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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 5572/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 20/5/2024
TRA
nato a [...] il [...], ed ivi res. In Parte_1
Via Carpignano snc., CF.: , e C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...] e res. In Nerola alla Via
[...]
Provinciale n. 49, CF.: quali eredi di C.F._2 Per_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Caponetti Pietro e dall'avv.
[...] Caponetti Luca, (CF.: , presso lo studio del C.F._3
primo in Via Ciro Menotti, 24 – 00195 Roma;
-appellanti/attori in riassunzione -
E
(C.F. - P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv.
Anna Paola Mormino presso il suo studio in Via Pinturicchio 204 -
Roma;
-appellata/convenuta in riassunzione –
OGGETTO: Appello in riassunzione a seguito della sentenza della
Corte di Cassazione n. 27380/22 della sentenza della Corte d' Appello
n. 5454/2019 di riforma della sentenza del Tribunale n.. 1054/2013 pubbl. il 11/07/2013 .
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del
3/6/2024 ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato in data 10.10.2022 Parte_1
ed quali eredi di
[...] Parte_2 Persona_1
riassumevano il giudizio in seguito alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 27380/2022 del 19.09.2022 che, sul ricorso proposto dai medesimi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.
5454/2019 , accoglieva il primo ed il terzo motivo del ricorso, dichiarava inammissibili il secondo ed il quarto, assorbito il quinto rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con il primo motivo del ricorso gli odierni appellanti in riassunzione avevano denunciato Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132
n. 4 in relazione all'art. 360, I comma, n. 3 e 4 c.p.c. per sostanziale mancanza di motivazione mentre con il terzo avevano denunciato l'Omesso esame ed omessa decisione circa fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione, con violazione dell'art. 360,
I comma, n. 5 c.p.c .
I suddetti motivi, trattati congiuntamente, venivano accolti con rinvio al giudice di merito per la rideterminazione del danno non patrimoniale subito dalla facendo applicazione dei principi di diritto di Per_1
seguito riportati: Il danno biologico è la lesione all'integrità psico fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo
svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti dinamico
relazionali. Esso va accertato con criteri medico legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato bareme medico legale in
cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini
della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma
valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il
danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello di invalidità permanente (con
decorrenza dal momento di cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi).Ai fini della liquidazione complessiva del
danno non patrimoniale, deve tenersi conto altresì delle sofferenze
morali soggettive, eventualmente patite dal soggetto in ciascuno degli indicati periodi”.
Nella parte motiva della sentenza la Cassazione aveva peraltro stigmatizzato gli esiti della consulenza tecnica definendola poco
decifrabile (in quanto, dopo aver indicato per casi analoghi – in cui
cioè al sinistro aveva fatto seguito, con esito permanente, la perdita della capacità di deambulare – una invalidità dell'80%, scendeva
senza giustificarne le ragioni al 30%), e comunque disattesa dalla
Corte d'Appello ove la stessa sostanzialmente aveva aderito alla prima versione della CTU, ove veniva determinata la percentuale con riferimento alla sola componente statica della invalidità permanente pari al 12%.
Parte appellante pertanto nel proprio ricorso in riassunzione, alla luce dei principi in diritto espressi dalla Suprema Corte ripropone i propri motivi di censura e le stesse conclusioni dell'atto di appello originario chiedendo preliminarmente disporsi nuova CTU e determinarsi in misura dell'85% o quantomeno dell'80% la misura dell'invalidità permanente, con liquidazione unitaria sia del danno biologico che di quello morale per la sofferenza soggettiva e reiterando la richiesta di esatta determinazione della misura del dovuto per invalidità
temporanea e le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità da distrarsi in favore dell' avv. Caponetti .
Si è costituita ritualmente eccependo Controparte_2
l'infondatezza dei motivi di appello, anche alla luce dei principi in diritto forniti dalla pronuncia della Cassazione, ribadendo l'errore in cui incorrerebbe parte appellante nel considerare sovrapponibili le percentualizzazioni previste per l'invalidità civile con quelle applicabili per l'RCA, in ragione delle differenti fonti normative che le disciplinano, ritendo altresì eccessiva la quantificazione richiesta sia in ragione della preesistenza di determinate patologie rispetto all'accertamento compiuto dalla CMO e comunque per essere Per_1
dopo soli due anni dall'investimento deceduta per cause non
[...]
riconducibili allo stesso.
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza del 18/04/2024 nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
***
All' esito della sentenza della sentenza della Cassazione n. 27380/2022 la Corte è chiamata a rideterminare il danno non patrimoniale subito dalla dante causa degli odierni attori in riassunzione, in Persona_1
conformità dei criteri dettati nella sentenza di legittimità . Invero “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di
motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per
l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è
tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.,
al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti
acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su
altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla
pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi;
nella terza
ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio , oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto può comportare
la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione
di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.”( Cass. 17240/2023; Cass
n.448/2020; Cass. 27337/2019)
Tanto premesso l'appello è parzialmente fondato per le ragioni espresse in prosieguo.
Devesi preliminarmente fare chiarezza su diversi controversi aspetti della CTU svolta in primo grado e soprattutto sul grado di invalidità permanente riconosciuto all'esito dei chiarimenti pari al 30%. In effetti l'ausiliario nella prima versione della relazione, rispondendo ai quesiti sottopostigli, aveva determinato gli esiti di invalidità permanente in misura del 12%, chiarendo che “la percentualizzazione del danno biologico, come in precedenza già rappresentato, è riferita alle lesioni anatomiche macroscopicamente rilevabili e al loro
conseguente deficit funzionale, ma non ricomprende la condizione di
incapacità a deambulare che, correlata all'incidente in analisi, può essere oggetto di stima equitativa di competenza esclusiva della S.V.”.
Considerava quindi i detti esiti ai fini della attribuzione della percentuale del 12% di IP, escludendone la sola limitazione funzionale della mancata autonoma deambulazione (e di mantenimento della postura eretta) demandandone la quantificazione al magistrato.
Quindi, ed a seguito delle osservazioni alla perizia, recepite dal giudicante, lo stesso CTU, e sempre limitandosi questa volta al solo danno distrettuale subito al bacino e agli arti inferiori aveva, pur confutando la percentuale pari all'85 – 80% richiesta in domanda, riteneva che la stessa non potesse superare il 30 – 40%, ed infine stabilendola nella minor misura e ciò in quanto altro era l'impossibilità di deambulazione totale di un paraplegico ed altra l'accertata assenza di autonomia (e stazione eretta) di un politraumatizzato che evidentemente poteva camminare con l'aiuto umano, o di tutori.
Ritiene questo collegio che effettivamente, pur non essendovi elementi per stabilire se il traumatismo subito avesse o meno inficiato anche aspetti neurologici, la stessa espressione letterale usata in più certificazioni di deambulazione non autonoma, stia a significare un grado di compromissione della funzione certamente assai grave, ma non totale, come in esiti emi o tetraparetici, ove viene a mancare la stessa trasmissione nervosa degli impulsi motori.
Di talchè corretta appare la valutazione equitativa fornita dal consulente, in assenza di precisi bareme al riguardo, di riduzione al 30
– 40% degli esiti permanenti rispetto ad una totale impossibilità neurologica della deambulazione.
Tuttavia la percentuale infine ritenuta congruamente pari al 30 % deve evidentemente riferirsi al solo danno biologico conseguente alla impossibilità di autonoma deambulazione, laddove il precedente pari al
12% si riferiva per evidenza letterale a tutte le altre limitazioni derivanti dal politraumatismo, distinte e diverse dalla impossibilità di autonoma deambulazione e quindi alla frattura pluriframmentaria del collo e trochite omerale sinistro, al trauma cranico alla contusione sovraorbitale sinistra, alla distorsione del rachide cervico dorsale ed alla distorsione ginocchio sinistro, ed agli esiti in deficit dell'articolazione del braccio sinistro, ed alla rachialgia e cefalee con sindromi dolorose persistenti ( v. ctu dott. 10/9/2012). Per_2
Non possono invece trovare accoglimento le eccezioni di merito riproposte a vario titolo da sia Controparte_2
relativamente alla preesistenza di ulteriori patalogie preesistenti all'investimento a carico di , salvo la eccezione di Persona_1
giudicato formatasi sulla quantificazione della ITA frutto di errore materiale da parte della Corte di Appello e che doveva quindi essere oggetto di mera istanza di correzione.
Quanto alla prima censura volta al rigetto del relativo motivo di appello ed oltre ad una ulteriore riduzione della invalidità permanente, da collegarsi a detta dell'appellata anche alla morte intervenuta dell'infortunata entro due anni dal sinistro e per cause estranee allo stesso, v'è da dire come non vi sia prova che le ulteriori patologie accertate nel verbale della CMO che riconobbe alla una Per_1
percentuale di invalidità civile pari al 100%, ovvero cardiopatia ischemica, l'incontinenza sfinterica, il deterioramento cognitivo e la splenectomia, fossero anteriori all'investimento, ben potendo sorgere in una anziana di 84 anni proprio in ragione di un forte traumatismo, né diversamente che, se pur anteriori, non siano state aggravate dal politraumatismo subito.
Quanto alla pretesa riducibilità della percentuale di invalidità a seguito del successivo evento morte verificatosi circa due anni dopo, la questione deve ritenersi del tutto irrilevante rispetto alla domanda risarcitoria proseguita dai iure successionis, in seguito al Parte_1
decesso della dante causa avvenuto in corso di causa per ragioni indipendenti dalle lesioni riportate nel sinistro.
Ha invece fondamento la censura inerente il passaggio in giudicato del capo della sentenza relativa alla quantificazione dell'importo della invalidità relativa assoluta, in quanto, nel rispetto del ragionamento svolto dalla Cassazione, che ha rigettato il relativo motivo in quanto innanzitutto non relativo a censura di legittimità, lo stesso poteva essere emendato con una semplice istanza di correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. alla stessa Corte D'Appello. Tanto in quanto la Suprema
Corte ha rigettato per inammissibilità il secondo motivo del ricorso per non attenere la censura a questione inerente alla legittimità della decisione impugnata.
Quindi e conclusivamente alla luce delle predette logiche considerazioni e risultanze finali ed integrate della CTU, la percentuale complessiva attribuibile per invalidità permanente risulta pari al totale complessivo del 42%, di cui il 30% riferibile all'assenza della funzione ambulatoria autonoma ed il restante 12% agli esiti di deficit articolari arto superiore e per rachialgie e cervicalgie, percentuale peraltro stimata ai valori minimi desumibili dai baremes e relative percentuali rinvenibili nella manualistica accreditata per la liquidazione dei danni biologici, quali il Pt_3
Pertanto, il danno risarcibile deve essere riliquidato, in parziale accoglimento del relativo motivo di appello a valore attuale pari €
237.491,00, secondo il valore punto comprensivo di danno morale per le sofferenze soggettive stabilito nelle tabelle del Tribunale di Milano del 2024. A tale somma deve essere detratto quanto già ricevuto dagli appellanti in forza della sentenza della Corte d' Appello.
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale e degli interessi compensativi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli acconti,
detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra indicati.
L' esito del giudizio determina la condanna dei responsabili civili in solido alla rifusione delle spese di lite di ogni stato e grado di giudizio in favore dell' antistatario avv. Pietro Caponetti, che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva, in conformità dei parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi applicabili ratione temporis secondo il valore della causa e la complessità della stessa , con espunzione per il giudizio di appello ( cassato e di rinvio) delle voci di trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello in riassunzione proposto da Parte_2
e , quali eredi di , dalla sentenza Parte_1 Persona_1
della Corte di Cassazione n. 27380/2022 , in parziale accoglimento dell' appello e totale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli n.
1054/2013 , così provvede:
- determina in misura del 42% gli esiti complessivi di invalidità permanente subiti dalla defunta a seguito Persona_1
dell'investimento subito in data 28.9.2009, e per l' effetto condanna e in solido tra loro Parte_4 Controparte_1
a pagare a e , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2
di , la somma di € 237.491,00 da cui detrarre Persona_1
quanto già corrisposto in adempimento della sentenza della Corte
d' Appello n. 5454/2019, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione e interessi al saggio legale dalla decisione all'effettivo soddisfo;
- respinge per il resto l'appello;
-condanna in solido e al Parte_4 Controparte_1
pagamento delle spese di lite di ogni stato e grado del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 14.103,00, quanto al giudizio di appello, in euro 5.000,00, quanto al giudizio di cassazione, in euro 7.660,00 e, quanto a questo giudizio di rinvio, in euro 5.264 (di cui euro 264,00 per esborsi), detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza della Corte d' Appello n.
5454/2019, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa da distrarsi a favore dell'antistatario Avv. Caponetti Pietro.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23/01/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino