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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 16048/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
residente a [...]
23, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Palermo, Via Nicolò
Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Walter Gulotta che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Pensione di inabilità/assegno mensile di assistenza – condizione di disabilità ex art. 3 L. 104/1992
ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
DELL' 08.04.2025, MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese, stante l'esenzione ex art. 152 disp. att. cpc in atti.
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto. E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% o in subordine CP_1 al 74% al fine di fruire delle correlate prestazioni assistenziali nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o in subordine lieve, ex art. 3 comma 3 o comma 1 L. 104/1992.
A tal fine insisteva affinchè venisse disposta una nuova consulenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2 domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attese le contestazioni assolutamente generiche e non supportate da nuova documentazione attestante un aggravamento significativo delle condizioni generali, non si riteneva di dovere nominare un nuovo consulente.
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, veniva disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza e le parti depositavano note insistendo nelle conclusioni del ricorso.
La causa viene decisa come in epigrafe sulla scorta delle motivazioni che seguono.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase cautelare ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui era affetta la parte ricorrente (cfr. relazione del consulente tecnico) non determinano il diritto alla pensione di inabilità né all'assegno mensile di assistenza né determinano una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione e quindi il diritto previsto dall'art. 3 L.
104/1992.
Il Dott. ha esaminato compiutamente tutta la documentazione Persona_1 sanitaria, ha effettuato la visita medica, ha descritto sia le condizioni fisiche come da esame obiettivo che attraverso la documentazione acquisita e ha verificato che
"le patologie relative alla Signora e riferite durante Parte_1
l'anamnesi patologica prossima trovano riscontro all'esame clinico per quanto riportato nel giudizio diagnostico complessivo…..trattandosi di patologie coesistenti, viene effettuata una valutazione tramite il calcolo riduzionistico previsto dal D.M. 5.2.1992 (prima parte),…..dall'effettuazione di detto calcolo è risultato che le infermità sopra indicate ed evidenziate nel corso della presente consulenza tecnica hanno determinato nei confronti della stessa una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale del 33%”(cfr: relazione fascicolo
ATP).
Analogamente il CTU ha ritenuto che le patologie che affliggono la periziata“non hanno ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, per cui la periziata non è da ritenere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 – comma 3 – legge 104/92. Non sussistono, altresì, le condizioni per il riconoscimento di soggetto portatore di handicap lieve ex art. 3, comma 1, della legge 104/92, non essendo dette patologie causa di difficoltà di relazione od integrazione tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Compito del CTU è valutare non solo l'esistenza di una infermità, ma soprattutto quanto i suoi esiti incidano sulle capacità funzionali e lavorativa dell'invalido.
E, dall'esame dell'elaborato è chiaro che tale compito e tale indagine sia stata compiuta dal consulente che ha dato anche esaustiva spiegazione delle patologie denunciate.
Alla luce di quanto esposto, la domanda non può essere accolta.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Cosi deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta dell'8.4.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 16048/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
residente a [...]
23, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Palermo, Via Nicolò
Turrisi, n. 38/A, presso lo studio dell'Avv. Antonio Walter Gulotta che la rappresenta e difende per procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Pensione di inabilità/assegno mensile di assistenza – condizione di disabilità ex art. 3 L. 104/1992
ALL'ESITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA EX ART. 127 TER CPC
DELL' 08.04.2025, MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese, stante l'esenzione ex art. 152 disp. att. cpc in atti.
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, come liquidate con separato decreto. E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.11.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% o in subordine CP_1 al 74% al fine di fruire delle correlate prestazioni assistenziali nonché della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o in subordine lieve, ex art. 3 comma 3 o comma 1 L. 104/1992.
A tal fine insisteva affinchè venisse disposta una nuova consulenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto contestando la CP_2 domanda avversa di cui ne chiedeva il rigetto.
Attese le contestazioni assolutamente generiche e non supportate da nuova documentazione attestante un aggravamento significativo delle condizioni generali, non si riteneva di dovere nominare un nuovo consulente.
Ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, veniva disposta la trattazione scritta in luogo dell'udienza e le parti depositavano note insistendo nelle conclusioni del ricorso.
La causa viene decisa come in epigrafe sulla scorta delle motivazioni che seguono.
* * *
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase cautelare ha concluso il suo giudizio ritenendo che in concreto le patologie da cui era affetta la parte ricorrente (cfr. relazione del consulente tecnico) non determinano il diritto alla pensione di inabilità né all'assegno mensile di assistenza né determinano una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione e quindi il diritto previsto dall'art. 3 L.
104/1992.
Il Dott. ha esaminato compiutamente tutta la documentazione Persona_1 sanitaria, ha effettuato la visita medica, ha descritto sia le condizioni fisiche come da esame obiettivo che attraverso la documentazione acquisita e ha verificato che
"le patologie relative alla Signora e riferite durante Parte_1
l'anamnesi patologica prossima trovano riscontro all'esame clinico per quanto riportato nel giudizio diagnostico complessivo…..trattandosi di patologie coesistenti, viene effettuata una valutazione tramite il calcolo riduzionistico previsto dal D.M. 5.2.1992 (prima parte),…..dall'effettuazione di detto calcolo è risultato che le infermità sopra indicate ed evidenziate nel corso della presente consulenza tecnica hanno determinato nei confronti della stessa una riduzione della capacità lavorativa in misura percentuale del 33%”(cfr: relazione fascicolo
ATP).
Analogamente il CTU ha ritenuto che le patologie che affliggono la periziata“non hanno ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, per cui la periziata non è da ritenere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 – comma 3 – legge 104/92. Non sussistono, altresì, le condizioni per il riconoscimento di soggetto portatore di handicap lieve ex art. 3, comma 1, della legge 104/92, non essendo dette patologie causa di difficoltà di relazione od integrazione tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Compito del CTU è valutare non solo l'esistenza di una infermità, ma soprattutto quanto i suoi esiti incidano sulle capacità funzionali e lavorativa dell'invalido.
E, dall'esame dell'elaborato è chiaro che tale compito e tale indagine sia stata compiuta dal consulente che ha dato anche esaustiva spiegazione delle patologie denunciate.
Alla luce di quanto esposto, la domanda non può essere accolta.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Cosi deciso in Palermo, all'esito della trattazione scritta dell'8.4.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente