Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00703/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 703 del 2020, proposto da
TE IA S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Vagnucci, Jacopo D'Auria e Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Noicattaro, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Agcom, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 36 dell’8 aprile 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Noicattaro, in applicazione del principio di precauzione, ha vietato “ a chiunque la sperimentazione e/o l’installazione mediante sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G) sul territorio del Comune di Noicattaro in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’ International Agency for Research on Cancer , applicando il principio di precauzione che è principio generale dell’Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendente dai legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolosi per la salute dell’uomo ”;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, come meglio specificato e indicato nell’epigrafe del ricorso introduttivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RE GI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1° luglio 2020 e depositato in data 6 luglio 2020, la società TE IA S.p.A. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l'annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe.
Veniva, in particolare, chiesto l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 36 dell'8 aprile 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Noicattaro, invocando il principio di precauzione in attesa di una nuova classificazione sulla cancerogenesi delle radiofrequenze da parte dell' International Agency for Research on Cancer, vietava la sperimentazione e l'installazione di sistemi 5G su tutto il territorio comunale.
Il ricorso contestava la legittimità del provvedimento sotto molteplici profili, partendo dalla violazione dell'articolo 191 del TFUE e del principio di precauzione stesso.
Sosteneva che l'applicazione di tale principio fosse errata, poiché non sussistevano le condizioni di incertezza scientifica oggettiva e di rischio potenziale richieste, essendo la materia già regolata da una normativa nazionale cautelativa.
Il ricorso evidenziava come l'ordinanza fosse basata su considerazioni generiche e prive di fondamento scientifico, travisando studi di settore, condotti con segnali e intensità non paragonabili a quelli del 5G e, comunque, ben al di sopra dei limiti italiani.
Sottolineava, inoltre, come le frequenze utilizzate per il 5G non fossero dissimili da quelle già impiegate per servizi preesistenti come la televisione o il 4G, e come la tecnologia 5G, con antenne più piccole e a potenza inferiore, unitamente alla dismissione delle reti obsolete, portasse a una riduzione complessiva delle esposizioni.
Il secondo motivo di illegittimità concerneva la violazione degli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), in quanto l'ordinanza contingibile e urgente era stata adottata in assenza dei necessari presupposti di legittimità.
Mancava una situazione di pericolo grave, attuale, eccezionale e imprevedibile per l'incolumità pubblica che rendesse indispensabile un intervento immediato e indilazionabile, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti ordinamentali.
Il provvedimento, inoltre, non prevedeva alcuna delimitazione temporale della sua efficacia, assumendo un carattere tendenzialmente permanente, in contrasto con la natura temporanea dello strumento extra ordinem .
Il ricorso denunciava anche la carenza di istruttoria e motivazione, poiché il Sindaco si era limitato a un generico richiamo a studi scientifici senza un accertamento concreto della situazione di pericolo.
Un ulteriore profilo di illegittimità era costituito, in tesi, dall'incompetenza dell'Amministrazione comunale a emanare un simile divieto, in violazione degli articoli 86 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).
Tale codice, attuativo della normativa europea, qualificava le stazioni radio base come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità, sottoponendole a procedure autorizzative semplificate e accelerate per favorire lo sviluppo delle reti.
La competenza dei Comuni si limitava alla verifica degli aspetti urbanistico-edilizi, mentre ogni valutazione in merito alle emissioni elettromagnetiche e al rispetto dei limiti spettava in via esclusiva all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Arpa.
Il divieto generalizzato di installazione si traduceva quindi in una illegittima misura surrettizia di tutela della salute, riservata per legge allo Stato.
Il ricorso infine metteva in luce la violazione dei principi europei di efficienza e uso flessibile dello spettro radio, di neutralità tecnologica e di promozione degli investimenti nelle reti ad altissima capacità, principi sanciti dal Codice europeo delle comunicazioni e dalle direttive settoriali.
Concludeva chiedendo l'annullamento degli atti impugnati con la condanna del Comune al pagamento delle spese legali.
Nessuno si costituiva per il Comune di Noicattaro.
Con memoria difensiva presentata nell'interesse di TE IA in data 8 gennaio 2026, la difesa della società ricorrente confermava e articolava più analiticamente le argomentazioni svolte nel ricorso iniziale.
All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto.
Il gravame proposto da TE IA S.p.A. avverso l'ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 2020 del Sindaco del Comune di Noicattaro merita integrale accoglimento, attesa l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto molteplici concorrenti profili.
L'ordinanza sindacale in questione, con la quale è stato vietato in via generalizzata e senza limiti temporali la sperimentazione e l'installazione di impianti per la rete di comunicazione elettronica di quinta generazione (5G) sull'intero territorio comunale, si fonda su un erroneo presupposto fattuale e giuridico, determinando una indebita sovrapposizione del potere locale a competenze statali esclusive e un travisamento dei presupposti che legittimano l'esercizio dei poteri extra ordinem .
La normativa di settore, costituita in primo luogo dal d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, delinea un sistema di competenze rigorosamente ripartito, imperniato sulla fissazione a livello statale dei limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
Il DPCM 8 luglio 2003, attuativo di tale legge, stabilisce soglie particolarmente cautelative, tra le più rigorose in Europa, ispirate al principio di precauzione e finalizzate a minimizzare l'esposizione della popolazione.
La verifica del rispetto di tali parametri è demandata, in via esclusiva, alle Agenzie regionali per la protezione ambientale (Arpa), le quali rilasciano pareri e nulla osta sia in fase preventiva che successiva all'attivazione degli impianti.
Al Comune, nell'ambito dei procedimenti autorizzatori disciplinati dagli artt. 87 e seguenti del Codice, compete unicamente la verifica di conformità urbanistico-edilizia dei progetti, non potendo in alcun modo incidere sui profili sanitari connessi alle emissioni elettromagnetiche, che sono riservati alla valutazione tecnica dell'Arpa e alla determinazione normativa statale.
L'ordinanza impugnata si pone in radicale contrasto con tale quadro ordinamentale di competenze e attribuzioni, poiché il Sindaco, facendo leva su un'applicazione sviata del principio di precauzione e su una generica e non verificata preoccupazione per la salute pubblica, ha inteso introdurre un divieto generalizzato di localizzazione degli impianti 5G, sostituendosi di fatto allo Stato nella determinazione delle misure di tutela sanitaria e all'Arpa nelle valutazioni tecniche di competenza. La recente modifica dell'art. 8 della legge n. 36 del 2001, operata dall'art. 38, comma 6, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, ha peraltro esplicitamente vietato agli enti locali di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione, confermando in via legislativa un indirizzo interpretativo già consolidatosi in giurisprudenza.
Sotto il profilo dei presupposti per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il provvedimento del Sindaco di Noicattaro appare viziato da carenza assoluta dei requisiti di legge.
Tali ordinanze costituiscono strumenti residuali e atipici, la cui legittimità è subordinata alla rigorosa sussistenza di una situazione di pericolo effettivo, grave, attuale, eccezionale e imprevedibile per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, tale da non poter essere fronteggiata con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.
Nel caso di specie, il provvedimento è stato emanato in assenza di qualsivoglia accertamento istruttorio circa la sussistenza di un concreto pericolo per la salute, limitandosi a richiamare in modo generico e acritico studi scientifici non pertinenti o addirittura ancora in corso, e facendo leva su una mera applicazione anticipata del principio di precauzione in una situazione di incertezza che, per come strutturata la normativa di settore, non può dirsi sussistente.
Difetta, inoltre, il carattere della temporaneità, essendo il divieto previsto sine die , in attesa di una futura e incerta riclassificazione della cancerogenesi da parte di agenzie internazionali, con ciò palesando la vocazione permanente e sostanzialmente regolamentare del provvedimento, estranea alla natura tipicamente provvisoria e urgente delle ordinanze extra ordinem .
Il provvedimento è altresì illegittimo per violazione del principio di proporzionalità e per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.
L'Amministrazione comunale ha omesso di svolgere un'istruttoria adeguata, non considerando che le frequenze impiegate per il 5G non presentano caratteristiche tali da rendere obsolete o inadeguate le vigenti soglie di legge, le quali sono state determinate proprio in funzione di una valutazione complessiva e aggiornata dei rischi.
Le linee guida internazionali ICNIRP, recentemente aggiornate, confermano l'idoneità dei limiti esistenti a proteggere la popolazione, e l'IA ha adottato valori ancora più restrittivi.
La motivazione del provvedimento, inoltre, si fonda su un travisamento dei fatti e su un richiamo a studi condotti con segnali e intensità non assimilabili a quelli propri della tecnologia 5G e, comunque, non idonei a dimostrare un superamento dei rigorosi limiti italiani.
L'assunto secondo cui il 5G comporterebbe un aumento cumulativo delle emissioni è inficiato dall'errata considerazione che la nuova tecnologia, basata su celle di dimensioni ridotte e minore potenza, e l'effetto di dismissione delle reti più obsolete, porterà anzi verosimilmente a una riduzione dell'esposizione complessiva in molte aree.
Non può, infine, trascurarsi il contrasto dell'ordinanza con i principi e gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e con le stesse determinazioni assunte in sede nazionale per lo sviluppo del 5G.
La Commissione Europea, con la comunicazione 2016/588, ha individuato nel 5G un fattore abilitante per il mercato unico digitale, imponendo agli Stati membri di adottare misure per favorirne il dispiegamento.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, all'esito di complesse procedure di gara e di assegnazione delle frequenze, ha imposto agli operatori, tra cui TE IA, specifici obblighi di copertura del territorio nazionale, che possono venir frustrati da provvedimenti locali di divieto.
Il divieto generalizzato di installazione si traduce in una inammissibile restrizione all'uso efficiente delle radiofrequenze, risorsa scarsa, e in una violazione del principio di neutralità tecnologica sancito dalle direttive europee e dal Codice nazionale, che impone di non discriminare tra diverse tecnologie e di consentire agli operatori di utilizzare lo spettro assegnato nel modo più efficiente e innovativo possibile.
Le iniziative del Comune di Noicattaro, dunque, si pongono in contrasto con l'interesse nazionale alla diffusione omogenea e tempestiva delle reti di nuova generazione, interesse che trova fondamento in norme imperative e in atti di pianificazione e regolazione vincolanti per tutte le Amministrazioni.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'ordinanza n. 36 dell'8 aprile 2020 del Sindaco del Comune di Noicattaro risulta illegittima per violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, nonché per contrasto con i principi dell'ordinamento europeo e nazionale in materia di comunicazioni elettroniche e di riparto delle competenze tra Stato ed enti locali.
Il ricorso di TE IA S.p.A. deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e degli atti connessi.
Da ultimo, in considerazione della peculiarità del caso in esame e della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO GN, Presidente
RE GI AL, Consigliere, Estensore
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE GI AL | EO GN |
IL SEGRETARIO