Articolo 29 della Legge 26 febbraio 1952, n. 67
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 marzo 1952
Art. 29.
L'eventuale eccedenza di anzianita' di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1 settembre 1946, in applicazione dei precedenti articoli 24, 25, 26 e 27, viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo.
Entrata in vigore il 1 marzo 1952