Articolo 10 della Legge 6 ottobre 1981, n. 564
Articolo 9Articolo 11
Versione
28 ottobre 1981
Art. 10.
Gli assistenti sociali, dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino assegnati, ai sensi dell'articolo 4 della convenzione stipulata il 10 gennaio 1968 e successivi rinnovi, a svolgere la propria attivita' presso gli organi centrali e periferici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la trattazione specializzata di particolari problemi dei ferrovieri e che siano gia' in possesso del diploma di assistente sociale, sono inquadrati, su domanda, nei ruoli organici del personale ferroviario nel profilo professionale di segretario della quarta categoria, di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
Le domande di inquadramento dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento e' subordinato al possesso degli altri requisiti prescritti per l'ammissione in impiego ferroviario, ad eccezione del limite di eta' che non puo' essere superiore a sessantadue anni.
L'inquadramento ha effetti giuridici dalla data di entrata in vigore della presente legge ed economici dalla data di assunzione in servizio.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1981