il data 21 marzo 2019, , con Parte_1
atto di appello notificato il 19/04/2019, ha proposto impugnazione, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “Voglia l'adita Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, A) in via preliminare disporre la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza per la sussistenza del fumus bonis juris e del periculum in mora;
B) nel merito 1) accertare e statuire che il sig. ha eseguito tempestivamente, a proprie cure e Parte_1 spese tutti i lavori indicati nell'atto di transazione in atti depositato ad eccezione di quelli indicati dal CTU;
2) accertare e statuire che i lavori per cui
è causa non sono stati completati per colpa dei signori ovvero del CP_2
, perché volevano che fossero eseguiti solo in conformità al Parte_2 progetto e ai calcoli dell'ing ; 3) rigettare la domanda perché CP_3 infondata;
4) rigettare la domanda di condanna dell'appellante al pagamento
3 4
della penale perchè inammissibile, improcedibile ed infondata;
C) in subordine
5) indicare nel 2007 ovvero nel diverso termine successivo al 2004 il termine inziale per la decorrenza dei lavori da parte del e, dunque, nei due Pt_1
anni successivi il termine finale per la esecuzione dei lavori per cui è causa;
6) stabilire che alcuna penale è dovuta dal per i motivi indicati nel Pt_1
presente atto;
7) rideterminare la penale non solo nella misura inferiore rispetto a quella statuita dal Tribunale, ma anche per il ritardo nella decisione non imputabile al per i motivi esposti nel presente atto;
8) riformare la Pt_1
sentenza anche sulle spese legali per i motivi esposti;
9) condannare i signori
e in solido al pagamento delle competenze e delle spese di CP_2 CP_1
causa di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle di CTU, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Il , in estrema sintesi, censura la sentenza impugnata, deducendo che Pt_1
il giudice di primo grado avrebbe errato:
1. nel ritenere raggiunta la prova dell'inadempimento della transazione;
2. nel ritenere non provate le circostanze da lui dedotte sulla causa del mancato completamento dei lavori;
3. nel valutare la questione della decorrenza del termine entro cui egli avrebbe dovuto eseguire i lavori di cui all'atto di transazione;
4. nell'applicazione della penale per il ritardo, nonché nella sua quantificazione, non potendo essere a lui addebitate “le disfunzioni del sistema giustizia che ha visto la conclusione nel 2019 di una causa di primo grado iniziata nel
2005”;
5. nella regolazione delle spese di lite, sia con riferimento alla loro determinazione, sia avuto riguardo all'addebito delle stesse a suo carico.
Con comparsa tempestivamente depositata in data 6.9.2019, si sono costituiti e nella qualità di eredi legittimi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
contestando l'impugnazione proposta perché inammissibile, improcedibile e Pt_2
infondata, chiedendone il rigetto. Hanno spiegato, altresì, appello incidentale per i seguenti motivi di gravame:
1. erronea e illegittima riduzione della penale per il ritardo nella esecuzione della prestazione;
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2. violazione dell'art. 112 c.p.c., per non avere il tribunale tenuto conto, nell'applicare la penale, del periodo di durata del processo instaurato dal creditore per far valere il proprio diritto;
3. erronea e illegittima esclusione dell'obbligo contrattualmente assunto di esecuzione delle fondazioni con erronea valutazione dei documenti probatori;
4. mancata quantificazione delle spese di CTU;
Per questi motivi
, in parziale riforma della decisione impugnata in via incidentale, rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello incidentale;
2) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.”
Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 03 ottobre 2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello principale è infondato.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione con la quale l'impugnante, premettendo che, in data 21.3.2019, l'avv. Marruzzella, dichiaratosi difensore di deceduto nel mese di dicembre del 2017, ha notificato ex art 170 cpc Parte_2 la copia conforme della sentenza di primo grado, deduce l'inesistenza del mandato a notificare da parte del detto procuratore.
Invero, "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione". (vedi Cass. S.U. 4/7/2014 n. 15295, cui adde Cass.
18/1/2016 n. 710; cfr. pure Cass. n. 20840/2018; Cass. n. 27633/2018).
Quanto al merito, l'appello principale deve essere integralmente rigettato.
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Il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto provato l'inadempimento della transazione, è del tutto infondato.
Il giudice di primo grado ha evidenziato che, sia la stipula dell'atto transattivo, sia il contenuto delle specifiche obbligazioni assunte dal , fossero dati pacifici, Pt_1 non avendo quest'ultimo, nella comparsa di costituzione e risposta, nulla dedotto, né in ordine alla validità della scrittura, né sul suo contenuto, dichiarando di “essere disponibile alla immediata esecuzione dei lavori”.
Le uniche contestazioni del convenuto/odierno appellante inerivano, infatti, esclusivamente all'ipotizzata responsabilità a suo carico per il ritardo nella esecuzione delle opere, che egli asseriva essere dipeso da causa a lui non imputabile.
Tuttavia, le circostanze dallo stesso addotte, al fine di provare la carenza di responsabilità in ordine all'inadempimento a lui contestato, non hanno trovato riscontro, né nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in sede di istruttoria, né all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, che il Tribunale ha compiutamente analizzato.
Invero, l'interruzione dei lavori da parte del risulta confermata dalle sue Pt_1
stesse allegazioni difensive (avendo egli, nel corso del primo grado del giudizio, sostenuto che, dopo la data di ultimazione del tetto, aveva sospeso i lavori, in quanto si erano resi necessari nuovi calcoli a seguito della sopravvenuta normativa antisismica). Le giustificazioni addotte dal in ordine alle cause della Pt_1
mancata ripresa dei lavori non hanno trovato però alcun riscontro probatorio, essendo stato chiarito dal CTU che al momento dell'accordo era in vigore il D.M. del
09.01.1996 e che il DM del 2005, recante nuove regole antisismiche obbligatorie per le costruzioni edificate dal gennaio 2008 era stato emanato successivamente al termine fissato per il completamento delle opere (“…L'accordo transattivo datato
23/10/2000 prevedeva che i lavori indicati nell'atto dovevano essere completati entro due anni dal dissequestro del cantiere e dalla revoca dell'ordinanza di sospensione dei lavori. Il sig. inviava comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune di Pt_1
Frattaminore e p.c. al competente comando VV.UU. (prot. n. 5862 del 25/06/2001), dichiarando che i lavori sarebbero ripresi il giorno 25/06/2001. Si deduce quindi che i
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lavori dovevano essere completati entro la fine di giugno del 2003. Se gli interventi fossero stati ultimati entro la data prevista, le norme sismiche allora vigenti facevano riferimento al D.M. 16/01/96.
Il progetto redatto dall'ing. è stato depositato al Genio Civile in Persona_1
data 24/02/2006. In questo caso facevano ancora riferimento le norme sismiche di cui al D.M. 16/01/96, previgenti al D.M. 14/09/2005 non ancora obbligatorio dato il periodo di transizione previsto per legge”.
A fronte di tale chiara e logica ricostruzione, l'appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere pacifica la circostanza della sospensione dei lavori sulla base delle dichiarazioni dei testi escussi e Controparte_2 Tes_1
, che sarebbero entrambi inattendibili. Inoltre, sussisterebbe una incapacità
[...]
a testimoniare ex art. 246 cpc in capo al teste Controparte_2
Il giudice di primo grado non avrebbe colto, poi, le reali ragioni della mancata ripresa dei lavori, ovvero l'eccessiva onerosità del costo degli stessi, secondo i calcoli ed il progetto redatti dall'ing e la volontà dei (padre e figlio) di seguire CP_3 CP_2
solo le sue indicazioni. Tale dato sarebbe evincibile dalla deposizione resa dal teste all'udienza del 16.5.2007 (il quale aveva confermato di aver ricevuto CP_3
incarico dal di eseguire i calcoli per la esecuzione dei lavori e di essere Pt_1
stato pure da lui remunerato per tale attività), dalla testimonianza di CP_2
resa all' udienza del 17.12.2007 (dalla quale emerge che l'ing.
[...] CP_3
aveva dato indicazioni di utilizzare dei pali, attesa la presenza di una grotta sotto al fabbricato), nonché dalla testimonianza di (il quale aveva Testimone_2
confermato che i lavori non erano stati completati per responsabilità del che CP_2 pretendeva l'esecuzione degli stessi secondo il progetto ed il computo metrico dell'ing. e non dell'ing. ). CP_3 Per_1
La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle suddette circostanze, né considerato che i calcoli ed il progetto dell'ing. , riportati dalla CTU, erano Per_1 corretti e da ciò conseguirebbe l'erroneità dei calcoli e del progetto dell'ing. . CP_3
Tali elementi, secondo la ricostruzione dell'impugnante, avrebbero dovuto indurre il primo giudice ad una diversa valutazione dei fatti di causa, anche in considerazione
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della circostanza che, come accertato dal CTU, il aveva impedito al CP_2 Pt_1
di eseguire i lavori nella porzione di sua proprietà.
Le censure dell'impugnante non colgono nel segno.
Deve innanzitutto considerarsi che il presupposto per il quale il ha allegato Pt_1 di aver affidato ad un altro tecnico l'incarico per rielaborare nuovi calcoli, come emerge dalle difese dallo stesso esperite nel giudizio di primo grado (cfr. comparsa di risposta depositata il 31.10.2005 in cui si legge: “dalla data ultimazione del tetto, il comparente, a seguito della nuova normativa antisismica, ha avuto vari incontri con
l'attore per affidare l'incarico ad un tecnico per la rielaborazione di nuovi calcoli”), era proprio la sopravvenienza della nuova normativa antisismica che, come accertato dal
CTU e come chiarito dal giudice di primo grado, era intervenuta successivamente al termine fissato per il completamento delle opere.
L'incarico di effettuare i calcoli strutturali conferito all'ing. era stato infatti CP_3
conferito dal al detto tecnico nel 2004, quindi ben oltre il termine del Pt_1
15.02.2003, previsto dalla transazione per il completamento dei lavori.
Palesemente infondate si rivelano poi le censure mosse dall'appellante in ordine all'incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c. ed alla sua Controparte_2
inattendibilità, in ragione del fatto che il teste avrebbe usato espressioni incompatibili con la sua estraneità ai fatti, per essere stato presente a tutti gli incontri tra Pt_1
ed il padre e per essere portatore, nel giudizio, di un interesse personale. Pt_2
A parte la considerazione che il nel momento in cui ha reso la testimonianza CP_2
(nell'anno 2007), avrebbe potuto, al massimo, essere portatore nel giudizio di un interesse di mero fatto, appare dirimente che l'eccezione ex art. 246 c.p.c. non è stata ritualmente proposta, atteso che, come chiarito dalla SS.UU. della Suprema
Corte, «L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova».
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«Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità».
«La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione» (cfr. Cass. SS.UU. n. 9456/2023).
Quanto all'attendibilità del teste, le dichiarazioni rese dallo stesso circa la circostanza della sospensione dei lavori da parte del hanno trovato ampi riscontri Pt_1 nell'espletata istruttoria, essendo stato ammesso, come detto, dallo stesso appellante che le opere intraprese in esecuzione della transazione avevano subito una battuta di arresto ed essendo ampiamente comprovato dalla c.t.u. il mancato completamento dei lavori.
Ne consegue l'irrilevanza di tutte le questioni agitate dall'impugnante in ordine all'attendibilità del detto testimone, potendosi ritenere la circostanza dallo stesso riferita (valorizzata dal primo giudice) della sospensione dei lavori del tutto pacifica ed essendo in contestazione solo le ragioni della mancata ripresa degli stessi che, invano, il ha cercato di ricondurre a cause a lui non imputabili, o alla Pt_1
responsabilità del senza tuttavia fornire adeguata prova delle sue asserzioni. CP_2
Pur prescindendo dalla testimonianza resa da insomma, tutti gli Controparte_2
elementi probatori acquisiti al processo e le consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio di primo grado comprovano inequivocabilmente la responsabilità del per la mancata ultimazione dei lavori. Pt_1
Sempre del tutto infondata, per le ragioni appena esposte, si rivela la doglianza contenuta nell'atto di impugnazione con riferimento alla testimonianza dell'ing.
che, nella parte in cui il teste dichiara “l'attore non mi ha chiamato per CP_3 controllare se i lavori fossero stati eseguiti”, non sarebbe, ad avviso dell'impugnante,
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dotata di efficacia probante in ordine alla mancata ripresa dei lavori. Invero, lo stesso
, come ampiamente esposto, ha riferito di aver eseguito solo il tetto di Pt_1
copertura, sospendendo i lavori per la supposta necessità di adeguamento alla normativa antisismica ed inoltre la circostanza che gli stessi non fossero stati completati nei termini pattuiti trova conferma negli accertamenti tecnici ed in tutte le dichiarazioni testimoniali, compresa quella teste , fratello Testimone_2 dell'odierno appellante (“Ricordo che il tetto era già stato realizzato, poi gli incontri per la ripresa dei lavori tra le parti ci furono a partire dall'anno 2004).”
Per quanto esposto, del tutto destituite di fondamento si rivelano anche le censure con le quali l'impugnante assume che il primo giudice avrebbe ignorato le sue difese, omettendo ogni valutazione anche sulla testimonianza di Testimone_2
Sulla base di un'attenta valutazione delle risultanze istruttorie e delle cc.tt.uu. espletate, il Tribunale ha, invece, compiutamente accertato che le opere oggetto dell'atto transattivo, al momento dell'emissione della sentenza, non erano state eseguite dal , rilevando che lo stesso “avrebbe dovuto: 1) rafforzare le Pt_1 fondazioni attraverso la creazione di setti in cemento armato… “il numero dei setti, le loro caratteristiche geometriche, i materiali adoperati, la tipologia delle armature, le tecnologie impiegate, sono anche indicate nella documentazione tecnica allegata siglata dai tecnici di parte”; 2) estendere i provvedimenti di cui sopra a tutto il perimetro della proprietà , ….4) provvedere al risanamento di tutte le Parte_2
pareti del fabbricato ivi comprese quelle di proprietà Parolisi con riempimento dei vuoti e sacritura delle lesioni esistenti, nonché eliminazione delle infiltrazioni dovute alle acque piovane;
5) rifare nei locali del l'intonaco, l'impianto elettrico, idrico CP_2
e igienico con la posa in opera dei servizi igienici e rubinetteria e la loro sostituzione in caso di rottura, la tinteggiatura totale delle pareti e del soffitto, oltre la messa in opera di piattabande in cemento armato o in ferro, ove necessario;
6) sostituire i pavimenti e i battiscopa con altre di uguale caratteristiche;
7) smontare e rimettere in opera gli infissi con eventuali riparazioni;
…10) portare allo stesso livello i pavimenti dei vani di proprietà 11) provvedere al trasporto dei materiali di risulta a CP_2 rifiuto”.
Osserva inoltre il Tribunale, come il CTU, nella relazione integrativa depositata all'esito degli ulteriori accertamenti diretti a verificare la consistenza geologica del
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sottosuolo, aveva ritenuto non più necessari gli interventi sulle sottofondazioni ( seguito della verifica statica del fabbricato, dalla quale è risultata la mancanza della necessità di interventi di sottofondazione …” (pag. 36 della seconda relazione del
CTU ing. datata 27.10.2014 depositata il 06.11.2014)>>), atteso che le Per_2
fondazioni del fabbricato non necessitano di alcun consolidamento (<< la cavità antropica non viene in alcun modo influenzata (in termini tensionali e deformazionali) dalla presenza dei fabbricati sovrastanti, in particolare di quello Parolisi/Gaudino.
Dunque per quanto attiene alle fondazioni, alla luce dell'attuale normativa antisismica
e impiegando i più moderni codici di calcolo, si deve ritenere che queste non necessitano di alcun intervento>>).
Correttamente, dunque, in accoglimento della domanda, il primo giudice ha condannato il alla esecuzione dei lavori indicati nell'atto di transazione (ad Pt_1
esclusione dei lavori alle sottofondazioni) da eseguire come da computo metrico redatto dall'ing. nelle relazioni depositate. Per_2
Deve, a questo punto rilevarsi l'infondatezza delle censure proposte dagli appellanti incidentali, nella parte in cui gli stessi deducono che il giudice avrebbe errato nel ritenere non necessari i lavori relativi alle sottofondazioni, nonostante l'obbligo assunto contrattualmente, indipendentemente dai calcoli di verifica statica compiuti dal consulente tecnico.
Innanzitutto, nell'atto di transazione, non v'è alcun riferimento esplicito e specifico alle sottofondazioni. Inoltre, correttamente, sulla base dell'espletata c.t.u., il giudice di primo grado ha accertato come, alla luce dell'attuale normativa antisismica e impiegando i più moderni codici di calcolo, le fondazioni del fabbricato non necessitino di alcun consolidamento, in quanto “la cavità antropica non viene in alcun modo influenzata (in termini tensionali e deformazionali) dalla presenza dei fabbricati sovrastanti, in particolare di quello Parolisi/Gaudino”.
Inoltre, il motivo è inammissibile ex art. 100 cpc, atteso che, come emerge dagli atti, gli appellati hanno accettato, senza riserva alcuna, i lavori eseguiti dall'appellante in data 02.02.2022 (cfr. note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
13.10.2022, con le quali gli appellati, nel dare dell'esecuzione dei lavori, hanno
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altresì chiesto che la penale per il ritardo sia riconosciuta dal 16.02.2003 al
02.02.2022).
L'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere, infatti, non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (cfr., fra le atre, Cass. n.
41509/2021, Cass. n. 9201/2021, Cass. sez. un. n. 10553/2017).
Sia l'impugnante principale, che gli appellanti incidentali hanno poi censurato la decisione del giudice in ordine all'applicazione della penale per il ritardo nella esecuzione della prestazione.
In particolare, l'appellante principale ritiene: che alcuna penale avrebbe dovuto essere a lui applicata, prevedendo la transazione obbligazioni a carico di una sola delle parti ed avendo egli dimostrato la ferma e seria volontà di adoperarsi per risolvere la questione e l'ostacolo frapposto alla richiesta di esecuzione dei lavori non necessari;
che il termine inziale da cui far decorrere l'esecuzione dei lavori dovrebbe essere ancorato al 2006. ovvero al 2008, dovendo farsi riferimento alla variante depositata nel 2008, coincidente con quella del deposito degli elaborati da parte dell'ing. e dell'arch. (in quanto solo a seguito dei documenti redatti Per_1 Pt_4
e depositati da detti tecnici sarebbe stato possibile individuare la idoneità tecnico amministrativa della pratica e, dunque, far decorrere il termine per dare inizio ai lavori); che, in ogni caso, le lungaggini processuali non dovrebbero ricadere su di lui;
che, infine, sarebbe del tutto immotivata da parte del primo giudice la quantificazione in €. 20.00 della penale a lui applicata.
Gli appellanti incidentali contestano, invece, la decisione del giudice di ridurre la penale, in considerazione della parziale esecuzione dei lavori da parte del . Pt_1
Deducono, in particolare, che il giudice non avrebbe considerato la maggiore incidenza, sia quantitativa, che qualitativa delle opere rimaste ineseguite, i danni rilevanti subiti dalla proprietà risultanti dalla ctu e dalla documentazione CP_2
versata in atti;
la malafede del debitore nel rimanere inadempiente nella ripresa dei lavori. Lamentano, altresì, che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il giudice di prime cure ha condannato al pagamento della penale prevista dall'atto Parte_1
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transattivo per ogni giorno di ritardo, decorrente dal 16.02.2003, all'attualità e non,
“per tutto il tempo che maturerà nel corso del giudizio”, così come chiesto nell'atto di citazione in primo grado dalla parte attrice.
Ritiene il Collegio che risulti fondata esclusivamente tale ultima censura proposta dagli appellanti incidentali e che le doglianze dell'appellante principale siano, invece, del tutto infondate.
Invero, accertato l'inadempimento degli obblighi dedotti in transazione, il giudice di prime cure, correttamente, ha applicato la penale con cui le parti avevano inteso determinare preventivamente la misura del risarcimento dovuto nel caso di ritardo nell'adempimento.
Innanzitutto, la transazione sottoscritta il 23.10.2000 prevede obbligazioni a carico di entrambe le parti e non del solo , essendosi il obbligato a Pt_1 Parte_2
rinunciare alle azioni legali intraprese nei confronti del e ad accollarsi le Pt_1 spese tecnico legali di sua competenza (cfr. art. 12 dell'atto di transazione). In particolare, la rinuncia da parte del riguardava l'azione di danno temuto, in CP_2
virtù della quale egli aveva ottenuto dal Pretore di Frattamaggiore ordinanza del
03.06.1996 con cui veniva vietato al di proseguire i lavori di ristrutturazione Pt_1
della parte di fabbricato di sua proprietà. A seguito della detta ordinanza il CP_2
aveva convenuto il nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Napoli R.G. Pt_1
6315/96 onde ottenere, la conferma dell'ordinanza predetta e l'abbattimento delle opere che il aveva asseritamente eseguito anche successivamente Pt_1 all'emissione di tale provvedimento. A fronte di tale rinuncia, il si era Pt_1
obbligato ad eseguire a sua cura e spese i lavori di consolidamento e ristrutturazione nei due vani ed accessori di proprietà del CP_2
Non v'è dubbio, poi, che la decorrenza della penale debba essere fissata al
16.02.2003, avendone le parti contrattualmente fissato i criteri di determinazione in caso di mancata consegna dei lavori nei termini espressamente pattuiti. L'atto di transazione stipulato in data 23.10.2000 prevedeva, infatti, che i lavori a carico del dovessero essere eseguiti entro due anni dal dissequestro del cantiere, Pt_1 avvenuto il 15.2.2001, a seguito della transazione e dell'estinzione del relativo giudizio.
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Con riferimento alla quantificazione della penale, ritiene il Collegio che, correttamente, il giudice di primo grado abbia proceduto alla riduzione della stessa, determinandola nella misura di 20,00 (in luogo di € 51,65) al giorno.
Osserva il tribunale: <<…con la clausola penale le parti hanno inteso determinare preventivamente la misura del risarcimento dovuto nel caso di ritardo della parte nell'adempimento.
La penale pattuita è dovuta indipendentemente dalla prova del danno sempre, che il debitore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile. Essa può essere richiesta cumulativamente alla domanda di adempimento non essendo sottoposta al divieto di cui all'art. 1383 c.c. che riguarda la diversa ipotesi di penale per inadempimento (Cass. N.12826/2004).
La penale può però essere diminuita dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte o se l'ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. In altri termini l'art. 1384 c.c. mira alla tutela e ricostruzione dell'equilibrio contrattuale, evitando che da un inadempimento parziale o comunque non enorme, possano derivare conseguenze troppo gravi per l'inadempiente.
Secondo quanto accertato in corso di causa i lavori avrebbero dovuto terminare il
16.2.2003 in quanto nella scrittura allegata era previsto per il completamento delle opere, il temine di due anni dal dissequestro del cantiere o dalla revoca dell'ordinanza di sospensione, pacificamente intervenuta in data 15.2.2001.
Emerge poi che una parte della prestazione dedotta nella transazione è stata eseguita nei termini pattuiti, mentre una parte, ossia quella relativa al rifacimento delle sottofondazioni, non è necessaria (c.f.r. CTU)>>.
La decisione è corretta e deve essere condivisa, in quanto conforme a criteri di equità. Risulta, infatti, evidente, indipendentemente da una rigida correlazione con l'entità del danno subito dal ed avuto riguardo all'interesse del creditore CP_2 all'adempimento, che solo una parte dei lavori non erano stati eseguiti dal e Pt_1
che altra parte degli stessi, a seguito della sopravvenuta normativa antisismica, non fosse necessaria (come emerso chiaramente dalla c.t.u. espletata nel giudizio di
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primo grado). Ha errato invece il primo giudice a limitare la condanna al pagamento della penale all'attualità, avendo la parte attrice, nel giudizio di primo grado chiesto
“la condanna del convenuto al pagamento dell'importo della penale contrattualmente stabilita in Lire 100.000 (Euro 51,65) per ogni giorno di ritardo dal 16.02.2003 e per tutto il tempo che maturerà nel corso del giudizio”.
Secondo pacifico orientamento della Suprema Corte, infatti, ove sia stata pattuita una penale per la mancata o ritardata esecuzione prestazione, prevedendosi una determinata somma di denaro per ogni giorno di mora, ai fini della determinazione dell'importo complessivo cui è tenuto il debitore, si deve computare anche il periodo di durata del processo instaurato dal creditore per far valere il proprio diritto;
né ciò contrasta con il diritto di ciascuno, garantito costituzionalmente, di resistere in giudizio, atteso il principio per cui le conseguenze del colpevole ritardo nella esecuzione di una prestazione debbono gravare per intero esclusivamente sulla parte inadempiente (cfr. Cass. civ. 23.05.2002 n. 7528).
Ciò posto, come rilevato dalle parti, il ha ultimato i lavori in data 02.02.2022 Pt_1
e, di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della relativa censura proposta dall'impugnante principale, la penale risulta dovuta con decorrenza dal 16.2.2003 e sino alla data di ultimazione dei lavori. Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere Parte_1
condannato al pagamento a titolo di penale per il ritardo della somma di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal 16.02.2003 fino alla data del
02.02.2022, oltre interessi.
Deve essere, inoltre, accolta l'istanza di correzione di errore materiale avanzata dall'appellante incidentale, avendo il Tribunale omesso di indicare nel dispositivo l'ammontare delle spese liquidate ai CC.TT.UU.
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n.
18837/10).
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Tenuto conto, dunque, dell'accoglimento solo parziale dell'impugnazione incidentale, si ritiene equa la compensazione per un quarto delle spese del doppio grado del giudizio che, per gli ulteriori ¾ dovranno essere rifuse a e Controparte_1 dall'appellante e che, in tale già ridotta misura, si Controparte_2 Parte_1 liquidano, come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'opera prestata, in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata) e con attribuzione all'avvocato Angela Maruzzella, dichiaratasi antistataria.
Rimane assorbito nella decisione il motivo di appello formulato dal in punto Pt_1
di spese, mentre le spese di c.t.u. rimangono a carico di , come Parte_1
statuito dal giudice di primo grado.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il
30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di appello notificato in data Parte_1
19/04/2019, nonché sull'appello incidentale proposto da e Controparte_1
avverso la sentenza n. 85617/2005 del Tribunale di Napoli, Controparte_2
pubblicata in data 28/01/2019, uditi i procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2) accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da CP_1
e e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 2)
[...] Controparte_2 dell'impugnata sentenza condanna al pagamento a titolo di Parte_1 penale della somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal
16.2.2003 e fino alla data del 02.02.2022, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
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3) compensa tra le parti per ¼ le spese del doppio grado del giudizio e condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e con attribuzione all'avvocato Angela Maruzzella, i restanti ¾ delle
[...]
spese che, in tale ridotta misura, liquida:
- per il primo grado, in € 279,75 per spese ed € 7.757,25 per compensi;
- per il presente grado in € 6.000,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
4) corregge il dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che, laddove risulta scritto: << pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente>>, deve intendersi e leggersi < pone le spese di CTU, come liquidate nel corso del giudizio, definitivamente a carico della parte soccombente>>;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del
D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante principale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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