Articolo 31 della Legge 15 dicembre 1971, n. 1161
Articolo 30
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27 gennaio 1972
Art. 31.
Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 6 della presente legge avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1972