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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/10/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento rapporto di lavoro full-time e differenze retributive” promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana RUZZI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall' avv. Controparte_1
LU OL
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.04.2023, deduceva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ome segue: CP_1 dal 12/6/2015 al 28/12/2015 con contratto a tempo determinato in regime di part-time orizzontale (20 ore settimanali) con qualifica di autista inquadrato al 2° livello del CC
TO; dal 2/5/2016 al 12/5/2017 con contratto a tempo indeterminato in regime di part-time (20 ore settimanali) e con qualifica di autista inquadrato al 3° livello del CC Turismo e Pubblici
Esercizi;
pagina 1 di 11 - che mentre il primo rapporto aveva termine alla sua naturale scadenza, il secondo si concludeva per dimissioni per giusta causa, restando insoluti i pagamenti relativi alla all'ultima retribuzione (maggio 2017) ed al TFR;
- di essere stato assunto, con riferimento al primo dei richiamati contratti, per lo svolgimento di mansioni di autista nell'ambito del servizio di linea che la resistente aveva in CP_2 concessione dalla Regione Molise e, con riferimento al secondo contratto, per lo svolgimento di mansioni di autista nel servizio di linea turistico;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, per quanto concerne il primo contratto, anche svolgendo alcune trasferte di accompagnamento a gite turistiche, elencate alla pag. 2 del ricorso e, con riferimento al secondo rapporto con assunzione a tempo indeterminato, di aver svolto le proprie mansioni di autista sia sul servizio di linea in concessione che sul servizio turistico, questo espletato nei giorni festivi e di domenica;
- che, con riguardo ad entrambi i periodi di svolgimento del rapporto, la propria attività lavorativa si era sempre protratta oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, in assenza della corresponsione di emolumenti retributivi aggiuntivi;
- che, in particolare, in relazione al primo contratto, egli aveva prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato sul servizio di linea con orario articolato su due turni, a settimane alternate, dalle ore 7,00 alle ore 15,00 (per una settimana) e dalle ore 7,00 alle ore 19,00
(la settimana successiva) ed, in relazione al secondo rapporto, sempre a settimane alternate, dalle ore 7,00 alle ore 15,00 e dalle ore 7,00 alle ore 19,00 su servizio di linea e la domenica e nei giorni festivi dalle ore 5,00 alle ore 22,00 sul servizio turistico;
- che, al fine di vedersi corrispondere le differenze retributive maturate in relazione ai due richiamati rapporti di lavoro, aveva proposto tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro Campobasso – Isernia con istanza depositata in data 12/4/2019 e comunicata alla Società odierna resistente con lettera raccomandata a.r. del 10/4/2019.
Pertanto, il ricorrente richiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a) al riconoscimento del rapporto di lavoro full time in relazione ad entrambi i periodi in virtù di comportamento concludente ovvero come derivazione della violazione dell'art. 20, comma VI, del CC TO;
b) all'applicazione, in ragione della sua effettiva adibizione al servizio di trasporto pubblico dal 2/5/2016 al 12/5/2017, del CC TO;
c) alla corresponsione delle differenze retributive, contributive ed a titolo di TFR maturate in relazione ad entrambi i rapporti di lavoro intercorsi con la Società resistente, complessivamente quantificate nella somma di Euro 20.799,48, oltre interessi e rivalutazione, pagina 2 di 11 in base ai parametri economici previsti dal CC TO, ovvero nella diversa somma eventualmente accertata all'esito di CTU.
Il ricorrente richiedeva, inoltre, emettersi ordinanza ex art. 423, II comma, c.p.c. per l'importo di euro 2.207,00 in relazione all'omesso pagamento della retribuzione relativa al mese di maggio 2017.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva che il ricorrente aveva sempre svolto l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, sostenendo, pertanto, l'infondatezza del preteso riconoscimento del rapporto di lavoro full-time in relazione ad entrambi i periodi, evidenziando l'assoluta carenza di prova relativa all'espletamento di lavoro straordinario e/o supplementare.
La Società resistente chiedeva il rigetto della pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione di un contratto collettivo differente rispetto a quello da essa individuato ed indicato in sede di contrattazione individuale.
Pur contestando i conteggi relativi alla quantificazione delle differenze retributive allegati agli atti, sostenendo che gli stessi apparivano formulati in base a dati contabili assolutamente arbitrari, la Società resistente, quanto all'istanza proposta ai sensi dell'art. 423 c.p.c., precisava di aver tempestivamente emesso la busta paga (maggio 2017) di chiusura del rapporto e di aver messo a disposizione del ricorrente un assegno a lui intestato del quale, tuttavia, non era mai stato curato il ritiro, dichiarandosi, in ogni caso, disponibile a corrispondere l'importo dovuto a mezzo bonifico non appena ricevute le coordinate bancarie del ricorrente.
Con ordinanza resa in data 14/12/2023, il G.L. accoglieva l'istanza ex art. 423, II comma,
c.p.c. avanzata dal ricorrente ordinando alla di corrispondere al CP_1 Pt_1 la somma di € 2.207,00 a titolo provvisorio.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale.
________________
1.Il ricorrente chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in regime di full-time in relazione ad entrambi i periodi di lavoro svolti alle dipendenze della CP_1 formalmente contrattualizzati in regime di part-time per venti ore settimanali.
Tale domanda è infondata.
pagina 3 di 11 Secondo le prospettazioni della parte, la novazione contrattuale sarebbe avvenuta per facta concludentia, ossia a seguito di una modifica tacita delle condizioni contrattuali rilevabile in base al comportamento delle parti, in assenza, dunque, di un accordo formale.
In termini generali, anche quanto ai profili probatori, si ricorda che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, nel caso in cui un lavoratore, nel contesto di un rapporto di lavoro in regime di part-time, presti la propria opera in modo continuativo in modalità a tempo pieno, possa configurarsi una novazione dell'originario contratto che, di fatto, trasforma il rapporto di lavoro in un contratto a tempo pieno.
La S.C. ha pure precisato che, affinché tale novazione contrattuale possa aver luogo, è necessario che vi sia una continuità nelle prestazioni di lavoro supplementare e straordinario e che il lavoratore abbia aderito senza riserve alle richieste rivoltegli in questo senso dalla parte datoriale, sicché la volontà delle parti possa essere desunta dal loro comportamento protrattosi per un considerevole periodo di tempo: lavoro supplementare e straordinario, con manifesta adesione del lavoratore, determina una novazione contrattuale>> (Cass., sent. n. 4350 del 19/2/2024).
Nella richiamata statuizione, la Suprema Corte esprimeva il principio di diritto secondo cui
<<una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto lavoro part-time, le < i>
concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che confermare questa realtà>> atteso che la “trasformazione” di un contratto part-time in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è soggetta a vincoli formali e procedimentali e che deve essere riconosciuto rilievo determinante al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore precisando, a tal fine, che tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno>>.
Sempre secondo le indicazioni della giurisprudenza, è necessario che la richiesta reiterata di lavoro supplementare e straordinario da parte del datore di lavoro, unita all'adesione continuativa del lavoratore, rappresenti una chiara manifestazione di volontà tacita di modificare il contratto;
l'impiego del lavoratore in prestazioni supplementari deve essere costante e non può essere meramente occasionale dovendo, di fatto, tradursi in un'alterazione sostanziale delle condizioni contrattuali originariamente previste che determina una novazione contrattuale avente a oggetto l'orario di lavoro – componente essenziale nel pagina 4 di 11 rapporto part-time – con conseguente applicazione della disciplina del contratto a tempo pieno.
Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza ha, dunque, ammesso la possibilità che un rapporto stipulato formalmente a tempo parziale si trasformi in rapporto a tempo pieno per effetto della continua prestazione di un orario di lavoro full-time senza necessità di alcun requisito formale non rilevando l'accertamento dell'animus novandi una volta che sia stata dimostrata «la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo» (Cass. 17774/2011).
Sotto il profilo probatorio, la parte è onerata della dimostrazione dell'espletamento del lavoro supplementare e/o straordinario che rappresenta il fatto costitutivo della pretesa azionata.
Inoltre, giova ricordare che, secondo i principi generali dettati dalla Suprema Corte proprio in tema di ripartizione dell'onere probatorio, il lavoratore che chieda in via giudiziale il riconoscimento del compenso derivante dall'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario ha l'onere di dimostrare che la prestazione sia stata svolta oltre l'orario di lavoro contrattualmente o legalmente stabilito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2967 c.c., atteso che, appunto, lo svolgimento del lavoro in eccedenza si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata e senza che al mancato assolvimento di detto onere possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass., 14/8/1998, n. 8006; Cass. 29/3/2003, n. 1389; Cass.
S.U., 17/6/2004, n. 11353; Cass., 3/2/2005, n. 2144; Cass. 9/2/2012, n. 1878; Cass.
4/10/2013, n. 22738; Cass. Civ., Sez. Lav., 19/6/2018, n. 16150; Cass., sent. n. 13150/2018;
Cass., Sez. Lav., 20/02/2018, n. 4076; Cass., Sez. Lav., 19/06/2018, n. 16150.
Costituisce, altresì, principio reiteratamente e correttamente ripetuto nelle massime giurisprudenziali sopra richiamate che detta prova debba essere “piena e rigorosa”.
L'onere probatorio investe, dunque, sia la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute, al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n. 12695).
Quindi, il lavoratore-ricorrente è tenuto a fornire, in maniera non generica, la prova dell' an e del quantum - ovvero della “misura quantitativa” delle prestazioni asseritamente rese - nonché della collocazione cronologica di dette prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro ovvero quello contrattualizzato e, dunque, non solo del “quanto”, ma anche del “quando” i limiti di pagina 5 di 11 orario siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare, come già in precedenza rilevato, a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative.
Poste tali premesse, deve affermarsi che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dal
. Pt_1
Nel premettere, opportunamente, che agli atti non sono stati depositati i contratti di lavoro, ma unicamente le comunicazioni , nonché i conteggi, con le allegate buste paga, le Pt_2 asserzioni del ricorrente circa il fatto di aver espletato quotidianamente n. 8 ore di lavoro con riferimento ad entrambi i periodi -dal 12/6/2015 al 28/6/2015 e dal 2/5/2016 al 12/5/2016 - non hanno trovato adeguata conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
Invero:
-il teste di parte ricorrente le cui dichiarazioni si riferiscono al periodo gennaio Tes_1
2017 - marzo 2017, precisato di aver usufruito del servizio autobus andava da uno a due giorni a settimana>>, dichiarava che
l'autista del mezzo era il sig. della corsa che da Bojano parte per Parte_3
Campitello alle ore 7:00 e per il ritorno di quella che da Campitello parte intorno alle
17:00…>>. Dunque, il teste nulla è stato in grado di riferire circa l'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale effettivamente svolto dal , in quanto usufruiva del trasporto in Pt_1 autobus solamente per uno o due giorni alla settimana, né ha riferito alcunché circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nell'orario intercorrente fra le corse individuate. Inoltre, le dichiarazioni del i pongono in contraddizione con quelle Tes_1 rese dal teste sulle medesime circostanze;
Tes_2
-il teste di parte ricorrente , infatti, dichiarava di aver Tes_2
per il tragitto Bojano - San IM e viceversa per motivi di lavoro nel CP_1 CP_1 periodo che va dal 2015 al 2020>> e, in particolare di aver preso
Bojano alle 8:45 con arrivo a San IM dopo 10 minuti. Da San IM a Bojano partiva all'incirca alle 13.20/25 e da Bojano a San IM alle 14:35 dal lunedì al sabato. Il sig. si alternava con un altro collega a nome e se uno faceva la mattina, Pt_1 Persona_1
l'altro faceva il pomeriggio>>. Dunque, dalle dichiarazioni del teste emerge Tes_2
l'esistenza di una turnistica fra gli autisti che porta ad escludere il fatto che il ricorrente abbia, nei periodi di riferimento, lavorato sia di mattina che di pomeriggio come, invece, sostenuto dal teste Tes_1
- Appaiono, inoltre, alquanto contraddittoriele dichiarazioni rese dal teste il quale, Tes_3 circa gli orari di lavoro espletati dal ricorrente in entrambi i periodi di lavoro, riferisce di aver pagina 6 di 11 incontrato il Pt_1 fermata allorchè io stesso mi recavo al lavoro. Rivedevo il ricorrente alle ore 15,00 o alle ore
19,00 a seconda del turno che egli espletava poiché l'autobus passa davanti casa mia.
Ricordo di preciso il periodo>>. Il medesimo teste, però, interrogato a prova contraria circa il fatto che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa avvicendandosi con gli altri autisti nei limiti di 20 ore di lavoro alla settimana, dichiarava : <<si è vero anzi non lo so>> dando atto, dunque, di non conoscere gli orari di lavoro del ricorrente. Tra l'altro, a tutto voler concedere, la testimonianza del individua meramente gli orari di partenza (ore 7,00) da Tes_3
Bojano e di rientro nella medesima cittadina del ricorrente (ore 15,00 oppure 19;00), ma nulla adduce circa la continuità della prestazione lavorativa per otto ore giornaliere.
Emerge, dunque, all'evidenza, la contraddittorietà e/o lacunosità degli elementi probatori forniti dal ricorrente e, conseguentemente, la loro inidoneità a corroborare la domanda.
Si ribadisce, infatti, che -in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte, precedentemente richiamati- il rigoroso onere probatorio da soddisfare nel caso di specie avrebbe dovuto inerire non solo alla dimostrazione dell'espletamento dell'orario contrattualizzato e di quello straordinario e/o supplementare svolto, ma all'articolazione giornaliera di tale orario, pure con riferimento ad eventuali pause, ai fini della corretta ricostruzione della prestazione lavorativa.
Pertanto, la domanda formulata sul punto dal ricorrente deve essere rigettata.
2. L'ulteriore domanda, relativa alla pretesa applicazione -per il periodo interessato dal secondo contratto dedotto in giudizio, ossia dal 2/5/2016 al 12/5/2017- del CC
TO in luogo del CC Turismo e Pubblici esercizi, in ragione del fatto che, sebbene assunto per svolgere le mansioni di autista “solo” sul servizio turistico, con inquadramento nel 3° livello del CC per Turismo e Pubblici Esercizi, il ricorrente avrebbe invece svolto la propria attività anche sul servizio di linea in concessione - come avvenuto in relazione al precedente periodo di assunzione - è parimenti da rigettare.
Il ricorrente deduceva che l'errata applicazione del CC aveva comportato corresponsione di un deteriore trattamento retributivo (sia per l'applicazione di un differente
CC sia per l'impiego orario effettivo del dipendente), con conseguente diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive anche indotte, quantificate in € 5.985,34 (per l'anno
pagina 7 di 11 2015), € 14.814,14 (per il periodo 02/05/2016-12/05/2017) e così per un totale di € 20.799,48, come da conteggi che si allegano>>.
Richiamava, altresì, l'art. 11, commi 4 e 5 del contratto di esercizio stipulato con la Regione
Molise (all. 6 – fascicolo di parte ricorrente), in base al quale la odierna resistente CP_2 assumeva gli obblighi negoziali di comunicare all'Ente i nominativi dei lavoratori impiegati sul trasporto pubblico e l'applicazione nei confronti di detti lavoratori del “CC di settore” deducendo, in proposito, l'inadempimento da parte della stessa di entrambi gli obblighi con riferimento alla propria posizione;
sosteneva che -per il fatto di aver svolto le mansioni di autista su tratte della linea del trasporto pubblico locale in concessione dalla Regione, oltre che le mansioni di autista /accompagnatore in gite turistiche- egli doveva essere inquadrato nel CC TO.
Tuttavia, non evidenziava e non allegava i motivi per cui le sue mansioni non sarebbero riconducibili all'inquadramento -formalmente conseguito- nel CC del Turismo e Pubblici
Esercizi, né allegava o comprovava di aver svolto mansioni prevalenti riconducibili al diverso contratto collettivo ritenuto applicabile.
Pertanto, già sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda del ricorrente è da rigettare.
Deve pure evidenziarsi che la rivendicazione di applicazione un ccnl diverso da quello applicato al rapporto di lavoro è ammissibile solo se il ccnl applicato sia complessivamente inadeguato rispetto all'attività lavorativa svolta e solo per stabilire il minimo retributivo.
La presenza di un contratto collettivo regolarmente applicato dalle parti esclude, infatti, la possibilità di utilizzare i minimi contrattuali previsti da un diverso ccnl, il quale può meramente costituire un parametro per individuare la retribuzione equa e sufficiente esclusivamente qualora venga dimostrato, con onere a carico del lavoratore, che il ccnl applicato sia complessivamente (e non limitatamente ad alcune clausole) inadeguato rispetto all'attività lavorativa svolta e rispetto ai principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione presidiati dall'art. 36 Cost.
Nel caso di specie, invece, il lavoratore ha rivendicato differenze retributive limitandosi a dedurre che il ccnl applicato al rapporto di lavoro offriva un trattamento economico deteriore rispetto a quello previsto dal CC TO, affermando che allegati, emerge chiaramente che: a) la tariffa retributiva di base applicata nel contratto di lavoro individuale stipulato tra le parti in data 2.05.2016, risulta essere inferiore rispetto alla tariffa di base prevista dal CC degli TO e internavigatori, che la parte datoriale avrebbe dovuto applicare nel caso di specie, per tutte le motivazioni innanzi pagina 8 di 11 spiegate. Pertanto, il ricorrente ha diritto alla corretta applicazione del CC e, di conseguenza, al riconoscimento delle differenze retributive così come risultanti all'evidenza dall'allegato conteggio, con l'applicazione corretta della tariffa base relativa al II livello di inquadramento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2094 c.c., 2099 c.c. e 36 Cost.>> (cfr. pag. 7 del ricorso).
Tale allegazione risulta del tutto insufficiente a sostenere la domanda, poiché limitata alla valutazione di un solo aspetto delle obbligazioni previste dal ccnl applicato dalla Società resistente, in assenza di una valutazione complessiva del trattamento contrattuale dal quale poterne desumere l'inadeguatezza e, comunque, non è idonea alla dimostrazione dell'insufficienza del trattamento retributivo in concreto percepito dal lavoratore rispetto ai parametri della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione previsto dall'art. 36 Cost., che viene dal ricorrente meramente richiamato.
Sotto il profilo probatorio, spettava evidentemente al lavoratore dimostrare l'inadeguatezza della retribuzione percepita in base alla quantità e qualità del lavoro svolto e, dunque, il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve fornire la prova rigorosa della lamentata insufficienza in quanto la retribuzione prevista dal contratto collettivo è assistita da una presunzione relativa (iuris tantum) di adeguatezza e, pertanto, il lavoratore deve (Cass. 17 maggio 2003, n. 7752).
Ai fini della dimostrazione dell'insufficienza della retribuzione rispetto ai parametri dettati dall'art. 36 della Costituzione, il lavoratore deve quindi allegare e provare che la retribuzione percepita non è adeguata né al lavoro svolto, né alle sue necessità e quelle della sua famiglia;
egli è quindi tenuto a specificare, con dettagli precisi, quali sono le mansioni svolte, la quantità di lavoro svolta (orario, straordinari, ecc.) e la qualità del lavoro (difficoltà, responsabilità, ecc.); è inoltre tenuto a soddisfare un onere probatorio inteso a fornire elementi di prova atti a dimostrare l'insufficienza della retribuzione rispetto a quanto previsto dall'art. 36 Cost. utilizzando, a titolo esemplificativo, il confronto con la contrattazione collettiva di riferimento per il proprio settore e per le proprie mansioni, gli indicatori economici e statistici (dati relativi al costo della vita, al reddito medio del settore o ad altre statistiche che dimostrino l'insufficienza della sua retribuzione), il confronto con altre retribuzioni riferite a lavoratori con mansioni simili, le spese e necessità proprie e quelle del proprio nucleo familiare, dimostrando che la retribuzione percepita non è sufficiente a coprire tali spese e garantire un tenore di vita adeguato.
pagina 9 di 11 Al lavoratore spetta, quindi, l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale la valutazione del giudice circa la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione deve innestarsi e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002) e ciò anche quando il lavoratore richieda la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali essendo tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista – in relazione alle mansioni esercitate – dal contratto collettivo del settore (Cass. n. 11881/1990, Cass. 10 ottobre 2023,
n. 28321).
Nel caso in esame, a ben vedere, il lavoratore nulla allega, se non la mera deduzione dell'inferiore trattamento economico previsto dal CC applicato rispetto a quello previsto dal
CC TO (richiedendone l'applicazione) e non rispetto al criterio di sufficienza della retribuzione presidiato costituzionalmente dall'art. 36.
Pertanto, anche l'ulteriore domanda spiegata dal va rigettata. Pt_1
3. Quanto alla domanda di corresponsione degli importi dovuti a titolo di retribuzione relativa al mese di maggio 2017, in assenza di contestazioni da parte della Società resistente sia con riguardo all' “an” che al “quantum”, la domanda va accolta.
4.Le spese processuali possono essere compensate in ragione di 1/4, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di pagamento esaminata al punto 3 e, per il resto, seguono la prevalente soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Condanna la l pagamento di euro 2.207,00 in favore di CP_1 Pt_1
, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, così confermando l'ordinanza ex
[...] art. 423 c.p.c. pronunciata in corso di causa, rigettando, per il resto, la domanda;
2) Compensa nella misura di 1/4 le spese processuali e condanna al Parte_1 pagamento delle spese processuali residue in favore della Società resistente, spese liquidate in tale residua misura nella somma di euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%. pagina 10 di 11 Campobasso, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 21.10.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento rapporto di lavoro full-time e differenze retributive” promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliana RUZZI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall' avv. Controparte_1
LU OL
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.04.2023, deduceva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ome segue: CP_1 dal 12/6/2015 al 28/12/2015 con contratto a tempo determinato in regime di part-time orizzontale (20 ore settimanali) con qualifica di autista inquadrato al 2° livello del CC
TO; dal 2/5/2016 al 12/5/2017 con contratto a tempo indeterminato in regime di part-time (20 ore settimanali) e con qualifica di autista inquadrato al 3° livello del CC Turismo e Pubblici
Esercizi;
pagina 1 di 11 - che mentre il primo rapporto aveva termine alla sua naturale scadenza, il secondo si concludeva per dimissioni per giusta causa, restando insoluti i pagamenti relativi alla all'ultima retribuzione (maggio 2017) ed al TFR;
- di essere stato assunto, con riferimento al primo dei richiamati contratti, per lo svolgimento di mansioni di autista nell'ambito del servizio di linea che la resistente aveva in CP_2 concessione dalla Regione Molise e, con riferimento al secondo contratto, per lo svolgimento di mansioni di autista nel servizio di linea turistico;
- di aver prestato la propria attività lavorativa, per quanto concerne il primo contratto, anche svolgendo alcune trasferte di accompagnamento a gite turistiche, elencate alla pag. 2 del ricorso e, con riferimento al secondo rapporto con assunzione a tempo indeterminato, di aver svolto le proprie mansioni di autista sia sul servizio di linea in concessione che sul servizio turistico, questo espletato nei giorni festivi e di domenica;
- che, con riguardo ad entrambi i periodi di svolgimento del rapporto, la propria attività lavorativa si era sempre protratta oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, in assenza della corresponsione di emolumenti retributivi aggiuntivi;
- che, in particolare, in relazione al primo contratto, egli aveva prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato sul servizio di linea con orario articolato su due turni, a settimane alternate, dalle ore 7,00 alle ore 15,00 (per una settimana) e dalle ore 7,00 alle ore 19,00
(la settimana successiva) ed, in relazione al secondo rapporto, sempre a settimane alternate, dalle ore 7,00 alle ore 15,00 e dalle ore 7,00 alle ore 19,00 su servizio di linea e la domenica e nei giorni festivi dalle ore 5,00 alle ore 22,00 sul servizio turistico;
- che, al fine di vedersi corrispondere le differenze retributive maturate in relazione ai due richiamati rapporti di lavoro, aveva proposto tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro Campobasso – Isernia con istanza depositata in data 12/4/2019 e comunicata alla Società odierna resistente con lettera raccomandata a.r. del 10/4/2019.
Pertanto, il ricorrente richiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a) al riconoscimento del rapporto di lavoro full time in relazione ad entrambi i periodi in virtù di comportamento concludente ovvero come derivazione della violazione dell'art. 20, comma VI, del CC TO;
b) all'applicazione, in ragione della sua effettiva adibizione al servizio di trasporto pubblico dal 2/5/2016 al 12/5/2017, del CC TO;
c) alla corresponsione delle differenze retributive, contributive ed a titolo di TFR maturate in relazione ad entrambi i rapporti di lavoro intercorsi con la Società resistente, complessivamente quantificate nella somma di Euro 20.799,48, oltre interessi e rivalutazione, pagina 2 di 11 in base ai parametri economici previsti dal CC TO, ovvero nella diversa somma eventualmente accertata all'esito di CTU.
Il ricorrente richiedeva, inoltre, emettersi ordinanza ex art. 423, II comma, c.p.c. per l'importo di euro 2.207,00 in relazione all'omesso pagamento della retribuzione relativa al mese di maggio 2017.
Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva che il ricorrente aveva sempre svolto l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, sostenendo, pertanto, l'infondatezza del preteso riconoscimento del rapporto di lavoro full-time in relazione ad entrambi i periodi, evidenziando l'assoluta carenza di prova relativa all'espletamento di lavoro straordinario e/o supplementare.
La Società resistente chiedeva il rigetto della pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione di un contratto collettivo differente rispetto a quello da essa individuato ed indicato in sede di contrattazione individuale.
Pur contestando i conteggi relativi alla quantificazione delle differenze retributive allegati agli atti, sostenendo che gli stessi apparivano formulati in base a dati contabili assolutamente arbitrari, la Società resistente, quanto all'istanza proposta ai sensi dell'art. 423 c.p.c., precisava di aver tempestivamente emesso la busta paga (maggio 2017) di chiusura del rapporto e di aver messo a disposizione del ricorrente un assegno a lui intestato del quale, tuttavia, non era mai stato curato il ritiro, dichiarandosi, in ogni caso, disponibile a corrispondere l'importo dovuto a mezzo bonifico non appena ricevute le coordinate bancarie del ricorrente.
Con ordinanza resa in data 14/12/2023, il G.L. accoglieva l'istanza ex art. 423, II comma,
c.p.c. avanzata dal ricorrente ordinando alla di corrispondere al CP_1 Pt_1 la somma di € 2.207,00 a titolo provvisorio.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti e l'espletamento della prova testimoniale.
________________
1.Il ricorrente chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in regime di full-time in relazione ad entrambi i periodi di lavoro svolti alle dipendenze della CP_1 formalmente contrattualizzati in regime di part-time per venti ore settimanali.
Tale domanda è infondata.
pagina 3 di 11 Secondo le prospettazioni della parte, la novazione contrattuale sarebbe avvenuta per facta concludentia, ossia a seguito di una modifica tacita delle condizioni contrattuali rilevabile in base al comportamento delle parti, in assenza, dunque, di un accordo formale.
In termini generali, anche quanto ai profili probatori, si ricorda che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, nel caso in cui un lavoratore, nel contesto di un rapporto di lavoro in regime di part-time, presti la propria opera in modo continuativo in modalità a tempo pieno, possa configurarsi una novazione dell'originario contratto che, di fatto, trasforma il rapporto di lavoro in un contratto a tempo pieno.
La S.C. ha pure precisato che, affinché tale novazione contrattuale possa aver luogo, è necessario che vi sia una continuità nelle prestazioni di lavoro supplementare e straordinario e che il lavoratore abbia aderito senza riserve alle richieste rivoltegli in questo senso dalla parte datoriale, sicché la volontà delle parti possa essere desunta dal loro comportamento protrattosi per un considerevole periodo di tempo: lavoro supplementare e straordinario, con manifesta adesione del lavoratore, determina una novazione contrattuale>> (Cass., sent. n. 4350 del 19/2/2024).
Nella richiamata statuizione, la Suprema Corte esprimeva il principio di diritto secondo cui
<<una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto lavoro part-time, le < i>
concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che confermare questa realtà>> atteso che la “trasformazione” di un contratto part-time in un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è soggetta a vincoli formali e procedimentali e che deve essere riconosciuto rilievo determinante al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore precisando, a tal fine, che tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno>>.
Sempre secondo le indicazioni della giurisprudenza, è necessario che la richiesta reiterata di lavoro supplementare e straordinario da parte del datore di lavoro, unita all'adesione continuativa del lavoratore, rappresenti una chiara manifestazione di volontà tacita di modificare il contratto;
l'impiego del lavoratore in prestazioni supplementari deve essere costante e non può essere meramente occasionale dovendo, di fatto, tradursi in un'alterazione sostanziale delle condizioni contrattuali originariamente previste che determina una novazione contrattuale avente a oggetto l'orario di lavoro – componente essenziale nel pagina 4 di 11 rapporto part-time – con conseguente applicazione della disciplina del contratto a tempo pieno.
Sulla scorta di tali principi, la giurisprudenza ha, dunque, ammesso la possibilità che un rapporto stipulato formalmente a tempo parziale si trasformi in rapporto a tempo pieno per effetto della continua prestazione di un orario di lavoro full-time senza necessità di alcun requisito formale non rilevando l'accertamento dell'animus novandi una volta che sia stata dimostrata «la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo» (Cass. 17774/2011).
Sotto il profilo probatorio, la parte è onerata della dimostrazione dell'espletamento del lavoro supplementare e/o straordinario che rappresenta il fatto costitutivo della pretesa azionata.
Inoltre, giova ricordare che, secondo i principi generali dettati dalla Suprema Corte proprio in tema di ripartizione dell'onere probatorio, il lavoratore che chieda in via giudiziale il riconoscimento del compenso derivante dall'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario ha l'onere di dimostrare che la prestazione sia stata svolta oltre l'orario di lavoro contrattualmente o legalmente stabilito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2967 c.c., atteso che, appunto, lo svolgimento del lavoro in eccedenza si configura quale fatto costitutivo della pretesa azionata e senza che al mancato assolvimento di detto onere possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass., 14/8/1998, n. 8006; Cass. 29/3/2003, n. 1389; Cass.
S.U., 17/6/2004, n. 11353; Cass., 3/2/2005, n. 2144; Cass. 9/2/2012, n. 1878; Cass.
4/10/2013, n. 22738; Cass. Civ., Sez. Lav., 19/6/2018, n. 16150; Cass., sent. n. 13150/2018;
Cass., Sez. Lav., 20/02/2018, n. 4076; Cass., Sez. Lav., 19/06/2018, n. 16150.
Costituisce, altresì, principio reiteratamente e correttamente ripetuto nelle massime giurisprudenziali sopra richiamate che detta prova debba essere “piena e rigorosa”.
L'onere probatorio investe, dunque, sia la dimostrazione dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute, al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa (Cass. civ., Sez. lavoro, 17/10/2001, n. 12695).
Quindi, il lavoratore-ricorrente è tenuto a fornire, in maniera non generica, la prova dell' an e del quantum - ovvero della “misura quantitativa” delle prestazioni asseritamente rese - nonché della collocazione cronologica di dette prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro ovvero quello contrattualizzato e, dunque, non solo del “quanto”, ma anche del “quando” i limiti di pagina 5 di 11 orario siano stati superati, senza che il giudice possa ovviare, come già in precedenza rilevato, a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni equitative.
Poste tali premesse, deve affermarsi che tale onere probatorio non sia stato soddisfatto dal
. Pt_1
Nel premettere, opportunamente, che agli atti non sono stati depositati i contratti di lavoro, ma unicamente le comunicazioni , nonché i conteggi, con le allegate buste paga, le Pt_2 asserzioni del ricorrente circa il fatto di aver espletato quotidianamente n. 8 ore di lavoro con riferimento ad entrambi i periodi -dal 12/6/2015 al 28/6/2015 e dal 2/5/2016 al 12/5/2016 - non hanno trovato adeguata conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa.
Invero:
-il teste di parte ricorrente le cui dichiarazioni si riferiscono al periodo gennaio Tes_1
2017 - marzo 2017, precisato di aver usufruito del servizio autobus andava da uno a due giorni a settimana>>, dichiarava che
l'autista del mezzo era il sig. della corsa che da Bojano parte per Parte_3
Campitello alle ore 7:00 e per il ritorno di quella che da Campitello parte intorno alle
17:00…>>. Dunque, il teste nulla è stato in grado di riferire circa l'orario di lavoro giornaliero e/o settimanale effettivamente svolto dal , in quanto usufruiva del trasporto in Pt_1 autobus solamente per uno o due giorni alla settimana, né ha riferito alcunché circa lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nell'orario intercorrente fra le corse individuate. Inoltre, le dichiarazioni del i pongono in contraddizione con quelle Tes_1 rese dal teste sulle medesime circostanze;
Tes_2
-il teste di parte ricorrente , infatti, dichiarava di aver Tes_2
per il tragitto Bojano - San IM e viceversa per motivi di lavoro nel CP_1 CP_1 periodo che va dal 2015 al 2020>> e, in particolare di aver preso
Bojano alle 8:45 con arrivo a San IM dopo 10 minuti. Da San IM a Bojano partiva all'incirca alle 13.20/25 e da Bojano a San IM alle 14:35 dal lunedì al sabato. Il sig. si alternava con un altro collega a nome e se uno faceva la mattina, Pt_1 Persona_1
l'altro faceva il pomeriggio>>. Dunque, dalle dichiarazioni del teste emerge Tes_2
l'esistenza di una turnistica fra gli autisti che porta ad escludere il fatto che il ricorrente abbia, nei periodi di riferimento, lavorato sia di mattina che di pomeriggio come, invece, sostenuto dal teste Tes_1
- Appaiono, inoltre, alquanto contraddittoriele dichiarazioni rese dal teste il quale, Tes_3 circa gli orari di lavoro espletati dal ricorrente in entrambi i periodi di lavoro, riferisce di aver pagina 6 di 11 incontrato il Pt_1 fermata allorchè io stesso mi recavo al lavoro. Rivedevo il ricorrente alle ore 15,00 o alle ore
19,00 a seconda del turno che egli espletava poiché l'autobus passa davanti casa mia.
Ricordo di preciso il periodo>>. Il medesimo teste, però, interrogato a prova contraria circa il fatto che il ricorrente avesse svolto attività lavorativa avvicendandosi con gli altri autisti nei limiti di 20 ore di lavoro alla settimana, dichiarava : <<si è vero anzi non lo so>> dando atto, dunque, di non conoscere gli orari di lavoro del ricorrente. Tra l'altro, a tutto voler concedere, la testimonianza del individua meramente gli orari di partenza (ore 7,00) da Tes_3
Bojano e di rientro nella medesima cittadina del ricorrente (ore 15,00 oppure 19;00), ma nulla adduce circa la continuità della prestazione lavorativa per otto ore giornaliere.
Emerge, dunque, all'evidenza, la contraddittorietà e/o lacunosità degli elementi probatori forniti dal ricorrente e, conseguentemente, la loro inidoneità a corroborare la domanda.
Si ribadisce, infatti, che -in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte, precedentemente richiamati- il rigoroso onere probatorio da soddisfare nel caso di specie avrebbe dovuto inerire non solo alla dimostrazione dell'espletamento dell'orario contrattualizzato e di quello straordinario e/o supplementare svolto, ma all'articolazione giornaliera di tale orario, pure con riferimento ad eventuali pause, ai fini della corretta ricostruzione della prestazione lavorativa.
Pertanto, la domanda formulata sul punto dal ricorrente deve essere rigettata.
2. L'ulteriore domanda, relativa alla pretesa applicazione -per il periodo interessato dal secondo contratto dedotto in giudizio, ossia dal 2/5/2016 al 12/5/2017- del CC
TO in luogo del CC Turismo e Pubblici esercizi, in ragione del fatto che, sebbene assunto per svolgere le mansioni di autista “solo” sul servizio turistico, con inquadramento nel 3° livello del CC per Turismo e Pubblici Esercizi, il ricorrente avrebbe invece svolto la propria attività anche sul servizio di linea in concessione - come avvenuto in relazione al precedente periodo di assunzione - è parimenti da rigettare.
Il ricorrente deduceva che l'errata applicazione del CC aveva comportato corresponsione di un deteriore trattamento retributivo (sia per l'applicazione di un differente
CC sia per l'impiego orario effettivo del dipendente), con conseguente diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive anche indotte, quantificate in € 5.985,34 (per l'anno
pagina 7 di 11 2015), € 14.814,14 (per il periodo 02/05/2016-12/05/2017) e così per un totale di € 20.799,48, come da conteggi che si allegano>>.
Richiamava, altresì, l'art. 11, commi 4 e 5 del contratto di esercizio stipulato con la Regione
Molise (all. 6 – fascicolo di parte ricorrente), in base al quale la odierna resistente CP_2 assumeva gli obblighi negoziali di comunicare all'Ente i nominativi dei lavoratori impiegati sul trasporto pubblico e l'applicazione nei confronti di detti lavoratori del “CC di settore” deducendo, in proposito, l'inadempimento da parte della stessa di entrambi gli obblighi con riferimento alla propria posizione;
sosteneva che -per il fatto di aver svolto le mansioni di autista su tratte della linea del trasporto pubblico locale in concessione dalla Regione, oltre che le mansioni di autista /accompagnatore in gite turistiche- egli doveva essere inquadrato nel CC TO.
Tuttavia, non evidenziava e non allegava i motivi per cui le sue mansioni non sarebbero riconducibili all'inquadramento -formalmente conseguito- nel CC del Turismo e Pubblici
Esercizi, né allegava o comprovava di aver svolto mansioni prevalenti riconducibili al diverso contratto collettivo ritenuto applicabile.
Pertanto, già sulla scorta di tali argomentazioni, la domanda del ricorrente è da rigettare.
Deve pure evidenziarsi che la rivendicazione di applicazione un ccnl diverso da quello applicato al rapporto di lavoro è ammissibile solo se il ccnl applicato sia complessivamente inadeguato rispetto all'attività lavorativa svolta e solo per stabilire il minimo retributivo.
La presenza di un contratto collettivo regolarmente applicato dalle parti esclude, infatti, la possibilità di utilizzare i minimi contrattuali previsti da un diverso ccnl, il quale può meramente costituire un parametro per individuare la retribuzione equa e sufficiente esclusivamente qualora venga dimostrato, con onere a carico del lavoratore, che il ccnl applicato sia complessivamente (e non limitatamente ad alcune clausole) inadeguato rispetto all'attività lavorativa svolta e rispetto ai principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione presidiati dall'art. 36 Cost.
Nel caso di specie, invece, il lavoratore ha rivendicato differenze retributive limitandosi a dedurre che il ccnl applicato al rapporto di lavoro offriva un trattamento economico deteriore rispetto a quello previsto dal CC TO, affermando che allegati, emerge chiaramente che: a) la tariffa retributiva di base applicata nel contratto di lavoro individuale stipulato tra le parti in data 2.05.2016, risulta essere inferiore rispetto alla tariffa di base prevista dal CC degli TO e internavigatori, che la parte datoriale avrebbe dovuto applicare nel caso di specie, per tutte le motivazioni innanzi pagina 8 di 11 spiegate. Pertanto, il ricorrente ha diritto alla corretta applicazione del CC e, di conseguenza, al riconoscimento delle differenze retributive così come risultanti all'evidenza dall'allegato conteggio, con l'applicazione corretta della tariffa base relativa al II livello di inquadramento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2094 c.c., 2099 c.c. e 36 Cost.>> (cfr. pag. 7 del ricorso).
Tale allegazione risulta del tutto insufficiente a sostenere la domanda, poiché limitata alla valutazione di un solo aspetto delle obbligazioni previste dal ccnl applicato dalla Società resistente, in assenza di una valutazione complessiva del trattamento contrattuale dal quale poterne desumere l'inadeguatezza e, comunque, non è idonea alla dimostrazione dell'insufficienza del trattamento retributivo in concreto percepito dal lavoratore rispetto ai parametri della sufficienza e della proporzionalità della retribuzione previsto dall'art. 36 Cost., che viene dal ricorrente meramente richiamato.
Sotto il profilo probatorio, spettava evidentemente al lavoratore dimostrare l'inadeguatezza della retribuzione percepita in base alla quantità e qualità del lavoro svolto e, dunque, il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve fornire la prova rigorosa della lamentata insufficienza in quanto la retribuzione prevista dal contratto collettivo è assistita da una presunzione relativa (iuris tantum) di adeguatezza e, pertanto, il lavoratore deve (Cass. 17 maggio 2003, n. 7752).
Ai fini della dimostrazione dell'insufficienza della retribuzione rispetto ai parametri dettati dall'art. 36 della Costituzione, il lavoratore deve quindi allegare e provare che la retribuzione percepita non è adeguata né al lavoro svolto, né alle sue necessità e quelle della sua famiglia;
egli è quindi tenuto a specificare, con dettagli precisi, quali sono le mansioni svolte, la quantità di lavoro svolta (orario, straordinari, ecc.) e la qualità del lavoro (difficoltà, responsabilità, ecc.); è inoltre tenuto a soddisfare un onere probatorio inteso a fornire elementi di prova atti a dimostrare l'insufficienza della retribuzione rispetto a quanto previsto dall'art. 36 Cost. utilizzando, a titolo esemplificativo, il confronto con la contrattazione collettiva di riferimento per il proprio settore e per le proprie mansioni, gli indicatori economici e statistici (dati relativi al costo della vita, al reddito medio del settore o ad altre statistiche che dimostrino l'insufficienza della sua retribuzione), il confronto con altre retribuzioni riferite a lavoratori con mansioni simili, le spese e necessità proprie e quelle del proprio nucleo familiare, dimostrando che la retribuzione percepita non è sufficiente a coprire tali spese e garantire un tenore di vita adeguato.
pagina 9 di 11 Al lavoratore spetta, quindi, l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale la valutazione del giudice circa la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione deve innestarsi e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n. 8097/2002) e ciò anche quando il lavoratore richieda la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali essendo tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista – in relazione alle mansioni esercitate – dal contratto collettivo del settore (Cass. n. 11881/1990, Cass. 10 ottobre 2023,
n. 28321).
Nel caso in esame, a ben vedere, il lavoratore nulla allega, se non la mera deduzione dell'inferiore trattamento economico previsto dal CC applicato rispetto a quello previsto dal
CC TO (richiedendone l'applicazione) e non rispetto al criterio di sufficienza della retribuzione presidiato costituzionalmente dall'art. 36.
Pertanto, anche l'ulteriore domanda spiegata dal va rigettata. Pt_1
3. Quanto alla domanda di corresponsione degli importi dovuti a titolo di retribuzione relativa al mese di maggio 2017, in assenza di contestazioni da parte della Società resistente sia con riguardo all' “an” che al “quantum”, la domanda va accolta.
4.Le spese processuali possono essere compensate in ragione di 1/4, in conseguenza dell'accoglimento della domanda di pagamento esaminata al punto 3 e, per il resto, seguono la prevalente soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Condanna la l pagamento di euro 2.207,00 in favore di CP_1 Pt_1
, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo, così confermando l'ordinanza ex
[...] art. 423 c.p.c. pronunciata in corso di causa, rigettando, per il resto, la domanda;
2) Compensa nella misura di 1/4 le spese processuali e condanna al Parte_1 pagamento delle spese processuali residue in favore della Società resistente, spese liquidate in tale residua misura nella somma di euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%. pagina 10 di 11 Campobasso, 22.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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