Art. 31.
Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.