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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/08/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
Avv. Giuseppe de Falco - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio iscritta al n. 741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra con sede in Trasacco (AQ), in Parte_1 persona della legale rappresentante pro-tempore, dr. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Gigliotti come
[...] da procura unita all'atto di citazione in riassunzione
- attrice in riassunzione
E
in persona del direttore Controparte_1 generale, prof. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuliano Lazzari come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12014 pubblicata il 3/5/2024 in tema di contratti della pubblica amministrazione
Conclusioni dell'attrice in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'appello avversario irricevibile, inammissibile e/o comunque rigettarlo, siccome privo di fondamento, con condanna della controparte alla refusione di spese e competenze di lite, anche del giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile.
Conclusioni della convenuta in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e respinte, rigettare le domande formulate dalla in questa sede di Parte_1 riassunzione, con conferma ed applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nell'Ordinanza n. 12014/2024, e, per l'effetto, accogliere
l'appello formulato dalla con l'atto introduttivo del CP_1 proc. n. 472/2016 RG, con condanna della Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese e dei CP_1 compensi per entrambi i gradi di giudizio e per il giudizio di legittimità.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14.07.2009 la
[...]
che in corso di causa, a seguito di Controparte_1 accorpamento, assumeva la denominazione di Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 439/2009 emesso dal Tribunale Ordinario di
Avezzano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Parte_1
230.687,92 (di cui € 195.696,52 per sorte capitale ed € 34.991,40 per interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del
2002) oltre agli ulteriori interessi sulla somma capitale ed alle spese della procedura, a titolo di saldo dei compensi per le prestazioni sanitarie erogate dalla casa di cura in regime di accreditamento provvisorio nell'anno 2007.
1.1. L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo, e, nel merito, l'insussistenza del credito vantato dalla controparte, deducendo di avere già provveduto a saldare il compenso dovuto alla ricorrente per le prestazioni riabilitative erogate nel 2007, al netto della decurtazione di euro 195.636,52 operata dalla Commissione
Ispettiva Permanente nel verbale n. 489 del 26.06.2008, nel rispetto del budget fissato per quell'anno dalla Regione
Abruzzo.
1.1.1. Deduceva inoltre l'illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, asserendo che il rapporto in oggetto non poteva essere assimilato ad una transazione commerciale e che il credito della struttura privata diveniva esigibile in base al contratto solo all'esito dell'accertamento della Commissione Ispettiva e alla successiva liquidazione dei compensi da parte di CP_3 [...]
Parte_4
Si costituiva in giudizio la
[...] Parte_1
contestando le deduzioni avversarie.
[...]
1.2.1. La convenuta opposta deduceva che il verbale della
Commissione Ispettiva richiamato dall'opponente era privo di efficacia, tenuto conto che la decurtazione del credito da lei vantato era stata effettuata sulla base delle nuove tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie introdotte con delibera della Giunta Regionale n. 833 del 13/8/2007, che era stata annullata dal TAR con sentenza n. 980 del 2008, sicché la decurtazione era illegittima sia per le prestazioni anteriori all'approvazione della delibera regionale sia per quelle effettuate dopo il mese di agosto del 2007.
1.3. Con sentenza n. 709 pubblicata il 25.09.2015 il Cont Tribunale rigettava l'opposizione e condannava la a rifondere alla controparte le spese di lite.
1.3.1. Il giudice riteneva infondata, in via preliminare,
l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente e nel merito rilevava che l'opposta aveva provato il titolo contrattuale della sua pretesa di pagamento nonché l'esecuzione delle prestazioni e l'esigibilità delle somme vantate;
che dal verbale della Commissione Ispettiva Permanente n. 489 del 2008, posto dall'opponente a fondamento della contestazione del credito della controparte, emergeva che la decurtazione delle somme richieste da era stata effettuata non a causa Parte_1 di inadempimenti della casa di cura, ma in virtù dell'utilizzo di un diverso sistema di calcolo dei compensi, introdotto con delibera della Giunta Regionale n. 833 del 2007, che era stata però ritenuta illegittima dal TAR ed annullata con sentenza n.
980 del 2008 proprio nella parte in cui disponeva l'applicazione retroattiva dei nuovi piani tariffari;
che pertanto il contratto intercorso fra le parti non poteva essere integrato con tale atto amministrativo e risultava conseguentemente corretto il conteggio effettuato dalla casa di cura in applicazione delle tariffe nazionali richiamate nel contratto.
1.3.2. Il Tribunale riteneva inoltre applicabile nel caso in esame la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in Cont tema di interessi moratori, stante il ritardo della nel pagamento di quanto dovuto rispetto ai tempi fissati nel contratto.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la
[...]
sulla base di quattro motivi. Parte_3
Cont 2.1. Con il primo motivo la ribadiva di avere saldato quanto spettante alla casa di cura per le prestazioni erogate nel 2007 sulla base del verbale della Commissione Ispettiva n.
489 del 2008; rilevava che erroneamente il Tribunale non aveva tenuto conto che secondo quanto stabilito nel contratto i crediti vantati dalla casa di cura divenivano esigibili solo in caso di esito positivo delle verifiche della predetta Commissione, dalle
Cont quali l'esponente non poteva discostarsi.
Cont 2.1.1. Con il secondo motivo di appello la lamentava che il Tribunale aveva erroneamente equiparato il verbale della
Commissione Ispettiva al certificato di collaudo, non riconoscendone il valore vincolante.
2.1.2. Con il terzo motivo di appello contestava l'equiparazione del rapporto intercorso fra le parti, avente ad oggetto l'erogazione di un servizio alla collettività, ad una transazione commerciale, con conseguente applicazione degli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002. Cont 2.1.3. Con il quarto motivo di appello la contestava la condanna alla refusione delle spese alla controparte e chiedeva la riforma del relativo capo della sentenza in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello. Contestava inoltre l'entità delle spese liquidate in favore di Parte_1 ritenendole eccessive e non corrispondente alle tariffe fissate nel d.m. n. 55 del 2014.
2.2. Nel giudizio di appello si costituiva la
[...] deducendo l'infondatezza del gravame e Parte_1 chiedendone il rigetto. 2.3. Con sentenza n. 1302 pubblicata il 5/10/2020 la Corte
d'Appello dell'Aquila rigettava il gravame.
2.3.1. La Corte osservava che nel verbale n. 489 del
26/6/2008 la Commissione Ispettiva Permanente aveva riconosciuto l'appropriatezza delle prestazioni erogate da nel Parte_1
2007 e ne aveva ricalcolato il valore economico applicando le nuove tariffe introdotte dalla delibera della Giunta Regionale
n. 833 del 2007.
2.3.2. La Corte rilevava che tale delibera era stata successivamente annullata e che tale circostanza era stata espressamente riconosciuta nel successivo verbale della
Commissione Ispettiva n. 17 in data 8/10/2009, nel quale la
Commissione aveva ricalcolato, in base alle precedenti tariffe,
i budget assegnati alle case di cura, tra cui l'appellata, ripristinando il precedente limite del budget regionale ma applicando, relativamente alle prestazioni in favore di pazienti extraregionali, una decurtazione di euro 72.113,26, di cui non aveva però dato nessuna giustificazione;
che il volume delle prestazioni doveva pertanto ritenersi conforme a quanto indicato nelle fatture azionate in sede monitoria da Parte_1
2.3.3. La Corte rilevava che l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 231 2002 ai crediti delle strutture
Cont sanitarie private nei confronti delle in virtù degli accordi contrattuali conseguenti all'accreditamento era stata confermata dalla Corte di Cassazione e riteneva infine inammissibili le
Cont censure della relative alle spese di lite, stante la loro genericità.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello la
[...] proponeva ricorso per Cassazione Parte_3 deducendo che la sentenza della Corte di merito era fondata sul rilievo che le tariffe introdotte con la delibera della Giunta
Regionale n. 833 del 2007 non potevano applicarsi perché la predetta delibera era stata annullata dal TAR;
la ricorrente osservava di non essere stata parte del giudizio e di non aver potuto eccepire tempestivamente dinanzi alla Corte d'appello che il Consiglio di Stato aveva annullato la decisione del TAR, con conseguente ripristino della validità ed efficacia della delibera n. 833 del 2007. Osservava che, in ogni caso, la Corte
d'appello era caduta in errore perché in presenza di una produzione documentale priva della attestazione del passaggio in giudicato, il giudice avrebbe dovuto accertare se tale sentenza fosse definitiva o meno prima di fondare su di essa la sua decisione.
3.1. chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
3.2. Con ordinanza n. 12014 pubblicata il 03.05.2024 la
Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa dinanzi a questa Corte d'appello, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3.2.1. La Corte di Cassazione rilevava che il giudice di secondo grado aveva fondato le sue argomentazioni in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte di Parte_1 del credito dalla stessa vantato sul rilievo che la delibera che approvava le nuove tariffe era stata annullata, senza avere verificato se effettivamente l'annullamento fosse passato in giudicato.
3.2.2. La Corte osservava che si trattava di un errore di diritto, poiché dalla lettura della sentenza impugnata risultava che il giudice d'appello aveva regolato la fattispecie come se l'annullamento giudiziale dell'atto amministrativo fosse definitivo, senza tenere conto che la sentenza amministrativa di primo grado, a meno che non sia dotata di attestazione di passaggio in giudicato, è suscettibile di essere riformata.
Rilevava che vi era stata pertanto violazione dell'art. 324 c.p.c. che enuncia il principio del giudicato formale, poiché il giudice di appello “ha tralasciato la verifica se la documentazione relativa all'annullamento della delibera contenesse o meno l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza TAR;
e ciò a prescindere dalla circostanza che la parte avesse o meno in sede di appello depositato la sentenza di riforma da parte del Consiglio di Stato”.
4. Con atto di citazione notificato il 13/08/2024 la
[...] provvedeva alla riassunzione del Parte_1
Cont giudizio, evidenziando che la , contrariamente a quanto dedotto nel giudizio di legittimità, era a conoscenza, per averla menzionata nei propri scritti difensivi già nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuta riforma da parte del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 4143 del 2011, della sentenza del TAR n. 980 del 2008 e della successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione;
che era pertanto
Cont onere della sollevare tale eccezione nell'atto di appello, non potendo sollevarla per la prima volta in sede di legittimità.
4.1. deduceva che era comunque irrilevante la Parte_1 circostanza che la delibera n. 833 del 2008 non era stata annullata, in quanto sulla base della disciplina contrattuale l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe era illegittima, dovendo i compensi essere regolati in base alla delibera della
Giunta regionale n. 206 del 2005, che fissava il tetto di spesa per le singole strutture sanitarie.
4.2. Si costituiva in giudizio la Parte_3
chiedendo il rigetto della domanda di
[...] pagamento formulata dalla in sede Parte_1 monitoria in applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione e reiterando le ulteriori contestazioni contenute nell'originario atto di appello. 4.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
7/1/2025 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata concludevano come riportato in rubrica, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
4.4. Con ordinanza in data 9/01/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Cont 5. L'appello proposto dalla avvero la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di deve essere accolto, con conseguente Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento proposta dall'odierna attrice in riassunzione.
5.1. Va in primo luogo rilevato che è pacifico che nel Cont verbale n. 489 del 2008, sul quale la ha fondato l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'atto di appello, la
Commissione Ispettiva Permanente calcolò i compensi dovuti a in base alle nuove tariffe introdotte con delibera Parte_1 della Giunta Regionale n. 658 del 9/7/2007, poi rettificata con delibera della Giunta Regionale n. 833 del 13/8/2007, con conseguente decurtazione della somma oggetto della pretesa creditoria fatta valere in questa sede dalla casa di cura.
5.1.1. Tale circostanza è stata espressamente ammessa da nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di Parte_1 primo grado, ove affermò che “Le decurtazioni operate dalla
Commissione Ispettiva con il verbale n. 489 sono dipese dal fatto che la Commissione nel calcolare l'ammontare delle prestazioni erogate nel 2007 ha applicato le tariffe introdotte con la DGR
n° 833 del 13-08-07” e rilevò che tali tariffe non esistevano più, avendo il TAR annullato con sentenza n. 980 del 2008 e delibere della Giunta Regionale n. 658 e 833 del 2007.
5.2. E' altresì pacifico che la pronuncia sopra citata del
TAR è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
4143 pubblicata in data 11/7/2011, nella quale il Consiglio di
Stato ha osservato che la Regione Abruzzo aveva adottato le nuove tariffe a seguito di idonea istruttoria in ordine ai costi delle prestazioni sanitarie e che l'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1°/1/2007 non violava l'affidamento delle case di cura, atteso che “la situazione nella quale si versava che era di carenza del prescritto atto di fissazione delle tariffe afferente a prestazioni individuate nell'anno solare di riferimento e non si poteva configurare un legittimo affidamento nel protrarsi di una situazione di vuoto regolamentare”.
5.3. La Corte di Cassazione nell'ordinanza con la quale ha rimesso la presente causa dinanzi a questa Corte ha espressamente evidenziato l'irrilevanza del mancato deposito da parte della
Cont
nel giudizio di appello della sentenza del Consiglio di
Stato, dovendo tenersi conto che “alla mera non contestazione del giudicato non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione (Cass. 4803/2018)”.
5.3.1. Poiché il giudice del rinvio è obbligato ad uniformarsi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione
(vedi, ex plurimis, Cass. n. 27155 del 2017, Cass. n. 6086 del
2014) ne consegue la manifesta infondatezza della deduzione di
Cont
secondo la quale la era decaduta in sede di Parte_1 legittimità dalla facoltà di contestare il mancato passaggio in giudicato della sentenza del TAR.
5.4. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato le delibere della Giunta Regionale n. 658 e 833 del 2007, in base alle quali, come sopra detto, sono stati calcolati dalla
Commissione Ispettiva i compensi dovuti a risultano Parte_1 vigenti e risulta manifestamente infondata la pretesa della casa di cura di disapplicazione di tali delibere sulla cui validità, quali atti amministrativi generali, si è pronunciato il
Consiglio di Stato con la sentenza sopra citata, nella quale ha evidenziato che l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe non comporta violazione del principio dell'affidamento dei terzi, contrariamente a quanto dedotto da anche in Parte_1 questa sede di rinvio.
5.5. Stante il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla casa di cura, restano assorbite le ulteriori deduzioni
Cont della relative alla debenza degli interessi di mora ed alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 52.000,01 e 260.000,00 esclusi per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ogni contraria istanza Parte_3 disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 439/2009 emesso dal Tribunale
Ordinario di Avezzano in favore di Parte_1
e rigetta la domanda di pagamento proposta dalla predetta Casa
nei confronti di;
Pt_1 Parte_3
3) condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
: le spese del primo grado di Parte_3 giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; le spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.655,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; le spese del presente giudizio di rinvio che liquida in euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno
23/7/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
Avv. Giuseppe de Falco - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio iscritta al n. 741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra con sede in Trasacco (AQ), in Parte_1 persona della legale rappresentante pro-tempore, dr. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Gigliotti come
[...] da procura unita all'atto di citazione in riassunzione
- attrice in riassunzione
E
in persona del direttore Controparte_1 generale, prof. rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Giuliano Lazzari come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12014 pubblicata il 3/5/2024 in tema di contratti della pubblica amministrazione
Conclusioni dell'attrice in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'appello avversario irricevibile, inammissibile e/o comunque rigettarlo, siccome privo di fondamento, con condanna della controparte alla refusione di spese e competenze di lite, anche del giudizio di legittimità, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 del codice di procedura civile.
Conclusioni della convenuta in riassunzione
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e respinte, rigettare le domande formulate dalla in questa sede di Parte_1 riassunzione, con conferma ed applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nell'Ordinanza n. 12014/2024, e, per l'effetto, accogliere
l'appello formulato dalla con l'atto introduttivo del CP_1 proc. n. 472/2016 RG, con condanna della Parte_1 al pagamento, in favore della delle spese e dei CP_1 compensi per entrambi i gradi di giudizio e per il giudizio di legittimità.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14.07.2009 la
[...]
che in corso di causa, a seguito di Controparte_1 accorpamento, assumeva la denominazione di Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 439/2009 emesso dal Tribunale Ordinario di
Avezzano, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Parte_1
230.687,92 (di cui € 195.696,52 per sorte capitale ed € 34.991,40 per interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231 del
2002) oltre agli ulteriori interessi sulla somma capitale ed alle spese della procedura, a titolo di saldo dei compensi per le prestazioni sanitarie erogate dalla casa di cura in regime di accreditamento provvisorio nell'anno 2007.
1.1. L'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo, e, nel merito, l'insussistenza del credito vantato dalla controparte, deducendo di avere già provveduto a saldare il compenso dovuto alla ricorrente per le prestazioni riabilitative erogate nel 2007, al netto della decurtazione di euro 195.636,52 operata dalla Commissione
Ispettiva Permanente nel verbale n. 489 del 26.06.2008, nel rispetto del budget fissato per quell'anno dalla Regione
Abruzzo.
1.1.1. Deduceva inoltre l'illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, asserendo che il rapporto in oggetto non poteva essere assimilato ad una transazione commerciale e che il credito della struttura privata diveniva esigibile in base al contratto solo all'esito dell'accertamento della Commissione Ispettiva e alla successiva liquidazione dei compensi da parte di CP_3 [...]
Parte_4
Si costituiva in giudizio la
[...] Parte_1
contestando le deduzioni avversarie.
[...]
1.2.1. La convenuta opposta deduceva che il verbale della
Commissione Ispettiva richiamato dall'opponente era privo di efficacia, tenuto conto che la decurtazione del credito da lei vantato era stata effettuata sulla base delle nuove tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie introdotte con delibera della Giunta Regionale n. 833 del 13/8/2007, che era stata annullata dal TAR con sentenza n. 980 del 2008, sicché la decurtazione era illegittima sia per le prestazioni anteriori all'approvazione della delibera regionale sia per quelle effettuate dopo il mese di agosto del 2007.
1.3. Con sentenza n. 709 pubblicata il 25.09.2015 il Cont Tribunale rigettava l'opposizione e condannava la a rifondere alla controparte le spese di lite.
1.3.1. Il giudice riteneva infondata, in via preliminare,
l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'opponente e nel merito rilevava che l'opposta aveva provato il titolo contrattuale della sua pretesa di pagamento nonché l'esecuzione delle prestazioni e l'esigibilità delle somme vantate;
che dal verbale della Commissione Ispettiva Permanente n. 489 del 2008, posto dall'opponente a fondamento della contestazione del credito della controparte, emergeva che la decurtazione delle somme richieste da era stata effettuata non a causa Parte_1 di inadempimenti della casa di cura, ma in virtù dell'utilizzo di un diverso sistema di calcolo dei compensi, introdotto con delibera della Giunta Regionale n. 833 del 2007, che era stata però ritenuta illegittima dal TAR ed annullata con sentenza n.
980 del 2008 proprio nella parte in cui disponeva l'applicazione retroattiva dei nuovi piani tariffari;
che pertanto il contratto intercorso fra le parti non poteva essere integrato con tale atto amministrativo e risultava conseguentemente corretto il conteggio effettuato dalla casa di cura in applicazione delle tariffe nazionali richiamate nel contratto.
1.3.2. Il Tribunale riteneva inoltre applicabile nel caso in esame la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in Cont tema di interessi moratori, stante il ritardo della nel pagamento di quanto dovuto rispetto ai tempi fissati nel contratto.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello la
[...]
sulla base di quattro motivi. Parte_3
Cont 2.1. Con il primo motivo la ribadiva di avere saldato quanto spettante alla casa di cura per le prestazioni erogate nel 2007 sulla base del verbale della Commissione Ispettiva n.
489 del 2008; rilevava che erroneamente il Tribunale non aveva tenuto conto che secondo quanto stabilito nel contratto i crediti vantati dalla casa di cura divenivano esigibili solo in caso di esito positivo delle verifiche della predetta Commissione, dalle
Cont quali l'esponente non poteva discostarsi.
Cont 2.1.1. Con il secondo motivo di appello la lamentava che il Tribunale aveva erroneamente equiparato il verbale della
Commissione Ispettiva al certificato di collaudo, non riconoscendone il valore vincolante.
2.1.2. Con il terzo motivo di appello contestava l'equiparazione del rapporto intercorso fra le parti, avente ad oggetto l'erogazione di un servizio alla collettività, ad una transazione commerciale, con conseguente applicazione degli interessi di mora ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002. Cont 2.1.3. Con il quarto motivo di appello la contestava la condanna alla refusione delle spese alla controparte e chiedeva la riforma del relativo capo della sentenza in conseguenza dell'accoglimento degli altri motivi di appello. Contestava inoltre l'entità delle spese liquidate in favore di Parte_1 ritenendole eccessive e non corrispondente alle tariffe fissate nel d.m. n. 55 del 2014.
2.2. Nel giudizio di appello si costituiva la
[...] deducendo l'infondatezza del gravame e Parte_1 chiedendone il rigetto. 2.3. Con sentenza n. 1302 pubblicata il 5/10/2020 la Corte
d'Appello dell'Aquila rigettava il gravame.
2.3.1. La Corte osservava che nel verbale n. 489 del
26/6/2008 la Commissione Ispettiva Permanente aveva riconosciuto l'appropriatezza delle prestazioni erogate da nel Parte_1
2007 e ne aveva ricalcolato il valore economico applicando le nuove tariffe introdotte dalla delibera della Giunta Regionale
n. 833 del 2007.
2.3.2. La Corte rilevava che tale delibera era stata successivamente annullata e che tale circostanza era stata espressamente riconosciuta nel successivo verbale della
Commissione Ispettiva n. 17 in data 8/10/2009, nel quale la
Commissione aveva ricalcolato, in base alle precedenti tariffe,
i budget assegnati alle case di cura, tra cui l'appellata, ripristinando il precedente limite del budget regionale ma applicando, relativamente alle prestazioni in favore di pazienti extraregionali, una decurtazione di euro 72.113,26, di cui non aveva però dato nessuna giustificazione;
che il volume delle prestazioni doveva pertanto ritenersi conforme a quanto indicato nelle fatture azionate in sede monitoria da Parte_1
2.3.3. La Corte rilevava che l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 231 2002 ai crediti delle strutture
Cont sanitarie private nei confronti delle in virtù degli accordi contrattuali conseguenti all'accreditamento era stata confermata dalla Corte di Cassazione e riteneva infine inammissibili le
Cont censure della relative alle spese di lite, stante la loro genericità.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello la
[...] proponeva ricorso per Cassazione Parte_3 deducendo che la sentenza della Corte di merito era fondata sul rilievo che le tariffe introdotte con la delibera della Giunta
Regionale n. 833 del 2007 non potevano applicarsi perché la predetta delibera era stata annullata dal TAR;
la ricorrente osservava di non essere stata parte del giudizio e di non aver potuto eccepire tempestivamente dinanzi alla Corte d'appello che il Consiglio di Stato aveva annullato la decisione del TAR, con conseguente ripristino della validità ed efficacia della delibera n. 833 del 2007. Osservava che, in ogni caso, la Corte
d'appello era caduta in errore perché in presenza di una produzione documentale priva della attestazione del passaggio in giudicato, il giudice avrebbe dovuto accertare se tale sentenza fosse definitiva o meno prima di fondare su di essa la sua decisione.
3.1. chiedeva il rigetto del ricorso. Parte_1
3.2. Con ordinanza n. 12014 pubblicata il 03.05.2024 la
Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa dinanzi a questa Corte d'appello, in diversa composizione, per la decisione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
3.2.1. La Corte di Cassazione rilevava che il giudice di secondo grado aveva fondato le sue argomentazioni in ordine all'assolvimento dell'onere della prova da parte di Parte_1 del credito dalla stessa vantato sul rilievo che la delibera che approvava le nuove tariffe era stata annullata, senza avere verificato se effettivamente l'annullamento fosse passato in giudicato.
3.2.2. La Corte osservava che si trattava di un errore di diritto, poiché dalla lettura della sentenza impugnata risultava che il giudice d'appello aveva regolato la fattispecie come se l'annullamento giudiziale dell'atto amministrativo fosse definitivo, senza tenere conto che la sentenza amministrativa di primo grado, a meno che non sia dotata di attestazione di passaggio in giudicato, è suscettibile di essere riformata.
Rilevava che vi era stata pertanto violazione dell'art. 324 c.p.c. che enuncia il principio del giudicato formale, poiché il giudice di appello “ha tralasciato la verifica se la documentazione relativa all'annullamento della delibera contenesse o meno l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza TAR;
e ciò a prescindere dalla circostanza che la parte avesse o meno in sede di appello depositato la sentenza di riforma da parte del Consiglio di Stato”.
4. Con atto di citazione notificato il 13/08/2024 la
[...] provvedeva alla riassunzione del Parte_1
Cont giudizio, evidenziando che la , contrariamente a quanto dedotto nel giudizio di legittimità, era a conoscenza, per averla menzionata nei propri scritti difensivi già nel corso del giudizio di primo grado, dell'avvenuta riforma da parte del
Consiglio di Stato, con sentenza n. 4143 del 2011, della sentenza del TAR n. 980 del 2008 e della successiva declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione;
che era pertanto
Cont onere della sollevare tale eccezione nell'atto di appello, non potendo sollevarla per la prima volta in sede di legittimità.
4.1. deduceva che era comunque irrilevante la Parte_1 circostanza che la delibera n. 833 del 2008 non era stata annullata, in quanto sulla base della disciplina contrattuale l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe era illegittima, dovendo i compensi essere regolati in base alla delibera della
Giunta regionale n. 206 del 2005, che fissava il tetto di spesa per le singole strutture sanitarie.
4.2. Si costituiva in giudizio la Parte_3
chiedendo il rigetto della domanda di
[...] pagamento formulata dalla in sede Parte_1 monitoria in applicazione del principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione e reiterando le ulteriori contestazioni contenute nell'originario atto di appello. 4.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
7/1/2025 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata concludevano come riportato in rubrica, riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
4.4. Con ordinanza in data 9/01/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Cont 5. L'appello proposto dalla avvero la sentenza di primo grado di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di deve essere accolto, con conseguente Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo e rigetto della domanda di pagamento proposta dall'odierna attrice in riassunzione.
5.1. Va in primo luogo rilevato che è pacifico che nel Cont verbale n. 489 del 2008, sul quale la ha fondato l'opposizione al decreto ingiuntivo e l'atto di appello, la
Commissione Ispettiva Permanente calcolò i compensi dovuti a in base alle nuove tariffe introdotte con delibera Parte_1 della Giunta Regionale n. 658 del 9/7/2007, poi rettificata con delibera della Giunta Regionale n. 833 del 13/8/2007, con conseguente decurtazione della somma oggetto della pretesa creditoria fatta valere in questa sede dalla casa di cura.
5.1.1. Tale circostanza è stata espressamente ammessa da nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di Parte_1 primo grado, ove affermò che “Le decurtazioni operate dalla
Commissione Ispettiva con il verbale n. 489 sono dipese dal fatto che la Commissione nel calcolare l'ammontare delle prestazioni erogate nel 2007 ha applicato le tariffe introdotte con la DGR
n° 833 del 13-08-07” e rilevò che tali tariffe non esistevano più, avendo il TAR annullato con sentenza n. 980 del 2008 e delibere della Giunta Regionale n. 658 e 833 del 2007.
5.2. E' altresì pacifico che la pronuncia sopra citata del
TAR è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n.
4143 pubblicata in data 11/7/2011, nella quale il Consiglio di
Stato ha osservato che la Regione Abruzzo aveva adottato le nuove tariffe a seguito di idonea istruttoria in ordine ai costi delle prestazioni sanitarie e che l'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal 1°/1/2007 non violava l'affidamento delle case di cura, atteso che “la situazione nella quale si versava che era di carenza del prescritto atto di fissazione delle tariffe afferente a prestazioni individuate nell'anno solare di riferimento e non si poteva configurare un legittimo affidamento nel protrarsi di una situazione di vuoto regolamentare”.
5.3. La Corte di Cassazione nell'ordinanza con la quale ha rimesso la presente causa dinanzi a questa Corte ha espressamente evidenziato l'irrilevanza del mancato deposito da parte della
Cont
nel giudizio di appello della sentenza del Consiglio di
Stato, dovendo tenersi conto che “alla mera non contestazione del giudicato non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione (Cass. 4803/2018)”.
5.3.1. Poiché il giudice del rinvio è obbligato ad uniformarsi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione
(vedi, ex plurimis, Cass. n. 27155 del 2017, Cass. n. 6086 del
2014) ne consegue la manifesta infondatezza della deduzione di
Cont
secondo la quale la era decaduta in sede di Parte_1 legittimità dalla facoltà di contestare il mancato passaggio in giudicato della sentenza del TAR.
5.4. A seguito della sentenza del Consiglio di Stato le delibere della Giunta Regionale n. 658 e 833 del 2007, in base alle quali, come sopra detto, sono stati calcolati dalla
Commissione Ispettiva i compensi dovuti a risultano Parte_1 vigenti e risulta manifestamente infondata la pretesa della casa di cura di disapplicazione di tali delibere sulla cui validità, quali atti amministrativi generali, si è pronunciato il
Consiglio di Stato con la sentenza sopra citata, nella quale ha evidenziato che l'applicazione retroattiva delle nuove tariffe non comporta violazione del principio dell'affidamento dei terzi, contrariamente a quanto dedotto da anche in Parte_1 questa sede di rinvio.
5.5. Stante il rigetto della domanda di pagamento proposta dalla casa di cura, restano assorbite le ulteriori deduzioni
Cont della relative alla debenza degli interessi di mora ed alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso fra 52.000,01 e 260.000,00 esclusi per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, in accoglimento dell'appello proposto da
[...]
ogni contraria istanza Parte_3 disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 439/2009 emesso dal Tribunale
Ordinario di Avezzano in favore di Parte_1
e rigetta la domanda di pagamento proposta dalla predetta Casa
nei confronti di;
Pt_1 Parte_3
3) condanna a rifondere alla Parte_1 [...]
: le spese del primo grado di Parte_3 giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; le spese del secondo grado di giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.655,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%; le spese del presente giudizio di rinvio che liquida in euro
9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno
23/7/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi