TAR
Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 24/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2014 REG.RIC.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00079 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00115/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio
UE De IO in Ancona, viale della Vittoria 1/3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini
55;
per l'annullamento N. 00115/2014 REG.RIC.
della determina dirigenziale n.-OMISSIS- del Ministero dell''Economia e delle
Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, notificata in data 13.12.2013, che non riconosce dipendente da causa di servizio l''infermità: "Discopatie multiple cervicolombari con limitazione funzionale discreta" respingendo contestualmente la concessione dell''equo indennizzo e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, impugna la Determina
Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “discopatie multiple cervicolombari con limitazione funzionale discreta” e ha respinto la concessione dell'equo indennizzo.
Il ricorrente, arruolato nella Guardia di Finanza il 21 settembre 1992, ha prestato servizio presso diverse sedi, svolgendo mansioni che includevano attività fisicamente gravose, quali il sollevamento di carichi pesanti, l'esposizione a sbalzi termici e condizioni climatiche avverse, nonché l'utilizzo di equipaggiamenti pesanti durante i N. 00115/2014 REG.RIC.
turni di guardia. Tali attività, secondo il ricorrente, hanno contribuito all'insorgenza della patologia ortopedica per cui è causa.
In data 10 dicembre 2009, il ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo. La
Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, con verbale -OMISSIS-, ha ascritto la patologia alla Tabella B, giudicando il ricorrente idoneo al servizio e accertando la tempestività della domanda.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), nell'adunanza n.-
OMISSIS-, ha espresso parere negativo in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente. Tale parere è stato comunicato al ricorrente dal Comando Generale della Guardia di Finanza con foglio n. -OMISSIS-, che ha informato il ricorrente della possibilità di presentare osservazioni.
Il ricorrente ha prodotto osservazioni in data 5 luglio 2012, specificando le dinamiche del lavoro svolto e allegando una certificazione medico legale. Nonostante ciò, il
C.V.C.S., nell'adunanza n.-OMISSIS-, ha confermato il parere negativo, ritenendo che gli eventi di servizio non costituissero fattori causali o concausali efficienti e determinanti per l'insorgenza della patologia.
Il ricorrente, sulla scorta di un parere medico, sottolinea il ruolo causale ovvero concausale delle mansioni svolte nell'insorgenza della patologia. In particolare, formula i seguenti motivi di impugnazione.
1) Eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali/concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente.
Il ricorrente sostiene che il C.V.C.S. non abbia adeguatamente considerato le specifiche mansioni svolte durante il servizio, che includevano attività fisicamente N. 00115/2014 REG.RIC.
gravose e condizioni climatiche avverse. Tali fattori, secondo il ricorrente, hanno avuto un ruolo causale/concausale determinante nell'insorgenza della patologia.
2) Violazione dei termini procedurali previsti dal D.P.R. 461/01.
Il ricorrente lamenta che la sua domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, presentata nel 2009, sia stata definita solo nel 2013, in violazione del termine di 180 giorni previsto dal D.P.R. 461/01.
3) Difetto di motivazione del diniego impugnato, basato sul parere espresso dal
C.V.C.S. con formula stereotipata e, quindi, senza adeguata motivazione.
Il ricorrente contesta il parere espresso dal C.V.C.S., che non avrebbe tenuto conto degli elementi rilevanti del caso di specie, né le osservazioni presentate dal ricorrente.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di
Finanza, si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, depositando un'ampia relazione.
In tale sede, il Ministero ha ribadito l'infondatezza della domanda del ricorrente, sostenendo che non emergano elementi che dimostrino lo svolgimento di attività esorbitanti dai normali servizi d'istituto e che la patologia sofferta dal ricorrente sia riconducibile a un processo degenerativo naturale, non correlato al servizio prestato.
Il Ministero ha inoltre sottolineato che il parere del C.V.C.S. è vincolante per la determinazione ministeriale e che, nel caso di specie, il Comitato ha esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio del ricorrente, giungendo alla conclusione che gli eventi di servizio non costituiscono fattori causali o concausali efficienti e determinanti per l'insorgenza della patologia.
All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 00115/2014 REG.RIC.
Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi dedotti, da esaminarsi congiuntamente in quanto riferiti a comuni profili attinenti alla motivazione del diniego.
In definitiva, il ricorrente contesta il decreto e il presupposto giudizio espresso dal
Comitato di Verifica, ritenendoli errati ed insiste per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
Al riguardo, va premesso che, secondo un consolidato giurisprudenziale - cui il
Collegio intende dare seguito -:
- da un lato, “la variegata e qualificatissima estrazione tecnico-professionale dei componenti del Comitato di Verifica e l'istruttoria particolarmente completa da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa
l'attendibilità della determinazione assunta” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del
2018);
- dall'altro lato “il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità
o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio” (Cons. Stato,
Sez. V, n. 2093 del 2012; cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 773 del
2018).
Alla luce di tali insegnamenti, si deve considerare che il perimetro assegnato alla cognizione del giudice deve essere rigorosamente circoscritto ai soli casi di N. 00115/2014 REG.RIC.
travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità o inattendibilità ovvero di incongruità manifesta, risultando altrimenti precluso l'accesso a valutazioni di carattere propriamente tecnico, non suscettibili, se non entro i suddetti limiti, di censura e di sindacato.
Osserva ancora la giurisprudenza che la “strutturale ampiezza delle valutazioni del
Comitato, alle cui conclusioni deve conformarsi il successivo decreto dell'Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 461 del 2001), si riflette nelle attribuzioni del
Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di “evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878; Sez. IV, 11 settembre 2017, n.
4266); trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo, oltre all'eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale
(cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017).
Così delineati i ristretti confini entro i quali si muove il sindacato giurisdizionale, va rilevato come, all'interno dell'operato dell'Amministrazione, non emergano profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o di inattendibilità tecnico- scientifica, così da consentire al giudice, pur entro i limiti sopra indicati, di conoscere e censurare le valutazioni del Comitato di Verifica, in quanto tali intrinsecamente connotate dall'esercizio di discrezionalità tecnica.
Pertanto, in assenza di prova contraria, va sottolineato come tale organo abbia preso in considerazione tutti i servizi prestati dal ricorrente e, come può desumersi dalla motivazione del parere, abbia puntualmente soppesato il loro apporto eziologico sull'insorgere delle patologie denunciate. N. 00115/2014 REG.RIC.
Deve essere inoltre soggiunto che le opposte tesi, allegate dal ricorrente nelle proprie difese, costituiscono, a ben vedere, mere affermazioni di principio, non idonee a scalfire la congruità e la intrinseca logicità del giudizio avversato. L'istante si limita a contestarne la condivisibilità, esponendo una critica di puro merito, intesa a contraddire la valutazione tecnica operata dal Comitato di Verifica, senza tuttavia vanificarne i presupposti e il rigoroso metodo di giudizio, specie in mancanza di qualsiasi seria allegazione probatoria.
Per completezza va ancora rilevato che nessuna concreta dimostrazione è stata offerta, al fine di comprovare efficacemente la condizione di particolare gravosità del servizio prestato dal ricorrente, la cui descrizione non appare incompatibile con le normali condizioni di svolgimento dell'attività di controllo (in particolare presso i varchi doganali) per turni della ragionevole durata di sei ore.
Né tale dimostrazione può essere tratta dal sintetico parere medico legale allegato al ricorso, da considerarsi – in linea con il prevalente insegnamento giurisprudenziale - non idoneo “a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il Comitato di Verifica, tenuto conto che del fatto che l'effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio, e il rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, impongono per la fattispecie una verifica che deve essere connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente
o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia” (T.R.G.A. Trento, n. 51 del 2021 e T.A.R. Marche, n. 310 del 2022).
Ne discende che l'impugnato decreto risulta congruamente ed esaustivamente motivato in relazione al parere formulato dal C.V.C.S.
Da ultimo, va disattesa la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. amm., sostanzialmente preordinata ad accertare la N. 00115/2014 REG.RIC.
sussistenza e la consistenza delle infermità nonché la sua dipendenza da causa di servizio.
In merito va osservato che essa “può essere disposta solo al fine di verificare
l'attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse dal suddetto
Collegio [leggasi: il Comitato di Verifica], ma non per sostituire il giudizio a questo riservato (vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV, n. 31/2013)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
I-bis, n. 5298 del 2018).
Ne consegue che tale istanza istruttoria va respinta proprio perché finalizzata a sovvertire, sostituendolo, il giudizio del Comitato di Verifica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese possono essere compensate sussistendone giusti motivi, anche in considerazione della particolare natura della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00115/2014 REG.RIC.
Nicola AR, Presidente, Estensore
LE AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 24/01/2026
N. 00079 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00115/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Olga Perugini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio
UE De IO in Ancona, viale della Vittoria 1/3;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini
55;
per l'annullamento N. 00115/2014 REG.RIC.
della determina dirigenziale n.-OMISSIS- del Ministero dell''Economia e delle
Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, notificata in data 13.12.2013, che non riconosce dipendente da causa di servizio l''infermità: "Discopatie multiple cervicolombari con limitazione funzionale discreta" respingendo contestualmente la concessione dell''equo indennizzo e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Nicola
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, impugna la Determina
Dirigenziale n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite il Comando Generale della Guardia di Finanza, ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “discopatie multiple cervicolombari con limitazione funzionale discreta” e ha respinto la concessione dell'equo indennizzo.
Il ricorrente, arruolato nella Guardia di Finanza il 21 settembre 1992, ha prestato servizio presso diverse sedi, svolgendo mansioni che includevano attività fisicamente gravose, quali il sollevamento di carichi pesanti, l'esposizione a sbalzi termici e condizioni climatiche avverse, nonché l'utilizzo di equipaggiamenti pesanti durante i N. 00115/2014 REG.RIC.
turni di guardia. Tali attività, secondo il ricorrente, hanno contribuito all'insorgenza della patologia ortopedica per cui è causa.
In data 10 dicembre 2009, il ricorrente ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo. La
Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, con verbale -OMISSIS-, ha ascritto la patologia alla Tabella B, giudicando il ricorrente idoneo al servizio e accertando la tempestività della domanda.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), nell'adunanza n.-
OMISSIS-, ha espresso parere negativo in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente. Tale parere è stato comunicato al ricorrente dal Comando Generale della Guardia di Finanza con foglio n. -OMISSIS-, che ha informato il ricorrente della possibilità di presentare osservazioni.
Il ricorrente ha prodotto osservazioni in data 5 luglio 2012, specificando le dinamiche del lavoro svolto e allegando una certificazione medico legale. Nonostante ciò, il
C.V.C.S., nell'adunanza n.-OMISSIS-, ha confermato il parere negativo, ritenendo che gli eventi di servizio non costituissero fattori causali o concausali efficienti e determinanti per l'insorgenza della patologia.
Il ricorrente, sulla scorta di un parere medico, sottolinea il ruolo causale ovvero concausale delle mansioni svolte nell'insorgenza della patologia. In particolare, formula i seguenti motivi di impugnazione.
1) Eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti inerenti il servizio, per erronea e superficiale valutazione di elementi causali/concausali ai fini del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente.
Il ricorrente sostiene che il C.V.C.S. non abbia adeguatamente considerato le specifiche mansioni svolte durante il servizio, che includevano attività fisicamente N. 00115/2014 REG.RIC.
gravose e condizioni climatiche avverse. Tali fattori, secondo il ricorrente, hanno avuto un ruolo causale/concausale determinante nell'insorgenza della patologia.
2) Violazione dei termini procedurali previsti dal D.P.R. 461/01.
Il ricorrente lamenta che la sua domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, presentata nel 2009, sia stata definita solo nel 2013, in violazione del termine di 180 giorni previsto dal D.P.R. 461/01.
3) Difetto di motivazione del diniego impugnato, basato sul parere espresso dal
C.V.C.S. con formula stereotipata e, quindi, senza adeguata motivazione.
Il ricorrente contesta il parere espresso dal C.V.C.S., che non avrebbe tenuto conto degli elementi rilevanti del caso di specie, né le osservazioni presentate dal ricorrente.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di
Finanza, si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, depositando un'ampia relazione.
In tale sede, il Ministero ha ribadito l'infondatezza della domanda del ricorrente, sostenendo che non emergano elementi che dimostrino lo svolgimento di attività esorbitanti dai normali servizi d'istituto e che la patologia sofferta dal ricorrente sia riconducibile a un processo degenerativo naturale, non correlato al servizio prestato.
Il Ministero ha inoltre sottolineato che il parere del C.V.C.S. è vincolante per la determinazione ministeriale e che, nel caso di specie, il Comitato ha esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio del ricorrente, giungendo alla conclusione che gli eventi di servizio non costituiscono fattori causali o concausali efficienti e determinanti per l'insorgenza della patologia.
All'udienza straordinaria del 19 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 00115/2014 REG.RIC.
Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi dedotti, da esaminarsi congiuntamente in quanto riferiti a comuni profili attinenti alla motivazione del diniego.
In definitiva, il ricorrente contesta il decreto e il presupposto giudizio espresso dal
Comitato di Verifica, ritenendoli errati ed insiste per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte.
Al riguardo, va premesso che, secondo un consolidato giurisprudenziale - cui il
Collegio intende dare seguito -:
- da un lato, “la variegata e qualificatissima estrazione tecnico-professionale dei componenti del Comitato di Verifica e l'istruttoria particolarmente completa da questo esperita, non limitata ai soli aspetti medico-legali, sono garanzia circa
l'attendibilità della determinazione assunta” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 41 del
2018);
- dall'altro lato “il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità
o travisamento dei fatti; di conseguenza al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, laddove l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, in cui si sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, rappresenta un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all'organo di verifica delle cause di servizio” (Cons. Stato,
Sez. V, n. 2093 del 2012; cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 773 del
2018).
Alla luce di tali insegnamenti, si deve considerare che il perimetro assegnato alla cognizione del giudice deve essere rigorosamente circoscritto ai soli casi di N. 00115/2014 REG.RIC.
travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità o inattendibilità ovvero di incongruità manifesta, risultando altrimenti precluso l'accesso a valutazioni di carattere propriamente tecnico, non suscettibili, se non entro i suddetti limiti, di censura e di sindacato.
Osserva ancora la giurisprudenza che la “strutturale ampiezza delle valutazioni del
Comitato, alle cui conclusioni deve conformarsi il successivo decreto dell'Amministrazione (art. 14 d.p.r. n. 461 del 2001), si riflette nelle attribuzioni del
Giudice Amministrativo, il cui sindacato è limitato al riscontro di “evidente travisamento di fatti, manifesta illogicità o palese incongruità della motivazione” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878; Sez. IV, 11 settembre 2017, n.
4266); trattasi, dunque, di un sindacato estrinseco, ossia volto a verificare ab externo, oltre all'eventuale ricorrenza di errori di fatto, il rispetto dei canoni di logica formale
(cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa), senza poter impingere nel merito delle conclusioni raggiunte dall'Amministrazione, nel doveroso rispetto della sfera di attribuzioni alla stessa ex lege affidata” (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4619 del 2017).
Così delineati i ristretti confini entro i quali si muove il sindacato giurisdizionale, va rilevato come, all'interno dell'operato dell'Amministrazione, non emergano profili di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o di inattendibilità tecnico- scientifica, così da consentire al giudice, pur entro i limiti sopra indicati, di conoscere e censurare le valutazioni del Comitato di Verifica, in quanto tali intrinsecamente connotate dall'esercizio di discrezionalità tecnica.
Pertanto, in assenza di prova contraria, va sottolineato come tale organo abbia preso in considerazione tutti i servizi prestati dal ricorrente e, come può desumersi dalla motivazione del parere, abbia puntualmente soppesato il loro apporto eziologico sull'insorgere delle patologie denunciate. N. 00115/2014 REG.RIC.
Deve essere inoltre soggiunto che le opposte tesi, allegate dal ricorrente nelle proprie difese, costituiscono, a ben vedere, mere affermazioni di principio, non idonee a scalfire la congruità e la intrinseca logicità del giudizio avversato. L'istante si limita a contestarne la condivisibilità, esponendo una critica di puro merito, intesa a contraddire la valutazione tecnica operata dal Comitato di Verifica, senza tuttavia vanificarne i presupposti e il rigoroso metodo di giudizio, specie in mancanza di qualsiasi seria allegazione probatoria.
Per completezza va ancora rilevato che nessuna concreta dimostrazione è stata offerta, al fine di comprovare efficacemente la condizione di particolare gravosità del servizio prestato dal ricorrente, la cui descrizione non appare incompatibile con le normali condizioni di svolgimento dell'attività di controllo (in particolare presso i varchi doganali) per turni della ragionevole durata di sei ore.
Né tale dimostrazione può essere tratta dal sintetico parere medico legale allegato al ricorso, da considerarsi – in linea con il prevalente insegnamento giurisprudenziale - non idoneo “a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il Comitato di Verifica, tenuto conto che del fatto che l'effettiva e comprovata riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio, e il rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, impongono per la fattispecie una verifica che deve essere connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente
o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia” (T.R.G.A. Trento, n. 51 del 2021 e T.A.R. Marche, n. 310 del 2022).
Ne discende che l'impugnato decreto risulta congruamente ed esaustivamente motivato in relazione al parere formulato dal C.V.C.S.
Da ultimo, va disattesa la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. amm., sostanzialmente preordinata ad accertare la N. 00115/2014 REG.RIC.
sussistenza e la consistenza delle infermità nonché la sua dipendenza da causa di servizio.
In merito va osservato che essa “può essere disposta solo al fine di verificare
l'attendibilità tecnico-scientifica delle valutazioni espresse dal suddetto
Collegio [leggasi: il Comitato di Verifica], ma non per sostituire il giudizio a questo riservato (vedi, tra tante, Cons. St., Sez. IV, n. 31/2013)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.
I-bis, n. 5298 del 2018).
Ne consegue che tale istanza istruttoria va respinta proprio perché finalizzata a sovvertire, sostituendolo, il giudizio del Comitato di Verifica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese possono essere compensate sussistendone giusti motivi, anche in considerazione della particolare natura della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 00115/2014 REG.RIC.
Nicola AR, Presidente, Estensore
LE AR, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.