CASS
Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2024, n. 7739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7739 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi iscritti al n. 5419/2015 R.G. proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A., già QU ETR S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato Giovanni Greco e domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, Roma. – ricorrente principale– nonché AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. – ricorrente incidentale – contro T.S.M. TRATTAMENTI SUPERFICIALI DEI METALLI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato CO Silvestre ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Vincenzo Donativi sito in Roma, via Pinciana n. 25. Avv. Intimazione IRPEF-IVA-IRAP 1998 Civile Sent. Sez. 5 Num. 7739 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: DE ROSA MARIA LUISA Data pubblicazione: 22/03/2024 2 di 8 – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA – SEZ. STACCATA LECCE n. 299/24/2014, depositata in data 10 febbraio 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 dal Consigliere Maria Luisa De Rosa. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe TE ha concluso oralmente in udienza per l’accoglimento sia del ricorso principale che di quello incidentale. Sentita l’Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso riportandosi al proprio atto difensivo. FATTI DI CAUSA: 1. La società contribuente, in data 7 agosto 2007, riceveva notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 0007757, per complessivi € 58.460,30, intimazione che risultava intestata a Sardelli S.r.l., società incorporata alla contribuente, e faceva riferimento alla cartella di pagamento n. 02420030033830655000, intestata anch'essa alla Sardelli S.r.l. e notificata a quest'ultima il 27 ottobre 2003. Il ruolo sotteso alla cartella di pagamento risultava emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi nei confronti della Sardelli S.r.l. in data 28 dicembre 2001 e consegnata al concessionario per la riscossione in data 25 giugno 2003. 2. Avverso l’intimazione di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Brindisi e resistevano sia l’Ufficio che l’QU Sud con controdeduzioni. 3. La C.t.p. di Brindisi, con sentenza n. 52/01/2008 del 06 marzo 2008, rigettava il ricorso. 4. Contro la sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Puglia e resistevano QU e l’Agenzia delle Entrate con controdeduzioni. 3 di 8 5. Tale Commissione, con sentenza n. 299/24/2014, depositata in data 10 febbraio 2014, accoglieva il gravame riformando la pronuncia di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, QU Sud S.p.A., ricorrente principale, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e l’Agenzia delle Entrate, ricorrente incidentale, con due motivi. La società contribuente ha resistito con distinti controricorsi. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 17 novembre 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 2504-bis cod. civ.» l’QU Sud S.p.A. lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che la cartella di pagamento doveva avere come destinataria la TSM S.r.l., quale società incorporante Sardelli S.r.l. al fine di consentire la tempestiva conoscenza del ruolo ed il pieno e legittimo esercizio del diritto di difesa. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 26, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 2700 cod. civ.» l’QU Sud S.p.A. lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la documentazione esibita da QU Sud S.p.A. non fosse sufficiente a dimostrare l’avvenuta notifica della cartella di pagamento. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 19, primo e terzo comma, e 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» l’QU Sud S.p.A. lamenta 4 di 8 l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto ammissibile l’opposizione proposta da T.S.M. solo dopo la ricezione della successiva intimazione di pagamento ex art. 50, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 50, comma secondo e terzo, d.P.R. n. 602 del 1973, 156, comma terzo, cod. proc. civ., 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 e 7, legge 27 luglio 2000, n. 212» l’QU Sud S.p.A. lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che l’atto tributario non fosse adeguatamente motivato. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, degli artt. 2495, 2501 e 2504-bis cod. civ. e dell’art. 172 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la formazione del ruolo da parte dell’Ufficio, la conseguente trasmissione all’Agente della riscossione e la conseguente emissione della cartella di pagamento fossero stati posti in essere due anni dopo l’estinzione della Sardelli S.p.A. sicchè il ruolo e la riscossione dovevano avere come destinataria la TSM s.r.l. quale società incorporante. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia delle Entrate lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l’agente della riscossione avesse consegnato la cartella di pagamento nelle mani di persona non identificabile, rendendo 5 di 8 impossibile verificare la sussistenza in capo al consegnatario di una delle qualità che lo legittimano alla percezione degli atti. 3. Va premesso che, come affermato dalle SS.UU. (Sentenza n. 9232 del 25/06/2002) «Atteso il principio di unità dell'impugnazione - secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, le quali, pertanto, hanno sempre carattere incidentale -, nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali;
ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ.» Pertanto, poiché il ricorso di QU è stato notificato in data antecedente al ricorso proposto da AE, quest'ultimo, essendo tempestivo, si converte in ricorso incidentale. 6 di 8 4. Indi, seguendo un ordine logico giuridico delle questioni sottoposte all’esame della Corte, vanno esaminati congiuntamente il primo motivo di ricorso svolto dall’QU Sud s.p.a. ed il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia dell’Entrate; entrambi, infatti, agitano la questione afferente alla sorte giuridica della società incorporata dopo la fusione. 4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nove/lato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo» (Cass. S.U. n. 19509 del 14/09/2010; conf. Cass. n. 1088 del 1:7/01/2013; Cass. n. 266 del 07/01/2011). Il principio - dettato espressamente in tema di fusione per incorporazione - non è contraddetto dalla previsione per la quale la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali in data antecedente alla riforma del diritto societario determina l'estinzione della stessa solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010): tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti della cancellazione della società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione della lettera della previsione dell'art. 2504 cod. civ., applicabile ratione temporis, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione della società incorporata. Per completezza, vale la pena di ricordare che il principio è stato ribadito anche con riferimento alla fusione per incorporazione successiva alla riforma del diritto societario da Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021. 4.2. La sentenza della CTR è pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, avendo ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita alla società incorporata in epoca 7 di 8 successiva alla sua estinzione e non già alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di pagamento. Né può ragionevolmente parlarsi di sanatoria della nullità, che eventualmente potrebbe riguardare la notifica dell'avviso di intimazione, ma non anche della notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato (così Cass. 7 dicembre 2022, nn. 35924 e 35990) 5. Dal rigetto di questi motivi di ricorso, discende l’assorbimento dei restanti ossia sia quelli proposti dall’QU Sud s.p.a. che quelli proposti dall’Agenzia delle Entrate. 6. In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale proposto da QU Sud s.p.a. e il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale proposto da QU Sud s.p.a. e il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate. Condanna l’QU Sud s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 ciascuno, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’QU Sud s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 17 novembre 2023.
ne consegue che il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, in forza degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima, deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale. Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ.» Pertanto, poiché il ricorso di QU è stato notificato in data antecedente al ricorso proposto da AE, quest'ultimo, essendo tempestivo, si converte in ricorso incidentale. 6 di 8 4. Indi, seguendo un ordine logico giuridico delle questioni sottoposte all’esame della Corte, vanno esaminati congiuntamente il primo motivo di ricorso svolto dall’QU Sud s.p.a. ed il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia dell’Entrate; entrambi, infatti, agitano la questione afferente alla sorte giuridica della società incorporata dopo la fusione. 4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nove/lato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta del d.lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo» (Cass. S.U. n. 19509 del 14/09/2010; conf. Cass. n. 1088 del 1:7/01/2013; Cass. n. 266 del 07/01/2011). Il principio - dettato espressamente in tema di fusione per incorporazione - non è contraddetto dalla previsione per la quale la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali in data antecedente alla riforma del diritto societario determina l'estinzione della stessa solo a far data dal 01/01/2004, data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (Cass. S.U. n. 4060 del 22/02/2010): tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti della cancellazione della società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione della lettera della previsione dell'art. 2504 cod. civ., applicabile ratione temporis, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione della società incorporata. Per completezza, vale la pena di ricordare che il principio è stato ribadito anche con riferimento alla fusione per incorporazione successiva alla riforma del diritto societario da Cass. S.U. n. 21970 del 30/07/2021. 4.2. La sentenza della CTR è pienamente rispettosa dei superiori principi di diritto, avendo ritenuto la nullità della notificazione della cartella di pagamento, eseguita alla società incorporata in epoca 7 di 8 successiva alla sua estinzione e non già alla società incorporante, che ne è venuta a conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di pagamento. Né può ragionevolmente parlarsi di sanatoria della nullità, che eventualmente potrebbe riguardare la notifica dell'avviso di intimazione, ma non anche della notifica dell'atto presupposto, non tempestivamente impugnato (così Cass. 7 dicembre 2022, nn. 35924 e 35990) 5. Dal rigetto di questi motivi di ricorso, discende l’assorbimento dei restanti ossia sia quelli proposti dall’QU Sud s.p.a. che quelli proposti dall’Agenzia delle Entrate. 6. In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale proposto da QU Sud s.p.a. e il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale proposto da QU Sud s.p.a. e il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate. Condanna l’QU Sud s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 ciascuno, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell’QU Sud s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 17 novembre 2023.